TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to BOCCIA GIUSEPPE, con cui elett.te Parte_1
domicilia in CAVALLI DI BRONZO 69 80046 SAN GIORGIO A CREMANO ITALIA, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, rapp. e dif dall'avv.to STRIANO PIETRO , con cui domicilia Controparte_1
elett.te in VIA D. COLASANTO C/O AVV. LUIGI MOLVETTI 3 NAPOLI, giusta procura allegata,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 3.7.2024, ha adito questo giudice, esponendo di aver Parte_1
lavorato dalla data di assunzione del 01.06.2018 al 30.04.2019 per la convenuta con inquadramento del 2 livello A del CCNL Igiene Ambientale;
di aver maturato il definitivo diritto al riconoscimento della mansione superiore con corresponsione della retribuzione e con inquadramento nel 3 livello A del CCNL Igiene Ambientale a partire dal 01.05.2019 e fino al 31.12.2022; di essere stato, immotivatamente ed unilateralmente senza alcun avviso,
demansionato e/o dequalificato dalla resistente al 2 livello A del CCNL Igiene Ambientale dalla data del 01.01.2023. Tanto premesso, ha concluso come da pagine sette ed otto del ricorso.
Si è costituita la contestando le asserzioni avverse e concludendo Controparte_1
come da pagina 9 della memoria.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda non va accolta.
ha chiesto quanto segue: “
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1
al ripristino del livello 3 A del CCNL Igiene Ambientale, con decorrenza dal 01.01.2023, o
dalla diversa data ritenuta di giustizia, a tutt'oggi.
2. Per l'effetto condannare la resistente,
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente, Sig. Controparte_1 [...]
della somma di Euro 4.487,06, di cui Euro 380,97 a titolo di TFR, a titolo di Parte_1
differenze retributive, tra quanto corrisposto e quanto in realtà dovuto in relazione alla
qualifica superiore, per il periodo che va dal 01.01.2023 al 01.04.2024 (come da conteggi
allegati), oltre ulteriori somme maturate e/o maturande, ovvero quella maggiore o minor
somma ritenuta di giustizia, nonché rivalutazione monetaria e interessi di legge. 3.
Condannare, di conseguenza, l , in p.l.r.p.t., alla regolarizzazione, a Controparte_1
favore del Sig. , della posizione assicurativa e previdenziale nella misura Parte_1
dovuta agli istituti competenti e secondo le correnti disposizioni di legge. …”.
Ha allegato che “dalla data di assunzione del 01.06.2018 al 30.04.2019 veniva inquadrato
dal proprio datore di lavoro, attuale , con il 2 livello A del CCNL Igiene Controparte_1
Ambientale. 4) Che successivamente, il ricorrente maturava il 'definitivo' diritto al
riconoscimento della mansione superiore, e pertanto, il proprio datore di lavoro, attuale
, provvedeva ad inquadrarlo al 3 livello A del CCNL Igiene Controparte_1
Ambientale, a partire dal 01.05.20219 (e fino al 31.12.2022). 5) Che inoltre, lo stesso
lavoratore, dalla data del 01.01.2023 a tutt'oggi, immotivatamente ed unilateralmente senza alcun avviso, veniva demansionato e/o dequalificato dalla resistente, al 2 livello A del CCNL
Igiene Ambientale”.
A pagina 5 del ricorso è indicato che “Successivamente, a seguito del mutamento di
mansione corrispondente all'inquadramento del livello superiore, al ricorrente veniva
riconosciuto il 3 A livello del CCNL di categoria, ma 'stranamente' solo dal 01.05.20219 al
31.12.2022”.
Nell'altro in fatto è spiegato nell'atto introduttivo del giudizio.
Non sono indicate le mansioni superiori che avrebbero giustificato il suo passaggio al livello contrattuale superiore, successivamente revocato dalla convenuta. Non sono specificate le attività lavorative espletate dal ricorrente al momento della richiesta in sede giudiziale. La
prova è stata richiesta su circostanze del tutto pacifiche e chiarificatrici dei fatti alla base della domanda.
Né le emergenze documentali offrono elementi per diradare l'incertezza allegatoria.
Ciò si ripercuote sull'aspetto probatorio: infatti, “nel processo del lavoro il thema decidendum
deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al
combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta
tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto,
l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di
rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti
o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e
specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” (Cass., n. 1878/12).
Peraltro, i poteri istruttori ufficiosi di cui all'art. 421 c.p.c. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così dal porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime, avendo detto potere istruttorio essenzialmente funzione integrativa dell'attività
istruttoria già compiuta su impulso delle parti e dovendo essere esercitato quando già nella causa sono presenti significativi dati e spunti di indagine. Le indicate carenze di allegazione escludono ogni possibilità di dimostrazione in questa sede processuale del fondamento del prospettato diritto del ricorrente.
Vigente nel processo civile il principio dispositivo (art. 115 c.p.c.), e con esso la regola secondo la quale il giudice non può disporre né prendere in considerazione prove che non siano state prodotte dalle parti, è logico che la prova venga a porsi come onere per queste ultime, giacché l'apprestamento delle prove rappresenta per le parti la condizione per ottenere la pronuncia del giudice. Invero, ove si manchi di adempiere a quest'onere, il convincimento del giudice non può formarsi e non potendo egli, in nessun caso, limitarsi ad emettere una pronuncia di “non liquet”, dovrà comunque pronunciarsi sul merito del giudizio.
L'”adferre et probare” diventa così un preciso onere processuale delle parti, come si evince senza equivoco dall' art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento...”.
In omaggio ai principi di diritto predetti, è da rilevare che, siccome l'onere di dimostrare la fondatezza della domanda formulata in ricorso gravava interamente sul lavoratore, vista la carenza allegatoria ed in difetto di tale prova, non può che rigettarsi la pretesa attorea.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Spese di lite compensate, stante la particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, 16/10/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to BOCCIA GIUSEPPE, con cui elett.te Parte_1
domicilia in CAVALLI DI BRONZO 69 80046 SAN GIORGIO A CREMANO ITALIA, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, rapp. e dif dall'avv.to STRIANO PIETRO , con cui domicilia Controparte_1
elett.te in VIA D. COLASANTO C/O AVV. LUIGI MOLVETTI 3 NAPOLI, giusta procura allegata,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 3.7.2024, ha adito questo giudice, esponendo di aver Parte_1
lavorato dalla data di assunzione del 01.06.2018 al 30.04.2019 per la convenuta con inquadramento del 2 livello A del CCNL Igiene Ambientale;
di aver maturato il definitivo diritto al riconoscimento della mansione superiore con corresponsione della retribuzione e con inquadramento nel 3 livello A del CCNL Igiene Ambientale a partire dal 01.05.2019 e fino al 31.12.2022; di essere stato, immotivatamente ed unilateralmente senza alcun avviso,
demansionato e/o dequalificato dalla resistente al 2 livello A del CCNL Igiene Ambientale dalla data del 01.01.2023. Tanto premesso, ha concluso come da pagine sette ed otto del ricorso.
Si è costituita la contestando le asserzioni avverse e concludendo Controparte_1
come da pagina 9 della memoria.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda non va accolta.
ha chiesto quanto segue: “
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1
al ripristino del livello 3 A del CCNL Igiene Ambientale, con decorrenza dal 01.01.2023, o
dalla diversa data ritenuta di giustizia, a tutt'oggi.
2. Per l'effetto condannare la resistente,
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente, Sig. Controparte_1 [...]
della somma di Euro 4.487,06, di cui Euro 380,97 a titolo di TFR, a titolo di Parte_1
differenze retributive, tra quanto corrisposto e quanto in realtà dovuto in relazione alla
qualifica superiore, per il periodo che va dal 01.01.2023 al 01.04.2024 (come da conteggi
allegati), oltre ulteriori somme maturate e/o maturande, ovvero quella maggiore o minor
somma ritenuta di giustizia, nonché rivalutazione monetaria e interessi di legge. 3.
Condannare, di conseguenza, l , in p.l.r.p.t., alla regolarizzazione, a Controparte_1
favore del Sig. , della posizione assicurativa e previdenziale nella misura Parte_1
dovuta agli istituti competenti e secondo le correnti disposizioni di legge. …”.
Ha allegato che “dalla data di assunzione del 01.06.2018 al 30.04.2019 veniva inquadrato
dal proprio datore di lavoro, attuale , con il 2 livello A del CCNL Igiene Controparte_1
Ambientale. 4) Che successivamente, il ricorrente maturava il 'definitivo' diritto al
riconoscimento della mansione superiore, e pertanto, il proprio datore di lavoro, attuale
, provvedeva ad inquadrarlo al 3 livello A del CCNL Igiene Controparte_1
Ambientale, a partire dal 01.05.20219 (e fino al 31.12.2022). 5) Che inoltre, lo stesso
lavoratore, dalla data del 01.01.2023 a tutt'oggi, immotivatamente ed unilateralmente senza alcun avviso, veniva demansionato e/o dequalificato dalla resistente, al 2 livello A del CCNL
Igiene Ambientale”.
A pagina 5 del ricorso è indicato che “Successivamente, a seguito del mutamento di
mansione corrispondente all'inquadramento del livello superiore, al ricorrente veniva
riconosciuto il 3 A livello del CCNL di categoria, ma 'stranamente' solo dal 01.05.20219 al
31.12.2022”.
Nell'altro in fatto è spiegato nell'atto introduttivo del giudizio.
Non sono indicate le mansioni superiori che avrebbero giustificato il suo passaggio al livello contrattuale superiore, successivamente revocato dalla convenuta. Non sono specificate le attività lavorative espletate dal ricorrente al momento della richiesta in sede giudiziale. La
prova è stata richiesta su circostanze del tutto pacifiche e chiarificatrici dei fatti alla base della domanda.
Né le emergenze documentali offrono elementi per diradare l'incertezza allegatoria.
Ciò si ripercuote sull'aspetto probatorio: infatti, “nel processo del lavoro il thema decidendum
deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al
combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta
tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto,
l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di
rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti
o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e
specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” (Cass., n. 1878/12).
Peraltro, i poteri istruttori ufficiosi di cui all'art. 421 c.p.c. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così dal porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime, avendo detto potere istruttorio essenzialmente funzione integrativa dell'attività
istruttoria già compiuta su impulso delle parti e dovendo essere esercitato quando già nella causa sono presenti significativi dati e spunti di indagine. Le indicate carenze di allegazione escludono ogni possibilità di dimostrazione in questa sede processuale del fondamento del prospettato diritto del ricorrente.
Vigente nel processo civile il principio dispositivo (art. 115 c.p.c.), e con esso la regola secondo la quale il giudice non può disporre né prendere in considerazione prove che non siano state prodotte dalle parti, è logico che la prova venga a porsi come onere per queste ultime, giacché l'apprestamento delle prove rappresenta per le parti la condizione per ottenere la pronuncia del giudice. Invero, ove si manchi di adempiere a quest'onere, il convincimento del giudice non può formarsi e non potendo egli, in nessun caso, limitarsi ad emettere una pronuncia di “non liquet”, dovrà comunque pronunciarsi sul merito del giudizio.
L'”adferre et probare” diventa così un preciso onere processuale delle parti, come si evince senza equivoco dall' art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento...”.
In omaggio ai principi di diritto predetti, è da rilevare che, siccome l'onere di dimostrare la fondatezza della domanda formulata in ricorso gravava interamente sul lavoratore, vista la carenza allegatoria ed in difetto di tale prova, non può che rigettarsi la pretesa attorea.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Spese di lite compensate, stante la particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, 16/10/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo