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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/10/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 13:20 innanzi al dott. MA AN, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi:
personalmente con l'avv. Cappetti Smeralda CP_1 per gli avv.ti AN GIOVANNI UC IN e IP CA CP_2
L'avv. Cappetti illustra il contenuto del ricorso e delle note autorizzate e insiste per l'ammissione dell'organigramma prodotto il 9 settembre 2025 nel procedimento 46/2025 ex art. 420, co. 5, c.p.c., avente natura confessoria. Si riporta alle conclusioni già rassegnate. La difesa di parte resistente ribadisce le ragioni per cui nell'organigramma è definitiva CP_1 direttore generale e si oppone alla sua acquisizione in quanto superflua. Richiama poi le risultanze dell'istruttoria evidenziando che la testimonianza della è Tes_1 contraddetta dalle altre testimonianze acquisite e rileva la modifica domanda nelle note conclusive. Conclude per l'infondatezza del ricorso.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo riservando in sessanta giorni il deposito delle motivazioni. Il Giudice
MA AN
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. MA AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SMERALDA CAPPETTI CP_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata a Firenze, via di Novoli 97/d, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti GIOVANNI MARIA
AN, IN UC e CA IP ed elettivamente domiciliato a
Prato via G. Pisano 12, presso lo studio dell'avv. IP
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Condanna parte resistente al pagamento in favore della lavoratrice della retribuzione dovuta dal giorno del recesso alla scadenza del contratto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
1 2) Condanna altresì la parte resistente rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.388 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
3) Riserva in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
Prato, 9 ottobre 2025
Il Giudice
MA AN
2
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 13:20 innanzi al dott. MA AN, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi:
personalmente con l'avv. Cappetti Smeralda CP_1 per gli avv.ti AN GIOVANNI UC IN e IP CA CP_2
L'avv. Cappetti illustra il contenuto del ricorso e delle note autorizzate e insiste per l'ammissione dell'organigramma prodotto il 9 settembre 2025 nel procedimento 46/2025 ex art. 420, co. 5, c.p.c., avente natura confessoria. Si riporta alle conclusioni già rassegnate. La difesa di parte resistente ribadisce le ragioni per cui nell'organigramma è definitiva CP_1 direttore generale e si oppone alla sua acquisizione in quanto superflua. Richiama poi le risultanze dell'istruttoria evidenziando che la testimonianza della è Tes_1 contraddetta dalle altre testimonianze acquisite e rileva la modifica domanda nelle note conclusive. Conclude per l'infondatezza del ricorso.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo riservando in sessanta giorni il deposito delle motivazioni. Il Giudice
MA AN
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. MA AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SMERALDA CAPPETTI CP_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata a Firenze, via di Novoli 97/d, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti GIOVANNI MARIA
AN, IN UC e CA IP ed elettivamente domiciliato a
Prato via G. Pisano 12, presso lo studio dell'avv. IP
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Condanna parte resistente al pagamento in favore della lavoratrice della retribuzione dovuta dal giorno del recesso alla scadenza del contratto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
1 2) Condanna altresì la parte resistente rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.388 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
3) Riserva in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
Prato, 9 ottobre 2025
Il Giudice
MA AN
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