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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 14339/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
RA AG Presidente rel. est.
AB DR Giudice
Valerio Brecciaroli Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14339/25 promossa da:
(C.F: nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luisella Cavallo
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, alla luce delle argomentazioni di cui sopra e della documentazione prodotta, -previa sospensione dell'atto impugnato, -annullare/dichiarare nullo/disapplicare il Decreto del Questore della Provincia di Cuneo Cat. A12 n. 41/2025/Imm per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere al sig. il diritto al permesso Pt_1 di soggiorno per protezione speciale previsto dall'art. 19 comma 1.1. Dlgs 286/1998; -annullare/dichiarare nulli/disapplicare gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione;
-con vittoria di spese ed onorari.”
pagina 1 di 5 Per parte resistente:
“Respingersi la domanda cautelare perché infondata. Vinte le spese. In subordine, rimettere gli atti alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. al fine della risoluzione della questione di diritto circa l'ammissibilità, dopo la riforma di cui alla L. 50/2023, di una domanda autonoma al Questore di permesso per protezione per casi speciali”.
****
Il ricorrente indicato in epigrafe, a seguito del rigetto della richiesta da lui avanzata e volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia (avendo fatto ingresso in Italia nel giugno 2023 per ricongiungersi con la propria famiglia), in data 20.12.2024, per il tramite del proprio legale, manifestava, avanti la Questura di la volontà di presentare la domanda di protezione speciale;
stante il silenzio CP_1 della Questura di malgrado i numerosi solleciti, presentava ricorso ai sensi dell' art. 700 c.p.c. CP_1 chiedendo al Tribunale di ordinare al Questore di Cuneo di formalizzare la domanda di protezione speciale.
A seguito dell'accoglimento del ricorso, in data 16.6.25 il sig. formalizzava la domanda di protezione Pt_1 speciale e, in pari data, la Questura, con provvedimento CAT A12 41/2025/Imm la dichiarava inammissibile.
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 16.7.25, ha impugnato il provvedimento della Questura chiedendone l'annullamento ed instando per ottenere il riconoscimento della protezione speciale.
La domanda di sospensione proposta in via cautelare veniva accolta e veniva fissata udienza per la comparizione delle parti.
Parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della impugnazione.
All'udienza del 28.10.25 compariva il ricorrente che dichiarava “Sono in Italia da circa 2 anni;
vivo con la mia famiglia, mamma, papà, sorelle e fratello. Io li ho raggiunti. Non ho mai presentato domanda di protezione internazionale.
Sono riuscito a trovare un lavoro;
lavoro presso una società molto grande, sono un operaio;
ho cominciato il 1 ottobre;
prima facevo un altro lavoro. Da quando ho avuto la ricevuta ho sempre lavorato. In questo momento mio papà non lavora perché ha problemi di salute, ma ha problemi di salute ma ha lavorato sino a circa 4 mesi;
mia madre lavora presso una ditta di pulizia. I miei 2 fratelli sono ancora minorenni e vanno a scuola”.
Il Giudice, sulle richiamate conclusioni, riservava la decisione e riferiva pertanto al collegio.
****
Il Questore ha dichiarato inammissibile la domanda presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, evidenziando che “L'articolo 7 del decreto legge numero 20 del 10
Marzo 2023 ha abrogato le fattispecie relative al riconoscimento protezione speciale di cui all'articolo 19 periodi terzo e quarto comma del comma 1.1 del decreto legislativo 286/98 disponendo inoltre al comma due che per le istanze presentate fino alla pagina 2 di 5 data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente e che dalle disposizioni di legge è stata altresì oggetto di successiva conversione in legge del 5 maggio 2023 numero 50”; ha sottolineato che l'istanza del ricorrente era stata presentata successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ed ha quindi accertato che “La normativa sopraindicata ha espressamente abrogato il diritto di richiedere il riconoscimento della protezione speciale ex articolo 19 1.2 D. Lgs 286/98 direttamente in via autonoma al questore” ; ha quindi richiamato la facoltà del ricorrente di presentare domanda per la protezione internazionale.
Parte ricorrente ha rilevato che “Non può quindi dubitarsi che abbia diritto alla protezione speciale chi possa essere oggetto di persecuzione nel Paese di origine, chi rischi d'essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e, dal combinato disposto fra l'art. 19 I comma e l'art. 5 VI comma, chi sia esposto a rischio di lesione di diritti riconosciuti dalla
Costituzione italiana e dai Trattati e le Convenzioni sottoscritte dal nostro Paese, fra cui la Convenzione dei diritti dell'Uomo
e delle libertà fondamentali che riconosce fra gli altri, all'art. 8, il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare in forme analoghe”, ed ha allegato, documentandola, l'integrazione dal punto di vista lavorativo del ricorrente nonché ha sottolineato la presenza di familiari del ricorrente, regolarmente soggiornanti.
E' opportuno sottolineare che nel caso di specie non è certamente messa in dubbio la permanenza, pur dopo il c.d. decreto Cutro, del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, diritto che, come evidenziato da univoca giurisprudenza di merito e ribadito anche dalla Corte di Cassazione, non solo
“è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. ordinanza n. 28162/23).
Ciò che viene contestato dalla parte resistente è la facoltà di presentare la domanda di protezione speciale, volta a salvaguardare i diritti sopra enunciati, direttamente al Questore.
Innanzi tutto, è opportuno precisare che oggetto del presente procedimento è unicamente il provvedimento impugnato con il quale il Questore di Cuneo ha ritenuto di non potere analizzare la domanda di protezione speciale avanzata in quanto inammissibile.
Il collegio condivide la declaratoria di inammissibilità espressa dal Questore di Cuneo.
Ed invero, la legge n. 50/2023, di conversione in legge con modifiche del D.L. n. 20/2023, ha abrogato il procedimento amministrativo, disciplinato all'art. 19 D.lgs. 286/98, che consentiva al cittadino straniero di presentare domanda di protezione speciale direttamente al Questore, il quale avrebbe poi dovuto chiedere il parere, obbligatorio e vincolante, alla competente Commissione territoriale.
pagina 3 di 5 Trattasi di scelta del legislatore che, a parere del collegio, non lede alcun diritto soggettivo del richiedente, non impedendogli la tutela dei suoi diritti, ma solo individuando un iter differente per la salvaguardia degli stessi.
Di tale opzione legislativa, non sindacabile, si deve quindi prendere atto.
Nel nostro ordinamento sono previste diverse tipologie di permessi e il legislatore ha specificato le modalità procedimentali con le quali richiederle. Per quanto riguarda il permesso per protezione speciale disciplinato dall'art. 19 TUI, norma di chiusura del sistema perchè comprende e tutela tutte le ipotesi di inespellibilità, l'attuale legge ha escluso la possibilità di rivolgersi direttamente al Questore, così implicitamente disponendo che tale domanda potrà e dovrà essere vagliata nell'ambito di un procedimento per protezione internazionale.
Ovviamente, per dare pratica ed effettiva attuazione al principio di non refoulement, il diritto ad ottenere un permesso per protezione speciale potrà essere esaminato anche all'interno di un procedimento instauratosi per l'esame e la valutazione della sussistenza di altro tipo di permesso (tutte le volte in cui risulteranno allegati i presupposti di fatto rilevanti per rispettare il principio di inespellibilità).
Nel caso di specie il ricorrente ha affermato di avere in precedenza presentato domanda per ottenere un permesso per motivi di famiglia: quella poteva essere la sede per evidenziare i motivi oggi richiamati a sostegno della sua istanza di protezione complementare.
La legge 50/23 non ha infatti escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità rilevanti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale
(d'altronde l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”).
Diversamente, come detto, la domanda volta ad ottenere un permesso per la protezione speciale, dovrà essere presentata, perché così ha ritenuto opportuno il legislatore, all'interno di un procedimento di protezione internazionale, non essendo ammissibili altre strade.
D'altronde questa modalità operativa non è nuova: si pensi, infatti, alle domande reiterate che la Corte di
Cassazione (ordinanza n. 37275 del 20.12.22) ha affermato che possono essere proposte sulla base di nuovi motivi attinenti esclusivamente alla protezione complementare, senza richiamo alcuno ai presupposti della protezione internazionale ( “le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 pagina 4 di 5 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare”).
Correttamente, pertanto, il Questore, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile la domanda avanzata.
La tempestiva proposizione da parte del ricorrente, così come d'altronde era stato invitato a fare, di una domanda di protezione internazionale, consentirà l'esame della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare.
La novità della questione legittima l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- RESPINGE il ricorso
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Torino, 3.11.25
Il Presidente
RA AG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
RA AG Presidente rel. est.
AB DR Giudice
Valerio Brecciaroli Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14339/25 promossa da:
(C.F: nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luisella Cavallo
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, alla luce delle argomentazioni di cui sopra e della documentazione prodotta, -previa sospensione dell'atto impugnato, -annullare/dichiarare nullo/disapplicare il Decreto del Questore della Provincia di Cuneo Cat. A12 n. 41/2025/Imm per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere al sig. il diritto al permesso Pt_1 di soggiorno per protezione speciale previsto dall'art. 19 comma 1.1. Dlgs 286/1998; -annullare/dichiarare nulli/disapplicare gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione;
-con vittoria di spese ed onorari.”
pagina 1 di 5 Per parte resistente:
“Respingersi la domanda cautelare perché infondata. Vinte le spese. In subordine, rimettere gli atti alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. al fine della risoluzione della questione di diritto circa l'ammissibilità, dopo la riforma di cui alla L. 50/2023, di una domanda autonoma al Questore di permesso per protezione per casi speciali”.
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Il ricorrente indicato in epigrafe, a seguito del rigetto della richiesta da lui avanzata e volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia (avendo fatto ingresso in Italia nel giugno 2023 per ricongiungersi con la propria famiglia), in data 20.12.2024, per il tramite del proprio legale, manifestava, avanti la Questura di la volontà di presentare la domanda di protezione speciale;
stante il silenzio CP_1 della Questura di malgrado i numerosi solleciti, presentava ricorso ai sensi dell' art. 700 c.p.c. CP_1 chiedendo al Tribunale di ordinare al Questore di Cuneo di formalizzare la domanda di protezione speciale.
A seguito dell'accoglimento del ricorso, in data 16.6.25 il sig. formalizzava la domanda di protezione Pt_1 speciale e, in pari data, la Questura, con provvedimento CAT A12 41/2025/Imm la dichiarava inammissibile.
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 16.7.25, ha impugnato il provvedimento della Questura chiedendone l'annullamento ed instando per ottenere il riconoscimento della protezione speciale.
La domanda di sospensione proposta in via cautelare veniva accolta e veniva fissata udienza per la comparizione delle parti.
Parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della impugnazione.
All'udienza del 28.10.25 compariva il ricorrente che dichiarava “Sono in Italia da circa 2 anni;
vivo con la mia famiglia, mamma, papà, sorelle e fratello. Io li ho raggiunti. Non ho mai presentato domanda di protezione internazionale.
Sono riuscito a trovare un lavoro;
lavoro presso una società molto grande, sono un operaio;
ho cominciato il 1 ottobre;
prima facevo un altro lavoro. Da quando ho avuto la ricevuta ho sempre lavorato. In questo momento mio papà non lavora perché ha problemi di salute, ma ha problemi di salute ma ha lavorato sino a circa 4 mesi;
mia madre lavora presso una ditta di pulizia. I miei 2 fratelli sono ancora minorenni e vanno a scuola”.
Il Giudice, sulle richiamate conclusioni, riservava la decisione e riferiva pertanto al collegio.
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Il Questore ha dichiarato inammissibile la domanda presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, evidenziando che “L'articolo 7 del decreto legge numero 20 del 10
Marzo 2023 ha abrogato le fattispecie relative al riconoscimento protezione speciale di cui all'articolo 19 periodi terzo e quarto comma del comma 1.1 del decreto legislativo 286/98 disponendo inoltre al comma due che per le istanze presentate fino alla pagina 2 di 5 data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente e che dalle disposizioni di legge è stata altresì oggetto di successiva conversione in legge del 5 maggio 2023 numero 50”; ha sottolineato che l'istanza del ricorrente era stata presentata successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ed ha quindi accertato che “La normativa sopraindicata ha espressamente abrogato il diritto di richiedere il riconoscimento della protezione speciale ex articolo 19 1.2 D. Lgs 286/98 direttamente in via autonoma al questore” ; ha quindi richiamato la facoltà del ricorrente di presentare domanda per la protezione internazionale.
Parte ricorrente ha rilevato che “Non può quindi dubitarsi che abbia diritto alla protezione speciale chi possa essere oggetto di persecuzione nel Paese di origine, chi rischi d'essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e, dal combinato disposto fra l'art. 19 I comma e l'art. 5 VI comma, chi sia esposto a rischio di lesione di diritti riconosciuti dalla
Costituzione italiana e dai Trattati e le Convenzioni sottoscritte dal nostro Paese, fra cui la Convenzione dei diritti dell'Uomo
e delle libertà fondamentali che riconosce fra gli altri, all'art. 8, il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare in forme analoghe”, ed ha allegato, documentandola, l'integrazione dal punto di vista lavorativo del ricorrente nonché ha sottolineato la presenza di familiari del ricorrente, regolarmente soggiornanti.
E' opportuno sottolineare che nel caso di specie non è certamente messa in dubbio la permanenza, pur dopo il c.d. decreto Cutro, del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, diritto che, come evidenziato da univoca giurisprudenza di merito e ribadito anche dalla Corte di Cassazione, non solo
“è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. ordinanza n. 28162/23).
Ciò che viene contestato dalla parte resistente è la facoltà di presentare la domanda di protezione speciale, volta a salvaguardare i diritti sopra enunciati, direttamente al Questore.
Innanzi tutto, è opportuno precisare che oggetto del presente procedimento è unicamente il provvedimento impugnato con il quale il Questore di Cuneo ha ritenuto di non potere analizzare la domanda di protezione speciale avanzata in quanto inammissibile.
Il collegio condivide la declaratoria di inammissibilità espressa dal Questore di Cuneo.
Ed invero, la legge n. 50/2023, di conversione in legge con modifiche del D.L. n. 20/2023, ha abrogato il procedimento amministrativo, disciplinato all'art. 19 D.lgs. 286/98, che consentiva al cittadino straniero di presentare domanda di protezione speciale direttamente al Questore, il quale avrebbe poi dovuto chiedere il parere, obbligatorio e vincolante, alla competente Commissione territoriale.
pagina 3 di 5 Trattasi di scelta del legislatore che, a parere del collegio, non lede alcun diritto soggettivo del richiedente, non impedendogli la tutela dei suoi diritti, ma solo individuando un iter differente per la salvaguardia degli stessi.
Di tale opzione legislativa, non sindacabile, si deve quindi prendere atto.
Nel nostro ordinamento sono previste diverse tipologie di permessi e il legislatore ha specificato le modalità procedimentali con le quali richiederle. Per quanto riguarda il permesso per protezione speciale disciplinato dall'art. 19 TUI, norma di chiusura del sistema perchè comprende e tutela tutte le ipotesi di inespellibilità, l'attuale legge ha escluso la possibilità di rivolgersi direttamente al Questore, così implicitamente disponendo che tale domanda potrà e dovrà essere vagliata nell'ambito di un procedimento per protezione internazionale.
Ovviamente, per dare pratica ed effettiva attuazione al principio di non refoulement, il diritto ad ottenere un permesso per protezione speciale potrà essere esaminato anche all'interno di un procedimento instauratosi per l'esame e la valutazione della sussistenza di altro tipo di permesso (tutte le volte in cui risulteranno allegati i presupposti di fatto rilevanti per rispettare il principio di inespellibilità).
Nel caso di specie il ricorrente ha affermato di avere in precedenza presentato domanda per ottenere un permesso per motivi di famiglia: quella poteva essere la sede per evidenziare i motivi oggi richiamati a sostegno della sua istanza di protezione complementare.
La legge 50/23 non ha infatti escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità rilevanti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale
(d'altronde l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”).
Diversamente, come detto, la domanda volta ad ottenere un permesso per la protezione speciale, dovrà essere presentata, perché così ha ritenuto opportuno il legislatore, all'interno di un procedimento di protezione internazionale, non essendo ammissibili altre strade.
D'altronde questa modalità operativa non è nuova: si pensi, infatti, alle domande reiterate che la Corte di
Cassazione (ordinanza n. 37275 del 20.12.22) ha affermato che possono essere proposte sulla base di nuovi motivi attinenti esclusivamente alla protezione complementare, senza richiamo alcuno ai presupposti della protezione internazionale ( “le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 pagina 4 di 5 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare”).
Correttamente, pertanto, il Questore, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile la domanda avanzata.
La tempestiva proposizione da parte del ricorrente, così come d'altronde era stato invitato a fare, di una domanda di protezione internazionale, consentirà l'esame della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare.
La novità della questione legittima l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- RESPINGE il ricorso
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Torino, 3.11.25
Il Presidente
RA AG
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