Sentenza 28 giugno 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. del Lazio n. 30 del 1994 (recante la disciplina delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o da leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione), sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nei casi in cui la norma violata non preveda il minimo della sanzione, per il pagamento in misura ridotta si applica esclusivamente il criterio della terza parte del massimo, sotto il profilo della non conformità al principio fondamentale della legislazione statale espresso dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che consente il pagamento del doppio del minimo ogni qualvolta esso risulti più favorevole. Infatti, il primo comma del citato art. 16 della legge n. 689 del 1981 è stato novellato dall'art. 52 del d.lgs. n. 213 del 1998, il quale ha specificato che il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione, ove più favorevole del terzo del massimo, è ammesso solo qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale. A seguito di detta modifica, la norma regionale risulta in sintonia con la legge statale, nel segno di un più ragionevole assetto del sistema, atto ad evitare il radicale svilimento della capacità deterrente delle norme sanzionatorie che non contemplino il minimo edittale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2006, n. 15001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15001 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. NAPOLEONI Valerio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE AL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 163, scala C, int. 4, presso l'Avv. FRATACCIA Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. ZAZA D'AULISIO Alfredo, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GAETA;
DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI GAETA;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, n. 56, depositata il 23 marzo 2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dal Consigliere relatore Dott. NAPOLEONI Valerio;
udito per il ricorrente l'Avv. FASANO Rodolfo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di controllo effettuato il 30 giugno 1997 presso lo stabilimento balneare, con annesso servizio bar, denominato "Lido Viareggio", sito in Gaeta, personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità del Comando Carabinieri di Latina redigeva nei confronti del Sig. EF AL, titolare dell'anzidetto stabilimento balneare, verbale di accertamento della violazione del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, art. 28 (recante il regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) - violazione sanzionata dalla citata L. n. 283 del 1962, art. 17 - in quanto il servizio igienico destinato ad uso del personale lavorante era risultato sprovvisto di asciugamani non riutilizzabili da cestinare dopo l'uso.
Il Dirigente della Polizia Municipale del Comune di Gaeta emetteva quindi il 7 maggio 1998 ordinanza - ingiunzione con la quale, disattese le deduzioni difensive dello EF, ingiungeva al medesimo il pagamento della somma di L. 500.000, pari ad un terzo del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'accertata violazione.
Avverso il provvedimento lo EF proponeva opposizione al Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta (già Pretura di Gaeta).
L'opponente lamentava, in primo luogo, che - in violazione della disciplina del pagamento in misura ridotta, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, in forza della quale la violazione amministrativa può essere definita mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, o, se più favorevole, al doppio del minimo - nel verbale di accertamento notificatogli non fosse stata indicata la possibilità di estinguere l'illecito tramite pagamento di una somma pari al doppio del minimo, nella specie largamente più favorevole rispetto al pagamento della terza parte del massimo, in quanto, prevedendo la L. n. 283 del 1962, art. 17, solo la sanzione massima (L. un milione cinquecentomila) e non anche la sanzione minima, quest'ultima andava individuata in quella stabilita in via generale per gli illeciti depenalizzati dal combinato disposto della L. n. 689 del 1981, art.38, comma 1, e dell'art. 26 c.p., e dunque in L. quattromila.
Lo EF si doleva, per altro verso, della insufficiente motivazione dell'ordinanza - ingiunzione, la quale si sarebbe esaurita in formule stereotipate ed impersonali, inidonee a dar conto delle valutazioni concretamente effettuate dall'Autorità amministrativa.
L'opposizione veniva respinta dall'adito Tribunale con sentenza del 23 marzo 2001. Il primo Giudice rilevava che l'applicazione, ai fini del pagamento in misura ridotta, del solo criterio della terza parte del massimo della sanzione ove la norma violata non prevedesse un minimo, era stabilita, con riguardo all'illecito in questione, dalla L.R. Lazio 5 luglio 1994, n. 30, art. 4 (recante la disciplina delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o da leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione): disposizione che - contrariamente a quanto ventilato dall'opponente - non poteva ritenersi abrogata per incompatibilità dalla L.S. n. 689 del 1981, art. 16, in quanto successiva a questa.
Il Tribunale escludeva, altresì, la configurabilità del denunciato vizio di motivazione, ritenendo che nelle premesse del provvedimento impugnato fossero esplicitate in modo sufficiente le ragioni della sanzione inflitta al trasgressore.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo EF sulla base di due motivi.
Gli intimati Comune di Gaeta e Dirigente della Polizia municipale di Gaeta non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione e violazione di legge, censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso che per l'illecito amministrativo in questione dovesse consentirsi il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa.
Al riguardo, lo EF assume che la L.R. Lazio n. 30 del 1994, art.
4 - nello stabilire che, nei casi in cui la norma violata non preveda il minimo della sanzione, per il pagamento in misura ridotta si applica esclusivamente il criterio della terza parte del massimo - si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con la L.S. n. 689 del 1981, art. 16, che consente il pagamento del doppio del minino ogni qualvolta esso risulti più favorevole: minimo che, d'altra parte, ove non specificamente stabilito dalla norma sanzionatoria, andrebbe identificato in quello fissato in via generale per la pena pecuniaria amministrativa dal combinato disposto della L. n. 689 del 1981, art.38, comma 1, e dell'art. 26 c.c. (discutendosi di violazione depenalizzata).
Statuendo in modo diverso dalla norma statale, la norma regionale - oltre a "stravolgere la gerarchia delle fonti" - verrebbe a violare apertamente l'art. 117 Cost., il quale subordina l'esercizio della potestà legislativa regionale al rispetto dei "principi fondamentali stabiliti delle leggi dello Stato": tale valore dovendo essere riconosciuto, in subiecta materia, alla disposizione racchiusa nella L. n. 689 del 1981, art. 16. 1.2. - Posto che il motivo di ricorso in esame si esaurisce sostanzialmente nella prospettazione di una questione di legittimità costituzionale della L.R. Lazio n. 30 del 1994, art. 4, per asserito contrasto con l'art. 117 Cost. - sotto il profilo della non conformità al "principio fondamentale" della legislazione statale espresso dalla L. n. 689 del 1981, art. 16 - detta questione si palesa, tuttavia, manifestamente infondata.
Il ricorrente trascura totalmente di considerare, infatti, che la L. n. 689 del 1981, art. 16, comma 1, è stato novellato del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 52, il quale ha specificato che il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione - ove più favorevole del terzo del massimo - è ammesso solo "qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale". E ciò all'evidente fine di evitare che il riferimento alla modestissima somma di lire quattromila - fissata in via generale della stessa L. n. 689 del 1981, art. 10, quale importo minimo delle sanzioni pecuniarie già ab origine di natura amministrativa, e dall'art. 26 c.p. (cui rinvia della L. n. 689 del 1981, art. 38, comma 1) quale importo minimo delle sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate già punite con l'ammenda (quale quella in esame) - rendesse possibili pagamenti ridotti di entità puramente simbolica, tali da svuotare di ogni efficacia dissuasiva le norme sanzionatorie che prevedono solo la misura massima della sanzione (cfr., in questo senso, dichiarando manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale, Cass., 16 maggio 2002, n. 7187; Cass., 2 agosto 2000, n. 10128). A fronte dell'anzidetta modifica, è dunque venuto meno lo scarto di disciplina che - anteriormente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 213 del 1998 (nonché della riforma del titolo 5^ della Costituzione attuata dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha ridisegnato i rapporti tra legislazione statale e regionale) - aveva indotto la Corte Costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittime, con sentenze n. 152 del 1995 e n. 187 del 1996, norme regionali e di province autonome di tenore omologo a quella che al presente viene in rilievo (rispettivamente, la L.R. Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47, art. 6 e la L. della Provincia autonoma di Bolzano 7
gennaio 1 977, n. 9, art. 6, u.c., aggiunto dalla L.P. 29 ottobre 1991, n. 30, art. 1). La norma statale e quella della Regione Lazio, lungi dall'essere in contrasto, risultano infatti attualmente in perfetta sintonia, peraltro nel segno di un più ragionevole assetto del sistema, atto ad evitare l'accennato radicale svilimento della capacità deterrente delle norme sanzionatorie che non contemplino il minimo edittale (al riguardo, v. l'ordinanza della Corte costituzionale n. 166 del 2001, che ha dichiarato manifestamente inammissibile altra analoga questione di legittimità costituzionale, in ragione della mancata ponderazione, da parte dei giudici a quibus, dell'incidenza del novum introdotto dal D.Lgs. n. 213 del 1998). 2.1. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione sotto altro profilo, lamentando che il Giudice di prime cure non abbia svolto alcuna indagine circa il rispetto, da parte dell'autorità amministrativa, dei criteri stabiliti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, per la concreta quantificazione della sanzione tra il minimo ed il massimo, i quali impongono di tener conto della rilevanza obiettiva dell'illecito commesso, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
Nella specie, non si sarebbe tenuto conto ne' della personalità di esso EF - al quale, nei molti anni di attività, non erano mai state contestate violazioni amministrative - ne' della circostanza che l'assenza nel servizio igienico di asciugamani non riutilizzabili era dipesa da "motivi accidentali". 2.2. - Il motivo è inammissibile.
Posto, invero, che delle circostanze di fatto addotte a sostegno dell'asserito vizio di motivazione non v'è alcuna traccia nella sentenza impugnata, il ricorrente, onde evitare l'inammissibilità del motivo per novità dell'allegazione, avrebbe dovuto indicare - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - in quale specifico atto del giudizio di merito egli avesse dedotto le circostanze stesse, trascurate in tesi dal giudicante. Onere per converso non assolto.
Tale considerazione assume valenza assorbente rispetto ad ogni altro possibile rilievo, connesso segnatamente al fatto che - per costante giurisprudenza di questa Corte - la determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria, all'interno della cornice edittale, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nell'ottica dell'adeguamento alla concreta gravita del fatto illecito, globalmente desunto dai suoi elementi oggettivi e soggettivi: potere il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità ove risultino rispettati i limiti minimo e massimo e dal complesso della motivazione emerga che quella valutazIone sia stata compiuta, dovendosi in particolare ritenere corretto - ove l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore - il riferimento al criterio stabilito ai fini del pagamento in misura ridotta (adottato nel caso di specie) (Cass., 24 marzo 2004, n. 5877; Cass., 4 novembre 1998, n. 11054).
3 - Il ricorso va pertanto rigettato.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2006