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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8105 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22530 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico ER, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
CONDOMINIO “COMPLESSO STABILI DI VIA PLEZZO” DI VIA PLEZZO NN. 66-80, VIA
MAZZALI N. 1 E VIA PALMANOVA N. 4 IN MILANO, CF/PI: , con gli avv.ti Spada P.IVA_1
MA e MI NA
-attore- contro
, CF/PI: , contumace CP_1 C.F._1
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Controparte_2 Parte_1
Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione dell'eredità del Sig. , deceduto in data Persona_1
2/2/2022, da parte del resistente, Sig. , figlio del de cuius, per tutti i motivi di cui in CP_1 narrativa, eredità di cui fa parte la quota degli immobili di via Plezzo n. 68 in Milano, come sopra identificati;
Ordinare al conservatore dei registri Immobiliari di Milano di provvedere alla trascrizione della sentenza, ai sensi dell'art. 2648, II comma c.c.; Condannare il resistente alle spese di lite;
In via istruttoria: Ammettersi, occorrendo e senza inversione degli oneri probatori, il seguente capitolo di prova per interpello: 1) “Vero che il Sig. , figlio del de cuius, ha accettato tacitamente l'eredità del Sig. CP_1 Per_1
, deceduto in data 2/2/2022.
[...]
1 *
Per CP_1
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso trae origine dal decesso del sig. , avvenuto il 2/2/2022, del quale risultano eredi Persona_1 legittimi i figli e Nell'asse ereditario rientrano un appartamento e un box siti in Milano, CP_1 Per_2
via Plezzo n. 68, identificati catastalmente come riportato nell'atto.
A seguito dell'accumularsi di un rilevante debito per spese condominiali riferite a tali immobili, il ha ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 11259/24, provvisoriamente CP_3
esecutivo, con cui i coeredi venivano condannati in solido al pagamento di € 13.320,64 per spese ordinarie e straordinarie, oltre interessi e spese. In assenza di pagamento, nonostante la notifica del decreto e del precetto, il Condominio ha proceduto al pignoramento immobiliare, iscritto al n. R.G.E.
55/2025.
Dalle verifiche ipocatastali effettuate è emersa la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità del sig. , nonostante fossero trascorsi tre anni dal decesso. Persona_1
Il Condominio aveva già intimato i coeredi, in data 25/2/2025, a provvedere spontaneamente alla trascrizione, avvertendo che, in difetto, si sarebbe adito il giudice per ottenere l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita, con aggravio delle spese a loro carico.
Mentre la sig.ra ha manifestato l'intenzione di adempiere, il difensore del sig. Parte_2 [...]
si sarebbe limitato a generiche rassicurazioni, senza tuttavia procedere. CP_1
Il Giudice dell'Esecuzione, rilevata l'assenza di atti di provenienza trascritti a favore degli esecutati, ha poi assegnato al un termine di trenta giorni per fornire chiarimenti. Nonostante ulteriori CP_3
solleciti del difensore del il resistente non ha adempiuto. CP_3
Il Condominio sostiene che l'esecuzione immobiliare non possa proseguire in mancanza della continuità delle trascrizioni e, segnatamente, in assenza della trascrizione a favore degli eredi, il che renderebbe necessario munirsi di un titolo idoneo alla trascrizione dell'accettazione ereditaria.
Sotto il profilo giuridico, il ricorrente richiama l'art. 476 c.c., secondo cui l'accettazione tacita si desume dal compimento di atti che presuppongono la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
2 Il Condominio deduce che il sig. sarebbe sempre rimasto nel possesso e nella detenzione CP_1
degli immobili, che occuperebbe continuativamente sin da prima del decesso del padre, ricevendo la corrispondenza e la documentazione condominiale. Egli, inoltre, si sarebbe più volte qualificato coerede, anche in sede giudiziaria, compiendo atti che presupporrebbero la titolarità della proprietà: partecipando come coerede all'accertamento tecnico preventivo promosso dal vicino dichiarandosi CP_4 coerede nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 11259/24, senza eccepire alcuna carenza di legittimazione passiva;
e affermando esplicitamente, nell'opposizione all'esecuzione R.G.E. n. 55/2025, che gli immobili pignorati erano oggetto della comunione ereditaria con la sorella.
Alla luce di tali elementi, il Condominio ritiene che sussistano le condizioni per accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del sig. Osserva infine che il mancato spontaneo CP_1
adempimento, nonostante le diffide, giustificherebbe la condanna del resistente alle spese di lite secondo il principio di soccombenza.
Il ricorso è fondato.
E' appena il caso di rilevare che nel giudizio per ATP RG n. 10165/2023 Tribunale di Milano, il sig. si è costituito così dichiarando nell'epigrafe della propria comparsa: “residente in [...]
Plezzo n. 68, 20132 – Milano (MI), nella sua qualità di coerede del Signor (cfr. doc. n. Persona_1
10 parte ricorrente).
Tale circostanza dimostra univocamente il possesso dell'immobile da parte del convenuto.
Trova dunque applicazione l'art. 485 c.c. in forza del quale il chiamato all'eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari e non dichiara la rinuncia entro il termine ivi stabilito si considera erede.
Ne consegue l'adozione dell'ordine di procedere alla trascrizione del presente provvedimento in modo da assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile e complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, e con la riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4, DM 55/14.
A fronte della semplicità della controversia, possono applicarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) accerta e dichiara che , CF/PI: , ha tacitamente accettato CP_1 C.F._1
l'eredità di (CF ); Persona_1 C.F._2
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competenti per territorio, con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 264,00 per spese esenti ed € 2.034,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 27 ottobre 2025
Il giudice
(Federico ER)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico ER, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
CONDOMINIO “COMPLESSO STABILI DI VIA PLEZZO” DI VIA PLEZZO NN. 66-80, VIA
MAZZALI N. 1 E VIA PALMANOVA N. 4 IN MILANO, CF/PI: , con gli avv.ti Spada P.IVA_1
MA e MI NA
-attore- contro
, CF/PI: , contumace CP_1 C.F._1
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Controparte_2 Parte_1
Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione dell'eredità del Sig. , deceduto in data Persona_1
2/2/2022, da parte del resistente, Sig. , figlio del de cuius, per tutti i motivi di cui in CP_1 narrativa, eredità di cui fa parte la quota degli immobili di via Plezzo n. 68 in Milano, come sopra identificati;
Ordinare al conservatore dei registri Immobiliari di Milano di provvedere alla trascrizione della sentenza, ai sensi dell'art. 2648, II comma c.c.; Condannare il resistente alle spese di lite;
In via istruttoria: Ammettersi, occorrendo e senza inversione degli oneri probatori, il seguente capitolo di prova per interpello: 1) “Vero che il Sig. , figlio del de cuius, ha accettato tacitamente l'eredità del Sig. CP_1 Per_1
, deceduto in data 2/2/2022.
[...]
1 *
Per CP_1
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso trae origine dal decesso del sig. , avvenuto il 2/2/2022, del quale risultano eredi Persona_1 legittimi i figli e Nell'asse ereditario rientrano un appartamento e un box siti in Milano, CP_1 Per_2
via Plezzo n. 68, identificati catastalmente come riportato nell'atto.
A seguito dell'accumularsi di un rilevante debito per spese condominiali riferite a tali immobili, il ha ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 11259/24, provvisoriamente CP_3
esecutivo, con cui i coeredi venivano condannati in solido al pagamento di € 13.320,64 per spese ordinarie e straordinarie, oltre interessi e spese. In assenza di pagamento, nonostante la notifica del decreto e del precetto, il Condominio ha proceduto al pignoramento immobiliare, iscritto al n. R.G.E.
55/2025.
Dalle verifiche ipocatastali effettuate è emersa la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità del sig. , nonostante fossero trascorsi tre anni dal decesso. Persona_1
Il Condominio aveva già intimato i coeredi, in data 25/2/2025, a provvedere spontaneamente alla trascrizione, avvertendo che, in difetto, si sarebbe adito il giudice per ottenere l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita, con aggravio delle spese a loro carico.
Mentre la sig.ra ha manifestato l'intenzione di adempiere, il difensore del sig. Parte_2 [...]
si sarebbe limitato a generiche rassicurazioni, senza tuttavia procedere. CP_1
Il Giudice dell'Esecuzione, rilevata l'assenza di atti di provenienza trascritti a favore degli esecutati, ha poi assegnato al un termine di trenta giorni per fornire chiarimenti. Nonostante ulteriori CP_3
solleciti del difensore del il resistente non ha adempiuto. CP_3
Il Condominio sostiene che l'esecuzione immobiliare non possa proseguire in mancanza della continuità delle trascrizioni e, segnatamente, in assenza della trascrizione a favore degli eredi, il che renderebbe necessario munirsi di un titolo idoneo alla trascrizione dell'accettazione ereditaria.
Sotto il profilo giuridico, il ricorrente richiama l'art. 476 c.c., secondo cui l'accettazione tacita si desume dal compimento di atti che presuppongono la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
2 Il Condominio deduce che il sig. sarebbe sempre rimasto nel possesso e nella detenzione CP_1
degli immobili, che occuperebbe continuativamente sin da prima del decesso del padre, ricevendo la corrispondenza e la documentazione condominiale. Egli, inoltre, si sarebbe più volte qualificato coerede, anche in sede giudiziaria, compiendo atti che presupporrebbero la titolarità della proprietà: partecipando come coerede all'accertamento tecnico preventivo promosso dal vicino dichiarandosi CP_4 coerede nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 11259/24, senza eccepire alcuna carenza di legittimazione passiva;
e affermando esplicitamente, nell'opposizione all'esecuzione R.G.E. n. 55/2025, che gli immobili pignorati erano oggetto della comunione ereditaria con la sorella.
Alla luce di tali elementi, il Condominio ritiene che sussistano le condizioni per accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del sig. Osserva infine che il mancato spontaneo CP_1
adempimento, nonostante le diffide, giustificherebbe la condanna del resistente alle spese di lite secondo il principio di soccombenza.
Il ricorso è fondato.
E' appena il caso di rilevare che nel giudizio per ATP RG n. 10165/2023 Tribunale di Milano, il sig. si è costituito così dichiarando nell'epigrafe della propria comparsa: “residente in [...]
Plezzo n. 68, 20132 – Milano (MI), nella sua qualità di coerede del Signor (cfr. doc. n. Persona_1
10 parte ricorrente).
Tale circostanza dimostra univocamente il possesso dell'immobile da parte del convenuto.
Trova dunque applicazione l'art. 485 c.c. in forza del quale il chiamato all'eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari e non dichiara la rinuncia entro il termine ivi stabilito si considera erede.
Ne consegue l'adozione dell'ordine di procedere alla trascrizione del presente provvedimento in modo da assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile e complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, e con la riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4, DM 55/14.
A fronte della semplicità della controversia, possono applicarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) accerta e dichiara che , CF/PI: , ha tacitamente accettato CP_1 C.F._1
l'eredità di (CF ); Persona_1 C.F._2
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competenti per territorio, con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 264,00 per spese esenti ed € 2.034,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 27 ottobre 2025
Il giudice
(Federico ER)
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