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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 870/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidentedott.ssa Marta Ienzi
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 870 /2025 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1
,nato Roma il 14.01.1968;
RICORRENTE
Controparte_1 (C.F. C.F._2 ), nata a [...] il
13.06.1963, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Galli, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: Email_1 ();
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.01.2025, Parte_1 e [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la CP_1
loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 18.11.2000, che in costanza di matrimonio i coniugi avevano adottato la figlia Per_1 ormai maggiorenne Persona_2 ], 03.05.2006), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi a causa del venir meno dell'affectio coniugalis.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: "1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Ettore Rosso n 23, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Controparte_1 anche nell'interesse della figlia ivi stabilmente convivente. Il sig. Parte_1 del resto, vive e risiede stabilmente da anni nella abitazione di sua proprietà in Via Virginia Tonelli n. 190. 3. Il sig.
Parte 1 continuerà a versare alla sig.ra Controparte_1 a titolo di assegno di mantenimento della moglie (da confermarsi anche come assegno divorzile), la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), soggetto a rivalutazione automatica
Istat.
4. Il sig. Parte_1 verserà alla sig.ra CP_1 a titolo di mantenimento della figlia Per 1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), soggetta a rivalutazione automatica
Istat, oltre al 50% delle spese extra secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma che le Parti, dichiarano di aver visto a condiviso".
Nulla osta alla conferma delle condizioni formulate dai coniugi.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
870/2025:
dichiara la separazione personale tra Parte_1 e [...]
CP_1 , i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 18.11.2000; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 02968, parte 1, serie 01);
omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna;
spese al definitivo.
Così deciso in Roma, in data 14.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidentedott.ssa Marta Ienzi
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 870 /2025 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1
,nato Roma il 14.01.1968;
RICORRENTE
Controparte_1 (C.F. C.F._2 ), nata a [...] il
13.06.1963, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Galli, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: Email_1 ();
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.01.2025, Parte_1 e [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la CP_1
loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 18.11.2000, che in costanza di matrimonio i coniugi avevano adottato la figlia Per_1 ormai maggiorenne Persona_2 ], 03.05.2006), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi a causa del venir meno dell'affectio coniugalis.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: "1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Ettore Rosso n 23, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Controparte_1 anche nell'interesse della figlia ivi stabilmente convivente. Il sig. Parte_1 del resto, vive e risiede stabilmente da anni nella abitazione di sua proprietà in Via Virginia Tonelli n. 190. 3. Il sig.
Parte 1 continuerà a versare alla sig.ra Controparte_1 a titolo di assegno di mantenimento della moglie (da confermarsi anche come assegno divorzile), la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), soggetto a rivalutazione automatica
Istat.
4. Il sig. Parte_1 verserà alla sig.ra CP_1 a titolo di mantenimento della figlia Per 1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), soggetta a rivalutazione automatica
Istat, oltre al 50% delle spese extra secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma che le Parti, dichiarano di aver visto a condiviso".
Nulla osta alla conferma delle condizioni formulate dai coniugi.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
870/2025:
dichiara la separazione personale tra Parte_1 e [...]
CP_1 , i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 18.11.2000; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 02968, parte 1, serie 01);
omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna;
spese al definitivo.
Così deciso in Roma, in data 14.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi