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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2477/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dr. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dr. ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 2477/2024 avente ad oggetto: separazione personale proposta da nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. REALE Parte_1
FABRIZIO come da procura allegata
- ricorrente
CONTRO nato il [...] a [...] Controparte_1
- resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: nel merito
- dichiarare la separazione personale dei coniugi essendo cessata la convivenza tra i medesimi in modo irreversibile”.
In assenza di conclusioni del PM.
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I sig.ri e ontraevano matrimonio civile in Sommariva del Parte_1 Controparte_1
Bosco il 3.3.2018, matrimonio trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Anno 2018.
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato il 10.12.2024, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi essendo cessata la convivenza tra i medesimi in maniera irreversibile.
All'udienza del 9.6.2025, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, parte resistente non compariva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Il Giudice relatore nominato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e fissava udienza al
7.7.2025 per la discussione orale della causa.
In tale udienza, la parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. I coniugi, infatti, vivono separati di fatto da tempo e dal comportamento processuale e dalle conclusioni formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
Nulla sulle spese.
A tutela della privacy della ricorrente, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda,
-pronuncia la separazione personale dei coniugi e niti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in Sommariva del Bosco in data 3.3.2018, trascritto presso l'ufficio di stato civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Anno 2018;
- nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Provvede come da separato decreto per la liquidazione delle competenze della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 22 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dr. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dr. ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 2477/2024 avente ad oggetto: separazione personale proposta da nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. REALE Parte_1
FABRIZIO come da procura allegata
- ricorrente
CONTRO nato il [...] a [...] Controparte_1
- resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: nel merito
- dichiarare la separazione personale dei coniugi essendo cessata la convivenza tra i medesimi in modo irreversibile”.
In assenza di conclusioni del PM.
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I sig.ri e ontraevano matrimonio civile in Sommariva del Parte_1 Controparte_1
Bosco il 3.3.2018, matrimonio trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Anno 2018.
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato il 10.12.2024, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi essendo cessata la convivenza tra i medesimi in maniera irreversibile.
All'udienza del 9.6.2025, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, parte resistente non compariva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Il Giudice relatore nominato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e fissava udienza al
7.7.2025 per la discussione orale della causa.
In tale udienza, la parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. I coniugi, infatti, vivono separati di fatto da tempo e dal comportamento processuale e dalle conclusioni formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
Nulla sulle spese.
A tutela della privacy della ricorrente, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda,
-pronuncia la separazione personale dei coniugi e niti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in Sommariva del Bosco in data 3.3.2018, trascritto presso l'ufficio di stato civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Anno 2018;
- nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Provvede come da separato decreto per la liquidazione delle competenze della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 22 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli