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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Cesira D'Anella Consigliere rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado, iscritta al n. 1419/2024 R.G., promossa da
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in VIA G. SABBATINI 13 – 41121 MODENA, presso lo studio degli avv.ti Domenico Beraldi e Simone Vaccari, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA CHERUBINI 6 – 20145 MILANO, presso lo studio dell'avv.
Filippo Riccardo Maria Garbagnati Lo Iacono, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 15
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
- Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove;
- rimettendo in istruttoria della controversia e, in particolare, ammettere la consulenza tecnica d'ufficio e le prove orali chieste e non ammesse dalla in sede di Parte_1
memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.;
- voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e per le nullità e le violazioni di legge tutte, come sopra più dettagliatamente riportate, riformare la sentenza n. 1228/2023, pronunciata dal Tribunale di
Varese, Dott.ssa Elisabetta Chiodini, pubblicata in data 9.11.2023, non notificata, emessa a definizione della causa iscritta al n. 1054/2021 R.G. dello stesso Tribunale, non notificata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, e conseguentemente accogliere le conclusioni tutte di seguito formulate;
- NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la mancanza specifica nel decisum degli elementi da cui il Tribunale di primo grado avrebbe tratto il proprio convincimento in quanto indicati senza un'approfondita loro disamina, rendendo di fatto impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;
- accertare e dichiarare l'illogica e apparente motivazione del decisum della sentenza di primo grado come meglio specificato in narrativa;
- conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza di primo grado;
- NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare il riconoscimento del diritto di credito di da parte di Parte_1 ai sensi dell'art. 2944 c.c. e, quindi, l'interruzione della decorrenza del termine P_1
prescrizionale;
- accertare e dichiarare la straordinarietà, l'urgenza e la necessarietà della manutenzione Parte eseguita dalla con sede in Caronno Varesino (VA), Via Palani n. 35, Parte_1
pagina 2 di 15 C.F./P.Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Via Puntone di Strido
[...]
n. 32, C.F. , sugli stampi in suo possesso meglio identificati nella parte C.F._1
motiva;
- accertare e dichiarare l'esistenza del legittimo diritto di credito di nei Parte_1
confronti di per complessivi euro 72.956,00, IVA compresa, oltre ad interessi P_1
moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, di cui alle fatture sopra riportate;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte di nei confronti della P_1 [...]
a fronte del mancato pagamento della somma complessiva di euro 72.956,00, IVA Parte_1
compresa, oltre ad interessi moratori, per il mancato pagamento della fattura sopra riportata;
- conseguentemente, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 243/2021 D.I. – n.
12/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Varese, Dott.ssa Flaminia D'Angelo, in data 4.3.2021 e notificato alla in data 5.3.2021; P_1
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in diritto;
- rigettare integralmente le domande riconvenzionali ex adverso formulate, in quanto infondate e non provate, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- condannare al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, P_1
comma 1, c.p.c., oltre che alla rifusione delle spese di lite per la somma più elevata che sarà ritenuta equa e di giustizia.
- IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ritenesse applicabile la compensazione, accertare e dichiarare che la compensazione dei crediti denegatamente vantati da P_1
siano imputati prima al pagamento degli interessi che al capitale ingiunto ai sensi dell'art.
1194 c.c. e quindi al capitale;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso del 15% oltre agli accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio, nonché con maggiorazione del 30% del compenso per la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55. pagina 3 di 15
Per P_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, richiamate espressamente e singolarmente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni tutte svolte in primo grado:
1. Respingere l'appello proposto in quanto inammissibile e/o infondato;
2. Per l'effetto confermare la sentenza n. 1228/2023, pronunciata dal Tribunale di Varese,
Dott.ssa Chiodini Elisabetta, pubblicata in data 9 novembre 2023, non notificata, emessa a definizione della causa iscritta al n. 1054/2021 R.G. dello stesso Tribunale;
3. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 243/2020, emesso in data 4.3.2021 su ricorso monitorio di Parte_1
il Tribunale di Varese ingiungeva ad di pagare la somma di € 72.956,00, oltre
[...] P_1
interessi e spese della procedura monitoria in favore della società ricorrente.
Avverso tale decreto proponeva opposizione deducendo che: P_1
⎯ il decreto era fondato su di un'unica fattura emessa dalla nei suoi Parte_1
confronti (la n. 57/2020), avente ad oggetto un addebito di presunti costi di ripristino di stampi sostenuti dall'opposta, non documentati;
⎯ nella stessa fattura non era indicato né per quali stampi sarebbero stati effettuati i ripristini, né il relativo periodo;
⎯ tra le parti intercorreva un rapporto di comodato, durato circa trent'anni, in forza del quale l'opponente aveva consegnato all'odierna opposta circa 60 stampi che servivano alla per produrre isolatori e porta sbarre per bassa tensione, a marchio Parte_1
P_1
⎯ le norme regolatrici in tema di comodato consentono al comodatario di ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute ove queste ultime abbiano carattere di urgenza e/o di imprescindibile necessità e ne sia stata data informazione al comodante, ma nella fattura non veniva specificato né la natura delle spese, né l'urgenza e /o la pagina 4 di 15 necessità delle stesse, né che il comodante fosse stato informato della necessità o urgenza di sostenerle;
P_
⎯ aveva promosso un procedimento cautelare per ottenere la riconsegna degli stampi (e di altro) che si era concluso con l'ordine alla di riconsegnare Parte_1
ad gli stessi;
a seguito di tale ordine, la aveva emesso la P_1 Parte_1
fattura oggetto del decreto ingiuntivo.
L'opponente eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che nel processo cautelare la fondava le sue difese principalmente sulla Parte_1
circostanza che le attrezzature in discussione non sarebbero state della in P_1
subordine, eccepiva la prescrizione del credito vantato dalla Parte_1
Tanto premesso, la chiedeva la revoca del decreto opposto, nonché l'accertamento P_1
che nulla fosse dovuto nei confronti della Parte_1
Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando quanto dedotto ex adverso e assumendo, in particolare, che l'attività di manutenzione svolta trovava riscontro nelle dichiarazione rese dalla signora nel corso del citato giudizio cautelare, Tes_1 P_1
così come nelle dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti di aggiungeva Parte_1
che tutti gli interventi indicati nella fattura in esame erano necessari ed urgenti per poter continuare la produzione dei beni di parte opponente. Da ultimo, affermava la congruità delle spese da essa esposte e contestava il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla controparte.
Con sentenza n. 1228/2023, pubblicata il 9.11.2023, il Tribunale di Varese accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, condannando la Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore della società opponente, liquidate in € 11.000,00, oltre oneri ed accessori di legge.
In particolare, il primo giudice riteneva “assai generica” la fattura su cui era fondato il decreto ingiuntivo, rilevando che “in essa non è sufficientemente specificato quando detti interventi sarebbero stati eseguiti (la fattura contiene infatti solo il generico riferimento temporale “dal
pagina 5 di 15 1984 al 4 agosto 2020”), né è in alcun modo indicato per quali stampi la Parte_1 avrebbe sostenuto i costi in questione. A quest'ultimo riguardo è bene precisare che risulta per tabulas che parte opposta deteneva circa 60 stampi di P_1
Nella fattura, inoltre, non è neppure indicata la natura ordinaria o straordinaria delle spese che parte opposta avrebbe sostenuto, né vi è un dettaglio per ciascuna attività svolta dei costi sostenuti, ma solo l'ammontare complessivo che è indicato in € 59.800,00, oltre IVA. Né vi è un giustificativo delle spese esposte” (così pp.
7-8 sentenza di primo grado).
Oltre a ciò, il giudice di prime cure osservava che: “Ad ogni modo, anche a voler ritenere che le spese di cui alla fattura in esame fossero straordinarie, necessarie ed urgenti, occorre osservare che la circostanza che gli interventi siano necessari o urgenti comporta che il comodatario sia tenuto a darne avviso al comodante in virtù del generale obbligo di custodia ex art. 1804 c.c. e, solo relativamente a questi, abbia diritto ad essere rimborsato (cfr. sul punto Cass. 14 giugno 2018 n. 15699).
Nel caso di specie parte opposta non ha provato di avere dato avviso all'opponente della necessità o urgenza dell'esecuzione delle prestazioni in questione” (v. p. 8 sentenza di primo grado).
Avverso detta sentenza ha interposto appello la affidando il gravame ai Parte_1
seguenti motivi:
1. “nullità della sentenza per “illogicità e motivazione apparente” del decisum nella parte in cui il Tribunale di primo grado considera generico il contenuto della fattura
n. 57 del 2020 senza alcuna approfondita disamina giuridica;
2. travisamento delle prove per non aver ritenuto il Tribunale di primo grado di Varese sussistenti i requisiti dell'urgenza, necessarietà e straordinarietà della manutenzione eseguita dalla Parte_1
3. violazione di legge dell'art. 1808 c.c. nella parte in cui il Tribunale ha escluso il rimborso per l'omesso avviso al comodante dell'esecuzione della manutenzione urgente, straordinaria e necessaria degli stampi, nonostante l'attività di manutenzione operata dalla sugli stampi sia pacifica e non contestata;
Parte_1
pagina 6 di 15
4. errata valutazione di un punto decisivo per la controversia – Erronea valutazione delle prove documentali che attestano come non contestata l'attività di manutenzione svolta dalla Parte_1
5. violazione di legge relativamente agli artt. 112,115,116,61 e 194 c.p.c. per non aver ammesso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in sede di memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
6. violazione di legge relativamente alla liquidazione delle spese legali di cui al D.M. n.
55 del 2014 e successive modificazioni”.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza dell'avverso appello e P_1
chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 21 gennaio 2025, svoltasi in forma cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusionali e dei termini per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza per illogicità e motivazione apparente, nella parte in cui viene affermata la genericità della fattura n. 57/2020.
Sostiene che tale vizio sussisterebbe “in quanto è evidente, per tabulas, che l'attività di manutenzione fosse correlata agli stampi detenuti e poi consegnati in data 12.5.2021 alla
[...]
(doc. n. 19; doc. n. 20; doc. n. 21, fascicolo comparsa di costituzione e P_1 Parte_1
risposta): è documentato che la scrivente, alla suddetta data, abbia consegnato n. 60 stampi alla controparte sui quali la ha eseguito l'attività di manutenzione non Parte_1
contestata specificamente nemmeno dalla controparte” (v. p. 7 atto di appello). Il medesimo vizio deriverebbe poi dall'aver il giudicante ritenuto generica la fattura “senza nemmeno dichiarare ammissibili i capitoli di prova formulati dalla in quanto “ritenuti Parte_1
irrilevanti ai fini del decidere”, come statuito dal Tribunale di Varese nell'ordinanza del
23.1.2023, argomento nemmeno trattato nella sentenza impugnata” (v. p. 7 atto di appello). pagina 7 di 15 A conforto delle proprie argomentazioni parte appellante aggiunge che:
- lo svolgimento dell'attività di manutenzione non era contestata dalla controparte;
- il primo giudice aveva escluso l'attività di manutenzione in base alle dichiarazioni della teste sig.ra senza tener conto che la stessa nel corso del procedimento Tes_2
d'urgenza ex art. 700 c.p.c. si era limitata a dichiarare che, nei casi in cui la Pt_1
aveva danneggiato uno stampo, era stato pagato uno stampo nuovo sostitutivo;
- il primo giudice, inoltre, aveva omesso di dare rilievo alle dichiarazioni della teste rese all'udienza del 10.11.2020, nel corso della quale aveva affermato che “le Tes_1
uniche restituzioni che erano avvenute riguardavano stampi in disuso che sono stati rimessi a posto per le produzioni”: da tali affermazioni si doveva quindi desumere che gli stampi necessitano di manutenzione urgente e straordinaria;
- il primo giudice aveva erroneamente ritenuto irrilevanti le dichiarazioni dei dipendenti della in ordine all'attività di manutenzione in parola. Pt_1
Da ultimo, la società appellante evidenzia che la fattura de quo “non è assolutamente caratterizzata da genericità ed indeterminatezza, in quanto la prestazione ivi dedotta è chiaramente circoscritta ai 60 stampi consegnati dalla e, inoltre, – nella Parte_1
remota ipotesi – trattasi di un rilievo meramente fiscale, non sanzionabile in sede civilistica”
(v. p. 10 atto di appello).
Con il secondo motivo, parte appellante sostiene l'erroneità della decisione impugnata “nella parte in cui ritiene non indicata in fattura la natura ordinaria o straordinaria delle spese sostenute dalla con dettaglio delle attività svolte e dei relativi costi, indicando Parte_1
esclusivamente l'ammontare complessivo di cui si è chiesto il rimborso” (v. p. 11 atto di appello).
Secondo l'appellante, sarebbe provato - sia dall'ammissione avversaria che dalle dichiarazioni testimoniali depositate in giudizio – che la avrebbe svolto l'attività di manutenzione Pt_1
P_ straordinaria, necessaria ed urgente per conto della comodante , nel corso della trentennale attività di collaborazione tra le parti. Inoltre, sussisterebbero nel caso di specie i requisiti di cui pagina 8 di 15 all'art. 1808, co. 2, c.c., ovverosia la straordinarietà, l'urgenza e la necessarietà delle spese sostenute dalla . Pt_1
Pertanto, la sentenza gravata sarebbe errata e viziata “nella parte in cui, nonostante le evidenze documentali depositate nel primo grado di giudizio, statuisce, da una parte, la mancata manutenzione degli stampi, dall'altra, l'insussistenza dei suddetti requisiti e l'assenza di un avviso al comodante in virtù del generale obbligo di custodia” (v. pp. 11-12 atto di appello).
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
I primi due motivi di appello che, tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Invero, in primo luogo, in ordine alla dedotta carenza di motivazione della sentenza impugnata, deve essere ricordato l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale il vizio di motivazione di cui agli dall'artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. sussiste “quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass. civ., sez. lav., n.3819/2020).
Nel caso di specie, dall'esame del provvedimento impugnato emergono chiaramente il criterio logico, nonché il quadro probatorio fondanti il convincimento del primo giudice.
Come congruamente osservato dal giudice di prime cure, è pacifico che tra le parti intercorreva un pluriennale rapporto di comodato quanto agli stampi (circa 60) per la produzione da parte P_ della di isolatori e porta sbarre a marchio . Da qui, la conseguente applicazione Pt_1
nella fattispecie in esame dell'art. 1808 c.c., secondo cui: “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa”, ma ha diritto “di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie
e urgenti”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità osserva che “il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se
pagina 9 di 15 provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla” (ex multis, Cass. pronuncia n. 15699/2018).
Pertanto, al fine di ottenere il rimborso delle spese asseritamente sostenute, la Pt_1
avrebbe dovuto provare la natura straordinaria delle stesse e la loro necessità ed urgenza.
Tale onus probandi non è stato adempiuto dalla società appellante.
Invero, nella sezione “descrizione articolo” della citata fattura è riportato quanto segue:
“Addebito per costi di ripristino e funzionalità degli stampi saldatura fresatura levigatura e lucidatura delle impronte di stampi per isolatori distanziatori e portasbarre utilizzati esclusivamente ad asservimento della produzione di cui ai vostri ordini dal 1984 al 4 agosto
2020. Le manutenzioni sono state rese necessarie a salvaguardare ogni stampo dall'usura per garantire la conformità degli isolatori” (v. doc. 2 fattura n. 57/2020). Parte_1
La genericità della fattura, affermata dal primo giudice, è evidente dalla lettura di quanto sopra riportato: manca un preciso riferimento temporale per gli interventi ivi indicati, essendo riportato un lasso di tempo di quasi quarant'anni (1984-20230); non è chiaro quali dei circa 60 stampi in possesso della sarebbero stati manutenuti;
non è specificato se detti lavori Pt_1
fossero di natura ordinaria o straordinaria, né il preciso ammontare di ciascuna attività, riportando la fattura unicamente il costo unitario, pari ad € 59.800,00, oltre Iva;
manca un giustificativo delle spese esposte;
non vi è traccia di un titolo o una autorizzazione della comodante all'effettuazione dei lavori in parola.
A ciò si aggiunga che dalla “Relazione di visione stato stampi e attrezzature” depositata da P_
emerge che lo stato in cui gli stampi sono stati restituiti alla comodante, ovverosia – tra le altre – “malconci” e “ammaccati”, è incompatibile con qualsivoglia attività manutentiva (v. doc. 11 . P_1
Ne deriva che il Tribunale ha correttamente ritenuto la fattura de quo generica e inidonea a provare la debenza delle spese asseritamente sostenute dalla per la manutenzione Pt_1
pagina 10 di 15 degli stampi, dando pienamente atto del percorso logico-giuridico seguito per giungere a tale conclusione. P_ Si osserva inoltre che – contrariamente a quanto affermato da parte appellante – sin da subito ha contestato, la fattura n.57/2020, sostenendo nella comunicazione del 23.12.2023, quanto segue: “Con la presente contestiamo recisamente la fattura in questione, in quanto relativa a somme da noi non dovute e, pertanto, vi invitiamo a procedere con l'immediato P_ storno del documento” (v. doc. 6 fascicolo monitorio ). Le contestazioni sono poi proseguite nelle varie sedi di giudizio.
Quanto poi alle dichiarazioni della teste sig.ra contrariamente a quanto sostenuto Tes_1
dall'appellante, le stesse non assumono alcun valore confessorio e, come osservato dal primo giudice, non confermano in alcun modo lo svolgimento dell'attività manutentiva in discorso da parte della;
anzi, la teste ha dichiarato che quando, per errore della comodataria, “era Pt_1
stato rotto uno stampo del tipo db20 e lo abbiamo rifatto e ripagato noi” (v. dichiarazioni rese all'udienza del procedimento cautelare, in data 12.4.2022, p. 2 doc. 30 . Parte_1
Corretta è, infine, la ritenuta irrilevanza delle istanze istruttorie richieste dalla società opposta, dirette a “provare per testi che le avrebbe dichiarato che intendeva pagare “la P_1
manutenzione eseguita…. sugli stampi” che essa opposta deteneva” (v. p. 8 sentenza impugnata). Detta istanza probatoria, come correttamente affermato dal giudicante in primo grado, è inammissibile in quanto non circostanziata con riguardo al tempo e all'oggetto della
P_ prestazione che si sarebbe impegnata a pagare.
Ne deriva che le doglianze dell'appellante non possono essere condivise.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1808 c.c. per aver il primo giudice ritenuto non provato l'avviso alla comodante della necessità o urgenza dei lavori di manutenzione degli stampi, con conseguente esclusione del diritto della comodataria Pt_1
al loro rimborso.
La società appellante sostiene che “la manutenzione – straordinaria – è avvenuta esclusivamente per ragioni produttive per scongiurare il pericolo di fermo produzione che avrebbe comportato un pregiudizio economico per entrambe le parti. Conseguentemente il pagina 11 di 15 mancato avviso dell'attività di manutenzione straordinaria effettuata dalla non Parte_1
può in alcun modo negare il diritto al rimborso, laddove, come nella fattispecie, la manutenzione sia stata eseguita nel rispetto dei requisiti postulati dall'art. 1808 c.c. (spesa straordinaria, urgente e necessaria) e secondo gli usi e la natura commerciale del rapporto tra le parti” (v. p. 14 atto di appello).
Il motivo è infondato.
Invero, non vi è prova che la comodataria abbia avvisato la comodante della necessità ed urgenza degli interventi in questione, elemento necessario ai fini del rimborso delle relative spese in virtù del generale obbligo di custodia ex art. 1804 c.c., né la stessa può essere rinvenuta nelle dichiarazioni dei dipendenti dell'appellante.
Del resto, è la stessa ad ammettere incidentalmente che tale avviso non vi sia stato. Pt_1
Difatti, l'appellante afferma che il mancato avviso non possa escludere il diritto al rimborso in presenza dei requisiti di cui all'art. 1808 c.c., posto che la manutenzione straordinaria sarebbe stata effettuata per “scongiurare il pericolo di fermo produzione”. Tuttavia, anche quest'ultima circostanza mai è stata provata dall'appellante.
Di conseguenza, non sussiste alcun diritto della al rimborso delle spese di cui Parte_1
alla fattura n. 57/2020.
Con il quarto motivo, parte appellante deduce l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, dell'ordinanza del Tribunale di Varese del 9.9.2021 (doc. 16, emessa all'esito del procedimento di reclamo n. 27/2021), ove sarebbe accertata – sebbene incidenter tantum – P_ come non contestata l'attività di manutenzione eseguita dalla per conto della . Pt_1
Conseguentemente, il primo giudice – a dire dell'appellante - avrebbe omesso di valutare tale circostanza pacifica e non contestata.
La doglianza è infondata.
Sul punto, basti rilevare che quanto affermato nella citata ordinanza non ha alcuna efficacia di giudicato rispetto alla presente causa e, in ogni caso, lo svolgimento dell'attività di manutenzione dedotto dalla è stato puntualmente contestato dalla controparte;
Pt_1
pertanto non può ritenersi quale circostanza pacifica.
pagina 12 di 15 Con il quinto motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione della CTU richiesta in primo grado, diretta a confermare la quantificazione dell'ammontare della manutenzione eseguita dalla e indicata nella fattura n. 57/2020, nonché ad indicare con precisione Pt_1
le tempistiche, le modalità di riparazione e quelle di rottura degli stampi.
Il motivo è infondato.
Con ordinanza del 14.1.2023, il giudice di primo grado rigettava l'istanza proposta dalla Pt_1
“rilevato il contenuto generico della CTU chiesta da parte opposta e quindi il carattere
[...]
meramente esplorativo della stessa” (v. ord. del 14.1.2023).
La statuizione del primo giudice è corretta e conforme alla consolidata giurisprudenza della
S.C., secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine, pertanto, non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. ex multis, Cass. pronuncia n. 29100/2020).
Difatti, essendo la CTU richiesta chiaramente diretta a sopperire alle mancanze dell'appellante dal punto di vista probatorio in ordine alla domanda di pagamento avanzata nei confronti della controparte, non può essere accolta.
Con il sesto motivo, parte appellante impugna il capo della sentenza ove è contenuta la condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
Deduce, in primo luogo, che non sarebbe chiaro il valore (minimo, medio, massimo) di riferimento per la loro liquidazione;
inoltre, afferma che il primo giudice non avrebbe tenuto conto del mancato svolgimento dell'istruttoria e, in sede di condanna, del rigetto dell'eccezione avversaria di difetto di legittimazione passiva.
La censura è infondata.
pagina 13 di 15 Invero la liquidazione operata dal giudice di prime cure, di € 11.000,00 oltre oneri accessori, è conforme ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, che prevedono per le controversie di valore da € 52.001 ad € 260.000 (tra le quale è ricompresa quella in esame) la liquidazione del compenso, secondo i valori medi, in € 14.103,00, ovvero in misura maggiore rispetto all'importo liquidato dal primo giudice.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'istruttoria si è svolta in primo grado mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Da ultimo, quanto al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla P_
, è opportuno evidenziare che nell'applicazione del principio della soccombenza occorre tener conto dell'esito complessivo della lite, come correttamente ha fatto il Tribunale di Varese.
Pertanto, atteso il valore della controversia, ovverosia l'importo di € 72.956,00 di cui al decreto ingiuntivo opposto, la liquidazione delle spese di lite operata in primo grado deve ritenersi congrua rispetto ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello interposto dalla deve Parte_1
essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
La condanna alla refusione delle spese sostenute dalla segue dunque la P_1
soccombenza e le stesse vengono poste a carico della Parte_1
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 9.991,00, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012
n. 228.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1228/2023 del Parte_1
Tribunale di Varese, pubblicata il 9.11.2023 e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 P_1
liquida in complessivi € 9.991,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Carlo Maddaloni
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