Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza dell'11-06- 2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 9239 dell'anno 2024
OGGETTO
Versamento contributi
TRA
C.F.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giovanni Nucifero, C.F.: , che lo rapp.ta e difendo C.F._2
giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
(c.f. ) in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappr.ta e difesa dall'Avv. Modesto Letizia (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale giusta procura generale per C.F._3
notaio di , Rep. n. 33646 del 14/03/18, e artt. 47 e 51 dello Per_1 Persona_2
Statuto regionale e 30 del Reg. reg.le n.12/11, elett.te domiciliati in Napoli alla via S.
Lucia 81. resistente
E
CP_ ( in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida P.IVA_2
Verrengia ) giusta procura generale alle liti in atti. C.F._4
terzo
CONCLUSIONI
CP_ Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la e l' Controparte_1
come da rispettiva memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
1
con Delibera della giunta Regionale della n. 4884/1998 e pubblicata nel CP_1
B.U.R.C. n. 48 del 24.08.1998; che a seguito di utile collocamento nella graduatoria di concorso con posizione 14, come da graduatoria Pubblicata con Delibera di Giunta n.
8684 del 17.12.1999 aveva lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal
01.01.2000 al 14.10.2009 presso la sede regionale di Caserta in virtù di una serie di contratti protrattisi sino al 15 ottobre 2009, data nella quale veniva assunto alle dipendenze della a tempo indeterminato;
che nonostante egli avesse Controparte_1
sempre svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro le mansioni ed i compiti dei dipendenti regionali, la con Deliberazione n. 1994 del 17.05.2002, Controparte_1
relativa alla “Prosecuzione dell'attività dei Tecnici Agricoli”, decideva di qualificare il rapporto di lavoro, dapprima come rapporto autonomo e successivamente come rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, come da convenzioni sottoscritte dal ricorrente, modificando secondo tale formale inquadramento il trattamento economico e previdenziale del deducente;
che in ragione dell'illegittimità della diversa qualificazione del rapporto lavorativo imposto dalla il Controparte_1
ricorrente, unitamente ai suoi colleghi, adiva il questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, con giudizio incardinato con R.G. n. 3341/2012, al fine di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso per tutto il periodo dal 01.01.2000 al
14.10.2009; che questo Tribunale – sez. Lavoro – con la sentenza n. 1289 del
28.05.2019, accertava che le prestazioni lavorative rese dal ricorrente rientravano nell'ambito della subordinazione e non nella collaborazione coordinata e continuativa, riconoscendogli il diritto al pagamento delle differenze retributive;
che la sentenza non veniva appellata dalla regione, sicchè passava in cosa giudicata.
Tanto premesso, il ricorrente, richiamando l'obbligo della regolarizzazione contributiva in caso di prestazione lavorativa di fatto come subordinata, ai sensi dell'art.2126 c.c., chiedeva Accertare e dichiarare, in forza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1289 del 28.05.2019, che ha sancito la natura subordinata del rapporto di lavoro e la conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 2126 c.c., il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei
2 contributi previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009; Per Controparte_1
l'effetto, condannare la all'integrale versamento in favore Controparte_1 dell' dei contributi per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, nella misura CP_2 annua già versata al ricorrente per l'anno 2000 ed emergente dall'estratto contributivo
CP_2
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la che richiamava Controparte_1
giurisprudenza di merito secondo cui i lavoratori per i quali era stata riconosciuta una prestazione di fatto assimilabile al lavoro subordinato, non potevano essere inseriti nella gestione previdenziale dei pubblici dipendenti, con conseguente condanna alla regolarizzazione contributiva da versare solo sulle differenze retributive riconosciute a titolo risarcitorio in favore dei lavoratori e nell'ambito della gestione separata.
Concludeva quindi l'Ente resistente per il rigetto della domanda.
CP_
Si costituiva altresì l' che chiedeva, in caso di accertamento della fondatezza della domanda, condannarsi la datrice di lavoro a comunicare CP_1 all' tutti i dati necessari sia per il pagamento dei contributi e sia per eventuali CP_2 attività dell'Istituto stesso in favore del ricorrente nei limiti della prescrizione.
Ritenuta la causa matura per la sua definizione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La questione centrale sottoposta all'esame di questo Tribunale attiene al diritto della ricorrente di ottenere il versamento dei contributi previdenziali per il periodo dall'01.01.2000 al 14.10.2009, in virtù del rapporto di lavoro subordinato accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di rapporto di lavoro di fatto alle dipendenze della Pubblica Amministrazione "la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126
c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo al risarcimento nella misura dei compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici" (Cass. Sez. 20/05/2008, n.12749, Cass. 1639 del 03/02/2012).
3 Tale principio è stato ribadito e ulteriormente specificato dalla giurisprudenza successiva. In particolare, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso"
(Cass. Sez. Lav., 13.02.2023 n. 4360 conformemente a Cass. Sez. L, n. 3314 del 5 febbraio 2019).
Nel caso di specie, risulta accertato con sentenza passata in giudicato (sentenza di questo Tribunale n. 1289/2019, versata in atti) che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la nel periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009 è stato Controparte_1
qualificato come di natura subordinata, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Quanto alla misura dei contributi da versare, il ricorrente ha chiesto la condanna della all'integrale versamento in favore dell' dei contributi per il Controparte_1 CP_2
periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, per il lavoro subordinato prestato alle dipendenze della CP_1
Alla stregua della prospettazione attorea, la domanda è volta ad ottenere il versamento nella gestione lavoratori privati delle differenze contributive tra quanto dovuto per il lavoro subordinato e quanto già versato dalla per il contratto di CP_1
collaborazione. Tale precisazione risulta conforme al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui la regolarizzazione contributiva ex art. 2126 c.c. non può comportare l'iscrizione del lavoratore alla gestione dei dipendenti pubblici, stante il divieto di conversione del rapporto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato con la P.A.
Infatti, in tema di “stipulazione di un contratto di collaborazione autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa con un amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (Cass. 3384/2017), dall'atro lato la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art.2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non
4 solo al risarcimento nella misura dei compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici” (così Cass.10551/2003, Cass. Sez. Un.
11626/2002 nonchè Cass. 5895/1999; Cass. 815/1999; Cass. 4823/1998 e Cass.
844/1998). L'obbligo contributivo derivante dall'applicazione dell'art. 2126 c.c. ha natura onnicomprensiva e si estende all'intera retribuzione spettante per il rapporto di lavoro subordinato in quanto nel caso di prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di una pubblica amministrazione in violazione di norme imperative deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto allo stesso trattamento economico e previdenziale che gli sarebbe spettato in caso di contratto valido. Ne consegue che l'obbligo contributivo non possa essere limitato – come sostiene la difesa della CP_1
- alle sole voci retributive espressamente riconosciute in sede giudiziale, ma
[...]
debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare.
L'interpretazione restrittiva proposta dalla si porrebbe, poi, in Controparte_1
contrasto con il principio di effettività della tutela previdenziale, desumibile dall'art. 38 della Costituzione che assicura “il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
La prospettazione formulata dalla difesa della contrasta altresì con il principio CP_1
di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116 c.c.. Secondo tale principio, le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Corollario di tale principio è che l'obbligo contributivo del datore di lavoro non possa essere limitato alle sole differenze retributive espressamente riconosciute rispetto al trattamento economico di fatto percepito, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare.
In conclusione, quindi, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dall'01.01.2000 al Controparte_1
14.10.2009. Per l'effetto la deve essere conseguentemente Controparte_1
condannata all'integrale versamento all' dei contributi maturati dal ricorrente per CP_2
il periodo dall'01.01.2001 al 14.10.2009.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e si Controparte_1
5 liquidano come da dispositivo, con attribuzione. Sono invece compensate interamente
CP_ con l' in quanto ente destinatario del versamento dei contributi.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
CP_
nei confronti della e dell' con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato in data 18-12-2024, così provvede:
• Dichiara il diritto di ad ottenere il versamento dei contributi Parte_1
previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dall'01.01.2000 al Controparte_1
14.10.2009;
• Per l'effetto, condanna la all'integrale versamento all' Controparte_1 CP_2
dei contributi maturati da per il periodo dall' 01.01.2001 al Parte_1
14.10.2009;
• Condanna la al pagamento delle spese processuali che Controparte_1 liquida in complessivi €.1.500,00 oltre Iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione all'Avv. Giovanni Nucifero dichiaratosi anticipatario;
CP_
• Dichiara compensate le spese di lite nei confronti dell'
Santa Maria Capua Vetere 11-06-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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