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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/06/2024, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
Nella procedura n. 3913/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3913/2021 tra
(avv. ORI LUCA)Parte_1
OPPONENTE e avv. BINI FEDERICA) Controparte_1
OPPOSTO
* Oggi 19/06/2024, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Davide Semina in sostituzione dell'Avv. Luca Ori per e l'Avv. Pignotti per Parte_1 CP_1
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni, rispettivamente, come da atto di citazione e comparsa di risposta e discutono oralmente la causa. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3913/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Luca Ori, OPPONENTE contro
in persona della procuratrice Controparte_1 CP_2 con il patrocinio degli Avv.ti Federica Bini, Michele Ferrari e Marco Pignotti, OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1206/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 13.08.2021”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La controversia trae origine dall'emissione del suindicato decreto ingiuntivo, ottenuto da con cui è stato ingiunto a di pagare l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 83.950,69 a titolo di ratei scaduti e accessori pattuiti, in forza del contratto di finanziamento per prestito personale di € 82.000,00 stipulato il 18.10.2018, nonché in restituzione di altra forma di finanziamento per € 3.000,00, data da apertura di credito su carta di credito;
l'ingiungente ha depositato i due contratti e relativi estratti conto (docc. nn. 3, 6, 7 e 9 allegati al ricorso) unitamente alle lettere di decadenza dal beneficio del termine inviate alla cliente (di cui ai docc. 4 e 8). ha proposto tempestiva opposizione, introducendo una pluralità di rilievi ed Parte_1 eccezioni afferenti alla nullità dei contratti perché da lei non sottoscritti, alla non corrispondenza dei conteggi prodotti dalla banca alle risultanze degli estratti conto in suo
2 possesso, alla necessità di espletare consulenza contabile e all'eccessività/abusività delle penali applicatele.
costituendosi, ha preso posizione sulle eccezioni della controparte, ribadito Controparte_1 la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa azionata nei confronti di
Parte_1
Una volta autorizzata la provvisoria esecutività del decreto monitorio con ordinanza del 28.06.2023, non sono state espletate verifiche istruttorie e la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** Alla luce delle posizioni difensive assunte dalle parti e delle risultanze processuali disponibili, l'opposizione proposta da si rivela infondata e da respingere per le ragioni Parte_1 seguenti. E' superabile il preliminare rilievo di nullità negoziale per difetto di firma autografa in quanto, come già evidenziato dal precedente Magistrato assegnatario del fascicolo, i due contratti portano entrambi la firma digitale dell'opponente. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (si veda, per tutte, Cass. civ. 09.04.2021 n. 9413 che ripercorre il quadro di riferimento normativo sul tema) afferma che l'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo e i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge in conformità alle previsioni del DPR n. 445/2000, il cui art. 10 è stato novellato con il D.Lgs n. 10/2002, art. 6, con la previsione a) che il documento informatico privo di sottoscrizione ha l'efficacia probatoria dell'art. 2712 (art. 10, comma 1); b) che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta ed esso è sul piano probatorio liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza (art. 10, comma 2); c) che il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, se la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto (art. 10, comma 3). Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, - poiché ha Controparte_1 Parte_1 anche negato di aver mai posseduto una firma digitale - ha integrato la propria documentazione attraverso il deposito delle richieste della cliente di registrazione e di certificazione, ossia di rilascio di certificato digitale con approvazione delle condizioni generali del servizio di certificazione offerto da InfoCert S.p.A. (doc. 10 bis e 11 bis): i due contratti sono stati sottoscritti proprio attraverso la firma digitale rilasciata dal certificatore accreditato Infocert, in conformità alle previsioni contrattuali accettate dalla odierna opponente, pertanto sono del tutto validi e vincolanti per Parte_1
La riferibilità della sottoscrizione a quest'ultima appare poi ulteriormente avvalorata dal fatto che l'opponente non ha contestato affatto di avere ricevuto la somma di Euro 82.000,00 e di
3 Euro 3.000,00 oggetto dei due prestiti e che i due rapporti hanno avuto parziale esecuzione anche per quanto attiene alla limitata restituzione di somme da parte della Parte_1 medesima, come da lei riconosciuto e documentato. Superabile e infondata è anche l'eccezione genericamente rivolta dall'opponente ai criteri di determinazione del credito ingiunto da parte di e alle clausole contrattuali rispetto CP_1 alle quali è stata prospettata soltanto “l'eventuale applicazione di interessi oltre i tassi soglia di legge, di interessi anatocistici, ovvero la sussistenza di anomalie e/o violazioni di legge in relazione alle ulteriori voci di addebito: costi assicurativi, commissioni, spese di istruttoria”. Del tutto evidente la genericità degli addebiti, priva di minimi riferimenti alle singole clausole e alle poste debitorie risultanti dagli estratti conto prodotti, genericità a cui non si può certo supplire attraverso la CTU contabile, di cui è manifesta la finalità esplorativa. Per situazioni corrispondenti a quella descritta, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di sottolineare più volte che le risultanze della documentazione bancaria legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo ed altresì hanno efficacia, fino a prova contraria, nel successivo, eventuale giudizio di opposizione, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non attraverso il mero rifiuto del conto o di dovere altra somma. E ancora, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto;
infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente (convenuta sostanziale del giudizio di opposizione), non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della (v., in questi termini, Tribunale Nola sez. I, 24.05.2022, n.1134). CP_1
La contestazione di eccessività della penale, anch'essa genericamente allegata, appare infine smentita, sul piano oggettivo, dalla consistenza dell'importo pari a 3.646,60 Euro, rispetto al complessivo credito di superiore agli 83.000 Euro. Controparte_1
Ai precedenti assunti consegue il rigetto dell'opposizione di e, per l'effetto, Parte_1 la conferma del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti da questo Tribunale il 13.08.2021. Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente soccombente, liquidate su valori medi di scaglione per la fase di studio e introduttiva, su quelli minimi per le altre due fasi, stanti il mancato espletamento di attività istruttoria e la concentrazione degli incombenti della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1 in persona della procuratrice con atto di citazione notificato il
[...] CP_2
15.10.2021, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1206/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 13.08.2021;
4 - condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1 opposizione, liquidate in 9.142,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Parma il 19 giugno 2024
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
5
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3913/2021 tra
(avv. ORI LUCA)Parte_1
OPPONENTE e avv. BINI FEDERICA) Controparte_1
OPPOSTO
* Oggi 19/06/2024, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Davide Semina in sostituzione dell'Avv. Luca Ori per e l'Avv. Pignotti per Parte_1 CP_1
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni, rispettivamente, come da atto di citazione e comparsa di risposta e discutono oralmente la causa. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3913/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Luca Ori, OPPONENTE contro
in persona della procuratrice Controparte_1 CP_2 con il patrocinio degli Avv.ti Federica Bini, Michele Ferrari e Marco Pignotti, OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1206/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 13.08.2021”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La controversia trae origine dall'emissione del suindicato decreto ingiuntivo, ottenuto da con cui è stato ingiunto a di pagare l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 83.950,69 a titolo di ratei scaduti e accessori pattuiti, in forza del contratto di finanziamento per prestito personale di € 82.000,00 stipulato il 18.10.2018, nonché in restituzione di altra forma di finanziamento per € 3.000,00, data da apertura di credito su carta di credito;
l'ingiungente ha depositato i due contratti e relativi estratti conto (docc. nn. 3, 6, 7 e 9 allegati al ricorso) unitamente alle lettere di decadenza dal beneficio del termine inviate alla cliente (di cui ai docc. 4 e 8). ha proposto tempestiva opposizione, introducendo una pluralità di rilievi ed Parte_1 eccezioni afferenti alla nullità dei contratti perché da lei non sottoscritti, alla non corrispondenza dei conteggi prodotti dalla banca alle risultanze degli estratti conto in suo
2 possesso, alla necessità di espletare consulenza contabile e all'eccessività/abusività delle penali applicatele.
costituendosi, ha preso posizione sulle eccezioni della controparte, ribadito Controparte_1 la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa azionata nei confronti di
Parte_1
Una volta autorizzata la provvisoria esecutività del decreto monitorio con ordinanza del 28.06.2023, non sono state espletate verifiche istruttorie e la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** Alla luce delle posizioni difensive assunte dalle parti e delle risultanze processuali disponibili, l'opposizione proposta da si rivela infondata e da respingere per le ragioni Parte_1 seguenti. E' superabile il preliminare rilievo di nullità negoziale per difetto di firma autografa in quanto, come già evidenziato dal precedente Magistrato assegnatario del fascicolo, i due contratti portano entrambi la firma digitale dell'opponente. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (si veda, per tutte, Cass. civ. 09.04.2021 n. 9413 che ripercorre il quadro di riferimento normativo sul tema) afferma che l'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo e i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge in conformità alle previsioni del DPR n. 445/2000, il cui art. 10 è stato novellato con il D.Lgs n. 10/2002, art. 6, con la previsione a) che il documento informatico privo di sottoscrizione ha l'efficacia probatoria dell'art. 2712 (art. 10, comma 1); b) che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta ed esso è sul piano probatorio liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza (art. 10, comma 2); c) che il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, se la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto (art. 10, comma 3). Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, - poiché ha Controparte_1 Parte_1 anche negato di aver mai posseduto una firma digitale - ha integrato la propria documentazione attraverso il deposito delle richieste della cliente di registrazione e di certificazione, ossia di rilascio di certificato digitale con approvazione delle condizioni generali del servizio di certificazione offerto da InfoCert S.p.A. (doc. 10 bis e 11 bis): i due contratti sono stati sottoscritti proprio attraverso la firma digitale rilasciata dal certificatore accreditato Infocert, in conformità alle previsioni contrattuali accettate dalla odierna opponente, pertanto sono del tutto validi e vincolanti per Parte_1
La riferibilità della sottoscrizione a quest'ultima appare poi ulteriormente avvalorata dal fatto che l'opponente non ha contestato affatto di avere ricevuto la somma di Euro 82.000,00 e di
3 Euro 3.000,00 oggetto dei due prestiti e che i due rapporti hanno avuto parziale esecuzione anche per quanto attiene alla limitata restituzione di somme da parte della Parte_1 medesima, come da lei riconosciuto e documentato. Superabile e infondata è anche l'eccezione genericamente rivolta dall'opponente ai criteri di determinazione del credito ingiunto da parte di e alle clausole contrattuali rispetto CP_1 alle quali è stata prospettata soltanto “l'eventuale applicazione di interessi oltre i tassi soglia di legge, di interessi anatocistici, ovvero la sussistenza di anomalie e/o violazioni di legge in relazione alle ulteriori voci di addebito: costi assicurativi, commissioni, spese di istruttoria”. Del tutto evidente la genericità degli addebiti, priva di minimi riferimenti alle singole clausole e alle poste debitorie risultanti dagli estratti conto prodotti, genericità a cui non si può certo supplire attraverso la CTU contabile, di cui è manifesta la finalità esplorativa. Per situazioni corrispondenti a quella descritta, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di sottolineare più volte che le risultanze della documentazione bancaria legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo ed altresì hanno efficacia, fino a prova contraria, nel successivo, eventuale giudizio di opposizione, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non attraverso il mero rifiuto del conto o di dovere altra somma. E ancora, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto;
infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente (convenuta sostanziale del giudizio di opposizione), non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della (v., in questi termini, Tribunale Nola sez. I, 24.05.2022, n.1134). CP_1
La contestazione di eccessività della penale, anch'essa genericamente allegata, appare infine smentita, sul piano oggettivo, dalla consistenza dell'importo pari a 3.646,60 Euro, rispetto al complessivo credito di superiore agli 83.000 Euro. Controparte_1
Ai precedenti assunti consegue il rigetto dell'opposizione di e, per l'effetto, Parte_1 la conferma del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti da questo Tribunale il 13.08.2021. Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente soccombente, liquidate su valori medi di scaglione per la fase di studio e introduttiva, su quelli minimi per le altre due fasi, stanti il mancato espletamento di attività istruttoria e la concentrazione degli incombenti della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1 in persona della procuratrice con atto di citazione notificato il
[...] CP_2
15.10.2021, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1206/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 13.08.2021;
4 - condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1 opposizione, liquidate in 9.142,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Parma il 19 giugno 2024
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
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