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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5186/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(da adottata , , Parte_4 Persona_1 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
con l'avvocato Giovanni Bonato Parte_9
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso Persona_2
della vita in Brasile.
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “… i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di (o o o o Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, cittadino italiano, nato a [...], (provincia di Cremona) in data Persona_6
07/01/1887 (v. all. 3). - (o o o Persona_2 Persona_3 Persona_4
o non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si Persona_5 Persona_6
è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia,
Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). - (o o o Persona_2 Persona_3 Persona_4
o ha contratto matrimonio con (o Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
) nella città di Guaratinguetá (Brasile), in data 28/10/1905, come risulta dal certificato
[...]
integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). - dall'unione coniugale tra Persona_2
(o GE PE o o o
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6
e (o ) è nata: ● (o o ), nata Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
in data 08/04/1914, nella città di Guaratinguetá (Brasile), dove ha contratto matrimonio con
[...] (o ), in data 20/01/1933 (v. all. 6 e 7). - dall'unione coniugale tra Controparte_2 Persona_12
(o o ) e (o ) è Persona_9 Persona_10 Persona_11 Controparte_2 Persona_12 nata: ● , nata in data [...], nella città di Guaratinguetá (Brasile), dove ha Parte_10
contratto matrimonio con (o ), in data 20/02/1954 (v. all. 8 e 9). Persona_13 Persona_14
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_10 Persona_15
(o o ). - dall'unione coniugale tra
[...] Persona_16 Persona_17
(o o ) e Persona_15 Persona_16 Persona_17 Persona_13
(o ) sono nati: ● (o ), nato in data [...], nella Persona_14 Persona_18 Persona_19
città di Mogi das Cruzes (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in Controparte_3
data 16/01/1975 (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio, passerà Controparte_3
a chiamarsi con il nome . ● BE SA (o BE CO Persona_20 Per_21
Per_
), nato in data [...], nella città di Mogi das Cruzes (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in data 03/10/1981 (v. all. 12 e 13). Successivamente al Persona_22 matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome . ● Persona_22 Persona_23
, nato in data [...], nella città di Mogi das Cruzes (Brasile), dove ha Persona_24
contratto matrimonio con , in data 14/01/1989 (v. all. 14 e 15). Persona_25
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_25
. Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Itanhaém Parte_11
(Brasile), in data 16/12/2003, tornerà a chiamarsi Parte_11 [...]
. ● , la ricorrente, nata in data [...], nella città di Persona_25 Persona_1
Mogi das Cruzes (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in data 21/10/2011 (v. Persona_26
all. 16 e 17). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_1
. Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Mogi das Cruzes Persona_27
(Brasile), in data 16/07/2013, tornerà a chiamarsi . Persona_27 Persona_1
Tuttavia, ha contratto nuovo matrimonio con Persona_1 Persona_28
in data 03/12/2020, nella città di Mogi das Cruzes (Brasile), passerà a Persona_1
chiamarsi (v. all. 18). - dall'unione coniugale tra (o Persona_1 Persona_18
) e sono nati: ● , la Persona_19 Persona_20 Parte_1
ricorrente, nata in data [...], nella città di Mogi das Cruzes, Brasile, dove ha contratto matrimonio con in data 21/02/2002 (v. all. 19 e 20). ● Controparte_4 Parte_7
, la ricorrente, nata in data [...], nella città di Mogi das Cruzes, Brasile, dove
[...]
ha contratto matrimonio con in data 22/04/2006 (v. all. 21 e 22). Tuttavia, Persona_29
i coniugi hanno divorziato nella città di Mogi das Cruzes (Brasile), in data 03/12/2012, - dall'unione coniugale tra e è nata: ● Parte_1 Controparte_4 Pt_9 [...]
la ricorrente, nata in data [...], nella città di San Paolo, Brasile (v. all. 23). - Parte_1 dall'unione coniugale tra (o ) e Parte_12 Parte_13 Persona_23
è nata: ● , la ricorrente, nata in data [...], nella città di Mogi
[...] Parte_3
das Cruzes, Brasile (v. all. 24). - dall'unione coniugale tra e Persona_24 Parte_11
sono nati: ● , la ricorrente, nata in data [...],
[...] Parte_6 nella città di San Paolo, Brasile (v. all. 25). ● , la ricorrente, nata in [...] [...], nella città di San Paolo, Brasile (v. all. 26). - dall'unione tra Persona_1
e , sono nati: ● , il ricorrente, nato in data [...], nella città di Persona_26 Parte_8
Mogi das Cruzes, Brasile (v. all. 27). Si produce, altresì, la dichiarazione di maternità, effettuata per atto pubblico in data 05/04/2024, nella città di Mogi das Cruzes (Brasile), con cui Persona_1
ha dichiarato di essere la madre biologica di (v. all. 27 bis). ●
[...] Parte_8 Parte_2
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Mogi das Cruzes, Brasile (v. all. 28). Si
[...]
produce, altresì, la dichiarazione di maternità, effettuata per atto pubblico in data 05/04/2024, nella città di Mogi das Cruzes (Brasile), con cui ha dichiarato di essere la madre Persona_1
biologica di (v. all. 28 bis)”. Parte_2
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il Persona_2
7.1.1887 (doc. 3 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(da adottata , , Parte_4 Persona_1 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 8.5.25 Il giudice
Christian Colombo