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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 25/06/2025 la seguente
SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 5941 / 2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA rapp.to e difeso dall'Avv. D'AVINO MARIA;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. FUNARI CP_1
ALESSANDRO;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 27/09/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alla
L.104/92 art. 3 comma 3 e dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “cardiopatia ischemica trattata con PTCA + STENT in II / III Classe N.Y.H.A., soffio sisto. E' affetto altresì da radicoloptia cronica L5 a destra, marcata artrosi diffusa somatica e marcata artrosi a carico dei massicci interapofisari, dismorfismo dell'arco posteriore a L5 e lisi istmica con listesi di II grado di L5 sul sacro (slittamento anteriore di L5 sul sacro valutabile a circa 13 mm), severa diffusa degenerazione discoartrosica e disidratazione dei dischi intersomatici del tratto lombare in particolare tra D12-L1 , L1-L2 , L2-L3 con netta e diffusa impronta sul sacco durale A L5-S1, severa degenerazione discoartrosica e marcato assottigliamento del tessuto discale con aspetto diffusamente stirato del profilo posteriore discale, spondilopatia artrosica, lombosciatalgia bilaterale disco-artrosica del 2 lombosacrale, obesità, marcato deficit deambulatorio: necessita di appoggio e procede con marcata zoppia di fuga a sx, difficoltosi i cambi posturali. Il ricorrente è inoltre affetto da esiti di artroplastica ginocchio sx, gonartrosi dx, gonartrosi femoro-tibiale e femoro-rotulea, sclerosi delle superfici articolari coxo-femorali con ridotta ampiezza delle rime a livello dei tetti, da coxartrosi bilaterale”.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni invocate, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'udienza del 25-6-2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito, osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono, prima facie, destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, valutando correttamente le patologie riscontrate.
Parte ricorrente, con la proposta opposizione, contestava le risultanze della consulenza tecnica espletata dal CTU dott. in quanto a suo dire non in linea con i principi espressi dalla Suprema Per_1
Corte (Cass.1268/2005; sentenza n.28705/2011; ordinanza n.25255/2014).
Va tuttavia osservato che le critiche di parte ricorrente non sono giustificate sulla base di quanto emerso in sede di esame obiettivo e dunque riscontrato direttamente dal CTU, il quale in perizia riscontrava una situazione clinica non significativamente modificata rispetto alla precedente Cont rilevazione effettuata dalla commissione medica di prima istanza dell' NA3Sud nella seduta del 26.01.2023, in ragione anche del nuovo intervento di revisione di protesi totale al ginocchio sinistro (06.2023) per mobilizzazione dell'impianto protesico e della stabilizzazione dei deficit di funzione, essendo in grado il ricorrente di assicurarsi quel minimo di funzioni vegetative e di relazione (lavarsi, vestirsi, uso dei servizi igienici, spostamenti, ecc.), indispensabili per garantirgli di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
Ebbene, le doglianze espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Va peraltro rilevato che, quanto alla censura consistente nell'avere il CTU dapprima dato atto di un deficit motorio con necessità di appoggio e marcata zoppia e poi negato la provvidenza richiesta, la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione tale da rendere necessario il ricorso ad un appoggio non appare, ex sé, circostanza idonea ad integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento (cfr. Cass. Ordinanza 24 febbraio 2021 n.4994). Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass. 3299/2001). Stante l'assenza di documentazione attestante un eventuale aggravamento delle condizioni di salute di parte ricorrente un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, il sig. non ha diritto all'indennità di accompagnamento Parte_1
e ai benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le le spese di lite. Pone le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 25/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 25/06/2025 la seguente
SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 5941 / 2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA rapp.to e difeso dall'Avv. D'AVINO MARIA;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. FUNARI CP_1
ALESSANDRO;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 27/09/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alla
L.104/92 art. 3 comma 3 e dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “cardiopatia ischemica trattata con PTCA + STENT in II / III Classe N.Y.H.A., soffio sisto. E' affetto altresì da radicoloptia cronica L5 a destra, marcata artrosi diffusa somatica e marcata artrosi a carico dei massicci interapofisari, dismorfismo dell'arco posteriore a L5 e lisi istmica con listesi di II grado di L5 sul sacro (slittamento anteriore di L5 sul sacro valutabile a circa 13 mm), severa diffusa degenerazione discoartrosica e disidratazione dei dischi intersomatici del tratto lombare in particolare tra D12-L1 , L1-L2 , L2-L3 con netta e diffusa impronta sul sacco durale A L5-S1, severa degenerazione discoartrosica e marcato assottigliamento del tessuto discale con aspetto diffusamente stirato del profilo posteriore discale, spondilopatia artrosica, lombosciatalgia bilaterale disco-artrosica del 2 lombosacrale, obesità, marcato deficit deambulatorio: necessita di appoggio e procede con marcata zoppia di fuga a sx, difficoltosi i cambi posturali. Il ricorrente è inoltre affetto da esiti di artroplastica ginocchio sx, gonartrosi dx, gonartrosi femoro-tibiale e femoro-rotulea, sclerosi delle superfici articolari coxo-femorali con ridotta ampiezza delle rime a livello dei tetti, da coxartrosi bilaterale”.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni invocate, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'udienza del 25-6-2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito, osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono, prima facie, destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, valutando correttamente le patologie riscontrate.
Parte ricorrente, con la proposta opposizione, contestava le risultanze della consulenza tecnica espletata dal CTU dott. in quanto a suo dire non in linea con i principi espressi dalla Suprema Per_1
Corte (Cass.1268/2005; sentenza n.28705/2011; ordinanza n.25255/2014).
Va tuttavia osservato che le critiche di parte ricorrente non sono giustificate sulla base di quanto emerso in sede di esame obiettivo e dunque riscontrato direttamente dal CTU, il quale in perizia riscontrava una situazione clinica non significativamente modificata rispetto alla precedente Cont rilevazione effettuata dalla commissione medica di prima istanza dell' NA3Sud nella seduta del 26.01.2023, in ragione anche del nuovo intervento di revisione di protesi totale al ginocchio sinistro (06.2023) per mobilizzazione dell'impianto protesico e della stabilizzazione dei deficit di funzione, essendo in grado il ricorrente di assicurarsi quel minimo di funzioni vegetative e di relazione (lavarsi, vestirsi, uso dei servizi igienici, spostamenti, ecc.), indispensabili per garantirgli di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
Ebbene, le doglianze espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Va peraltro rilevato che, quanto alla censura consistente nell'avere il CTU dapprima dato atto di un deficit motorio con necessità di appoggio e marcata zoppia e poi negato la provvidenza richiesta, la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione tale da rendere necessario il ricorso ad un appoggio non appare, ex sé, circostanza idonea ad integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento (cfr. Cass. Ordinanza 24 febbraio 2021 n.4994). Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass. 3299/2001). Stante l'assenza di documentazione attestante un eventuale aggravamento delle condizioni di salute di parte ricorrente un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, il sig. non ha diritto all'indennità di accompagnamento Parte_1
e ai benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le le spese di lite. Pone le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 25/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci