Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 28.01.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 19.03.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito di note.
Prende atto delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 14.35.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11295 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA Parte 1 (Avv.ti Davide Giglio e Marco Garofalo)
opponente
E
Controparte 1 (Avv. Antonino Coste)
opposto
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta da Parte 1 con atto di citazione del 14.09.2023
avverso l'atto di precetto notificatogli in data 06.09.2023, su istanza di Controparte 1 ;
Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese del giudizio di
-
opposizione e di quello cautelare, liquidate in complessivi € 3.162,00, oltre Iva e Cpa come per
secondo domanda, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il precetto opposto Controparte_1 ha intimato a Parte 1 di consegnargli immediatamente l'imbarcazione "Antago 62 FLY tg 1ROMA 4448D", oltre al pagamento delle spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 3525/2023 emesso in proprio favore dal Tribunale di
Palermo il 05.09.2023, dichiarato immediatamente esecutivo e notificato in uno al precetto il
06.09.2023. Parte 1 ha contestato l'avversa pretesa,Con l'atto di opposizione del 14.09.2023
sollevando molteplici eccezioni di merito.
Ora, la contestazione portata all'esame di questo Tribunale costituisce un'opposizione al precetto sub specie di opposizione all'esecuzione, in quanto rivolta a far valere l'inesistenza del diritto di consegna per cui è stato minacciato l'inizio di un procedimento esecutivo.
L'oggetto del giudizio è costituito da opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo.
Svolta detta essenziale premessa, giova osservare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione,
basata su un titolo esecutivo giudiziale, il giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, al fine di invalidarne l'efficacia in base a eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione, preordinato alla formazione del titolo stesso (Cass. Civ., sez. III, n. 20594/07).
Il principio è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha confermato che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (Cass. Civ., ord. n. 22090/21).
Secondo il Supremo Collegio, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
La parte interessata può e deve proporre ogni contestazione inerente al merito in sede di opposizione;
l'opposizione a precetto fondata su un decreto ingiuntivo non opposto ovvero con giudizio di opposizione ancora pendente è, infatti, proponibile soltanto quando la parte alleghi la mancanza del titolo esecutivo (Cass. Civ., n. 19113/18).
In buona sostanza, le eccezioni formulate dal debitore ingiunto inerenti a fatti estintivi e/o modificativi anteriori alla formazione del titolo esecutivo, sono inammissibili e dovevano essere dedotte esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo: l'art. 615, I° co., c.p.c. ha portata unicamente residuale e può essere impiegato solo quando non vi è alcun giudice deputato a deliberare nel merito la fondatezza del titolo esecutivo, ovvero nel solo caso in cui il titolo stesso non sia impugnato in sede di cognizione.
In concreto, non può non rilevarsi che i motivi di opposizione spiegati in questa sede attengono all'esistenza del diritto di consegna posto a fondamento del d.i. costituente il titolo esecutivo e a profili anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e sono i medesimi già posti alla base dell'opposizione al d.i. pendente innanzi ad altro giudice della sezione: ne discende l'incompetenza di questo giudice a pronunciarsi in merito all'opposizione spiegata in questa sede da Parte 1
[...]
Alla luce delle pregresse considerazioni, l'interposta opposizione va, dunque, rigettata.
In ordine al governo delle spese di lite, quelle sostenute dall'opposto sia nel giudizio di opposizione che nella fase cautelare seguono la soccombenza e, liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.162,00
oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico di parte opponente e distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 28 gennaio 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina