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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2024, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 22/2/2023, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2603/2020 del Ruolo Generale a.c (cui
è stato riunito il procedimento recante N.R.G. 2612/2020). vertente
T R A
, nato il [...] a [...] Parte_1
Stabia (NA),e , nato il [...] a Parte_2
Castellammare di Stabia (NA), rappresentati e difesi dall'Avv.to Maria Ciceraro, presso lo studio della quale elett.te domicilia in Portici (NA) alla Via Diaz n. 154
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Direttore Generale e legale CP_1 rappresentante p.t., , rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Rosa Maria
Siciliano e Roberta De Stefano, con le quali elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66, presso la sede dell CP_2
- resistente -
Ragioni in fatto ed in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto le domande di Parte_1
e , dipendenti dell con mansioni, Parte_2 CP_1 rispettivamente, di Collaboratore Professionale Sanitario di I Livello e di Infermiere Professionale, volte a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, il pagamento, in proprio favore, delle somme per ciascuno indicate, risultanti dai conteggi allegati ai rispettivi ricorsi, dovute a titolo di compenso integrativo per l'attività lavorativa espletata, nel periodo da maggio 2013 a dicembre 2014, nell'ambito del progetto di rimodulazione dell'assistenza domiciliare rianimatoria nell'area nolana, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dal giorno della maturazione del diritto al saldo, vinte le spese.
La si è costituita e ha sostenuto, con varie argomentazioni, CP_1
l'infondatezza delle domande, di cui ha chiesto il rigetto, deducendo, in particolare, la mancata approvazione del progetto succitato con un formale atto deliberativo, nonché la conseguente mancanza di un accantonamento di un fondo di copertura dei costi.
Ciò detto si osserva che le domande dei ricorrenti sono fondate e vanno accolte.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'effettivo svolgimento, da parte di
[...]
e , dell'attività in relazione alla Parte_1 Parte_2 quale è stata richiesta la somma di cui al ricorso è circostanza pacifica e incontestata tra le parti, e risulta altresì dalla documentazione in atti (cfr. copia degli accessi domiciliari effettuati dal 1/5/2013 al 31/12/2014, sub n.2 della produzione di parte ricorrente).
Con riferimento alla suddetta documentazione, osserva il Giudicante che la stessa è stata rilasciata dalla Direzione Sanitaria dell e Parte_3 che l'Amministrazione convenuta non ne ha minimamente contestato né la provenienza, né il contenuto.
Dalla documentazione in atti appare evidente che l'attività oggetto di causa è stata espletata dai ricorrenti sulla base di disposizioni e ordini di servizio immediatamente efficaci e vincolanti, discendenti da due proposte di progetti redatti dal Dirigente dell'UOC del P.O. San Leonardo, dr. , Persona_1 individuato quale soggetto legittimato a tali progettualità, (cfr. copia di proposte di progetto aziendale “criticità assistenziale domiciliare rianimatoria del 23/05/2013 e del 05/07/2013 sub n.7 della produzione di parte ricorrente) regolarmente approvate sia dall'allora Direttore Generale, sia dall'ulteriore organo competente per materia, ovvero il Direttore Sanitario, peraltro per far fronte ad una grave situazione di emergenza venutasi a creare nell'area del Nolano, a seguito dell'astensione dalle Cure Domiciliari di III livello del personale del P.O. di Nola. Di conseguenza, non possono trovare accoglimento le argomentazioni Contr difensive con le quali la lamenta ex post presunti vizi del procedimento di approvazione dei progetti di Assistenza Domiciliare Specialistica di Rianimazione Area Nolana, proprio perché all'epoca dei fatti la prestazione in parola è stata resa sulla base di provvedimenti regolarmente emanati e immediatamente efficaci. Del carattere immediatamente esecutivo delle progettualità di cui sopra offre conferma la circostanza che, sino al giorno dell'entrata in vigore della Delibera con cui veniva adottato il Regolamento Definitivo per l'Assistenza Domiciliare, l'esecuzione della stessa avveniva esclusivamente sulla base di disposizioni di servizio e di progetti che necessitavano della sola approvazione del Direttore Generale e del Direttore Sanitario (cfr. copia verbali di udienza procedimento RG 7305/2017 sub 13 della produzione di parte ricorrente). Inoltre, anche la circostanza dell'asserito mancato accantonamento di uno specifico fondo per la copertura dei costi non è idonea a pregiudicare il diritto della ricorrente a percepire lo specifico compenso per la prestazione eseguita, in quanto tale accantonamento attiene solo alle modalità di organizzazione interna dell'Amministrazione, e non può essere ritenuto costitutivo del diritto ad un emolumento retributivo. All'uopo appare doveroso, inoltre, rilevare che non possa trovare accoglimento l'eccezione di parte resistente, secondo la quale le aliquote aggiuntive non sarebbero dovute in quanto non contemplate dal decreto commissariale n.1 del 7/01/2013 del Commissario ad acta per il Piano di rientro del Settore Sanitario che disciplina il “Sistema di tariffe per profili di cure domiciliari della . Org_1
Al riguardo si osserva, infatti, che il suddetto decreto disciplina esclusivamente le tariffe degli accessi per le prestazioni professionali rese e Contr rappresenta linea di indirizzo a cui le singole dei territori regionali devono uniformarsi;
nulla dispone, tuttavia, in ordine ad eventuali quote integrative, delle quali non ricorrerebbe la necessità nell'ordinaria ipotesi in cui le prestazioni fossero svolte nelle aree di competenza dei P.O. compresi Cont nei vari distretti di appartenenza delle e non, come nel caso de quo, presso il domicilio di pazienti collocati in aree particolarmente distanti dal P.O. di appartenenza. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per tutte le suesposte argomentazioni deve conclusivamente ritenersi che, ai sensi e per gli effetti delle progettualità datate 6/03/2013, 23/05/2013 e 5/07/2013, i ricorrenti in epigrafe indicati abbiano svolto l'attività di assistenza domiciliare ospedaliera nell'area nolana, effettuando accessi per i quali hanno impiegato, nel periodo indicato in ricorso, Parte_1 17.057,00 minuti, 17.050 minuti, al fine di Parte_2 Person raggiungere i domicili dei pazienti a cui prestare l' . Per la quantificazione dell'importo dovuto possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa dei ricorrenti unitamente ai rispettivi atti introduttivi del giudizio, atteso che i suddetti conteggi appaiono precisi e dettagliati e non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili. Pertanto l'ente convenuto va condannato alla corresponsione, in favore di
[...]
, della somma pari ad euro 4.264,50, e in favore di Parte_1
della somma di euro 4.262,50, oltre interessi legali Parte_2
e rivalutazione monetaria eventualmente maturata in eccedenza agli stessi.
Per il principio della soccombenza la va condannata al Parte_3 pagamento della spese del giudizio, che si liquidano nella parte dispositiva della presente sentenza, da attribuirsi al procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , con Parte_1 Parte_2 separati ricorsi del 26/5/2020, successivamente riuniti, nei confronti di così provvede: a)accoglie le domande dei ricorrenti Parte_3 per quanto di ragione, e per l'effetto, condanna la al Parte_3 pagamento della complessiva somma di euro 4.264,50 in favore di
[...]
e di euro 4.262,50 in favore di Parte_1 [...]
, somme dovute per la causale di cui in motivazione, oltre Parte_2 interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dall'insorgenza dei crediti fino al soddisfo;
b)condanna la al pagamento delle spese processuali, Parte_3 che liquida in complessivi euro 3600,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione
Torre Annunziata, li 8/1/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 22/2/2023, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2603/2020 del Ruolo Generale a.c (cui
è stato riunito il procedimento recante N.R.G. 2612/2020). vertente
T R A
, nato il [...] a [...] Parte_1
Stabia (NA),e , nato il [...] a Parte_2
Castellammare di Stabia (NA), rappresentati e difesi dall'Avv.to Maria Ciceraro, presso lo studio della quale elett.te domicilia in Portici (NA) alla Via Diaz n. 154
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Direttore Generale e legale CP_1 rappresentante p.t., , rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Rosa Maria
Siciliano e Roberta De Stefano, con le quali elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66, presso la sede dell CP_2
- resistente -
Ragioni in fatto ed in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto le domande di Parte_1
e , dipendenti dell con mansioni, Parte_2 CP_1 rispettivamente, di Collaboratore Professionale Sanitario di I Livello e di Infermiere Professionale, volte a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, il pagamento, in proprio favore, delle somme per ciascuno indicate, risultanti dai conteggi allegati ai rispettivi ricorsi, dovute a titolo di compenso integrativo per l'attività lavorativa espletata, nel periodo da maggio 2013 a dicembre 2014, nell'ambito del progetto di rimodulazione dell'assistenza domiciliare rianimatoria nell'area nolana, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dal giorno della maturazione del diritto al saldo, vinte le spese.
La si è costituita e ha sostenuto, con varie argomentazioni, CP_1
l'infondatezza delle domande, di cui ha chiesto il rigetto, deducendo, in particolare, la mancata approvazione del progetto succitato con un formale atto deliberativo, nonché la conseguente mancanza di un accantonamento di un fondo di copertura dei costi.
Ciò detto si osserva che le domande dei ricorrenti sono fondate e vanno accolte.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'effettivo svolgimento, da parte di
[...]
e , dell'attività in relazione alla Parte_1 Parte_2 quale è stata richiesta la somma di cui al ricorso è circostanza pacifica e incontestata tra le parti, e risulta altresì dalla documentazione in atti (cfr. copia degli accessi domiciliari effettuati dal 1/5/2013 al 31/12/2014, sub n.2 della produzione di parte ricorrente).
Con riferimento alla suddetta documentazione, osserva il Giudicante che la stessa è stata rilasciata dalla Direzione Sanitaria dell e Parte_3 che l'Amministrazione convenuta non ne ha minimamente contestato né la provenienza, né il contenuto.
Dalla documentazione in atti appare evidente che l'attività oggetto di causa è stata espletata dai ricorrenti sulla base di disposizioni e ordini di servizio immediatamente efficaci e vincolanti, discendenti da due proposte di progetti redatti dal Dirigente dell'UOC del P.O. San Leonardo, dr. , Persona_1 individuato quale soggetto legittimato a tali progettualità, (cfr. copia di proposte di progetto aziendale “criticità assistenziale domiciliare rianimatoria del 23/05/2013 e del 05/07/2013 sub n.7 della produzione di parte ricorrente) regolarmente approvate sia dall'allora Direttore Generale, sia dall'ulteriore organo competente per materia, ovvero il Direttore Sanitario, peraltro per far fronte ad una grave situazione di emergenza venutasi a creare nell'area del Nolano, a seguito dell'astensione dalle Cure Domiciliari di III livello del personale del P.O. di Nola. Di conseguenza, non possono trovare accoglimento le argomentazioni Contr difensive con le quali la lamenta ex post presunti vizi del procedimento di approvazione dei progetti di Assistenza Domiciliare Specialistica di Rianimazione Area Nolana, proprio perché all'epoca dei fatti la prestazione in parola è stata resa sulla base di provvedimenti regolarmente emanati e immediatamente efficaci. Del carattere immediatamente esecutivo delle progettualità di cui sopra offre conferma la circostanza che, sino al giorno dell'entrata in vigore della Delibera con cui veniva adottato il Regolamento Definitivo per l'Assistenza Domiciliare, l'esecuzione della stessa avveniva esclusivamente sulla base di disposizioni di servizio e di progetti che necessitavano della sola approvazione del Direttore Generale e del Direttore Sanitario (cfr. copia verbali di udienza procedimento RG 7305/2017 sub 13 della produzione di parte ricorrente). Inoltre, anche la circostanza dell'asserito mancato accantonamento di uno specifico fondo per la copertura dei costi non è idonea a pregiudicare il diritto della ricorrente a percepire lo specifico compenso per la prestazione eseguita, in quanto tale accantonamento attiene solo alle modalità di organizzazione interna dell'Amministrazione, e non può essere ritenuto costitutivo del diritto ad un emolumento retributivo. All'uopo appare doveroso, inoltre, rilevare che non possa trovare accoglimento l'eccezione di parte resistente, secondo la quale le aliquote aggiuntive non sarebbero dovute in quanto non contemplate dal decreto commissariale n.1 del 7/01/2013 del Commissario ad acta per il Piano di rientro del Settore Sanitario che disciplina il “Sistema di tariffe per profili di cure domiciliari della . Org_1
Al riguardo si osserva, infatti, che il suddetto decreto disciplina esclusivamente le tariffe degli accessi per le prestazioni professionali rese e Contr rappresenta linea di indirizzo a cui le singole dei territori regionali devono uniformarsi;
nulla dispone, tuttavia, in ordine ad eventuali quote integrative, delle quali non ricorrerebbe la necessità nell'ordinaria ipotesi in cui le prestazioni fossero svolte nelle aree di competenza dei P.O. compresi Cont nei vari distretti di appartenenza delle e non, come nel caso de quo, presso il domicilio di pazienti collocati in aree particolarmente distanti dal P.O. di appartenenza. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per tutte le suesposte argomentazioni deve conclusivamente ritenersi che, ai sensi e per gli effetti delle progettualità datate 6/03/2013, 23/05/2013 e 5/07/2013, i ricorrenti in epigrafe indicati abbiano svolto l'attività di assistenza domiciliare ospedaliera nell'area nolana, effettuando accessi per i quali hanno impiegato, nel periodo indicato in ricorso, Parte_1 17.057,00 minuti, 17.050 minuti, al fine di Parte_2 Person raggiungere i domicili dei pazienti a cui prestare l' . Per la quantificazione dell'importo dovuto possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa dei ricorrenti unitamente ai rispettivi atti introduttivi del giudizio, atteso che i suddetti conteggi appaiono precisi e dettagliati e non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili. Pertanto l'ente convenuto va condannato alla corresponsione, in favore di
[...]
, della somma pari ad euro 4.264,50, e in favore di Parte_1
della somma di euro 4.262,50, oltre interessi legali Parte_2
e rivalutazione monetaria eventualmente maturata in eccedenza agli stessi.
Per il principio della soccombenza la va condannata al Parte_3 pagamento della spese del giudizio, che si liquidano nella parte dispositiva della presente sentenza, da attribuirsi al procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , con Parte_1 Parte_2 separati ricorsi del 26/5/2020, successivamente riuniti, nei confronti di così provvede: a)accoglie le domande dei ricorrenti Parte_3 per quanto di ragione, e per l'effetto, condanna la al Parte_3 pagamento della complessiva somma di euro 4.264,50 in favore di
[...]
e di euro 4.262,50 in favore di Parte_1 [...]
, somme dovute per la causale di cui in motivazione, oltre Parte_2 interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dall'insorgenza dei crediti fino al soddisfo;
b)condanna la al pagamento delle spese processuali, Parte_3 che liquida in complessivi euro 3600,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione
Torre Annunziata, li 8/1/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco