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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/08/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 18/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 18/2022 R.G.A., posta in decisione all'udienza dell'8.04.2025 vertente tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], titolare dell'omonima Parte_1 ditta di trasporti (P.IVA ), elettivamente domiciliato in Messina Via del Vespro 75, P.IVA_1 presso lo studio degli Avv.ti Alberto Ciccone (cod. fisc.: - FAX C.F._1
090/661344 - pec e Gaia Miccoli (cod. fisc. Email_1 C.F._2
- FAX 090/661344 - pec , che lo rappresentano e difendono Email_2 unitamente e disgiuntamente giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante e con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4 (Cod. Fisc. ) – Controparte_1 P.IVA_2 succeduto con effetto dal 01/01/2017 al in virtù di atto di fusione tra Controparte_2 il predetto e la ai rogiti Controparte_2 Controparte_3 del Notaio di Milano del 13/12/2016, Rep. n. 13.501, Racc. n. 7.087 , in persona Persona_1 del suo procuratore, dott.ssa Laura Pretto munita di ogni necessario potere in forza di procura conferitale con atto autenticato nella firma dal Notaio di Verona in data Persona_2 19/10/2021 (Rep. n. 3867 - Racc. n. 3212) e registrato a Verona 1 il 20/10/2021 al n. 27997 serie
1T - elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo n. 19, presso lo studio dell'Avv.
Mariano Campo, che la rappresenta e difende per procura alle liti conferita su foglio separato cartaceo di cui si allega la copia informatica autenticata con firma digitale, che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di rito al seguente numero di fax “090673687” o al seguente indirizzo di p.e.c. “ Email_3
Appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 1915/2021 emessa dal Tribunale di Messina il 11.11.2021
e pubblicata in pari data nell'ambito del giudizio iscritto al n. 7135/2012 R.G..
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l' appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita: Accogliere l'interposto gravame ed in parziale riforma della impugnata sentenza nelle veci del primo Giudice: a) Ritenere e dichiarare, per illegittima distrazione del mutuo di scopo, il diritto dell'attore al risarcimento dei danni da parte dell'appellato; b) Conseguentemente, condannare il appellato al risarcimento dei danni in CP_2 favore di da determinarsi e liquidarsi in via equitativa, assumendo come parametro Parte_1
l'importo di €.11.901,43, indicato in citazione e nel preverbale della udienza del 2/2/2017, pari al contributo regionale non erogato in conto capitale ed interessi;
c) Rideteminare i saldi alla data della proposizione della domanda (7 dicembre 2012) dei conti correnti del n. 000036, n. CP_2
225500 (poi ricodificato n. 2255.12 e successivamente n. 168488) e n. 20903, intestati al Pt_1
d) quale mezzo al fine disporre nuovo accertamento peritale con applicazione della formula
[...] matematica indicata dall'appellante in narrativa e della relativa normativa;
e) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di prime cure;
Con vittoria di spese e compensi del secondo grado del giudizio”
Per l'appellata:
1. Chiede, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Dichiarare, con ordinanza ex art.
348 ter c.p.c., inammissibile l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1915 Parte_1 emessa dal Tribunale di Messina l'11/11/2021. 2) In ogni caso, rigettare integralmente, per le su espresse causali, l'appello proposto dal sig. avverso la su indicata sentenza. 3) Con Parte_1 vittoria di spese e compensi!
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4.12.2012 titolare dell'omonima ditta di trasporti, Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina il Controparte_4 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Esponeva, a sostegno della domanda , che nel 2009 CA RE di DI (poi Controparte_2
– Agenzia di Nizza di Sicilia- gli aveva concesso un mutuo di € 30.000,00 finalizzato
[...] all'acquisto di un costoso macchinario e che nel 2011 la a Regione Siciliana, tramite
, aveva erogato in proprio favore un contributo di € 11.901,43, dei quali €.1.118,98 CP_5 in conto interessi per l'acquisto di detto macchinario.
Lamentava, però, che la convenuta, concesso il finanziamento, anziché erogare l'importo mutuato,
l'aveva incamerato per estinguere la scopertura di un conto corrente .
Deduceva, altresì, che lo stesso istituto bancario aveva applicato in relazione ai tre conti correnti di cui era titolare interessi passivi superiori al tasso soglia, peraltro con capitalizzazione trimestrale, nonché illegittima c.m.s.
Chiedeva , pertanto, la condanna dello stesso alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate mediante riaccredito sui diversi conti correnti, con rideterminazione dell'effettivo saldo alla data della citazione
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza delle domande, Controparte_2 chiedendone l'integrale rigetto.
Disposto l'espletamento di c.t.u. contabile, con la sentenza impugnata il Tribunale, dichiarata con riferimento al conto corrente n. 000036 , al conto corrente n. 225500 (poi ricodificato n. 2255.12
e successivamente n. 168488) ed al conto anticipi n. 20903 l'illegittima applicazione da parte del della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della Controparte_2 commissione di massimo scoperto , dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione ed, al contempo, accertava che alla data dalla proposizione della domanda (7 dicembre 2012):
1. il contratto di conto corrente n. 000036 presentava un saldo a debito del correntista pari ad €
22.014,20;
2. il contratto di conto corrente n. 225500 (poi ricodificato n. 2255.12 e successivamente n.
168488) presentava un saldo a credito del correntista pari ad € 7.828,56;
3. il contratto di anticipi n. 20903 presentava un saldo a debito del correntista pari ad € 433,70; rigettava, per il resto, le domande del e disponeva la compensazione integrale tra le parti Pt_1 delle spese di lite, ponendo definitivamente a carico della convenuta quelle di c.t.u.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Pt_1
Si costituiva in giudizio e succeduta a che, in via CP_1 Controparte_2 preliminare , eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne rilevava l'infondatezza, chiedendone il rigetto, con conferma della gravata pronuncia.
Disposta con decreto presidenziale del 5.04.2022 la trattazione con il rito cartolare ex art. 221 D.L.
34/2020 e succ. mod . ed integrazioni, all'udienza del 19.05.2022, la Corte, ritenuta l'insussistenza delle condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.06.2023.
Disposta con decreto presidenziale del 13.03.2023 la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, nelle more la causa veniva assegnata ad altro Consigliere, il cui ruolo veniva successivamente congelato a causa del collocamento in quiescenza.
Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore con contestuale fissazione dell'udienza secondo il rito della trattazione scritta.
Scaduti i termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza dell'8-9. 04.2025, la Corte poneva la causa in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla banca appellata, risulta già disattesa dalla Corte con l'ordinanza del 9.05.2022
§
2.-Ciò posto e venendo al merito del gravame, con il primo motivo l'appellante censura il rigetto della domanda risarcitoria, avanzata in relazione alla non autorizzata destinazione delle somme erogate a titolo di mutuo di scopo per l'estinzione della scopertura del c.c. n.0036, sul quale le somme erano state accreditate.
Nel contestare l'assunto della controparte, secondo cui il mutuo non poteva qualificarsi come “ mutuo di scopo” e la somma era stata, comunque, posta a disposizione del correntista, ribadisce che l'importo era stato utilizzato per ripianare la scopertura e che nella stessa comparsa di costituzione l'allora convenuta aveva ammesso che trattavasi di “mutuo chirografario di impresa”, ossia concesso per incrementare l'attività della piccola e media impresa e, quindi, un mutuo di scopo, finalizzato al sostegno delle attività produttive.
Pertanto, l'utilizzo delle somme per ripianare pregresse passività contrastava con lo scopo tipico del mutuo, finalizzato all'ampliamento o ammodernamento della struttura aziendale per l'incremento della produttività.
L'appellante richiama a sostegno dei propri assunti l'orientamento della Corte Cassazione (Cass. civ. n. 1517/2021), secondo cui non può essere qualificato come mutuo il finanziamento destinato all'estinzione di una pregressa esposizione debitoria.
Aggiunge che, poiché nel mutuo di scopo la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti, nel caso di specie, la banca, utilizzando le somme mutuate per ripianare una precedente esposizione debitoria, si era resa inadempiente rispetto al sinallagma contrattuale, impedendo ad esso mutuatario di utilizzare la provvista per acquistare il macchinario oggetto del finanziamento e conseguentemente di usufruire dell'accordato contributo regionale.
Deduce , altresì, la nullità del contratto di mutuo nell'ipotesi in cui si verifichi la deviazione dalla finalità a cui l'attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto.
§
Il motivo è infondato.
Giove premettere, in punto di diritto, che il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, la destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva (Cass. n. 15929/18).
Essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario ( Cass civ. n. 317/2001); sicché il mutuo di scopo è nullo, e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, quando sia stato stipulato con l'accordo, tra l'istituto di credito e il mutuatario, della utilizzazione della provvista per una diversa finalità, ivi compresa quella di estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso lo stesso istituto mutuante (Cass. civ. n. 24699/2017).
Mette conto, altresì, evidenziare che il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo , rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato.
Conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale (Cass. civ. n. 15695/2024; Cass. civ. n. 15929/2018; Cass. civ. n. 24699/2017).
In altri termini , il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione ( Cass.civ. n.
24699/2017 cit.)
Qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizza, invece, semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale.
In tal caso non si può parlare di mutuo di scopo.
Nella specie, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, la CA RE di DI ha concesso al il mutuo chirografario n. 120469 del 24.09.2009 dell'importo di € 25.000,00 Pt_1
e il mutuo chirografario n. 2371111 del 13.09.2011 dell'importo di € 30.864,00, entrambi interamente erogati (al netto delle spese di istruttoria) mediante accredito sul c/c n. 000036 (cfr. estratti conto del 30/09/2009 e del 30/09/2011).
Ebbene, come emerge dalla lettura delle disposizioni negoziali, non vi è alcuna clausola di destinazione , in forza della quale il abbia assunto l'obbligo specifico nei confronti della Pt_1 banca mutuante , in ragione dell'interesse della medesima, di utilizzare le somme per un determinato scopo .
A ciò aggiungasi che l'acquisto di un costoso macchinario non sembra corrispondere ad un interesse anche della banca mutuataria ma, piuttosto, a quello esclusivo del Pt_1
Ebbene, non risultando specificamente previsto che le somme erogate a titolo di mutuo dovessero essere necessariamente destinate a una specifica finalità che il mutuatario era tenuto a perseguire anche nell'interesse della banca mutuante, deve ritenersi incensurabile il ragionamento del primo decidente, che ha escluso la presenza nella specie, di “ uno scopo comune di entrambi i contraenti……. “ e, dunque, vincolante.
Ritiene la Corte che la mancanza di una specifica clausola di destinazione , espressione anche dell'interesse della banca finanziatrice, non possa essere superata – come assume l'appellante – in considerazione della espressa denominazione dei mutui in questione come mutui chirografari di impresa.
Vero è che siffatti mutui costituiscono strumenti finanziari utilizzati per affrontare spese legate all'attività produttiva e solitamente destinati all'acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento di immobili, all'acquisto di impianti e macchinari, ovvero alla copertura del fabbisogno finanziario connesso all'investimento e allo sviluppo delle imprese.
Nondimeno, in mancanza di una specifica clausola di destinazione, tale denominazione è insufficiente a qualificare i mutui come mutui di scopo, posto che, secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione, sopra richiamato, ai fini di tale qualificazione, non è sufficiente l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione ( Cass.civ. n. 24699/2017).
Del resto, la denominazione del mutuo in termini di mutuo chirografario di impresa non esclude che il finanziamento potesse essere finalizzato ad assicurare al liquidità da destinare ad Pt_1 un più generale risanamento aziendale , anche attraverso il ripianamento di pregresse esposizioni,
In assenza di uno scopo vincolante, i mutui devono, pertanto, ritenersi validi, ancorchè utilizzati per estinguere la pregressa esposizione debitoria del nei confronti della CA Poplare di Pt_1
DI.
Ed invero, come di recente affermato della Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo solutorio , il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. (Cass. civ.
SS.UU.n. 5841/2025) §
3.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nel capo relativo alla rideterminazione dei saldi per avere il primo decidente ritenuto insussistente il dedotto sforamento del tasso soglia.
Sostiene l'erroneità del calcolo , eseguito dal c.t.u. e basato sulle c.d. “istruzioni della CA
d'IT” (del 2005 e del 2009), rilevando che queste non costituiscono fonte normativa e non sono impartite al fine di indicare come debba essere conteggiato il TEG, ma, piuttosto, sono rivolte alla rilevazione del TEGM, sulla scorta del quale il Ministero emana trimestralmente il decreto di indicazione del TEGM ed il conseguente tasso soglia (Cass. PEN. Sent. 12028/10 e 46669/11).
Era, pertanto, erronea la formula utilizzata dal c.t.u., perché finalizzata non a calcolare il Tasso
Effettivo Globale (il costo effettivo e complessivo del denaro prestato dal creditore al debitore) ma solo per rilevare (fotografare statisticamente) i tassi medi applicati dalle banche trimestralmente necessari (comma 1° art. 2, Legge n. 108/1996) per fissare i tassi soglia (comma 4° citato art. 2).
Proprio per tale motivo – continua l'appellante - in sede di osservazioni avverso le conclusioni del c.t.u., era stato chiesto di procedere al calcolo ai sensi dell'art. 644 C.P. , utilizzando la formula matematica basata su un'unica frazione, recante al numeratore tutti gli oneri corrisposti per aver utilizzato un determinato credito, moltiplicati per 365 ed al denominatore il puro capitale avuto in prestito moltiplicato per i giorni di utilizzo (NUMERI), il tutto opportunamente capitalizzato in termini di Tasso Annuo Effettivo.
Evidenzia , inoltre, l'appellante che l'art. 2 comma 1 della Legge 108/96 imponeva alla CA
d'IT di comprendere nella rilevazione anche la CMS, mentre ciò era avvenuto incomprensibilmente solo dal 2009, quando, invece, che la stessa CA d'IT, già nella circolare del 2/12/2005 aveva illustrato una possibile metodologia di inclusione della CMS nella verifica dell'usura.
Richiama, a sostegno di tale argomentazione, la sentenza della Cassazione penale 19/12/2011, n.
46669, secondo cui anche la commissione di massimo scoperto doveva essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della CA d'IT , ivi compresa la CMS.
Evidenzia che le circolari e le istruzioni della CA d'IT non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla CA d'IT in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.
La materia de qua, infatti, - continua l'appellante - è regolata esclusivamente dalla legge e in forza della norma di legge (art. 644, comma 4, c.p.), ai fini della determinazione del tasso soglia , devono prendersi i considerazione le remunerazioni a qualsiasi titolo, ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito ottenuto , sicchè anche la CMS va considerata quale elemento potenzialmente produttivo di usura nel rapporto tra istituto bancario e prenditore del credito
L'appellante rappresenta che lo stesso consulente, pur avendo applicato la formula matematica indicata dalla CA d'IT, aveva riconosciuto a pag. 13 dell'elaborato peritale che la diversa formula matematica, indicata dall'attore nelle osservazioni alla consulenza, consentiva di determinare l'effettivo costo del denaro, così riconoscendo che tale risultato non conseguiva all'utilizzo delle diverse modalità di calcolo.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiede il rinnovo delle operazioni peritali al fine di accertare l'eventuale superamento del tasso soglia in base alla corretta formula indicata.
§
Il motivo è infondato.
Vale rammentare che- come affermato dalla Corte di Cassazione - i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) dal 1997 al dicembre del 2009 sulla base delle
Istruzioni diramate dalla CA d'IT non hanno tenuto conto della CMS al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010).
Il Supremo Collegio ha, altresì, precisato che l'art. 2 bis del d.l. n. 185185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, in forza del quale, a partire dal 1/1/2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 comma 1, della l. n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta,, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
Tanto si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1/2012, conv. con modif. dalla l. n. 27/2012), a tenore della quale “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data . Ne deriva che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca, ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato.
Con riferimento, invece, ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (l'1/1/2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 cit., ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, dev'essere, pertanto, effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la “CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della
CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cass. SU n. 16303 del
2018).
Mette conto, altresì, osservare che la verifica di tassi “usurari” deve essere effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni CA d'IT ratione temporis applicabili e sulla base dei quali la stessa CA (operando in base a normativa regolamentare emessa su espressa delega della normativa primaria anti-usura di cui agli artt.2 L.108/96 e 2bis DL 185/08) rilevava il tasso medio trimestralmente applicato dagli intermediari finanziari, in relazione al quale è conteggiato il tasso soglia.
La Corte di Cassazione ha affermato che “pur senza voler attribuire alcuna valenza normativa alle
Circolari della CA d'IT, rimane comunque il fatto che criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il TEG applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che la CA d'IT, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro/CA d'IT per rilevare trimestralmente il TEGM applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente” “Ed infatti – ha precisato la Corte- il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sè stesso (ex ultimis Cass. civ. n. 29794/2024; Cass. civ.n. 12965/2016;
Cass.civ. n. 22270/16)
Sulla scorta di tali consolidati principi, non può ritenersi corretta la formula di calcolo indicata dall'appellante, che pretende di includere anche relativamente al periodo anteriore all'1.01.2010 la CMS nella determinazione del TEG e dalla cui applicazione discenderebbe il preteso superamento dei tassi soglia .
Tale metodologia, infatti, comporta un raffronto comparativo fra due dati fra loro disomogenei, posto che, come sopra detto, i decreti ministeriali con i quali è stata effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, dal 1997 al dicembre del 2009 non hanno tenuto conto della CMS .
Corretto risulta, invece, il computo eseguito dal c.t.u., che ha escluso il superamento del tasso soglia con riferimento a ciascuno dei rapporti bancari, oggetto di causa, effettuando la verifica demandatagli nel rispetto della metodologia di calcolo di cui alle Istruzioni della CA d'IT e che, inoltre, in sede di relazione integrativa depositata il 29 .03.2021, ha pure eseguito il calcolo secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite nel 2018.
Sono, infine, tardive le questioni introdotte dall'appellante in comparsa conclusionale in merito all'erronea qualificazione del conto n. 00036 come conto corrente ordinario, anziché conto anticipi, da cui sarebbe derivato- secondo l'assunto del – l'erroneo riferimento, ai fini del Pt_1 conteggio, al TEGM previsto per il primo trimestre 2008 per i conti correnti ordinari, pari al 9,84%
.
La doglianza, invero, non solo è stata tardivamente introdotta già nel giudizio di primo grado ,
e, precisamente “solamente a seguito dell'integrazione peritale, non avendo contestato la sua natura di conto corrente ordinario a seguito della prima relazione depositata dal c.t.u. in data 8 febbraio 2016” (v. sentenza impugnata ) , ma anche in questo grado è stata introdotta non già nell'atto di impugnazione, ma solo in sede di comparsa conclusionale.
E' noto, invece, che nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. civ. n.20232/2022).
§
L'appello va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del anche al pagamento delle Pt_1 spese di questo grado di giudizio.
Esse vanno liquidate , avuto riguardo al valore della controversia dichiarato in atto di appello
(indeterminabile- complessità bassa) , secondo parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, Ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Ne discende che, per il presente giudizio di secondo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra, ed applicando i parametri tariffari medi, i compensi, si determinano in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€
1.523,00 per la fase trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge ( se dovute).
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
18/2022 R.G. sull'appello proposto da titolare dell'omonima ditta di trasporti Parte_1 avverso la sentenza n. 1915/2021, emessa dal Tribunale di Messina in data 11.11.2021 e pubblicata in pari data, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 8.469,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ( se dovute);
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 31.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 18/2022 R.G.A., posta in decisione all'udienza dell'8.04.2025 vertente tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], titolare dell'omonima Parte_1 ditta di trasporti (P.IVA ), elettivamente domiciliato in Messina Via del Vespro 75, P.IVA_1 presso lo studio degli Avv.ti Alberto Ciccone (cod. fisc.: - FAX C.F._1
090/661344 - pec e Gaia Miccoli (cod. fisc. Email_1 C.F._2
- FAX 090/661344 - pec , che lo rappresentano e difendono Email_2 unitamente e disgiuntamente giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante e con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4 (Cod. Fisc. ) – Controparte_1 P.IVA_2 succeduto con effetto dal 01/01/2017 al in virtù di atto di fusione tra Controparte_2 il predetto e la ai rogiti Controparte_2 Controparte_3 del Notaio di Milano del 13/12/2016, Rep. n. 13.501, Racc. n. 7.087 , in persona Persona_1 del suo procuratore, dott.ssa Laura Pretto munita di ogni necessario potere in forza di procura conferitale con atto autenticato nella firma dal Notaio di Verona in data Persona_2 19/10/2021 (Rep. n. 3867 - Racc. n. 3212) e registrato a Verona 1 il 20/10/2021 al n. 27997 serie
1T - elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo n. 19, presso lo studio dell'Avv.
Mariano Campo, che la rappresenta e difende per procura alle liti conferita su foglio separato cartaceo di cui si allega la copia informatica autenticata con firma digitale, che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di rito al seguente numero di fax “090673687” o al seguente indirizzo di p.e.c. “ Email_3
Appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 1915/2021 emessa dal Tribunale di Messina il 11.11.2021
e pubblicata in pari data nell'ambito del giudizio iscritto al n. 7135/2012 R.G..
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l' appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita: Accogliere l'interposto gravame ed in parziale riforma della impugnata sentenza nelle veci del primo Giudice: a) Ritenere e dichiarare, per illegittima distrazione del mutuo di scopo, il diritto dell'attore al risarcimento dei danni da parte dell'appellato; b) Conseguentemente, condannare il appellato al risarcimento dei danni in CP_2 favore di da determinarsi e liquidarsi in via equitativa, assumendo come parametro Parte_1
l'importo di €.11.901,43, indicato in citazione e nel preverbale della udienza del 2/2/2017, pari al contributo regionale non erogato in conto capitale ed interessi;
c) Rideteminare i saldi alla data della proposizione della domanda (7 dicembre 2012) dei conti correnti del n. 000036, n. CP_2
225500 (poi ricodificato n. 2255.12 e successivamente n. 168488) e n. 20903, intestati al Pt_1
d) quale mezzo al fine disporre nuovo accertamento peritale con applicazione della formula
[...] matematica indicata dall'appellante in narrativa e della relativa normativa;
e) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di prime cure;
Con vittoria di spese e compensi del secondo grado del giudizio”
Per l'appellata:
1. Chiede, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Dichiarare, con ordinanza ex art.
348 ter c.p.c., inammissibile l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1915 Parte_1 emessa dal Tribunale di Messina l'11/11/2021. 2) In ogni caso, rigettare integralmente, per le su espresse causali, l'appello proposto dal sig. avverso la su indicata sentenza. 3) Con Parte_1 vittoria di spese e compensi!
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4.12.2012 titolare dell'omonima ditta di trasporti, Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina il Controparte_4 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Esponeva, a sostegno della domanda , che nel 2009 CA RE di DI (poi Controparte_2
– Agenzia di Nizza di Sicilia- gli aveva concesso un mutuo di € 30.000,00 finalizzato
[...] all'acquisto di un costoso macchinario e che nel 2011 la a Regione Siciliana, tramite
, aveva erogato in proprio favore un contributo di € 11.901,43, dei quali €.1.118,98 CP_5 in conto interessi per l'acquisto di detto macchinario.
Lamentava, però, che la convenuta, concesso il finanziamento, anziché erogare l'importo mutuato,
l'aveva incamerato per estinguere la scopertura di un conto corrente .
Deduceva, altresì, che lo stesso istituto bancario aveva applicato in relazione ai tre conti correnti di cui era titolare interessi passivi superiori al tasso soglia, peraltro con capitalizzazione trimestrale, nonché illegittima c.m.s.
Chiedeva , pertanto, la condanna dello stesso alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate mediante riaccredito sui diversi conti correnti, con rideterminazione dell'effettivo saldo alla data della citazione
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza delle domande, Controparte_2 chiedendone l'integrale rigetto.
Disposto l'espletamento di c.t.u. contabile, con la sentenza impugnata il Tribunale, dichiarata con riferimento al conto corrente n. 000036 , al conto corrente n. 225500 (poi ricodificato n. 2255.12
e successivamente n. 168488) ed al conto anticipi n. 20903 l'illegittima applicazione da parte del della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della Controparte_2 commissione di massimo scoperto , dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione ed, al contempo, accertava che alla data dalla proposizione della domanda (7 dicembre 2012):
1. il contratto di conto corrente n. 000036 presentava un saldo a debito del correntista pari ad €
22.014,20;
2. il contratto di conto corrente n. 225500 (poi ricodificato n. 2255.12 e successivamente n.
168488) presentava un saldo a credito del correntista pari ad € 7.828,56;
3. il contratto di anticipi n. 20903 presentava un saldo a debito del correntista pari ad € 433,70; rigettava, per il resto, le domande del e disponeva la compensazione integrale tra le parti Pt_1 delle spese di lite, ponendo definitivamente a carico della convenuta quelle di c.t.u.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Pt_1
Si costituiva in giudizio e succeduta a che, in via CP_1 Controparte_2 preliminare , eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne rilevava l'infondatezza, chiedendone il rigetto, con conferma della gravata pronuncia.
Disposta con decreto presidenziale del 5.04.2022 la trattazione con il rito cartolare ex art. 221 D.L.
34/2020 e succ. mod . ed integrazioni, all'udienza del 19.05.2022, la Corte, ritenuta l'insussistenza delle condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.06.2023.
Disposta con decreto presidenziale del 13.03.2023 la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, nelle more la causa veniva assegnata ad altro Consigliere, il cui ruolo veniva successivamente congelato a causa del collocamento in quiescenza.
Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore con contestuale fissazione dell'udienza secondo il rito della trattazione scritta.
Scaduti i termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza dell'8-9. 04.2025, la Corte poneva la causa in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla banca appellata, risulta già disattesa dalla Corte con l'ordinanza del 9.05.2022
§
2.-Ciò posto e venendo al merito del gravame, con il primo motivo l'appellante censura il rigetto della domanda risarcitoria, avanzata in relazione alla non autorizzata destinazione delle somme erogate a titolo di mutuo di scopo per l'estinzione della scopertura del c.c. n.0036, sul quale le somme erano state accreditate.
Nel contestare l'assunto della controparte, secondo cui il mutuo non poteva qualificarsi come “ mutuo di scopo” e la somma era stata, comunque, posta a disposizione del correntista, ribadisce che l'importo era stato utilizzato per ripianare la scopertura e che nella stessa comparsa di costituzione l'allora convenuta aveva ammesso che trattavasi di “mutuo chirografario di impresa”, ossia concesso per incrementare l'attività della piccola e media impresa e, quindi, un mutuo di scopo, finalizzato al sostegno delle attività produttive.
Pertanto, l'utilizzo delle somme per ripianare pregresse passività contrastava con lo scopo tipico del mutuo, finalizzato all'ampliamento o ammodernamento della struttura aziendale per l'incremento della produttività.
L'appellante richiama a sostegno dei propri assunti l'orientamento della Corte Cassazione (Cass. civ. n. 1517/2021), secondo cui non può essere qualificato come mutuo il finanziamento destinato all'estinzione di una pregressa esposizione debitoria.
Aggiunge che, poiché nel mutuo di scopo la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti, nel caso di specie, la banca, utilizzando le somme mutuate per ripianare una precedente esposizione debitoria, si era resa inadempiente rispetto al sinallagma contrattuale, impedendo ad esso mutuatario di utilizzare la provvista per acquistare il macchinario oggetto del finanziamento e conseguentemente di usufruire dell'accordato contributo regionale.
Deduce , altresì, la nullità del contratto di mutuo nell'ipotesi in cui si verifichi la deviazione dalla finalità a cui l'attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto.
§
Il motivo è infondato.
Giove premettere, in punto di diritto, che il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, la destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva (Cass. n. 15929/18).
Essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario ( Cass civ. n. 317/2001); sicché il mutuo di scopo è nullo, e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, quando sia stato stipulato con l'accordo, tra l'istituto di credito e il mutuatario, della utilizzazione della provvista per una diversa finalità, ivi compresa quella di estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso lo stesso istituto mutuante (Cass. civ. n. 24699/2017).
Mette conto, altresì, evidenziare che il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo , rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato.
Conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale (Cass. civ. n. 15695/2024; Cass. civ. n. 15929/2018; Cass. civ. n. 24699/2017).
In altri termini , il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione ( Cass.civ. n.
24699/2017 cit.)
Qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizza, invece, semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale.
In tal caso non si può parlare di mutuo di scopo.
Nella specie, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, la CA RE di DI ha concesso al il mutuo chirografario n. 120469 del 24.09.2009 dell'importo di € 25.000,00 Pt_1
e il mutuo chirografario n. 2371111 del 13.09.2011 dell'importo di € 30.864,00, entrambi interamente erogati (al netto delle spese di istruttoria) mediante accredito sul c/c n. 000036 (cfr. estratti conto del 30/09/2009 e del 30/09/2011).
Ebbene, come emerge dalla lettura delle disposizioni negoziali, non vi è alcuna clausola di destinazione , in forza della quale il abbia assunto l'obbligo specifico nei confronti della Pt_1 banca mutuante , in ragione dell'interesse della medesima, di utilizzare le somme per un determinato scopo .
A ciò aggiungasi che l'acquisto di un costoso macchinario non sembra corrispondere ad un interesse anche della banca mutuataria ma, piuttosto, a quello esclusivo del Pt_1
Ebbene, non risultando specificamente previsto che le somme erogate a titolo di mutuo dovessero essere necessariamente destinate a una specifica finalità che il mutuatario era tenuto a perseguire anche nell'interesse della banca mutuante, deve ritenersi incensurabile il ragionamento del primo decidente, che ha escluso la presenza nella specie, di “ uno scopo comune di entrambi i contraenti……. “ e, dunque, vincolante.
Ritiene la Corte che la mancanza di una specifica clausola di destinazione , espressione anche dell'interesse della banca finanziatrice, non possa essere superata – come assume l'appellante – in considerazione della espressa denominazione dei mutui in questione come mutui chirografari di impresa.
Vero è che siffatti mutui costituiscono strumenti finanziari utilizzati per affrontare spese legate all'attività produttiva e solitamente destinati all'acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento di immobili, all'acquisto di impianti e macchinari, ovvero alla copertura del fabbisogno finanziario connesso all'investimento e allo sviluppo delle imprese.
Nondimeno, in mancanza di una specifica clausola di destinazione, tale denominazione è insufficiente a qualificare i mutui come mutui di scopo, posto che, secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione, sopra richiamato, ai fini di tale qualificazione, non è sufficiente l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione ( Cass.civ. n. 24699/2017).
Del resto, la denominazione del mutuo in termini di mutuo chirografario di impresa non esclude che il finanziamento potesse essere finalizzato ad assicurare al liquidità da destinare ad Pt_1 un più generale risanamento aziendale , anche attraverso il ripianamento di pregresse esposizioni,
In assenza di uno scopo vincolante, i mutui devono, pertanto, ritenersi validi, ancorchè utilizzati per estinguere la pregressa esposizione debitoria del nei confronti della CA Poplare di Pt_1
DI.
Ed invero, come di recente affermato della Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo solutorio , il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. (Cass. civ.
SS.UU.n. 5841/2025) §
3.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nel capo relativo alla rideterminazione dei saldi per avere il primo decidente ritenuto insussistente il dedotto sforamento del tasso soglia.
Sostiene l'erroneità del calcolo , eseguito dal c.t.u. e basato sulle c.d. “istruzioni della CA
d'IT” (del 2005 e del 2009), rilevando che queste non costituiscono fonte normativa e non sono impartite al fine di indicare come debba essere conteggiato il TEG, ma, piuttosto, sono rivolte alla rilevazione del TEGM, sulla scorta del quale il Ministero emana trimestralmente il decreto di indicazione del TEGM ed il conseguente tasso soglia (Cass. PEN. Sent. 12028/10 e 46669/11).
Era, pertanto, erronea la formula utilizzata dal c.t.u., perché finalizzata non a calcolare il Tasso
Effettivo Globale (il costo effettivo e complessivo del denaro prestato dal creditore al debitore) ma solo per rilevare (fotografare statisticamente) i tassi medi applicati dalle banche trimestralmente necessari (comma 1° art. 2, Legge n. 108/1996) per fissare i tassi soglia (comma 4° citato art. 2).
Proprio per tale motivo – continua l'appellante - in sede di osservazioni avverso le conclusioni del c.t.u., era stato chiesto di procedere al calcolo ai sensi dell'art. 644 C.P. , utilizzando la formula matematica basata su un'unica frazione, recante al numeratore tutti gli oneri corrisposti per aver utilizzato un determinato credito, moltiplicati per 365 ed al denominatore il puro capitale avuto in prestito moltiplicato per i giorni di utilizzo (NUMERI), il tutto opportunamente capitalizzato in termini di Tasso Annuo Effettivo.
Evidenzia , inoltre, l'appellante che l'art. 2 comma 1 della Legge 108/96 imponeva alla CA
d'IT di comprendere nella rilevazione anche la CMS, mentre ciò era avvenuto incomprensibilmente solo dal 2009, quando, invece, che la stessa CA d'IT, già nella circolare del 2/12/2005 aveva illustrato una possibile metodologia di inclusione della CMS nella verifica dell'usura.
Richiama, a sostegno di tale argomentazione, la sentenza della Cassazione penale 19/12/2011, n.
46669, secondo cui anche la commissione di massimo scoperto doveva essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della CA d'IT , ivi compresa la CMS.
Evidenzia che le circolari e le istruzioni della CA d'IT non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla CA d'IT in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.
La materia de qua, infatti, - continua l'appellante - è regolata esclusivamente dalla legge e in forza della norma di legge (art. 644, comma 4, c.p.), ai fini della determinazione del tasso soglia , devono prendersi i considerazione le remunerazioni a qualsiasi titolo, ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito ottenuto , sicchè anche la CMS va considerata quale elemento potenzialmente produttivo di usura nel rapporto tra istituto bancario e prenditore del credito
L'appellante rappresenta che lo stesso consulente, pur avendo applicato la formula matematica indicata dalla CA d'IT, aveva riconosciuto a pag. 13 dell'elaborato peritale che la diversa formula matematica, indicata dall'attore nelle osservazioni alla consulenza, consentiva di determinare l'effettivo costo del denaro, così riconoscendo che tale risultato non conseguiva all'utilizzo delle diverse modalità di calcolo.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiede il rinnovo delle operazioni peritali al fine di accertare l'eventuale superamento del tasso soglia in base alla corretta formula indicata.
§
Il motivo è infondato.
Vale rammentare che- come affermato dalla Corte di Cassazione - i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) dal 1997 al dicembre del 2009 sulla base delle
Istruzioni diramate dalla CA d'IT non hanno tenuto conto della CMS al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010).
Il Supremo Collegio ha, altresì, precisato che l'art. 2 bis del d.l. n. 185185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, in forza del quale, a partire dal 1/1/2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 comma 1, della l. n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta,, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
Tanto si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1/2012, conv. con modif. dalla l. n. 27/2012), a tenore della quale “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data . Ne deriva che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca, ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato.
Con riferimento, invece, ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (l'1/1/2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 cit., ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, dev'essere, pertanto, effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la “CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della
CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cass. SU n. 16303 del
2018).
Mette conto, altresì, osservare che la verifica di tassi “usurari” deve essere effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni CA d'IT ratione temporis applicabili e sulla base dei quali la stessa CA (operando in base a normativa regolamentare emessa su espressa delega della normativa primaria anti-usura di cui agli artt.2 L.108/96 e 2bis DL 185/08) rilevava il tasso medio trimestralmente applicato dagli intermediari finanziari, in relazione al quale è conteggiato il tasso soglia.
La Corte di Cassazione ha affermato che “pur senza voler attribuire alcuna valenza normativa alle
Circolari della CA d'IT, rimane comunque il fatto che criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il TEG applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che la CA d'IT, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro/CA d'IT per rilevare trimestralmente il TEGM applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente” “Ed infatti – ha precisato la Corte- il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sè stesso (ex ultimis Cass. civ. n. 29794/2024; Cass. civ.n. 12965/2016;
Cass.civ. n. 22270/16)
Sulla scorta di tali consolidati principi, non può ritenersi corretta la formula di calcolo indicata dall'appellante, che pretende di includere anche relativamente al periodo anteriore all'1.01.2010 la CMS nella determinazione del TEG e dalla cui applicazione discenderebbe il preteso superamento dei tassi soglia .
Tale metodologia, infatti, comporta un raffronto comparativo fra due dati fra loro disomogenei, posto che, come sopra detto, i decreti ministeriali con i quali è stata effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, dal 1997 al dicembre del 2009 non hanno tenuto conto della CMS .
Corretto risulta, invece, il computo eseguito dal c.t.u., che ha escluso il superamento del tasso soglia con riferimento a ciascuno dei rapporti bancari, oggetto di causa, effettuando la verifica demandatagli nel rispetto della metodologia di calcolo di cui alle Istruzioni della CA d'IT e che, inoltre, in sede di relazione integrativa depositata il 29 .03.2021, ha pure eseguito il calcolo secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite nel 2018.
Sono, infine, tardive le questioni introdotte dall'appellante in comparsa conclusionale in merito all'erronea qualificazione del conto n. 00036 come conto corrente ordinario, anziché conto anticipi, da cui sarebbe derivato- secondo l'assunto del – l'erroneo riferimento, ai fini del Pt_1 conteggio, al TEGM previsto per il primo trimestre 2008 per i conti correnti ordinari, pari al 9,84%
.
La doglianza, invero, non solo è stata tardivamente introdotta già nel giudizio di primo grado ,
e, precisamente “solamente a seguito dell'integrazione peritale, non avendo contestato la sua natura di conto corrente ordinario a seguito della prima relazione depositata dal c.t.u. in data 8 febbraio 2016” (v. sentenza impugnata ) , ma anche in questo grado è stata introdotta non già nell'atto di impugnazione, ma solo in sede di comparsa conclusionale.
E' noto, invece, che nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. civ. n.20232/2022).
§
L'appello va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del anche al pagamento delle Pt_1 spese di questo grado di giudizio.
Esse vanno liquidate , avuto riguardo al valore della controversia dichiarato in atto di appello
(indeterminabile- complessità bassa) , secondo parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, Ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Ne discende che, per il presente giudizio di secondo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra, ed applicando i parametri tariffari medi, i compensi, si determinano in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€
1.523,00 per la fase trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge ( se dovute).
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
18/2022 R.G. sull'appello proposto da titolare dell'omonima ditta di trasporti Parte_1 avverso la sentenza n. 1915/2021, emessa dal Tribunale di Messina in data 11.11.2021 e pubblicata in pari data, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 8.469,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ( se dovute);
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 31.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino