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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 397 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 5.3.2025
tra
, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio ed Eugenio Magno, Parte_1
giusta mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado
Appellante
e e rappresentati e difesi dall' avv Maria Teresa CP_1 CP_2
Pagano, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in primo grado
Appellati e appellanti incidentali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv Magno per l'appellante, in riforma della sentenza impugnata e previa ammissione, ove necessario, dei mezzi istruttori e del giuramento decisorio richiesti, ha chiesto l'accoglimento di tutte le domande proposte nei confronti delle controparti, con dichiarazione dell'indegnità a succedere delle stesse ex art 463 n. 5 cc e con tutte le conseguenti condanne restitutorie e risarcitorie, il tutto come meglio specificato nel foglio di conclusioni e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi .
L' avv. Pagano per gli appellati ha chiesto il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata novembre 2023, interponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
2577/2023, emessa dal Tribunale di Taranto il 31.10.2023, con cui erano state rigettate con compensazione delle spese le domande proposte nei confronti di e CP_1 CP_2
tendenti a far dichiarare ex art 463 n. 5 cc la loro indegnità a succedere al defunto Persona_1
per averne soppresso il testamento olografo .
Nell'atto di gravame si reiterano in sostanza le argomentazioni difensive già disattese dal primo
Giudice, lamentando la carente motivazione dell'impugnata sentenza e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che dovevano invece condurre all'accoglimento delle domande attrici risultando dagli atti di causa la soppressione del testamento olografo del de cuius ad opera della moglie e del figlio . CP_1
Questi ultimi si costituivano anche in questa fase, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale tendente ad ottenere la condanna della controparte al pagamento delle spese del primo grado, unitamente a quelle della presente fase .
Dopo il rigetto della richiesta di ammissione di giuramento decisorio formulata dall'appellante,
alla successiva udienza ex art 352 cpc del 5.3.2025 la causa passava in decisione, dopo il deposito degli scritti conclusivi .
L'appello principale, al pari di quello incidentale, è infondato e va pertanto rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza .
Ed invero il Giudice di prime cure, dopo attento esame degli atti di causa, ha motivatamente rigettato le domande attrici sulla base di una duplice, inoppugnabile, considerazione: a) che non è stata fornita alcuna prova certa in ordine all'esistenza di un valido testamento olografo, avente tutti gli stringenti requisiti di cui all'art 602 cc;
b) che parimenti non vi è prova certa della sua soppressione ad opera di uno o dell'altro dei convenuti ovvero di entrambi, in concerto tra di loro
è poi risultato l'estremo tentativo dell'odierna appellante di superare tali evidenti carenze Pt_2
probatorie mediante la produzione in giudizio di prove atipiche, la reiterazione di istanze istruttorie già disattese in primo grado e da ultimo la formulazione di più capitoli di giuramento decisorio,
chiaramente irrilevanti poiché non decisivi ai fini del giudizio ovvero inammissibili ex art 2739 cc
( cfr ordinanza della Corte in data 19.4.2024, che si abbia qui per trascritta ) .
Del resto appare più in generale assai evidente che la proposizione stessa dell'odierno giudizio costituisce un estremo tentativo della difesa dell'odierna appellante di superare le preclusioni istruttorie e di rito del precedente giudizio n. 7159/2016 ( che pare definito in senso sfavorevole alla stessa con sentenza n. 2873/2024, così come affermato negli scritti conclusivi della parte appellata e non smentito da controparte ), avente pure ad oggetto l'eredità del defunto
[...]
. Per_1
Più in generale, così come affermato dal primo Giudice, va qui ribadito che l'accoglimento della domanda tendente a far accertare l'indegnità a succedere ex art 463 n. 5 cc presuppone la prova certa e rigorosa, di cui è onerato l'attore, dell'effettiva esistenza di un testamento olografo avente tutti i requisiti di cui all'art 602 cc e della sua soppressione ad opera di un chiamato alla successione
( cfr Cass n. 3309/1984 ) .
Nel caso di specie, come già sostenuto in premessa, entrambe le prove sono carenti, poiché
l'odierna appellante, sia nel primo che nel presente grado di giudizio, ha invano tentato di assolvere al preciso onere probatorio di cui è onerata attraverso la produzione in giudizio di prove atipiche
( CD e relative trascrizioni prive di ogni crisma di validità ed autenticità ) e di alcune dichiarazioni,
per altro tra loro a volte anche contraddittorie, rese dalle parti in causa o da terzi nell'ambito di altri procedimenti, in specie penali, dichiarazioni come tali liberamente valutabili nella presente causa .
Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese in data 19.6.2020 ( quindi mentre il precedente giudizio civile n. 7159/2016 e quello penale erano già in corso ) dall'avv Antonio Marrone al collega avv Fausto Soggia ( difensore di nel processo penale, pare anch'esso Parte_1
conclusosi con archiviazione della denunzia presentata dalla stessa – cfr affermazione contenuta nella comparsa di costituzione degli appellati e mai smentita da controparte ), può agevolmente convenirsi con il primo Giudice che dalle stesse non emerge alcuna certezza sia in ordine alla circostanza che il ( presunto ) testamento contenuto nella busta ( rectius nelle due buste )
consegnategli da avesse tutti i requisiti di validità di cui all'art 602 cc, che in ordine Persona_1
alla ventilata soppressione dello stesso ad opera degli odierni appellati, non potendo affatto escludersi che sia stato lo stesso de cuius, cui la busta veniva riconsegnata da parte del nominato legale in punto di morte, a distruggere la stessa ed il suo contenuto, così revocando precedenti disposizioni testamentarie .
Ed invero l'avv Marrone ha dichiarato di essere stato convocato nel marzo 2016 da Persona_1
mentre lo stesso era in fin di vita ma perfettamente cosciente e di avergli riconsegnato, a sua specifica richiesta, la ( seconda ) busta ricevuta “alcuni anni dopo” la prima resagli nel 2002, senza ricevere di ciò alcuna spiegazione: all'evidenza tale dichiarazione non costituisce prova e nemmeno indizio certo ed univoco che il presunto testamento sia stato poi distrutto da alcuno degli odierni appellati ( e poi da chi ? da o da ? o da entrambi ? ) . CP_1 CP_2
In conclusione l'appello principale va rigettato poiché totalmente infondato .
Va pure rigettato il gravame incidentale, di assai dubbia ammissibilità ex art 342 cpc poiché non specifica affatto per quale ragione sarebbe “ingiusta” la compensazione delle spese operata dal primo Giudice, che invece l'ha congruamente motivata in riferimento all'obiettiva difficoltà per l'attrice di fornire la prova dei suoi assunti difensivi, essendo figlia naturale del de cuius e non convivente con lo stesso, con conseguente sua incolpevole ignoranza “degli accadimenti verificatisi nell'imminenza della morte del genitore” .
Le spese del gravame non possono invece che seguire l'ulteriore soccombenza di , Parte_1
che ha proposto il presente appello, così insistendo nelle sue ingiustificate pretese, nonostante la chiara ed ampia motivazione contenuta nella sentenza che le respingeva;
né sussistono i presupposti di legge per una totale o anche parziale compensazione delle spese della presente fase,
stante l'assoluta marginalità del gravame incidentale .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :
1. Rigetta sia l'appello principale che quello incidentale, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 2577/2023 ;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese della presente fase, che si liquidano in E 10.000,00 per competenze professionali, oltre IVA, CAP e RSG
al 15% ;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali del doppio del contributo unificato rispettivamente già versato.
Così deciso in Taranto in data 14.3.2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto
Il Presidente estensore – dott. Pietro Genoviva