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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 2049/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, promossa
DA
(P. IVA ), nella Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Parte_2
Ispica (RG) nella c.da Chiusi sn, ed elettivamente domiciliata in Ispica nella via Dei Trattati di Roma n. 6/a presso lo studio dell'Avv. Silvia Sapienza, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'originale dell'atto di citazione di primo grado, esteso anche al grado di appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentante legale dell'Ente ai Controparte_2 sensi dell'art. 16 comma 1 del relativo Statuto rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Francesca Zama e Cristina
Pelusi, ed elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla comparsa costitutiva, in , Via dè Ginori n. 10, presso l'Ufficio dei predetti CP_1
e 3
con sede in Roma, via Controparte_3
Giuseppe Grezar, 14 – 00142 – C.F. e P.IV.A. , in persona del P.IVA_3
Legale Rappresentante pro tempore, e, per esso, in Controparte_4 qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
– Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023,
[...] rilasciata da , ente pubblico economico, Controparte_5
che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
, tra cui , svolgenti le funzioni CP_6 CP_6 Controparte_7 della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n.
203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura in calce alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Beniamino Toscano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, alla via Scala di Giuda (già via XXI agosto) 121
APPELLATE
IN FATTO E IN DIRITTO 4
Con atto di citazione la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 12/22 del 17/01/2023, depositata e pubblicata in pari data, e non notificata, con cui il Giudice di Pace di
Modica accoglieva parzialmente l'opposizione, e per l'effetto annullava la cartella di pagamento impugnata limitatamente al ruolo formato e trasmesso dagli enti impositori e di Ispica in persona del Controparte_8
Sindaco p.t., , , , e Controparte_9 CP_10 CP_1 CP_11 CP_12
mentre rigettava l'opposizione, e confermava la citata cartella, relativamente al ruolo formato e trasmesso dalla Controparte_13
, per violazione al CdS anno 2016/2017, statuendo che “La Polizia
[...]
Provinciale della città Metropolitana di ha provato in atti la notifica CP_1 delle ordinanze (nello specifico ord. 58992/18 - 36057/18 e 35957/18).
Dell'altra ordinanza non vi è prova della notifica”. Chiedeva pertanto l'appellante “- ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in
“violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento”, come sopra esposto;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica delle Ordinanze Prefettizie - condannare gli appellati, in solido tra di loro, alle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva la , la quale avversava le Controparte_1 pretese di controparte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della citazione in appello e, in ipotesi, rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si costituiva altresì l' , la quale Controparte_5
chiedeva “accertare il rituale operato dell'agente della riscossione che ha notificato la cartella impugnata nei termini di legge. Con riferimento alle contestazioni formulate dall'appellante sull'operato dell'ente impositore e sulla richiesta di annullamento delle ordinanze prefettizie recanti i nn. 5
58992/18 - 36057/18 e 35957/18, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, disponendone l'estromissione dal giudizio de quo, per i motivi suesposti. Rigettare, comunque, l'atto d'appello proposto da per la riforma parziale Parte_1 della sentenza n. 12/2023, poiché infondato in fatto ed in diritto”.
Ciò premesso, va preliminarmente affermata l'infondatezza, e conseguente inaccoglibilità, dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo all'appellata , Controparte_14 avanzata dalla stessa, essendo indubbia la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente impositore che ebbe Controparte_5 ad emettere gli atti presupposti alla cartella. Soltanto ai fini del governo delle spese di lite, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione.
Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione” (cfr. Cass. Sez. 6-5, ord.n. 7371/2017; Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011, Rv. 620161; cfr. anche Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018, Rv. 649058; Cass. Sez. 6- 3,
Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749; nonché Cass. Sez. 2, 6
Sentenza n. 14125 del 11/07/2016 e Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3154 del
07/02/2017).
Nella specie, correttamente sono stati convenuti in giudizio sia l'Ente impositore che l , essendo entrambi legittimati Controparte_15
passivi, seppure non sia configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra di essi.
E' indubbio infatti che l'Agente riscossore abbia comunque dato causa, con la sua condotta, seppure doverosa all'esito di quella posta in essere dall'agente impositore, che gli aveva trasmesso il ruolo, alla necessità per il debitore di impugnare l'ultimo atto della procedura, finalizzato alla successiva azione esecutiva, trovando pertanto causa l'interesse ad impugnare del destinatario della cartella nella condotta, appunto, dell'Agente della . CP_5
Legittimo è pertanto il comportamento tenuto dalla società debitrice, che ha convenuto in giudizio, accanto al creditore originario, l
[...]
, in quanto soggetto nei cui confronti andava Controparte_5 immancabilmente esperito il relativo rimedio.
Ciò posto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del proposto appello per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero lo stesso ha ad oggetto delle doglianze diverse rispetto a quelle rappresentate in seno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza appellata.
In particolare, nell'ambito del giudizio di primo grado, nel suo atto introduttivo, l'attore affermava che, difformemente da quanto rappresentato nella cartella opposta, “la prefettura di ad oggi al CP_1
sottoscritto procuratore domiciliatario non ha mai legalmente notificato le ordinanze – ingiunzione di rigetto indicate nella cartella opposta”, in tal 7
modo lasciando intendere un'omessa notifica delle ordinanze ingiunzione indicate nella cartella impugnata nei confronti del procuratore domiciliatario del destinatario di esse.
Tuttavia, all'esito della produzione documentale di parte convenuta, la stessa società attrice aveva mutato inammissibilmente la propria linea difensiva, già nel giudizio di primo grado, in sede conclusiva, contestando non più l'inesistenza della notifica bensì la sussistenza di vizi formali inficianti la regolarità dell'effettuata notifica, cagionandone tutt'al più la nullità, ma non l'inesistenza - in particolare si contestava l'omessa relata di notifica e la non riferibilità della ricevuta di ritorno all'atto che si intendeva notificare -.
Le stesse argomentazioni contenute nelle note conclusive, ma non anche, come già detto, nell'atto introduttivo, sono state riproposte in sede di appello.
Ne consegue che il relativo motivo di impugnazione dovrà intendersi inammissibile in quanto difforme rispetto all'oggetto originario dell'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, in cui si lamentava non già un vizio di notifica dei provvedimenti sottesi alla cartella impugnata nei propri confronti, bensì l'omessa notifica presso il procuratore domiciliatario.
Appare pertanto condivisibile la contestazione svolta dalla parte appellata avverso la proposta impugnazione.
In ogni caso si precisa ad abundantiam che anche nel merito i motivi di impugnazione rappresentati dall'appellante appaiono infondati, non richiedendosi la relata di notifica a pena di nullità dell'effettuata notifica, evincendosi dall'avviso di ricevimento le modalità e i termini di effettuazione del citato adempimento, e valendo una presunzione di conoscenza o conoscibilità dell'atto, una volta accertato l'avvenuto invio del plico all'indirizzo del destinatario, mentre graverà sull'altra parte l'onere di provare l'impossibilità, per causa non imputabile ad essa, di conoscere il 8
contenuto dell'atto, nonché la non riferibilità dell'avviso di ricevimento all'atto che si intendeva notificare.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'appello in oggetto andrà dichiarato inammissibile.
Ogni altra questione ed eccezione formulata dalle parti deve intendersi assorbita nel tenore della presente decisione, e la sentenza di primo grado andrà confermata nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 12/22, emessa dal Tribunale di Ragusa
[...] in data 16.01.2023, depositata il 27.01.2023, e per l'effetto conferma la sentenza citata.
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate,
[...]
e , le spese Controparte_1 Controparte_5
processuali sostenute, da quantificarsi in euro 1.600,00 in favore di ciascuna 9
di esse, a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo