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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 14/1/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 576/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Greco e Varchetta)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Testa)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10580 del 14/12/2021
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
- d'ora in poi, breviter, Controparte_2
“ ” - volta ad accertare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione di posizione unificata, CP_1
l'indennità di esclusiva e l'indennità di funzione dirigenziale, dall'1/10/2009 al 31/12/2015, connesse all'incarico di Responsabile della nonché le differenze relative Parte_2 all'indennità di sostituzione, il t.f.s. e le differenze contributive, previdenziali, assistenziali e pensionistiche dovute, quest'ultime, in relazione alla qualifica superiore di fatto svolta e ricoperta e, pertanto, condannare l' al pagamento della complessiva somma dovuta (indicata in complessivi € 498.185,00), oltre agli CP_1 interessi legali maturati, maturandi e rivalutazione monetaria.
Il nterponeva appello, cui resisteva l' . Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello si articola in due motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante - richiamando le argomentazioni difensive esplicitate nel giudizio di primo grado - sostiene, in buona sostanza, che, non avendo l rispettato il termine al fine di espletare le CP_1 procedure concorsuali per ricoprire il posto vacante, e avendo il svolto l'incarico oltre il termine Pt_1 massimo di 12 mesi (nella specie, per più di 6 anni), spetterebbe a quest'ultimo tutto il trattamento accessorio del sostituito, in relazione alle mansioni superiori espletate, ai sensi dell'art. 2103 c.c. o, quantomeno, ai sensi dell'art. 36 Cost.
Tale tesi non merita condivisione, dando continuità all'orientamento oramai costante di questa Corte territoriale, in merito all'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., anche ove l'incarico di Direttore di sia stato - Pt_2 come nella specie - svolto di fatto per un periodo eccedente quello indicato nell'art. 18 del CCNL di settore
(v., ex multis, sent. n. 3240 del 22/10/2024, n. 1454 del 4/4/2023, n. 1447 del 24/3/2023, n. 920 del
17/3/2023, n. 990 del 19/04/2021, n. 972 del 10/3/2021, n. 2826 del 9/7/2021, n. 2626 del 30/11/2020; tutte, peraltro, sull'abbrivio di plurime decisioni di legittimità, v., tra le altre, Cass., sez. lav., n. 34155/2023, n.
27109/2023, n. 6557/2022, n. 34541/2019, n. 33136/2019, n. 30422/2019, n. 7863/2019, n. 91/2019, n.
30913/2018, n. 21565/2018, n. 27121/2017, n. 9879/2017, n. 584/2016, n. 16299/2015, n. 15577/2015, n.
13299/2015; contra, inizialmente, isolata Cass., sez. lav., n. 13809/2015).
In punto di fatto, è documentalmente provato che, a seguito del collocamento in quiescenza, a far data dal 1/10/2009, del dott. Finsinger, Direttore dell'Unità Operativa Complessa ( di ed Pt_2 Parte_2
1^ del Complesso - in considerazione del blocco delle Parte_2 Controparte_1 assunzioni disposto dall'art. 1, comma 75, della legge della Regione Lazio n. 14/2008, in applicazione dell'art. 30 del decreto-legge n. 223/2006, convertito con modificazioni in legge n. 248/2006 - con le deliberazioni indicate nel ricorso introduttivo, è stato, in via temporanea, ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 7, del CCNL 1998/2001, affidato, prorogato o rinnovato al dott. sino al 31/8/2015, l'incarico di Pt_1
Responsabile della suddetta U.O.C., nelle more dell'autorizzazione regionale all'indizione dell'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale a rapporto di lavoro esclusivo eventualmente rinnovabile di Direttore di tale U.O.C., al solo fine di garantirne la continuità assistenziale. In punto di diritto, al fine di verificare la fondatezza o meno della pretesa azionata dal dirigente medico, si rammenta che le disposizioni legislative applicabili prevedono: a) l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n.
502/1992 (introdotto dall'art. 13 d.lgs. n. 229/1999): “La dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”; b) il successivo art. 15-ter, comma 5: “Il dirigente preposto a una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa”, precisando che, “alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, comma primo, del codice civile”; c) l'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001: “1.
La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia corrispondente alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. … 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa …”.
Nello specifico, la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive, a norma dell'art. 18 del C.C.N.L. per la dirigenza medica e veterinaria 1998/2001, nei termini seguenti: a) commi 1 e 2: “In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano, secondo l'atto aziendale, più strutture complesse. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima”; b) comma 4: “Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai d.P.R. n. 483/1997 e 484/1997 ovvero dell'art. 17-bis del d.lgs.
502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici”; c) comma 7: “Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di € 535,05 e per la sostituzione di cui al comma 3 di € 267,52”; c) comma 8: “Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico”.
Orbene, in argomento, si è ripetutamente affermato che la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi del citato art. 18 del CCNL, non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'àmbito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c., e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, precisando che rileva, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di 6 mesi (o di 12 dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva. Si è, altresì, chiarito che l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., sancita dall'art. 19 del d.lgs. n.
165/2001, era già stata affermata dall'art. 19 del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n.
80/1998, e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'àmbito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato;
per le medesime ragioni, non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II.
Quanto alla dirigenza sanitaria, inserita “in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello” (art. 15 d.lgs. n. 502/1992), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 c.c.
è ribadita dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, inserito dal d.lgs. n. 229/1999, nonché dall'art. 28, comma 6, del CCNL dell'8/6/2000 per il quadriennio 1997/2001, secondo cui, “nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto ... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103, comma 1, c.c.”.
L'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
Come sopra rilevato, la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del CCNL dell'8/6/2000, hanno, innanzitutto, ribadito, in linea con la previsione dell'art. 15-ter, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, che “le sostituzioni .... non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria”.
Le suddette parti sociali hanno, poi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre 60 giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta (£ 1.036.000 per la sostituzione del dirigente di struttura complessa e £ 518.000 per la struttura semplice).
Il comma 4 della disposizione contrattuale de qua prevede, inoltre, che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato e, quindi,
della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi 6, prorogabili a 12.
Tuttavia, è significativo che le stesse parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine, e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori.
Il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria, ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività - al quale si è già fatto cenno - esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata”. Nella specie, non opera, quindi, la disciplina codicistica dell'art. 2013 c.c. in materia di assegnazione di mansioni superiori, atteso che, per gli incarichi dirigenziali, tale normativa è esclusa esplicitamente dal
Testo Unico sul pubblico impiego (art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165/2001), trovando, invece, applicazione, il citato art. 24 dello stesso d.lgs. 165/2001 (già presente nel d.lgs. n. 29/1993, e ss.mm.ii.), per il quale il trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso quello accessorio, è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, ovviamente laddove il contratto collettivo offra previsioni al riguardo.
Né le rivendicazioni economiche possono trovare fondamento sulla base dell'art. 36 Cost., avendo i giudici di legittimità ribadito che, al sostituto, non spetta il trattamento accessorio del sostituito, anche in caso di prosecuzione dell'incarico oltre i 6 mesi (o 12 se prorogato), stante che deve considerarsi adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva.
In quest'ordine di concetti, pertanto, correttamente il Tribunale capitolino ha respinto la richiesta del volta al riconoscimento di tutti gli emolumenti correlati all'incarico di Responsabile della Pt_1 [...]
(retribuzione di posizione unificata, indennità di esclusa, indennità di funzione Parte_3 dirigenziale).
Con il secondo motivo, l'appellante censura la gravata sentenza perché non si era pronunciata sulla domanda riguardante l'indennità di sostituzione, rivendicata nella complessiva somma di € 5.886,00, sul fondante assunto per cui la stessa non sarebbe stata corrisposta (in particolare, nei mesi di dicembre 2009, gennaio 2010, febbraio 2010, agosto 2010, febbraio 2011, marzo 2011, aprile 2011, maggio 2011, luglio
2014 e agosto 2014), o corrisposta solo parzialmente (in particolare, nei mesi di settembre 2010 e gennaio
2011, rispettivamente, per € 178,00 e € 356,00).
Il rilievo è corretto, nel senso che, in effetti, il giudice di prime cure, riportando in toto il precedente dello stesso ufficio giudiziario ex art. 118 disp. att. c.p.c., non si è accorto di tale domanda subordinata;
quest'ultima, tuttavia, si rivela infondata alla luce delle puntuali considerazioni contenute nella comparsa di costituzione dell' nel giudizio di primo grado, supportate da tutta la documentazione prodotta a CP_1 supporto di quanto dedotto (non oggetto, d'altronde, di contestazione ex adverso).
Nello specifico, risulta che: 1) nel mese di settembre 2009, il non aveva ottenuto dall'Azienda Pt_1 alcun provvedimento formale di conferimento di “incarico di sostituzione”; 2) nei mesi di ottobre e novembre
2009, trattandosi dei primi 2 mesi dell'incarico di sostituzione, conferitogli con Deliberazione n. 137/DG del
29/9/2009, come espressamente previsto dell'art. 18, comma 7, del CCNL di settore dell'8/6/2000, così come modificato dall'art. 11 del CCNL del 3/11/2005, il non aveva diritto ad alcun emolumento;
3) Pt_1 idem nei mesi di gennaio 2010 (a decorrere dal giorno 11) e febbraio 2010, riguardo all'incarico di sostituzione conferitogli con Deliberazione n. 1661/DG del 22/12/2009; 4) idem riguardo all'incarico di sostituzione conferitogli con Deliberazione n. 1075/DG del 28/6/2010; 5) nei mesi di febbraio 2011 e marzo
2011, il non aveva ottenuto dall' alcun provvedimento formale di conferimento incarico di Pt_1 CP_1 sostituzione;
6) idem come sopra nei mesi di aprile 2011 e maggio 2011, riguardo all'incarico di sostituzione conferitogli con Deliberazione n. 287/DG del 28/3/2011; 7) idem nei mesi di luglio e agosto 2014, riguardo all'incarico di sostituzione conferitogli con Deliberazione n. 448/DG del 30/6/2014; 8) nei mesi di settembre
2010 e gennaio 2011, diversamente da quanto preteso, era stata regolarmente corrisposta al la Pt_1 prevista indennità mensile di € 535,05 (con un importo, però, proporzionato ai giorni di effettiva durata dell'incarico, e precisamente dal giorno 21 al giorno 30 per quanto attiene il mese di settembre 2010, e dal giorno 1 al giorno 20 per quanto attiene il mese di gennaio 2011). Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento, assorbita ogni ulteriore questione (ad esempio, la prescrizione eccepita dall ) e rendendo ultronee le richieste istruttorie reiterate in questa CP_1 sede dall'ex dipendente (segnatamente volte all'ingresso di una CTU contabile e all'ordine di esibizione).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonchè in considerazione del valore della causa
(ben superiore a quanto dichiarato) e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € Parte_1
14.238,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 14/1/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)