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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA A VERBALE
n.° / 2025
Cron. ______
R.G. n. 1370.2024
TRIBUNALE DI SAVONA
VERBALE DI UDIENZA
nella causa civile promossa da
Parte_1
difesa dall'avv. MASSIMO BOZZO VANNI ATTRICE OPPONENTE=
contro
Controparte_1
difeso dagli avv. GIUSEPPE FARRAUTO e LUIGI FARRAUTO;
CONVENUTO OPPOSTO=
********
All'udienza del 27.2.2025 sono comparsi l'avv. BOZZO VANNI e LUIGI FARRAUTO che procedono alla discussione richiamando le proprie difese e conclusioni;
i legali indicano che non saranno presenti alla lettura della sentenza per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione e alle ore 13.00 da lettura della motivazione
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1370.2024 R.C. CIV. decisa all'udienza del 27.2.2025 ex artt. 281 terdecies e sexies C.P.C. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra
in persona dell'amministratore unico Parte_1 Pt_2
con sede in Milano;
[...]
difesa dall'avv. Massimo Bozzo Vanni;
ATTRICE OPPONENTE=
contro
, residente in [...]; Controparte_1
difeso dagli avv. Giuseppe Farrauto e Luigi Farrauto;
CONVENUTO OPPOSTO=
***** rilevato in fatto: con atto di citazione in opposizione datato 28.6.2024, Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona,
[...] Controparte_1
2 per ottenere l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 387.2024 emesso nei suoi confronti in data 3.6.2024, con formula di provvisoria esecutorietà (e notificatole unitamente all'atto di precetto in data 18.6.2024) con cui era le era stato ordinato di consegnare al l'elenco dei clienti e dei CP_1
fornitori nonché l'estratto dei partitari dei clienti e l'estratto dei registri
I.V.A. vendite, relativamente a tutte le vendite effettuate dal medesimo nel periodo compreso dal 30.1.2015 (inizio di rapporto di agenzia) CP_1
al 28.11.2023 (data di recesso dal contratto) o, comunque, tutte le scritture contabili ritenute utili dal giudice adito ed afferenti al rapporto preponente/agente ed era stata condannata al pagamento delle spese della procedura, liquidate in € 259,00= per esborsi ed € 1.370,00= per compensi, oltre accessori, indicando quanto segue;
in primo luogo il provvedimento monitorio era stato emesso da Giudice incompetente per materia poiché la pretesa del trovava fondamento in un CP_1
pregresso contratto di agenzia, con conseguente competenza della Sezione
Lavoro del Tribunale e, comunque, era presente clausola compromissoria secondo cui ogni controversia sorta in relazione all'incarico doveva essere preventivamente rimessa per il tentativo di conciliazione sindacale alla
Commissione paritetica costituita secondo i modi e le procedure di cui all'Accordo Economico Collettivo del 30.7.2014, fatto non avvenuto;
nel merito lo scopo del socio di maggioranza ed amministratore CP_1
unico della concorrente operante nel suo stesso settore, era CP_2
solo quello di venire in possesso di documenti contenenti dati contabilmente e commercialmente sensibili;
operava dal 1978 nel settore dello smaltimento rifiuti e delle bonifiche ambientali principalmente nella provincia di Savona e con il nel 2015 era stato stipulato CP_1
contratto di agenzia (tutti i clienti erano stati segnalati dalla preponente all'agente); le verifica delle provvigioni annualmente maturate dal CP_1
3 era effettuata periodicamente nel contraddittorio delle parti;
il sistema di pagamento prevedeva che il emettesse fatture di acconto e, CP_1
successivamente, una fattura a saldo a qualche mese di distanza dalla fine del trimestre di riferimento;
il rapporto di collaborazione era proseguito anche successivamente alla costituzione, nel maggio 2022, di CP_2
società di cui era amministratore unico e socio di maggioranza CP_1
che svolgeva la medesima attività; in particolare, derogando al divieto contenuto nel contratto di agenzia, in data 17.3.2023, aveva autorizzato il a partecipare ad altra società fornitrice di servizi analoghi a CP_1
quelli offerti da a condizione della sottoscrizione di un Parte_1
accordo trilatero di collaborazione;
in forza di detto accordo, poi effettivamente sottoscritto, il avrebbe dovuto continuare a CP_1
trasmetterle le proposte d'ordine riguardanti l'attività di spurgo indicando quale esecutore preferenziale lucrando così due volte, come CP_2
agente e come esecutore dei lavori ed anche nel 2023, il sistema di pagamento delle provvigioni del non era mutato;
peraltro, in data CP_1
7.11.2023, le era pervenuta richiesta di pagamento, non accompagnata dall'emissione di fattura, di non meglio precisate provvigioni per €
55.000,00= che sarebbero maturate a tutto il 30.9.2023, da pagarsi entro
10 giorni, pena, in difetto, il recesso dal contratto di agenzia e di fatto il aveva poi, contestualmente, cessato la propria attività di agente CP_1
che, per il tramite di aveva iniziato a gestire in proprio, fino CP_3
alla formale comunicazione del recesso dal contratto di agenzia (per asserita giusta causa) avvenuta in data 28.11.2023; nel gennaio 2024 il aveva infine richiesto il pagamento delle provvigioni da lui CP_1
maturate fino al 30.11.2023, ammontanti a € 61.607,67=, fatte salve le detrazioni per il preavviso non lavorato;
aveva contestato all'agente la sussistenza della giusta causa di dimissioni, invocata al solo fine recedere
4 dal contratto di agenzia senza rispettare il periodo di preavviso e, conseguentemente, non era fondata la pretesa dell'agente all'indennità suppletiva di clientela, meritocratica e di mancato preavviso ed aveva richiesto al predetto la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a tre dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile precedente il recesso, pari a € 30.027,84= da compensarsi con il dovuto per le provvigioni;
il aveva, quindi, richiesto la CP_1
documentazione poi oggetto del provvedimento monitorio;
si era comportata correttamente nell'esecuzione rapporto di lavoro con il proprio agente il quale non aveva diritto alla consegna della richiesta documentazione che gli avrebbe consentito l'acquisizione di informazioni commercialmente rilevanti;
concludeva, quindi, chiedendo, previa sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo e deposito di istanza di fissazione di apposita udienza per la discussione sulla stessa, dichiararsi l'incompetenza per materia del
Tribiunale Sezione ordinaria e, nel merito, revocarsi il provvedimento monitorio;
il Giudicante fissava udienza per la decisione sulla sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo;
si costituiva in giudizio nel procedimento incidentale Controparte_1
che contestava le avversarie argomentazioni;
sosteneva la sussistenza della competenza del Tribunale ordinario in relazione all'emissione del provvedimento monitorio e l'infondatezza dell'eccezione di operatività della clausola compromissoria;
rilevava, nel merito, di avere diritto alla ricezione di tutte le informazioni necessarie per verificare la correttezza degli importi a lui liquidati e liquidandi a titolo di provvigioni;
5 concludeva, quindi, per la reiezione dell'opposizione e della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
il Giudicante, sentiti i legali delle parti, con ordinanza riservata datata
7.8.2024 così disponeva: “(….) rilevato che la società opponente ha, in via preliminare, eccepito l'incompetenza per materia del Giudice che ha emesso il provvedimento monitorio (Giudice ordinario anziché Giudice del lavoro), nonchè l'esistenza di clausola compromissoria per non essere stato esperito il tentativo di conciliazione sindacale davanti alla Commissione paritetica costituita secondo i modi e le procedure di cui all'Accordo
Economico Collettivo del 30.7.2014 e, comunque, nel merito, ha contestato la sussistenza del diritto dell'ingiungente di ottenere la documentazione richiesta già da lui esaminata ed avendo, in ogni caso, la società provveduto al pagamento di tutti compensi maturati dall'agente nel corso del rapporto;
preso atto delle difese formulate dal in relazione alla istanza di CP_1
di sospensione della provvisoria esecutorietà del Parte_1
decreto ingiuntivo;
rilevato non essere contestato che il rapporto negoziale in relazione al quale è stata azionata in sede monitoria la pretesa del (volta ad CP_1
ottenere vari documenti attinenti l'attività lavorativa da lui espletata) rientra tra quelli di agenzia, come tale sottoposti alla competenza per materia del Giudice del Lavoro;
rilevato che ex art. 637 comma 1 C.P.C. Giudice competente all'emissione del provvedimento monitorio è quello che sarebbe competente (anche per materia) laddove la domanda fosse stata proposta in via ordinaria e che in forza dell'art. 428 C.P.C nell'ipotesi di radicazione davanti al Giudice
6 ordinario di causa rientrante tra quelle di competenza del Giudice del lavoro, laddove la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata, il Giudice adito deve rimettere la causa al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro;
ritenuto, pertanto, indipendentemente dall'ulteriore questione preliminare relativa all'esistenza di clausola compromissoria per non essere stato esperito il tentativo di conciliazione sindacale davanti alla Commissione paritetica costituita secondo i modi e le procedure di cui all'Accordo
Economico Collettivo del 30.7.2014, circostanza che, secondo la prospettazione dell'opponente, avrebbe impedito al in assenza CP_1
dell'attivazione di detta procedura, di ottenere l'emissione di provvedimento monitorio, che esso avrebbe dovuto, comunque, essere richiesto ed emesso (se l'istanza fosse stata ritenuta fondata) dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Savona (competente funzionalmente per materia) e non al Giudice ordinario e che nell'ambito del procedimento ordinario dovrà, pertanto, poi procedersi alla trasmissione del procedimento alla Sezione Lavoro;
ritenuto, pertanto, che in presenza di decreto ingiuntivo emesso da
Giudice incompetente per materia (anche se facente parte dell'Ufficio giudiziario territorialmente competente) sussistono i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio;
P.Q.M.
SOSPENDE
la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 387.2024 emesso in data 3.6.2024, dal Tribunale di Savona, nei confronti di Parte_1
ed a favore di con la quale alla stessa è stato
[...] Controparte_1
7 ordinato di provvedere alla consegna dell'elenco dei clienti e dei fornitori nonché l'estratto dei partitari dei clienti e l'estratto dei registri I.V.A. vendite, relativamente a tutte le vendite effettuate dal nel CP_1
periodo compreso dal 30.1.2015 (inizio di rapporto di agenzia) al
28.11.2023 (data di recesso dal contratto) o comunque tutte le scritture contabili ritenute utili dal giudice adito ed afferenti al rapporto preponente/agente, oltre al pagamento delle spese della procedura liquidate in € 259,00= per esborsi ed € 1.370,00= per compensi (…)”;
nel procedimento ordinario parimenti si costituiva Controparte_1
richiamando le difese già esposte nel giudizio cautelare incidentale;
concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 171 ter C.P.C, concessi alcuni rinvii in pendenza di trattative poi non andate a buon fine, il Giudicante rinviava per la discussione orale sulle questioni preliminari sollevate dall'opponente;
all'udienza del 27.2.2025 i legali delle parti procedevano alla discussione orale ed il Giudice dava immediata lettura del dispositivo in udienza ex art. 281 e sexies C.P.C.; rilevato in diritto: in primo luogo, tra le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente
[...]
va valutata quella pregiudiziale dell'incompetenza per Parte_1
materia del Tribunale di Savona in composizione ordinaria a favore della
Sezione Lavoro del medesimo Tribunale, eccezione che risulta fondata e deve essere accolta;
non è contestato, invero, il fatto che la pretesa azionata dal in CP_1
sede monitoria avente ad oggetto la richiesta a della Parte_1
consegna dell'elenco dei clienti e dei fornitori nonché l'estratto dei partitari dei clienti e l'estratto dei registri I.V.A. vendite, relativamente a
8 tutte le vendite da lui effettuate nel periodo compreso dal 30.1.2015
(inizio di rapporto di agenzia) al 28.11.2023 (data di recesso dal contratto)
o, comunque, tutte le scritture contabili ritenute utili dal Giudice adito ed afferenti al rapporto preponente/agente, trovi fondamento nel contratto di agenzia stipulato dalle parti nel 2015;
i rapporti di agenzia ex art. 409 C.P.C. sono soggetti alla competenza per materia funzionale ed inderogabile del Giudice del Lavoro che opera anche laddove il giudizio sia radicato di fonte alla sezione ordinaria dello stesso
Tribunale e, pertanto, anche la richiesta monitoria avrebbe dovuto essere proposta a tale Giudice;
se poi è vero che nel caso di radicazione della causa che sarebbe di competenza del Giudice del Lavoro di fronte al Giudice ordinario, quest'ultimo può, ex art. 426 C.P.C, fissare con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 C.P.C. concedendo alle parti un termine perentorio per provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi del giudizio, altrettanto è vero che tale norma non può trovare applicazione nel caso in cui al Giudice ordinario sia stato richiesto di emettere un decreto ingiuntivo che avrebbe dovuto essere richiesto al Giudice del Lavoro (e il
Giudice ordinario accogliendo l'istanza abbia poi provveduto in tal senso): in tal caso, invero, in presenza di un provvedimento monitorio che, se non revocato, potrebbe produrre immediatamente effetti nella sfera soggettiva del destinatario, è certamente necessaria la formale revoca dello stesso erroneamente emesso dal Giudice incompetente per materia e tale provvedimento deve intervenire con sentenza;
in tal senso va rilevato che rappresenta principio del tutto consolidato, quello per il quale nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo da parte di
Giudice incompetente per materia, per valore o per territorio, il Giudice a cui sia stata poi proposta l'opposizione al provvedimento monitorio, deve
9 dichiarare con sentenza l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e la conseguente nullità del titolo monitorio che deve, quindi, essere revocato, con fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti possono riassumere la causa davanti al giudice competente (ex pluribus Cass. n. 861.2003; Cass. n. 15720.2006; Cass. n. 10563.2015); inoltre poiché il presente procedimento viene definito con sentenza il
Giudicante deve anche provvedere sulle spese processuali della presente fase di opposizione che seguono la soccombenza e vanno accollate a con applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore di Controparte_1
valore indeterminato, complessità bassa, valori medi di tabella per le fase di studio, di introduzione e di istruzione (tenuto conto altresì dell'attività svolta per la fase cautelare incidentale) e minimi per la fase di decisione
(causa definita in via anticipata su questione preliminare processuale e con discussione orale); sentenza esecutiva.
P.Q.M.
ogni altra azione, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo,
DICHIARA la propria incompetenza per materia a favore della Sezione Lavoro del
Tribunale di Savona;
CONDANNA al pagamento a favore di delle Parte_3 Parte_1
spese processuali, che liquida in € 286,00= per esborsi e € 6.164,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A;
CONCEDE alla parte diligente termine per la riassunzione davanti al Giudice
10 competente per materia di tre mesi dalla data del presente provvedimento.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona il 27.2.2025 IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
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n.° / 2025
Cron. ______
R.G. n. 1370.2024
TRIBUNALE DI SAVONA
VERBALE DI UDIENZA
nella causa civile promossa da
Parte_1
difesa dall'avv. MASSIMO BOZZO VANNI ATTRICE OPPONENTE=
contro
Controparte_1
difeso dagli avv. GIUSEPPE FARRAUTO e LUIGI FARRAUTO;
CONVENUTO OPPOSTO=
********
All'udienza del 27.2.2025 sono comparsi l'avv. BOZZO VANNI e LUIGI FARRAUTO che procedono alla discussione richiamando le proprie difese e conclusioni;
i legali indicano che non saranno presenti alla lettura della sentenza per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione e alle ore 13.00 da lettura della motivazione
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1370.2024 R.C. CIV. decisa all'udienza del 27.2.2025 ex artt. 281 terdecies e sexies C.P.C. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra
in persona dell'amministratore unico Parte_1 Pt_2
con sede in Milano;
[...]
difesa dall'avv. Massimo Bozzo Vanni;
ATTRICE OPPONENTE=
contro
, residente in [...]; Controparte_1
difeso dagli avv. Giuseppe Farrauto e Luigi Farrauto;
CONVENUTO OPPOSTO=
***** rilevato in fatto: con atto di citazione in opposizione datato 28.6.2024, Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona,
[...] Controparte_1
2 per ottenere l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 387.2024 emesso nei suoi confronti in data 3.6.2024, con formula di provvisoria esecutorietà (e notificatole unitamente all'atto di precetto in data 18.6.2024) con cui era le era stato ordinato di consegnare al l'elenco dei clienti e dei CP_1
fornitori nonché l'estratto dei partitari dei clienti e l'estratto dei registri
I.V.A. vendite, relativamente a tutte le vendite effettuate dal medesimo nel periodo compreso dal 30.1.2015 (inizio di rapporto di agenzia) CP_1
al 28.11.2023 (data di recesso dal contratto) o, comunque, tutte le scritture contabili ritenute utili dal giudice adito ed afferenti al rapporto preponente/agente ed era stata condannata al pagamento delle spese della procedura, liquidate in € 259,00= per esborsi ed € 1.370,00= per compensi, oltre accessori, indicando quanto segue;
in primo luogo il provvedimento monitorio era stato emesso da Giudice incompetente per materia poiché la pretesa del trovava fondamento in un CP_1
pregresso contratto di agenzia, con conseguente competenza della Sezione
Lavoro del Tribunale e, comunque, era presente clausola compromissoria secondo cui ogni controversia sorta in relazione all'incarico doveva essere preventivamente rimessa per il tentativo di conciliazione sindacale alla
Commissione paritetica costituita secondo i modi e le procedure di cui all'Accordo Economico Collettivo del 30.7.2014, fatto non avvenuto;
nel merito lo scopo del socio di maggioranza ed amministratore CP_1
unico della concorrente operante nel suo stesso settore, era CP_2
solo quello di venire in possesso di documenti contenenti dati contabilmente e commercialmente sensibili;
operava dal 1978 nel settore dello smaltimento rifiuti e delle bonifiche ambientali principalmente nella provincia di Savona e con il nel 2015 era stato stipulato CP_1
contratto di agenzia (tutti i clienti erano stati segnalati dalla preponente all'agente); le verifica delle provvigioni annualmente maturate dal CP_1
3 era effettuata periodicamente nel contraddittorio delle parti;
il sistema di pagamento prevedeva che il emettesse fatture di acconto e, CP_1
successivamente, una fattura a saldo a qualche mese di distanza dalla fine del trimestre di riferimento;
il rapporto di collaborazione era proseguito anche successivamente alla costituzione, nel maggio 2022, di CP_2
società di cui era amministratore unico e socio di maggioranza CP_1
che svolgeva la medesima attività; in particolare, derogando al divieto contenuto nel contratto di agenzia, in data 17.3.2023, aveva autorizzato il a partecipare ad altra società fornitrice di servizi analoghi a CP_1
quelli offerti da a condizione della sottoscrizione di un Parte_1
accordo trilatero di collaborazione;
in forza di detto accordo, poi effettivamente sottoscritto, il avrebbe dovuto continuare a CP_1
trasmetterle le proposte d'ordine riguardanti l'attività di spurgo indicando quale esecutore preferenziale lucrando così due volte, come CP_2
agente e come esecutore dei lavori ed anche nel 2023, il sistema di pagamento delle provvigioni del non era mutato;
peraltro, in data CP_1
7.11.2023, le era pervenuta richiesta di pagamento, non accompagnata dall'emissione di fattura, di non meglio precisate provvigioni per €
55.000,00= che sarebbero maturate a tutto il 30.9.2023, da pagarsi entro
10 giorni, pena, in difetto, il recesso dal contratto di agenzia e di fatto il aveva poi, contestualmente, cessato la propria attività di agente CP_1
che, per il tramite di aveva iniziato a gestire in proprio, fino CP_3
alla formale comunicazione del recesso dal contratto di agenzia (per asserita giusta causa) avvenuta in data 28.11.2023; nel gennaio 2024 il aveva infine richiesto il pagamento delle provvigioni da lui CP_1
maturate fino al 30.11.2023, ammontanti a € 61.607,67=, fatte salve le detrazioni per il preavviso non lavorato;
aveva contestato all'agente la sussistenza della giusta causa di dimissioni, invocata al solo fine recedere
4 dal contratto di agenzia senza rispettare il periodo di preavviso e, conseguentemente, non era fondata la pretesa dell'agente all'indennità suppletiva di clientela, meritocratica e di mancato preavviso ed aveva richiesto al predetto la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a tre dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile precedente il recesso, pari a € 30.027,84= da compensarsi con il dovuto per le provvigioni;
il aveva, quindi, richiesto la CP_1
documentazione poi oggetto del provvedimento monitorio;
si era comportata correttamente nell'esecuzione rapporto di lavoro con il proprio agente il quale non aveva diritto alla consegna della richiesta documentazione che gli avrebbe consentito l'acquisizione di informazioni commercialmente rilevanti;
concludeva, quindi, chiedendo, previa sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo e deposito di istanza di fissazione di apposita udienza per la discussione sulla stessa, dichiararsi l'incompetenza per materia del
Tribiunale Sezione ordinaria e, nel merito, revocarsi il provvedimento monitorio;
il Giudicante fissava udienza per la decisione sulla sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo;
si costituiva in giudizio nel procedimento incidentale Controparte_1
che contestava le avversarie argomentazioni;
sosteneva la sussistenza della competenza del Tribunale ordinario in relazione all'emissione del provvedimento monitorio e l'infondatezza dell'eccezione di operatività della clausola compromissoria;
rilevava, nel merito, di avere diritto alla ricezione di tutte le informazioni necessarie per verificare la correttezza degli importi a lui liquidati e liquidandi a titolo di provvigioni;
5 concludeva, quindi, per la reiezione dell'opposizione e della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
il Giudicante, sentiti i legali delle parti, con ordinanza riservata datata
7.8.2024 così disponeva: “(….) rilevato che la società opponente ha, in via preliminare, eccepito l'incompetenza per materia del Giudice che ha emesso il provvedimento monitorio (Giudice ordinario anziché Giudice del lavoro), nonchè l'esistenza di clausola compromissoria per non essere stato esperito il tentativo di conciliazione sindacale davanti alla Commissione paritetica costituita secondo i modi e le procedure di cui all'Accordo
Economico Collettivo del 30.7.2014 e, comunque, nel merito, ha contestato la sussistenza del diritto dell'ingiungente di ottenere la documentazione richiesta già da lui esaminata ed avendo, in ogni caso, la società provveduto al pagamento di tutti compensi maturati dall'agente nel corso del rapporto;
preso atto delle difese formulate dal in relazione alla istanza di CP_1
di sospensione della provvisoria esecutorietà del Parte_1
decreto ingiuntivo;
rilevato non essere contestato che il rapporto negoziale in relazione al quale è stata azionata in sede monitoria la pretesa del (volta ad CP_1
ottenere vari documenti attinenti l'attività lavorativa da lui espletata) rientra tra quelli di agenzia, come tale sottoposti alla competenza per materia del Giudice del Lavoro;
rilevato che ex art. 637 comma 1 C.P.C. Giudice competente all'emissione del provvedimento monitorio è quello che sarebbe competente (anche per materia) laddove la domanda fosse stata proposta in via ordinaria e che in forza dell'art. 428 C.P.C nell'ipotesi di radicazione davanti al Giudice
6 ordinario di causa rientrante tra quelle di competenza del Giudice del lavoro, laddove la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata, il Giudice adito deve rimettere la causa al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro;
ritenuto, pertanto, indipendentemente dall'ulteriore questione preliminare relativa all'esistenza di clausola compromissoria per non essere stato esperito il tentativo di conciliazione sindacale davanti alla Commissione paritetica costituita secondo i modi e le procedure di cui all'Accordo
Economico Collettivo del 30.7.2014, circostanza che, secondo la prospettazione dell'opponente, avrebbe impedito al in assenza CP_1
dell'attivazione di detta procedura, di ottenere l'emissione di provvedimento monitorio, che esso avrebbe dovuto, comunque, essere richiesto ed emesso (se l'istanza fosse stata ritenuta fondata) dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Savona (competente funzionalmente per materia) e non al Giudice ordinario e che nell'ambito del procedimento ordinario dovrà, pertanto, poi procedersi alla trasmissione del procedimento alla Sezione Lavoro;
ritenuto, pertanto, che in presenza di decreto ingiuntivo emesso da
Giudice incompetente per materia (anche se facente parte dell'Ufficio giudiziario territorialmente competente) sussistono i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio;
P.Q.M.
SOSPENDE
la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 387.2024 emesso in data 3.6.2024, dal Tribunale di Savona, nei confronti di Parte_1
ed a favore di con la quale alla stessa è stato
[...] Controparte_1
7 ordinato di provvedere alla consegna dell'elenco dei clienti e dei fornitori nonché l'estratto dei partitari dei clienti e l'estratto dei registri I.V.A. vendite, relativamente a tutte le vendite effettuate dal nel CP_1
periodo compreso dal 30.1.2015 (inizio di rapporto di agenzia) al
28.11.2023 (data di recesso dal contratto) o comunque tutte le scritture contabili ritenute utili dal giudice adito ed afferenti al rapporto preponente/agente, oltre al pagamento delle spese della procedura liquidate in € 259,00= per esborsi ed € 1.370,00= per compensi (…)”;
nel procedimento ordinario parimenti si costituiva Controparte_1
richiamando le difese già esposte nel giudizio cautelare incidentale;
concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 171 ter C.P.C, concessi alcuni rinvii in pendenza di trattative poi non andate a buon fine, il Giudicante rinviava per la discussione orale sulle questioni preliminari sollevate dall'opponente;
all'udienza del 27.2.2025 i legali delle parti procedevano alla discussione orale ed il Giudice dava immediata lettura del dispositivo in udienza ex art. 281 e sexies C.P.C.; rilevato in diritto: in primo luogo, tra le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente
[...]
va valutata quella pregiudiziale dell'incompetenza per Parte_1
materia del Tribunale di Savona in composizione ordinaria a favore della
Sezione Lavoro del medesimo Tribunale, eccezione che risulta fondata e deve essere accolta;
non è contestato, invero, il fatto che la pretesa azionata dal in CP_1
sede monitoria avente ad oggetto la richiesta a della Parte_1
consegna dell'elenco dei clienti e dei fornitori nonché l'estratto dei partitari dei clienti e l'estratto dei registri I.V.A. vendite, relativamente a
8 tutte le vendite da lui effettuate nel periodo compreso dal 30.1.2015
(inizio di rapporto di agenzia) al 28.11.2023 (data di recesso dal contratto)
o, comunque, tutte le scritture contabili ritenute utili dal Giudice adito ed afferenti al rapporto preponente/agente, trovi fondamento nel contratto di agenzia stipulato dalle parti nel 2015;
i rapporti di agenzia ex art. 409 C.P.C. sono soggetti alla competenza per materia funzionale ed inderogabile del Giudice del Lavoro che opera anche laddove il giudizio sia radicato di fonte alla sezione ordinaria dello stesso
Tribunale e, pertanto, anche la richiesta monitoria avrebbe dovuto essere proposta a tale Giudice;
se poi è vero che nel caso di radicazione della causa che sarebbe di competenza del Giudice del Lavoro di fronte al Giudice ordinario, quest'ultimo può, ex art. 426 C.P.C, fissare con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 C.P.C. concedendo alle parti un termine perentorio per provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi del giudizio, altrettanto è vero che tale norma non può trovare applicazione nel caso in cui al Giudice ordinario sia stato richiesto di emettere un decreto ingiuntivo che avrebbe dovuto essere richiesto al Giudice del Lavoro (e il
Giudice ordinario accogliendo l'istanza abbia poi provveduto in tal senso): in tal caso, invero, in presenza di un provvedimento monitorio che, se non revocato, potrebbe produrre immediatamente effetti nella sfera soggettiva del destinatario, è certamente necessaria la formale revoca dello stesso erroneamente emesso dal Giudice incompetente per materia e tale provvedimento deve intervenire con sentenza;
in tal senso va rilevato che rappresenta principio del tutto consolidato, quello per il quale nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo da parte di
Giudice incompetente per materia, per valore o per territorio, il Giudice a cui sia stata poi proposta l'opposizione al provvedimento monitorio, deve
9 dichiarare con sentenza l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e la conseguente nullità del titolo monitorio che deve, quindi, essere revocato, con fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti possono riassumere la causa davanti al giudice competente (ex pluribus Cass. n. 861.2003; Cass. n. 15720.2006; Cass. n. 10563.2015); inoltre poiché il presente procedimento viene definito con sentenza il
Giudicante deve anche provvedere sulle spese processuali della presente fase di opposizione che seguono la soccombenza e vanno accollate a con applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore di Controparte_1
valore indeterminato, complessità bassa, valori medi di tabella per le fase di studio, di introduzione e di istruzione (tenuto conto altresì dell'attività svolta per la fase cautelare incidentale) e minimi per la fase di decisione
(causa definita in via anticipata su questione preliminare processuale e con discussione orale); sentenza esecutiva.
P.Q.M.
ogni altra azione, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo,
DICHIARA la propria incompetenza per materia a favore della Sezione Lavoro del
Tribunale di Savona;
CONDANNA al pagamento a favore di delle Parte_3 Parte_1
spese processuali, che liquida in € 286,00= per esborsi e € 6.164,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A;
CONCEDE alla parte diligente termine per la riassunzione davanti al Giudice
10 competente per materia di tre mesi dalla data del presente provvedimento.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona il 27.2.2025 IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
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