Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 01/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 765/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 765/2025 promossa congiuntamente da:
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LAUDIA MARIA GORETTA RICCI ed elettivamente domiciliata in Cortona-Camucia
(AR), F.lli Rosselli, 63
e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Parte_2 C.F._2
MOLINO ed elettivamente domiciliato in Arezzo, via Della Fonte Veneziana, 10
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 19.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) La figlia minore resterà affidata in maniera condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, ma con collocamento, ai fini anagrafici, presso la madre;
2) I genitori eserciteranno diritti ed obblighi connessi al loro status genitoriale, secondo le responsabilità di legge, dando fin d'ora atto che tutte le questioni di maggiore importanza per la vita della minore verranno prese congiuntamente da entrambi. Con riferimento al diritto di visita, i genitori convengono che terranno con se' - salvo diverso accordo tra i genitori e sempre nel rispetto Per_1 dell'interesse della minore e dei suoi impegni scolastici e ludico-sportivi - secondo i seguenti turni:
Il padre potrà tenere con sé la figlia, ogni settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 (dall'uscita di scuola) fino alle ore 8.00 del giorno successivo (quando la riaccompagnerà a scuola) e, il venerdì dalle ore 16,00 (dall'uscita da scuola) fino alla domenica alle ore 15.00 (con prelievo, questa volta, da parte della madre, presso la casa paterna); nel periodo estivo i genitori trascorreranno con la figlia almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare, anche nel rispetto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
parimenti, nel periodo invernale entrambi i genitori trascorreranno con la figlia una settimana di vacanza fuori casa, da concordare, anche nel rispetto delle esigenze scolastiche della minore e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Alternativamente, di anno in anno, i giorni del 24 Dicembre, del 25 Dicembre, di Pasqua e di AS (dalle 9:00 di mattina, con pernotto, sino alle 9:00 della mattina seguente), verranno trascorsi dalla figlia con l'uno o l'altro dei genitori;
durante gli altri giorni festivi e i giorni dei cosiddetti “ponti”, i genitori seguiranno gli orari di frequentazione ordinaria, di cui al secondo capoverso del punto 2). 3) Quanto al mantenimento della figlia, il padre verserà alla madre la somma mensile di Euro 200,00, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
La suddetta somma verrà automaticamente ed annualmente adeguata agli indici ISTAT, come per legge, fino al raggiungimento della autosufficienza economica della figlia. I genitori convengono, altresì, che tutte le spese straordinarie necessarie ed occorrenti per la figlia saranno a carico di ciascuno di essi, in ragione del 50%. In particolare, precisano di considerare tali: le mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le scolastiche, le ricreative-sportive-educative e ogni altra spesa straordinaria in genere, come prevista dal protocollo della prassi nei procedimenti di separazione e divorzio adottato dal Tribunale di Arezzo. Ogni spesa straordinaria dovrà, essere documentata e concordata preventivamente tra i genitori, salvo caratterizzata dall'urgenza di provvedere a tutela della salute della figlia. Rimane inteso, e comunque espressamente concordato, che il costo della mensa scolastica, così come l'abbigliamento ordinario per trattandosi di Per_1
spesa non straordinaria (salvo quello in dotazione per le attività sportive), farà carico alla madre, che, anche a tal fine, godrà in via esclusiva dell'Assegno Unico. 4) Il padre, del tutto eccezionalmente, si impegna a versare alla madre la somma di € 1.000,00 a titolo di arretrati, per le spese di mantenimento di sostenute dalla Sig.ra sino alla data odierna. La somma Per_1 Parte_1 di € 1.000,00 verrà corrisposta dal Sig. Faltoni alla Sig.ra entro 10 gg. dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza, da emettersi in accoglimento del presente ricorso congiunto. Il padre, anche nelle more della pubblicazione della sentenza, corrisponderà alla Sig.ra la somma Parte_1 mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore. L'assegno unico per la figlia verrà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra 5) I sigg. hanno Parte_1 Parte_3 acquistato in comproprietà, in data 06.05.2021, l'immobile sito in Cortona (AR)Via San Benedetto
n. 13-15, appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Cortona al foglio 361, particella 453, subalterno 1, categoria A/4, classe 2, vani 2,5, che si impegnano a mettere in vendita solo a far data dal 07 Maggio 2026, decorsi quindi 5 anni dalla data di acquisto. Si precisa che, in pagamento del prezzo di acquisto, la sig.ra ha Parte_1 contratto con la Banca Popolare di Cortona Scpa, un mutuo di € 56.000,00 (euro cinquantaseimila) che sta rimborsando con rate mensili variabili e che, pertanto, il sig. Faltoni, si impegna al versamento diretto all'Istituto di credito, quale contributo per il pagamento del mutuo, della somma di € 50,00 mensili, fino alla vendita dell'immobile e/o all'estinzione del mutuo. Al momento della vendita dell'immobile sito in Cortona (AR), Via San Benedetto n. 13-15, l'importo corrisposto a titolo di prezzo della compravendita da parte del futuro acquirente, verrà diviso al 50% tra le parti, detratta però la somma dell'importo capitale del mutuo pagato dalla Sig.ra detratte le somme che Parte_1
verranno corrisposte, e già corrisposte a far data dal Settembre 2024, dal Sig. Faltoni, di cui al presente punto 5), e detratte, sempre in prededuzione, le somme corrisposte da ciascuna parte quale caparra sul prezzo di acquisto dell'immobile, così come per l'acquisto degli arredi, atteso che l'abitazione verrà messa in vendita ammobiliata (si fa presente sin da ora che il Sig. Faltoni ha corrisposto € 15.000,00 a titolo di caparra, oltre ad ulteriori € 15.000,00, per spese notarili, per acquisto degli arredi e per ristrutturazione dell'immobile). 6) In attesa di mettere in vendita l'immobile sopra descritto, le parti si impegnano a non occuparlo, bensì a concederlo in locazione transitoria a terzi, una volta provveduto a fare delle necessarie migliorie il cui costo sarà anticipato dalla sig.ra che ne riprenderà l'importo in prededuzione, al momento della vendita Parte_1 dell'immobile, purché le spese risultino debitamente documentate e che detto ammontare non possa essere rifuso con il ricavato della locazione, che sarà diviso tra le parti al 50% ciascuno, detratti eventuali costi sostenuti e dimostrati. 7) Le parti si impegnano infine a dividere l'investimento posto in essere da entrambe per l'acquisto di vini presso la attribuendo a ciascuna la propria CP_1 metà dell'investimento. Si precisa che l'investimento, benché comune, è stato fatto a nome del solo
, il quale si impegna pertanto a comunicare, entro il termine di gg. 15 dalla firma della Parte_2 presente scrittura, alla che la metà dell'investimento, dovrà essere liquidato, quando CP_1
questa ne farà richiesta, direttamente a essendo proprietaria della metà delle Parte_1 bottiglie acquistate grazie all'investimento in parola. 8) Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alla figlia minore.
9) Le parti rinunciano espressamente a qualsiasi altra pretesa restitutoria/risarcitoria, nessuna esclusa. 10) Le parti chiedono che vengano compensate le spese di lite del presente giudizio.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 27.03.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 19.03.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni