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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 819 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Alfredo Amelotti, 30, elettivamente domiciliata in Roma in Via Valdinievole 11, presso e nello studio legale dell'Avvocato Raffaele Ceci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di aver presentato, in data 29 ottobre 2021, domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e, precisato che non è pervenuta alcuna convocazione a visita medico-legale da parte dell' CP_1
ha adito il Tribunale di Rieti.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per la insussistenza del suddetto requisito.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di “RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda del 29/10/2021 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia.
E conseguentemente
CONDANNARE l' al pagamento della suddetta prestazione con gli interessi di legge”. CP_1
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, sulla base delle contestazioni di cui al ricorso in opposizione, ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali.
La domanda è infondata.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione preliminare ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DL 269/03, convertito in L. 326/03.
2 Sul punto, infatti, va evidenziato che, nonostante la proposizione di domanda amministrativa in data 29 ottobre 2021, parte convenuta non ha provveduto alla convocazione a visita del soggetto interessato, legittimando, pertanto, il deposito del ricorso per a.t.p., dovendo peraltro richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (si v. Cass. civ., sentenza n.
25268 del 09/12/2016, Rv. 642230 – 01), secondo la quale, in materia di invalidità civile,
l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cd. socio-economici, sicché, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato
(situazione non verificatasi nel caso di specie).
Inoltre, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, la domanda va rigettata in quanto infondata.
In sede di rinnovo delle operazioni peritali, il c.t.u., previa visita medica della ricorrente ed esaminata l'intera documentazione sanitaria in atti, anche alla luce di ulteriori integrazioni, ha affermato che la è affetta da “Esiti di pregressa emorragia frontale atipica e di Parte_1
successive micro-emorragie cerebrali in angiopatia amiloide cerebrale. Pregresse crisi comiziali in terapia. Sindrome ansioso depressiva. Cardiopatia ipertensiva”.
Ciò posto, il consulente ha precisato la ricorrente presenta una condizione clinica non invalidante nei termini di legge e che, pur valutata nel suo complesso sotto l'aspetto funzionale, “non appare tale da comportare il diritto alla indennità di accompagnamento
3 considerato che è sostanzialmente conservata la cenestesi motoria e, in linea più generale, la capacità di svolgere in autonomia gli atti del vivere quotidiano”.
La ricorrente, dunque, è da ritenersi invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi 100% a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, non ricorrendo i requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ulteriormente, il c.t.u ha confutato analiticamente note scritte formulate dal c.t.p. della ricorrente, peraltro non presente alla visita peritale, con argomentazioni che il Tribunale recepisce e condivide integralmente.
Alla luce delle analitiche argomentazioni di cui sopra, dunque, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Rieti, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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