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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/09/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 534 del RGL dell'anno 2025 introdotta da
, nata il 23\09\1945 ad Acri ed ivi residente in C.da Policaretto,86 C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata dall'Avv. Marilena Melfi C.F._1
( .) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza Via G. C.F._2
Marconi, 20
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._3
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._4
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 5.2.2025 e ritualmente notificato, la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio l' al fine di domandare, previa rinnovazione della c.t.u., l'accertamento della sussistenza CP_1 dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento del suo diritto alla pensione prevista per legge per i ciechi totali e la relativa indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e/o la cecità parziale con la relativa indennità speciale dalla data della domanda o da quella ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
A fondamento di tali conclusioni, premesso di aver presentato in data 01.03.23 istanza amministrativa di aggravamento al fine di ottenere il riconoscimento della pensione ed indennità per ciechi assoluti e che la competente Commissione medica, effettuata la visita in data 24.01.24 la valutava “privo delle minorazioni visive previste dalla legge n°382/70 non cieco civile”, esponeva di aver presentato istanza per PO (iscritta al n. 2714/2024 RGL) e che il ctu nominato (dott. ha concluso il suo Per_2 elaborato riconoscendo la sussistenza di una condizione di cecità civile soltanto parziale;
tanto premesso ed esposto, lamentando l'erroneità della consulenza, ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della condizione di cieca civile assoluta ai fini delle relative provvidenze economiche.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità ovvero CP_1
l'infondatezza del ricorso.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
19.02.2025, data deposito atto di dissenso 23.01.2025) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 5.2.2025.
Ciò posto, avuto riguardo all'oggetto di causa, si premette che, alla luce del consolidato orientamento della SC, In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9
e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Nel merito, le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, si fondano sulle osservazioni critiche già svolte ex art. 195 c.p.c. avanti al c.t.u. nominato nella fase di ATP e dal CTU superate con ampia motivazione supportata da evidenze scientifiche. Invero le doglianze di parte attrice si risolvono nella riproposizione delle osservazioni critiche già sollevate nel corso del sub procedimento ex art. 195 c.p.c. e che il CTU ha disatteso (relazione peritale del dott. qui da intendersi integralmente trascritta). Per_2
A fronte delle conclusioni dell'ausiliare, parte ricorrente si è limitata ad affermare che, stanti le patologie da cui è affetta, sussistono i requisiti sanitari per cui è causa, senza alcuna evidenza a supporto, limitandosi in buona sintesi ad addebitare al consulente di aver sottovalutato le patologie e limitandosi a contrapporre all'esito della ctu il diverso valore attribuito al dato patologico.
Si verte, pertanto, in ipotesi di mero dissenso diagnostico. Infatti, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003;
Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004).
Invero, l'ausiliare officiato dal Tribunale (dott. specialista in oculistica), sottoposta a visita Per_2 domiciliare la perizianda ed esaminata scrupolosamente la documentazione sanitaria in atti (compreso il certificato del 20.12.2024, formatosi in corso di causa) ha concluso che la signora si Parte_1 debba riconoscere (avendo un residuo visivo non superiore ad un Parte_2 ventesimo in entrambi gli occhi), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa.
In questa sede parte ricorrente lamenta – infondatamente – l'omessa valutazione del certificato medico del 20.12.2024 che, al contrario, il ctu ha scrupolosamente esaminato (venendone in possesso in sede di deposito delle osservazioni critiche ex art. 195 c.p.c., avendo espletato la visita domiciliare in data
3.12.2024 e successivamente, acquisito tale certificato, non potendo il ctu non rilevare che la ricorrente, dopo aver attestato la propria condizione di intrasportabilità ed ottenuto l'espletamento della visita presso il proprio domicilio in Acri, si è recata presso l'Ospedale di Cosenza per sottoporsi a visita il successivo 20.12.2024); il ctu ha inoltre rilevato – rispondendo alle osservazioni critiche rese da parte ricorrente nel sub procedimento ex art. 195 c.p.c. – che Entrando nel merito della valutazione medico- legale, è il caso semplicemente di osservare come il dato del visus emerso nel corso della visita peritale sia ovviamente incontestabile. La ricorrente è stata in grado di contare le dita del sottoscritto esaminatore, sia pure a distanza alquanto ridotta, e questo dato non può essere in alcun modo confutato. A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente con atteggiamento difensivo meramente contrappositivo, si limita ad affermare l'erroneità dell'elaborato peritale, reiterando le osservazioni ex art. 195 c.p.c. ampiamente e motivatamente disattese dal ctu.
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da serie e fondate contestazioni, il ricorso non può che essere respinto, osservandosi infine che – ferma restando la rilevanza degli aggravamenti ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. anche nel giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. – nel caso di specie la documentazione sanitaria prodotta in corso di causa al fine di dimostrare un aggravamento delle patologie in corso di causa, ad attenta analisi si limita a certificare le medesime patologie già valutate dal CTU (certificato del 20.12.2024 e del 13.6.2025 a firma del medesimo medico sono assolutamente sovrapponibili) indi il dedotto aggravamento non risulta in realtà comprovato.
Per tali ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento, dovendo dichiararsi il requisito sanitario nei limiti accertati dal ctu nominato nel procedimento per PO svoltosi inter partes.
Le spese di lite, avuto riguardo all'accertato requisito sanitario dedotto in via subordinata, sono integralmente compensate, non sussistendo in ogni caso le condizioni di esonero dal pagamento delle spese di lite, pur invocate anche in questa sede da parte istante. Invero, occorre rilevare che parte ricorrente ha invocato tanto nel procedimento per PO n. 2714/2024
RGL quanto nel presente giudizio il beneficio dell'esonero dal pagamento delle spese di lite, allegando all'uopo apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Nel procedimento per PO il giudice designato ha, di conseguenza, posto le spese di ctu a carico dell' , nonostante la soccombenza di parte attrice, dando atto della sussistenza delle condizioni di CP_1 legge per fruire dell'esonero dal pagamento delle spese, come da dichiarazione della ricorrente in atti (si veda il decreto di liquidazione dell'8.2.2025).
Nel presente giudizio, questo giudice, vista la dichiarazione di esonero e il modello 730/2024 (dal quale emergeva un reddito superiore a quello dichiarato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.) chiedeva chiarimenti alla parte ricorrente che, solo su impulso del giudice che ha rilevato l'anomalia, ammetteva di non possedere i requisiti di legge (pur dichiarati ed avendo già beneficiato dell'esonero dal pagamento delle spese del giudizio per PO) dichiarando di aver reso dichiarazione falsa “per errore materiale”.
Ritenuto che la chiara e inequivoca dichiarazione del possesso di reddito “del proprio intero nucleo familiare” non sia suscettibile di “errori materiali” e che, invero, parte ricorrente ha beneficiato dell'esonero dal pagamento delle spese (poste a carico dell' nonostante la soccombenza) senza CP_1 tuttavia mai comunicare “spontaneamente” al giudice “l'asserito errore” (neppure dopo aver ricevuto la comunicazione del decreto di liquidazione del ctu che poneva le spese a carico integrale dell' CP_1 proprio in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta da parte ricorrente), ammesso soltanto su richiesta di chiarimenti di questo giudice (avvedutosi dalla disamina del modello
730 del possesso di reddito superiore prodotto in atti al fine di dimostrare il requisito reddituale per beneficiare della prestazione assistenziale), si rende doverosa la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza per le valutazioni di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente versa in condizioni di cecità parziale (avendo un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello della domanda amministrativa;
compensa le spese di lite.
Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Cosenza (segnatamente, dichiarazione di esonero del 3.7.2024 di cui al doc. 8 del fascicolo di parte nel proc. n. 2714/2024 RGL, decreto di liquidazione del ctu reso dal dottor nel Per_3 predetto procedimento, ordinanza resa da questo giudice in data 15.7.2025 e note a firma dell'avv.
Melfi del 24.7.2025, modello 730/2024 allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio e la presente sentenza).
Cosenza, 11.09.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 534 del RGL dell'anno 2025 introdotta da
, nata il 23\09\1945 ad Acri ed ivi residente in C.da Policaretto,86 C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata dall'Avv. Marilena Melfi C.F._1
( .) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza Via G. C.F._2
Marconi, 20
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._3
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._4
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 5.2.2025 e ritualmente notificato, la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio l' al fine di domandare, previa rinnovazione della c.t.u., l'accertamento della sussistenza CP_1 dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento del suo diritto alla pensione prevista per legge per i ciechi totali e la relativa indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e/o la cecità parziale con la relativa indennità speciale dalla data della domanda o da quella ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
A fondamento di tali conclusioni, premesso di aver presentato in data 01.03.23 istanza amministrativa di aggravamento al fine di ottenere il riconoscimento della pensione ed indennità per ciechi assoluti e che la competente Commissione medica, effettuata la visita in data 24.01.24 la valutava “privo delle minorazioni visive previste dalla legge n°382/70 non cieco civile”, esponeva di aver presentato istanza per PO (iscritta al n. 2714/2024 RGL) e che il ctu nominato (dott. ha concluso il suo Per_2 elaborato riconoscendo la sussistenza di una condizione di cecità civile soltanto parziale;
tanto premesso ed esposto, lamentando l'erroneità della consulenza, ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della condizione di cieca civile assoluta ai fini delle relative provvidenze economiche.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità ovvero CP_1
l'infondatezza del ricorso.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
19.02.2025, data deposito atto di dissenso 23.01.2025) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 5.2.2025.
Ciò posto, avuto riguardo all'oggetto di causa, si premette che, alla luce del consolidato orientamento della SC, In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9
e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Nel merito, le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, si fondano sulle osservazioni critiche già svolte ex art. 195 c.p.c. avanti al c.t.u. nominato nella fase di ATP e dal CTU superate con ampia motivazione supportata da evidenze scientifiche. Invero le doglianze di parte attrice si risolvono nella riproposizione delle osservazioni critiche già sollevate nel corso del sub procedimento ex art. 195 c.p.c. e che il CTU ha disatteso (relazione peritale del dott. qui da intendersi integralmente trascritta). Per_2
A fronte delle conclusioni dell'ausiliare, parte ricorrente si è limitata ad affermare che, stanti le patologie da cui è affetta, sussistono i requisiti sanitari per cui è causa, senza alcuna evidenza a supporto, limitandosi in buona sintesi ad addebitare al consulente di aver sottovalutato le patologie e limitandosi a contrapporre all'esito della ctu il diverso valore attribuito al dato patologico.
Si verte, pertanto, in ipotesi di mero dissenso diagnostico. Infatti, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003;
Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004).
Invero, l'ausiliare officiato dal Tribunale (dott. specialista in oculistica), sottoposta a visita Per_2 domiciliare la perizianda ed esaminata scrupolosamente la documentazione sanitaria in atti (compreso il certificato del 20.12.2024, formatosi in corso di causa) ha concluso che la signora si Parte_1 debba riconoscere (avendo un residuo visivo non superiore ad un Parte_2 ventesimo in entrambi gli occhi), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa.
In questa sede parte ricorrente lamenta – infondatamente – l'omessa valutazione del certificato medico del 20.12.2024 che, al contrario, il ctu ha scrupolosamente esaminato (venendone in possesso in sede di deposito delle osservazioni critiche ex art. 195 c.p.c., avendo espletato la visita domiciliare in data
3.12.2024 e successivamente, acquisito tale certificato, non potendo il ctu non rilevare che la ricorrente, dopo aver attestato la propria condizione di intrasportabilità ed ottenuto l'espletamento della visita presso il proprio domicilio in Acri, si è recata presso l'Ospedale di Cosenza per sottoporsi a visita il successivo 20.12.2024); il ctu ha inoltre rilevato – rispondendo alle osservazioni critiche rese da parte ricorrente nel sub procedimento ex art. 195 c.p.c. – che Entrando nel merito della valutazione medico- legale, è il caso semplicemente di osservare come il dato del visus emerso nel corso della visita peritale sia ovviamente incontestabile. La ricorrente è stata in grado di contare le dita del sottoscritto esaminatore, sia pure a distanza alquanto ridotta, e questo dato non può essere in alcun modo confutato. A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente con atteggiamento difensivo meramente contrappositivo, si limita ad affermare l'erroneità dell'elaborato peritale, reiterando le osservazioni ex art. 195 c.p.c. ampiamente e motivatamente disattese dal ctu.
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da serie e fondate contestazioni, il ricorso non può che essere respinto, osservandosi infine che – ferma restando la rilevanza degli aggravamenti ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. anche nel giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. – nel caso di specie la documentazione sanitaria prodotta in corso di causa al fine di dimostrare un aggravamento delle patologie in corso di causa, ad attenta analisi si limita a certificare le medesime patologie già valutate dal CTU (certificato del 20.12.2024 e del 13.6.2025 a firma del medesimo medico sono assolutamente sovrapponibili) indi il dedotto aggravamento non risulta in realtà comprovato.
Per tali ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento, dovendo dichiararsi il requisito sanitario nei limiti accertati dal ctu nominato nel procedimento per PO svoltosi inter partes.
Le spese di lite, avuto riguardo all'accertato requisito sanitario dedotto in via subordinata, sono integralmente compensate, non sussistendo in ogni caso le condizioni di esonero dal pagamento delle spese di lite, pur invocate anche in questa sede da parte istante. Invero, occorre rilevare che parte ricorrente ha invocato tanto nel procedimento per PO n. 2714/2024
RGL quanto nel presente giudizio il beneficio dell'esonero dal pagamento delle spese di lite, allegando all'uopo apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Nel procedimento per PO il giudice designato ha, di conseguenza, posto le spese di ctu a carico dell' , nonostante la soccombenza di parte attrice, dando atto della sussistenza delle condizioni di CP_1 legge per fruire dell'esonero dal pagamento delle spese, come da dichiarazione della ricorrente in atti (si veda il decreto di liquidazione dell'8.2.2025).
Nel presente giudizio, questo giudice, vista la dichiarazione di esonero e il modello 730/2024 (dal quale emergeva un reddito superiore a quello dichiarato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.) chiedeva chiarimenti alla parte ricorrente che, solo su impulso del giudice che ha rilevato l'anomalia, ammetteva di non possedere i requisiti di legge (pur dichiarati ed avendo già beneficiato dell'esonero dal pagamento delle spese del giudizio per PO) dichiarando di aver reso dichiarazione falsa “per errore materiale”.
Ritenuto che la chiara e inequivoca dichiarazione del possesso di reddito “del proprio intero nucleo familiare” non sia suscettibile di “errori materiali” e che, invero, parte ricorrente ha beneficiato dell'esonero dal pagamento delle spese (poste a carico dell' nonostante la soccombenza) senza CP_1 tuttavia mai comunicare “spontaneamente” al giudice “l'asserito errore” (neppure dopo aver ricevuto la comunicazione del decreto di liquidazione del ctu che poneva le spese a carico integrale dell' CP_1 proprio in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta da parte ricorrente), ammesso soltanto su richiesta di chiarimenti di questo giudice (avvedutosi dalla disamina del modello
730 del possesso di reddito superiore prodotto in atti al fine di dimostrare il requisito reddituale per beneficiare della prestazione assistenziale), si rende doverosa la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza per le valutazioni di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente versa in condizioni di cecità parziale (avendo un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello della domanda amministrativa;
compensa le spese di lite.
Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Cosenza (segnatamente, dichiarazione di esonero del 3.7.2024 di cui al doc. 8 del fascicolo di parte nel proc. n. 2714/2024 RGL, decreto di liquidazione del ctu reso dal dottor nel Per_3 predetto procedimento, ordinanza resa da questo giudice in data 15.7.2025 e note a firma dell'avv.
Melfi del 24.7.2025, modello 730/2024 allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio e la presente sentenza).
Cosenza, 11.09.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti