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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12895 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.36175 /2024 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,viaIndirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. CASULINI ROBERTA che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E Controparte_1
[...] elettivamente domiciliato in Roma,via VIA ANTONIOTTO USODIMARE 31
presso lo studio dell'Avv. CALABRÒ GIORGIA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 27.11.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] numero 4552/2024 (n.r.g. 25668/2024), emesso in data 7.7.2024 e notificato a mezzo pec in data 8.8.2024, con il quale veniva ingiunto ad essa società il pagamento della somma di € 36.543,22, oltre accessori e spese. A sostegno dell'opposizione deduceva che, al fine di commercializzare i propri prodotti, si avvaleva di agenti di commercio e di procacciatori d'affari; che, a seguito di una verifica ispettiva dell' , veniva CP_1 contestata la regolarità di un paio di rapporti di procacceria, ritenendosi che gli stessi andassero inquadrati nell'ambito del rapporto di agenzia;
che con il verbale conclusivo del 6.11.2023 l' ravvisava diverse irregolarità, indicando la somma CP_1 dovuta in complessivi € 30.726,69; che all'esito di tale verbale essa opponente inviava tardiva istanza di rateazione, al solo fine di evitare il contenzioso giudiziale;
che l' respingeva l'istanza. CP_1
In punto di diritto lamentava l'illegittimità del riconoscimento dei rapporti di agenzia ed il mancato assolvimento dell'onere della prova, evidenziando che i contratti intercorsi erano qualificati come di procacceria ed erano stati redatti con una disciplina diversa da quelli di agenzia. Concludeva chiedendo revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo. Si costituiva la eccependo, in via Controparte_1 pregiudiziale l'inammissibilità e/o improcedibilità per tardiva proposizione del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo. Nel merito sosteneva l'infondatezza dell'opposizione per avvenuto riconoscimento del debito a seguito della presentazione di domanda di rateizzazione. Ribadiva la qualificazione dei rapporti intercorsi tra l'opponente ed i soggetti ritenuti quali agenti.
Concludeva chiedendo:
“IN VIA PREGIUDIZIALE ed assorbente rispetto ad ogni altra questione: dichiarare inammissibile o improcedibile l'opposizione in conseguenza della tardiva proposizione dell'opposizione. NEL MERITO: previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4552/2024, accertata e dichiarata la sussistenza in fatto di un rapporto di agenzia ex artt. 1742 e segg. c.c. tra la e la sig. ed il sig. , respingere l'opposizione in quanto del Pt_2 Parte_3 tutto ata in f iritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 4552/2024, R.G. n. 25668/2024, emesso il 07.07.2024 e notificato il 08.08.2024 con condanna della Società ricorrente al pagamento delle somme ingiunte pari ad € 36.543,22, nonché alle spese, competenze ed onorari del giudizio monitorio e del presente giudizio, ed oneri riflessi come per legge (trattandosi di Avvocatura interna).” Esaurita la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata dalla parte opposta con riferimento alla tardiva proposizione dell'opposizione è fondata e, pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità della stessa. La parte opponente, a sostegno della tempestività dell'opposizione afferma l'inapplicabilità del rito del lavoro in quanto oggetto della controversia è la sussistenza di rapporti di procacceria. La tesi non è condivisibile. Oggetto della presente controversia è l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Lavoro. Dinanzi al Giudice del Lavoro trova applicazione il rito del lavoro, con tutte le preclusioni ed i termini stabiliti dal codice di procedura civile. L'asserita natura dei rapporti oggetto dell'accertamento ispettivo non assume alcuna rilevanza relativamente al rito applicabile ed al riguardo occorre anche evidenziare che oggetto del giudizio è l'accertamento condotto dall' , ente che svolge attività CP_1 relativa alla previdenza degli agenti di commercio e dei rappresentanti. La competenza del Giudice del Lavoro deriva dalle disposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria di cui al Libro II, Titolo IV, Sezione II e Capo II del codice di procedura civile. Pertanto, il termine di 40 giorni per proporre opposizione non subisce la sospensione feriale dei termini, in quanto la stessa non trova applicazione nel rito del lavoro. Conseguentemente, l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata tardivamente proposta. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione e condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.000.
IL GIUDICE IA MA