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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti LUCIA DI MARINO Parte_1
e CASTRESE PENNACCHIO, i quali la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 24/01/2025 la ricorrente si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 la ricorrente rappresentava che per cinque anni aveva intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente dalla quale era nato un figlio il Per_1
25/02/2013. Rilevava che due anni fa si era ritrasferita con il figlio dalla Germania in Italia, dopo aver interrotto definitivamente la relazione con il resistente. Chiedeva quindi l'affido super esclusivo del minore, atteso il totale disinteresse del resistente nei confronti del minore, senza alcun calendario
1 dei tempi di permanenza con il padre in ragione della lontananza del padre e l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare un assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 24/01/2025, la ricorrente si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento. I difensori hanno esibito il provvedimento in lingua tedesca del Tribunale di Stoccarda del 2017 ove era stato già disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre e l'obbligo a carico dello Stato di versare € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del minore (con rivalsa nei confronti del resistente), risultando il padre inadempiente. Il Giudice relatore ha disposto, in via provvisoria, l'affido super esclusivo del minore alla madre, rimettendo la causa in decisione al
Collegio.
In via preliminare, attesa la regolarità della notifica del ricorso, va dichiarata la contumacia del resistente.
Quanto all'affido e al collocamento del minore, va confermato l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento prevalente presso di lei.
Invero, come già emerso all'udienza di comparizione, la violazione sistemica degli obblighi di mantenimento, dei doveri di frequentazione e educazione da parte del padre è pregiudizievole per la quotidiana condivisione delle scelte in favore del figlio. Inoltre, la sua mancata comparizione in giudizio dimostra il suo totale disinteresse alle questioni in esame. La condotta del resistente offre quindi elementi da cui poter desumere una prognosi negativa sulle sue competenze genitoriali e giustifica una deroga alla regola dell'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con conseguente affido esclusivo in favore della madre, anche per le decisioni di maggior interesse.
In merito ai tempi di permanenza del figlio minore con il padre, tenuto conto dell'età del minore (12 anni), dell'attuale assenza di rapporti tra padre e figlio e della notevole distanza tra le parti (Italia-
Germania), si rimette all'iniziativa del padre la possibilità di incontrare il figlio, previa disponibilità di quest'ultimo e della madre.
Quanto al contributo di mantenimento per il figlio minore, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente
(disoccupata), risulta che il resistente ha in passato svolto attività di pizzaiolo in Germania, non avendo più notizie sulla sua attuale situazione lavorativa. Inoltre, come rappresentato dalla ricorrente, con provvedimento del Tribunale di Stoccarda del 2017, era stato posto a carico del resistente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore. Tanto premesso, il Collegio reputa congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
2 Considerata la natura della controversia e la mancata opposizione della resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione presso la stessa e calendario dei tempi di permanenza con il padre come in motivazione;
2) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 250,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
3) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28/01/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti LUCIA DI MARINO Parte_1
e CASTRESE PENNACCHIO, i quali la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 24/01/2025 la ricorrente si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 la ricorrente rappresentava che per cinque anni aveva intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente dalla quale era nato un figlio il Per_1
25/02/2013. Rilevava che due anni fa si era ritrasferita con il figlio dalla Germania in Italia, dopo aver interrotto definitivamente la relazione con il resistente. Chiedeva quindi l'affido super esclusivo del minore, atteso il totale disinteresse del resistente nei confronti del minore, senza alcun calendario
1 dei tempi di permanenza con il padre in ragione della lontananza del padre e l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare un assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 24/01/2025, la ricorrente si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento. I difensori hanno esibito il provvedimento in lingua tedesca del Tribunale di Stoccarda del 2017 ove era stato già disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre e l'obbligo a carico dello Stato di versare € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del minore (con rivalsa nei confronti del resistente), risultando il padre inadempiente. Il Giudice relatore ha disposto, in via provvisoria, l'affido super esclusivo del minore alla madre, rimettendo la causa in decisione al
Collegio.
In via preliminare, attesa la regolarità della notifica del ricorso, va dichiarata la contumacia del resistente.
Quanto all'affido e al collocamento del minore, va confermato l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento prevalente presso di lei.
Invero, come già emerso all'udienza di comparizione, la violazione sistemica degli obblighi di mantenimento, dei doveri di frequentazione e educazione da parte del padre è pregiudizievole per la quotidiana condivisione delle scelte in favore del figlio. Inoltre, la sua mancata comparizione in giudizio dimostra il suo totale disinteresse alle questioni in esame. La condotta del resistente offre quindi elementi da cui poter desumere una prognosi negativa sulle sue competenze genitoriali e giustifica una deroga alla regola dell'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con conseguente affido esclusivo in favore della madre, anche per le decisioni di maggior interesse.
In merito ai tempi di permanenza del figlio minore con il padre, tenuto conto dell'età del minore (12 anni), dell'attuale assenza di rapporti tra padre e figlio e della notevole distanza tra le parti (Italia-
Germania), si rimette all'iniziativa del padre la possibilità di incontrare il figlio, previa disponibilità di quest'ultimo e della madre.
Quanto al contributo di mantenimento per il figlio minore, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente
(disoccupata), risulta che il resistente ha in passato svolto attività di pizzaiolo in Germania, non avendo più notizie sulla sua attuale situazione lavorativa. Inoltre, come rappresentato dalla ricorrente, con provvedimento del Tribunale di Stoccarda del 2017, era stato posto a carico del resistente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore. Tanto premesso, il Collegio reputa congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
2 Considerata la natura della controversia e la mancata opposizione della resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione presso la stessa e calendario dei tempi di permanenza con il padre come in motivazione;
2) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 250,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
3) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28/01/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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