Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2006, n. 15001
CASS
Sentenza 28 giugno 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. del Lazio n. 30 del 1994 (recante la disciplina delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o da leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione), sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nei casi in cui la norma violata non preveda il minimo della sanzione, per il pagamento in misura ridotta si applica esclusivamente il criterio della terza parte del massimo, sotto il profilo della non conformità al principio fondamentale della legislazione statale espresso dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che consente il pagamento del doppio del minimo ogni qualvolta esso risulti più favorevole. Infatti, il primo comma del citato art. 16 della legge n. 689 del 1981 è stato novellato dall'art. 52 del d.lgs. n. 213 del 1998, il quale ha specificato che il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione, ove più favorevole del terzo del massimo, è ammesso solo qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale. A seguito di detta modifica, la norma regionale risulta in sintonia con la legge statale, nel segno di un più ragionevole assetto del sistema, atto ad evitare il radicale svilimento della capacità deterrente delle norme sanzionatorie che non contemplino il minimo edittale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2006, n. 15001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15001
    Data del deposito : 28 giugno 2006

    Testo completo