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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n. 589/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato FABRIZIO IPPOLITO D'AVINO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marghera - Venezia, via Ulloa n. 3
ATTORE IN RIASSUNZIONE - GIÀ APPELLANTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - GIÀ APPELLATO
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, 20 marzo 2024, n. 11030
CONCLUSIONI DELL'ATTORE IN RIASSUNZIONE: in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Venezia nel proc e alla luce dei principi posti dall'ordinanza della Corte di cassazione resa nel procedimento R.G. n.
11030/2021 pubblicata il 20.03.2024, voglia codesto Ecc.ma Corte:- riconoscere a favore di il diritto ad un permesso di soggiorno Parte_1 ai sensi dell'art. 5 co. 6 de TUI per i motivi sovraesposti;
- condannare il a rifondere alla riassumente le spese del giudizio di Controparte_1 legittimità, come disposto dalla Corte di cassazione, nonché del procedimento di riassunzione. Con vittoria di competenze, onorari e spese con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che non ha riscosso i primi e ha anticipato le ultime.
CONCLUSIONI DEL P.G.: non pervenute
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , proveniente dalla Repubblica Federale di Nigeria (Edo Parte_1
State), ha riassunto il giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, 20 marzo, n. 111030, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Venezia 1° febbraio 2021 n. 196, richiedendo la concessione della protezione umanitaria.
2. Il , nonostante la regolarità della notifica, Controparte_1 perfezionatasi in data 13 settembre 2024, non si è costituito sicché con la presente sentenza viene dichiarato contumace. Il Procuratore Generale non ha concluso, nonostante la trasmissione degli atti in data 9 settembre 2024 (cfr.
l'annotazione “passaggio atti al P.M” con l'indicazione della “data evento” sullo
“storico”).
3. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione avverso l'ordinanza del
Tribunale di Venezia 12 marzo 2018, che aveva rigettato l'opposizione contro il provvedimento della Commissione Territoriale di Verona 26 luglio 2016, notificato il 1° settembre 2016. La Commissione aveva a sua volta negato il riconoscimento sia della protezione internazionale che della protezione umanitaria ex art. 5 d.lgs. 286 del 1998. La ricorrente ritenuta non Pt_1 credibile in entrambi i giudizi di merito, aveva riferito di aver lasciato la Nigeria per sottrarsi a un matrimonio non voluto.
4. Dopo aver premesso che la disciplina applicabile è quella vigente al momento della presentazione della domanda in sede amministrativa (art. 5, comma 6 d.lgs. n. 286 del 1998 nel testo precedente alle modifiche apportate con l'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2, d.l. n. 113 del 2018) e richiamati propri pag. 2/8 precedenti in materia di protezione umanitaria, la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia correttamente valutato: a) la condizione di vulnerabilità della donna;
b) il progressivo percorso d'integrazione, da rapportarsi al rischio di compromissione dei diritti umani, perché lo svolgimento di costante e interrotta attività lavorativa retribuita da sette anni presso una lavanderia con un contratto di 30 ore settimanali costituisce indice di sicura integrazione sociale.
L'allegazione – specifica il giudice di legittimità - era stata effettuata con l'atto di appello ed era comprovata fin dal primo grado con relativa pertinente documentazione.
5. La difesa di ha riassunto il giudizio allegando che Parte_1
l'assistita si sarebbe dovuta sposare con un uomo che non conosceva per assicurare al padre i soldi necessari per delle cure mediche. La Corte di merito non aveva valorizzato che ella lavorasse in Italia da oltre sette anni. Nel corso del giudizio sono sopravvenuti anche nuovi fatti, perché ha Parte_1 dato alla luce un figlio.
6. Nell'adempimento del mandato della Cassazione si esamina nuovamente la domanda di protezione umanitaria tenendo conto dell'indirizzo su tale forma di protezione affermatosi nella giurisprudenza di legittimità. Per l'art. 5, VI co.
D.L.vo 25.7.98, n. 286, nella versione ratione temporis applicabile, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere adottati se ricorrono:
“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
6.1 L'annullamento della sentenza di merito si fonda sui principi di diritto affermati da Cass., s.u., sent. n. 24413 del 2021, secondo cui: “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e
pag. 3/8 oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno”.
La Corte di cassazione richiama anche Cass., sez. 1, ord. n. 6228 del 2021,
a proposito della condizione femminile: “se il giudice del merito accerti che
l'istante si è trovata di fronte a pressioni per indurla al matrimonio che, seppur reiterate e di taglio «insinuativo», non hanno raggiunto il livello della vera e propria imposizione, sì da esporla a trattamenti in sé stessi lesivi della dignità personale, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria;
tuttavia, qualora le pressioni ed induzioni in fatto subite abbiano comportato forti disagi e sofferenze nella persona della ricorrente, ed abbiano così inciso sulla sua facoltà di autodeterminazione e di positiva esplicazione della libertà personale, ponendola in una situazione di peculiare vulnerabilità, ricorrono i "sei motivi di carattere umanitario".
Sempre in tema di protezione umanitaria, la Corte di cassazione ha negli ultimi anni affermato:
➢ che, ad eccezione delle ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del richiedente, la ritenuta non credibilità del racconto della vicenda personale, non è di ostacolo al riconoscimento della protezione, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione individuale (Cass., sez. 1, ord. n. 41778 del 2021). In via esemplificativa, a prescindere dalla pag. 4/8 credibilità, la circostanza che il richiedente asilo viva in Italia in compagnia del coniuge e di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione al fine di garantire l'unità familiare (Cass., sez. 3, ord. n. 32337 del 2021);
➢ che, se vi è un forte radicamento sul territorio del richiedente asilo, nel giudizio di comparazione tra le condizioni di vita nel paese d'accoglienza e quelle nel paese d'origine, queste ultime assumono una rilevanza proporzionalmente minore. Non rileva se le condizioni del paese d'origine siano tali da determinare oggettivamente la lesione dei diritti fondamentali, ma se tale effetto si produca con il rimpatrio, in relazione al divario tra ciò che il migrante ha conseguito in Italia e ciò che irrimediabilmente perderebbe ritornando nel paese natio (Cass., sez. 1, ord. n. 677 del 2022);
➢ che la condizione d'integrazione sociale e lavorativa dello straniero richiedente può esser provata anche “dallo svolgimento di un tirocinio formativo e dalla frequentazione di un corso scolastico, non assumendo alcun rilievo il fatto che tali attività siano state svolte all'interno del percorso di accoglienza” (Cass., sez. 1, sent. n. 23571 del 2022) e “dal reperimento di un'occupazione lavorativa con contratto a tempo determinato” (Cass., sez. 1, ord n. 34095 del 2021). Non è necessario un pieno inserimento nel contesto sociale ma “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato” (Cass., 3, ord. n. 21240 del 2020).
6.2 Nel presente giudizio di rinvio sono stati depositati un certificato di stato di famiglia e un certificato di nascita. L'8 marzo 2023 è nato I Persona_1 suoi genitori sono ed . Con le note scritte 9.1.2025 Parte_1 Persona_2 il difensore ha dedotto che, dopo la nascita, la madre non ha più potuto lavorare perché, non convivendo con il padre del piccolo, deve occuparsi del figlio.
pag. 5/8 6.3 Evidenziato che per la recente giurisprudenza di legittimità la valutazione comparativa tra la “situazione soggettiva e oggettiva” del richiedente protezione con riferimento al paese di origine deve avvenire a prescindere dalla credibilità della vicenda personale e quindi
(necessariamente) dalle informazioni offerte dall'interessato e che i presupposti per la protezione umanitaria vanno valutati al momento della decisione, tenendo conto di tutti i fatti avvenuti nel paese ospitante, anche a distanza di anni dalla valutazione della Commissione Territoriale, appare dirimente la formazione di una famiglia a seguito della nascita di un bambino in Italia. Per le Sezioni Unite concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in
Italia; relazioni familiari, ma anche affettive e sociali … e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità>>
(Cass., s.u., sent. n. 24413 del 2021). Anche la giurisprudenza successiva conferma il valore da riconoscersi ai legami familiari sussistenti in territorio italiano (v. Cass., sez. 1, ord. n. 7167 del 2024 e Cass., sez. I, ord. n. 14966 del 2023).
6.4 Già avanti alla Commissione territoriale aveva Parte_1 riconosciuto, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate nel verbale 19.7.2016, che ella non era nell'alternativa fra sposarsi o lasciare la Nigeria e nemmeno quella fra un matrimonio e l'emarginazione sociale a seguito di un giudizio negativo della comunità. Il suo problema era continuare a convivere con la madre pur non andando d'accordo con il genitore. In modo condivisibile la
Corte di merito aveva anche rilevato che l'intero racconto sul matrimonio fosse poco credibile perché non aveva saputo indicare nemmeno Parte_1 il nome dello sposo (v. motivazione della sentenza della Corte di appello di
Venezia 1° febbraio 2021 n. 196, pag. 13). Non si comprende come possano pag. 6/8 effettuarsi ulteriori accertamenti su eventuali pressioni della famiglia se si ignorano anche le generalità del nubendo.
6.5 Nel precedente giudizio di appello era stato documentato che in Italia dal 2015, disponesse di attività lavorativa (v. Parte_1 motivazione cit., pag. 14). La circostanza era stata ritenuta insufficiente per giustificare la protezione umanitaria ma la Corte di cassazione l'ha ritenuta
“indice di sicura integrazione”. Anche se l'attività lavorativa non è stata in seguito conservata, la creazione di una famiglia in Italia rimane un fattore decisivo per desumere il radicamento della persona nel paese. Deve ritenersi che, con il livello d'integrazione raggiunto, possa condurre Parte_1 in Italia una vita dignitosa e migliore di quella che presumibilmente potrebbe avere rientrando in Nigeria. Le condizioni di sicurezza nello Stato, la tutela del lavoratore e soprattutto la tutela della maternità non sono comparabili con quelli presenti in Nigeria (cfr. Nigeria – Country Focus Country of Origin
Information Report July 2024 paragr.
2.1 Recent security overview and security trends e 4.1.1 Sexual and gender-based violence (including domestic violence). La prognosi sulla possibilità che in caso di rimpatrio l'attrice in riassunzione possa mantenere il livello di vita e di tutela, anche per il minore, conseguito in Italia è negativa.
7. Le spese processuali dei precedenti gradi di merito, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio devono essere compensate, tenuto conto dell'inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate, del momento in cui sono maturate le condizioni che giustificano la protezione umanitaria e della evoluzione nel corso degli anni (il provvedimento della Commissione territoriale risale al 26 luglio 2016) della giurisprudenza di riferimento su questa specifica forma di protezione.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 dichiarata la contumacia del , così dispone: Controparte_1
1. in accoglimento dell'opposizione avverso il provvedimento della
Commissione Territoriale di Verona 26 luglio 2016, notificato il 1° settembre
2016, dispone il rilascio in favore di del permesso di Parte_1 soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998;
2. compensa le spese processuali dei precedenti gradi di merito, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
Venezia, 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n. 589/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato FABRIZIO IPPOLITO D'AVINO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marghera - Venezia, via Ulloa n. 3
ATTORE IN RIASSUNZIONE - GIÀ APPELLANTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - GIÀ APPELLATO
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, 20 marzo 2024, n. 11030
CONCLUSIONI DELL'ATTORE IN RIASSUNZIONE: in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Venezia nel proc e alla luce dei principi posti dall'ordinanza della Corte di cassazione resa nel procedimento R.G. n.
11030/2021 pubblicata il 20.03.2024, voglia codesto Ecc.ma Corte:- riconoscere a favore di il diritto ad un permesso di soggiorno Parte_1 ai sensi dell'art. 5 co. 6 de TUI per i motivi sovraesposti;
- condannare il a rifondere alla riassumente le spese del giudizio di Controparte_1 legittimità, come disposto dalla Corte di cassazione, nonché del procedimento di riassunzione. Con vittoria di competenze, onorari e spese con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che non ha riscosso i primi e ha anticipato le ultime.
CONCLUSIONI DEL P.G.: non pervenute
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , proveniente dalla Repubblica Federale di Nigeria (Edo Parte_1
State), ha riassunto il giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, 20 marzo, n. 111030, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Venezia 1° febbraio 2021 n. 196, richiedendo la concessione della protezione umanitaria.
2. Il , nonostante la regolarità della notifica, Controparte_1 perfezionatasi in data 13 settembre 2024, non si è costituito sicché con la presente sentenza viene dichiarato contumace. Il Procuratore Generale non ha concluso, nonostante la trasmissione degli atti in data 9 settembre 2024 (cfr.
l'annotazione “passaggio atti al P.M” con l'indicazione della “data evento” sullo
“storico”).
3. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione avverso l'ordinanza del
Tribunale di Venezia 12 marzo 2018, che aveva rigettato l'opposizione contro il provvedimento della Commissione Territoriale di Verona 26 luglio 2016, notificato il 1° settembre 2016. La Commissione aveva a sua volta negato il riconoscimento sia della protezione internazionale che della protezione umanitaria ex art. 5 d.lgs. 286 del 1998. La ricorrente ritenuta non Pt_1 credibile in entrambi i giudizi di merito, aveva riferito di aver lasciato la Nigeria per sottrarsi a un matrimonio non voluto.
4. Dopo aver premesso che la disciplina applicabile è quella vigente al momento della presentazione della domanda in sede amministrativa (art. 5, comma 6 d.lgs. n. 286 del 1998 nel testo precedente alle modifiche apportate con l'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2, d.l. n. 113 del 2018) e richiamati propri pag. 2/8 precedenti in materia di protezione umanitaria, la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia correttamente valutato: a) la condizione di vulnerabilità della donna;
b) il progressivo percorso d'integrazione, da rapportarsi al rischio di compromissione dei diritti umani, perché lo svolgimento di costante e interrotta attività lavorativa retribuita da sette anni presso una lavanderia con un contratto di 30 ore settimanali costituisce indice di sicura integrazione sociale.
L'allegazione – specifica il giudice di legittimità - era stata effettuata con l'atto di appello ed era comprovata fin dal primo grado con relativa pertinente documentazione.
5. La difesa di ha riassunto il giudizio allegando che Parte_1
l'assistita si sarebbe dovuta sposare con un uomo che non conosceva per assicurare al padre i soldi necessari per delle cure mediche. La Corte di merito non aveva valorizzato che ella lavorasse in Italia da oltre sette anni. Nel corso del giudizio sono sopravvenuti anche nuovi fatti, perché ha Parte_1 dato alla luce un figlio.
6. Nell'adempimento del mandato della Cassazione si esamina nuovamente la domanda di protezione umanitaria tenendo conto dell'indirizzo su tale forma di protezione affermatosi nella giurisprudenza di legittimità. Per l'art. 5, VI co.
D.L.vo 25.7.98, n. 286, nella versione ratione temporis applicabile, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere adottati se ricorrono:
“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
6.1 L'annullamento della sentenza di merito si fonda sui principi di diritto affermati da Cass., s.u., sent. n. 24413 del 2021, secondo cui: “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e
pag. 3/8 oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno”.
La Corte di cassazione richiama anche Cass., sez. 1, ord. n. 6228 del 2021,
a proposito della condizione femminile: “se il giudice del merito accerti che
l'istante si è trovata di fronte a pressioni per indurla al matrimonio che, seppur reiterate e di taglio «insinuativo», non hanno raggiunto il livello della vera e propria imposizione, sì da esporla a trattamenti in sé stessi lesivi della dignità personale, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria;
tuttavia, qualora le pressioni ed induzioni in fatto subite abbiano comportato forti disagi e sofferenze nella persona della ricorrente, ed abbiano così inciso sulla sua facoltà di autodeterminazione e di positiva esplicazione della libertà personale, ponendola in una situazione di peculiare vulnerabilità, ricorrono i "sei motivi di carattere umanitario".
Sempre in tema di protezione umanitaria, la Corte di cassazione ha negli ultimi anni affermato:
➢ che, ad eccezione delle ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del richiedente, la ritenuta non credibilità del racconto della vicenda personale, non è di ostacolo al riconoscimento della protezione, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione individuale (Cass., sez. 1, ord. n. 41778 del 2021). In via esemplificativa, a prescindere dalla pag. 4/8 credibilità, la circostanza che il richiedente asilo viva in Italia in compagnia del coniuge e di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione al fine di garantire l'unità familiare (Cass., sez. 3, ord. n. 32337 del 2021);
➢ che, se vi è un forte radicamento sul territorio del richiedente asilo, nel giudizio di comparazione tra le condizioni di vita nel paese d'accoglienza e quelle nel paese d'origine, queste ultime assumono una rilevanza proporzionalmente minore. Non rileva se le condizioni del paese d'origine siano tali da determinare oggettivamente la lesione dei diritti fondamentali, ma se tale effetto si produca con il rimpatrio, in relazione al divario tra ciò che il migrante ha conseguito in Italia e ciò che irrimediabilmente perderebbe ritornando nel paese natio (Cass., sez. 1, ord. n. 677 del 2022);
➢ che la condizione d'integrazione sociale e lavorativa dello straniero richiedente può esser provata anche “dallo svolgimento di un tirocinio formativo e dalla frequentazione di un corso scolastico, non assumendo alcun rilievo il fatto che tali attività siano state svolte all'interno del percorso di accoglienza” (Cass., sez. 1, sent. n. 23571 del 2022) e “dal reperimento di un'occupazione lavorativa con contratto a tempo determinato” (Cass., sez. 1, ord n. 34095 del 2021). Non è necessario un pieno inserimento nel contesto sociale ma “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato” (Cass., 3, ord. n. 21240 del 2020).
6.2 Nel presente giudizio di rinvio sono stati depositati un certificato di stato di famiglia e un certificato di nascita. L'8 marzo 2023 è nato I Persona_1 suoi genitori sono ed . Con le note scritte 9.1.2025 Parte_1 Persona_2 il difensore ha dedotto che, dopo la nascita, la madre non ha più potuto lavorare perché, non convivendo con il padre del piccolo, deve occuparsi del figlio.
pag. 5/8 6.3 Evidenziato che per la recente giurisprudenza di legittimità la valutazione comparativa tra la “situazione soggettiva e oggettiva” del richiedente protezione con riferimento al paese di origine deve avvenire a prescindere dalla credibilità della vicenda personale e quindi
(necessariamente) dalle informazioni offerte dall'interessato e che i presupposti per la protezione umanitaria vanno valutati al momento della decisione, tenendo conto di tutti i fatti avvenuti nel paese ospitante, anche a distanza di anni dalla valutazione della Commissione Territoriale, appare dirimente la formazione di una famiglia a seguito della nascita di un bambino in Italia. Per le Sezioni Unite concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in
Italia; relazioni familiari, ma anche affettive e sociali … e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità>>
(Cass., s.u., sent. n. 24413 del 2021). Anche la giurisprudenza successiva conferma il valore da riconoscersi ai legami familiari sussistenti in territorio italiano (v. Cass., sez. 1, ord. n. 7167 del 2024 e Cass., sez. I, ord. n. 14966 del 2023).
6.4 Già avanti alla Commissione territoriale aveva Parte_1 riconosciuto, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate nel verbale 19.7.2016, che ella non era nell'alternativa fra sposarsi o lasciare la Nigeria e nemmeno quella fra un matrimonio e l'emarginazione sociale a seguito di un giudizio negativo della comunità. Il suo problema era continuare a convivere con la madre pur non andando d'accordo con il genitore. In modo condivisibile la
Corte di merito aveva anche rilevato che l'intero racconto sul matrimonio fosse poco credibile perché non aveva saputo indicare nemmeno Parte_1 il nome dello sposo (v. motivazione della sentenza della Corte di appello di
Venezia 1° febbraio 2021 n. 196, pag. 13). Non si comprende come possano pag. 6/8 effettuarsi ulteriori accertamenti su eventuali pressioni della famiglia se si ignorano anche le generalità del nubendo.
6.5 Nel precedente giudizio di appello era stato documentato che in Italia dal 2015, disponesse di attività lavorativa (v. Parte_1 motivazione cit., pag. 14). La circostanza era stata ritenuta insufficiente per giustificare la protezione umanitaria ma la Corte di cassazione l'ha ritenuta
“indice di sicura integrazione”. Anche se l'attività lavorativa non è stata in seguito conservata, la creazione di una famiglia in Italia rimane un fattore decisivo per desumere il radicamento della persona nel paese. Deve ritenersi che, con il livello d'integrazione raggiunto, possa condurre Parte_1 in Italia una vita dignitosa e migliore di quella che presumibilmente potrebbe avere rientrando in Nigeria. Le condizioni di sicurezza nello Stato, la tutela del lavoratore e soprattutto la tutela della maternità non sono comparabili con quelli presenti in Nigeria (cfr. Nigeria – Country Focus Country of Origin
Information Report July 2024 paragr.
2.1 Recent security overview and security trends e 4.1.1 Sexual and gender-based violence (including domestic violence). La prognosi sulla possibilità che in caso di rimpatrio l'attrice in riassunzione possa mantenere il livello di vita e di tutela, anche per il minore, conseguito in Italia è negativa.
7. Le spese processuali dei precedenti gradi di merito, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio devono essere compensate, tenuto conto dell'inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate, del momento in cui sono maturate le condizioni che giustificano la protezione umanitaria e della evoluzione nel corso degli anni (il provvedimento della Commissione territoriale risale al 26 luglio 2016) della giurisprudenza di riferimento su questa specifica forma di protezione.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 dichiarata la contumacia del , così dispone: Controparte_1
1. in accoglimento dell'opposizione avverso il provvedimento della
Commissione Territoriale di Verona 26 luglio 2016, notificato il 1° settembre
2016, dispone il rilascio in favore di del permesso di Parte_1 soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998;
2. compensa le spese processuali dei precedenti gradi di merito, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
Venezia, 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 8/8