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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona dei magistrati:
- dott. Giuseppe Staglianò Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2173 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del
10.7.2025 e vertente
TRA
soc. uni personale ( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina
Margherita n. 42, presso lo studio dell'avv. Giovanni Muzi
( ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._1
calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
pag. 1 di 4 E
( ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Roma, ivi residente in [...], presso lo studio dell'avv. Paolo
Maldera ( ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._3
procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio
- PARTE APPELLATA -
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione ritualmente notificato l. soc. uni Parte_2
personale ha proposto appello avverso la sentenza n. 2823/2021 pubblicata il
17.2.2021 con cui il Tribunale di Roma, nel giudizio promosso nei suoi confronti da ha dichiarato risolto il contratto di Controparte_1
compravendita e posa in opera concluso dalle parti il 13.4.2017, avente ad oggetto la realizzazione di un'area coperta a mezzo pergotende per il lastrico solare dell'abitazione di proprietà dell'attore, condannando essa appellante alla restituzione della somma di € 25.000,00, oltre interessi, e al risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00 .
A sostegno dell'appello ha formulato quattro motivi, chiedendo la riforma della sentenza gravata e il rigetto delle avverse domande.
§ 2. – Si è costituito in giudizio il , chiedendo di dichiarare CP_1
inammissibile o rigettare l'appello.
§ 3. – Alla prima udienza è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza.
pag. 2 di 4 All'udienza del 3.7.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Alla successiva udienza del 10.7.2025, stante la mancata presenza delle parti, la Corte, verificata la regolare comunicazione del rinvio, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, riservando di pronunciare con sentenza l'estinzione del processo.
§ 4. – Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c.
E invero, trattasi di procedimento instaurato in primo grado dopo il
25.6.2008 (l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato alla parte in data 23.1.2018 ) al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133 (v. art. 56 D.L. n. 112/2008 – Disposizioni
transitorie), a tenore del quale, se nessuna delle parti compare alla prima udienza né in quella successivamente fissata, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., a seguito dell'abrogazione (ad opera della L. n. 353/1990) dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio,
nell'attuale struttura del giudizio di appello, ed ha natura formale di sentenza,
pag. 3 di 4 essendo detti provvedimenti non più soggetti a reclamo, e perciò decisori e definitivi (v. da ultimo, Cass.
4.11.2021 n. 31635).
§ 5. – Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando , sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 2823/2021 pubblicata il 17.2.2021 , così
provvede:
1. – dichiara estinto il processo;
2. – dichiara non ripetibili le spese di lite .
Così deciso in Roma in data 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Giuseppe Staglianò -
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