Articolo 17 della Legge 30 aprile 1962, n. 283
Articolo 12 quinquiesArticolo 12 septies
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5 giugno 1962
Art. 17.

I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000.
Entrata in vigore il 5 giugno 1962
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