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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16520 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. IA LL MP, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10784, Ruolo Generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione con provvedimento del 17.07.2025, vertente
TRA
(C.RF. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Fabio David (C.F. ed elettivamente domi- C.F._2 ciliata presso il suo studio in Roma, Via Ulpiano n. 29, giusta delega rilasciata su foglio separato posto in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
(C.F. e P.Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Simone CP_2
NO (C.F. ) con studio in Roma al Viale Giuseppe C.F._3
Mazzini, n.140.
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di appalto;
CONCLUSIONI: Come in atti.
Pag. 1 a 15 MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo dell'atto di citazione e quello contrario della comparsa di risposta e dei rispettivi atti depositati in atti.
La signora conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_3 deducendo: di aver affidato alla la realizzazione di lavori di Controparte_3 ristrutturazione edili (muratura e pittura) dell'impianto elettrico e antintrusione nell'appartamento di sua proprietà, sito in Ro-ma, Via Aurelia Antica n.200, scala A interno 7, alla odierna convenuta mediante sottoscrizione dei contratti di appalto del
21.02.2020 e del 19.07.2020 nei quali venivano indicate analiticamente le opere da eseguire, i corrispettivi e modalità di pagamento, le penali per ritardata esecuzione dei
Pag. 2 a 15 lavori, oltre la nomina del Direttore dei lavori per il Committente, indicato nella persona dell'Arch. e la nomina del responsabile del cantiere per CP_4
l'Appaltatore nella persona del Sig. (docc. 3 e 4); che venivano Parte_2 richiesta l'esecuzione di lavori extra contratto;
che nell'esecuzione dell'appalto la società appaltatrice è stata inadempiente non avendo eseguito tutte le opere commissionate, avendo realizzato opere viziate, avendo arrecato alcuni danni all'immobile e non avendo rispettato i tempi di esecuzione dei lavori appaltati;
che di tali inadempienze venivano denunce all'appaltatore; che con lettera raccomandata a.r. del 16.04.2021 veniva comunicata all'appaltatrice la risoluzione dei due contratti, ai sensi dell'art. 13, per grave inadempimento con riserva di ogni azione per ottenere il risarcimento dei danni;
che con e-mails del 20/5/2021 e 1/6/2021, con cui venivano denunciati ulteriori vizi e difetti nelle lavorazioni riscontrati successivamente;
che l'abbandono del cantiere senza il completamento delle opere e lo sgombero del cantiere da parte del dell'appaltatore ha comportato l'impossibilità per il Direttore dei lavori di predisporre il verbale di fine lavori e per la Committente di effettuare la verifica delle lavorazioni;
che con lettera raccomandata a.r del 16/4/2021 comunicava alla società convenuta, ai sensi dell'art. 14 del contratto, la risoluzione del contratto per suo grave inadempimento, specificandone i motivi;
che aveva dovuto incaricare altre ditte, ovvero: la Ri.Ma. Edil di , per effettuare i lavori di Controparte_5 rasatura, stuccatura e verniciatura di soffitti e pareti, sostenendo un costo di €.
2.200,00; la , per il completamento e la Controparte_6 modifica dell'impianto elettrico e antintrusione, con verifica dell'intero impianto per il rilascio della certificazione di conformità, al costo di €. 5.885,00; la CP_7 per completare l'intonaco del bagno degli ospiti, che la aveva Controparte_3 demolito e parzialmente rifatto, ma non completato, al costo di €. 1.100,00; che ha dovuto acquistare altri materiali sostenendo la spesa di €. 1.754,44; che il ritardo nella consegna dei lavori ha comportato l'applicazione della penale contrattualmente prevista di complessivi €. 22.150,00 (€. 10.450,00 + 11.700,00), oltre a maggiori spese e mancati incassi. La parte attrice nella prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato che la convenuta: - non ha completato i lavori appaltati, sia contrattuali che extracontrattuali, avendo abbandonato il cantiere in data 7/4/2021; - ha utilizzato personale non dipendente ed in subappalto vietato dal contratto;
- ha
Pag. 3 a 15 realizzato lavorazioni con gravi difetti e vizi sia di muratura e pittura che nell'impianto elettrico e antintrusione, che hanno comportato il rifacimento integrale di molte opere ed il completamento di altre, come indicato in narrativa;
- ha abbandonato il cantiere accumulando comunque 209 giorni di ritardo per le opere di muratura e di pittura e 234 giorni di ritardo per l'impianto elettrico e antintrusione,
o nella misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in sede di giudizio;
- ha portato a discarica materiale idraulico che l'attrice è stata costretta a ricomprare;
- ha rovinato e rotto due soglie di travertino di circa 3,00 ml, una applique in gesso del corridoio, il videocitofono, una maniglia di una finestra Shuco del salone;
- non ha consegnato due dei quattro formulari dei materiali di risulta dei cantieri;
1) per
l'effetto, dichiarare risolti i contratti di appalto sottoscritti tra le parti in data
21/2/2020 ed in data 19/7/2020 a causa del grave inadempimento della convenuta e per suo fatto e colpa ai sensi dell'art. 1668 c.c.; 2) in via principale, condannare la convenuta a pagare all'attrice: (2.1) la somma di €. 2.200,00 per i lavori di rifacimento di rasatura, scartavetratura e pittura;
(2.2) la somma di €. 5.885,00 per i lavori di completamento e modifica dell'impianto elettrico ed antintrusione e per il rilascio della certificazione di conformità degli impianti stessi;
(2.3) la somma di €.
1.100,00 per il completamento dell'intonaco del bagno degli ospiti;
(2.4) la somma di
€. 1.754,44 per tutti i materiali acquistati nuovamente a causa del comportamento negligente della convenuta;
(2.5) a titolo di penali la somma di €. 10.450,00 per il contratto dei lavori di muratura e pittura e la somma di €.11.700,00 per il contratto dell'impianto elettrico ed antrintrusione, o di quelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia;
(2.6) la somma di €. 5.298,00 per n. 6 mesi di rate di mutuo;
(2.7) la somma di €. 10.500,00 per il mancato incasso dei canoni di locazione dell'appartamento di Via S. Agatone Papa n. 50, scala B, int. 16; (2.8) la somma di €.
3.907,95 a titolo di differenza di IMU che l'attrice ha versato come 2° casa al
per cui in totale € 52.794,95, o di quella maggiore o minore CP_8 somma che sarà ritenuta di giustizia. 3) In via subordinata, condannare la convenuta
a pagare all'attrice: (3.1) la somma di €. 2.200,00 per i lavori di rifacimento di rasatura, scartavetratura e pittura;
(3.2) la somma di €. 5.885,00 per i lavori di completamento e modifica dell'impianto elettrico ed antintrusione e per il rilascio della certificazione di conformità degli impianti stessi;
(3.3) la somma di €. 1.100,00 per il completamento dell'intonaco del bagno degli ospiti;
(3.4) la somma di €.
Pag. 4 a 15 1.754,44 per tutti i materiali acquistati nuovamente a causa del comportamento negligente della convenuta;
(3.5) a titolo di penali la somma di €. 10.450,00 per il contratto dei lavori di muratura e pittura e la somma di €.11.700,00 per il contratto dell'impianto elettrico ed antintrusione, per cui in totale €. 33.089,44, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ovvero, in alternativa al punto (3.5) le seguenti somme: (3.6) €. 5.298,00 per n. 6 mesi di rate di mutuo;
(3.7) €. 10.500,00 per il mancato incasso dei canoni di locazione dell'appartamento di Via S. Agatone
Papa n. 50, scala B, int. 16; (3.8) di €. 3.907,95 a titolo di differenza di IMU che
l'attrice ha versato come 2° casa al per cui in totale €. 30.645,39, CP_8
o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. 4) in via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda riconvenzionale avversaria, disporre la compensazione delle somme riconosciute in favore della convenuta con quelle che saranno riconosciute in favore dell'attrice.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Si costituiva in giudizio la , contestando tutte le eccezioni svolte Controparte_9 da controparte ritenute infondate e pretestuose, chiedendone il rigetto. In particolare allegava: la sottoscrizione dei contratti dedotti da parte attrice;
di aver realizzato tutti i lavori appaltati;
che il cantiere era stato affidato come Direttore dei Lavori, arch.
, che dirigeva i lavori;
che nel corso di svolgimento dei lavori erano stati CP_4 emessi SAL in accordo tra la committente, DL e la società e mai contestati;
che nel corso di esecuzione dei lavori è incorsa la pandemia da Covid 19 con conseguente rallentamento dei lavori;
che nel corso dei lavori sono stati modificati i progetti e commissionati lavori extra contratto che hanno dilungato l'esecuzione dei lavori;
di aver richiesto più volte il pagamento dovuto sia a titolo di saldo del prezzo che di svincolo delle ritenute in garanzia, rispettivamente per euro19.853,95 oltre IVA
(saldo lavori eseguiti pari ad € 12.708,75 + €7.127,20 di ritenute a garanzia), per cui richiedeva l'emissione di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter cpc, per il pagamento delle opere eseguite e lo svincolo delle somme in garanzia, per euro 19.853,95 (€
12.708,75 per saldo lavori eseguiti + € 7.127,20 per ritenute a garanzia) oltre interessi moratori ex art. 1224 cc oppure ex Dlgs. 231/00 a decorrere dal mese di marzo 2021 data di ultimazione dei lavori o di quell'altra somma minore ritenuta di giustizia con eventuale diversa decorrenza di interessi allo stato provata e che sia pari almeno alle
Pag. 5 a 15 ritenute in garanzia di €7.127,20 oltre iva;
che i dedotti inadempimenti non sono mai stati analiticamente contestate durante l'esecuzione delle lavorazioni, seguite dal D.L. né successivamente nei termini di cui all'art. 1667 c.c..; che la committente è stata invitata in data 8/4/2021 alla verifica dei lavori ed a tale verifica non ha inteso partecipare determinando, quindi, ex art.1665 cc l'accettazione dei lavori stessi;
che la committente ha estromesso e spossessato la convenuta dal cantiere ed alterato lo stato dei luoghi e fatto redigere due relazione non in contraddittorio tra le parti e prive di valore probatorio ed anche in contrasto tra loro;
che le somme richieste a risarcimento del danno non fossero dovute. Concludeva chiedendo: “Piaccia al
Tribunale di Roma, contrariis reiectis, cosi provvedere: 1) In via preliminare, si chiede l'emissione di ordinanza ingiuntiva ex art.186 ter cpc per l'importo €
19.853,95 (€ 12.708,75 per saldo lavori eseguiti + € 7.127,20 per ritenute a garanzia) oltre interessi moratori ex art. 1224 cc oppure ex Dlgs. 231/00 a decorrere dal mese di marzo 2021 data di ultimazione dei lavori o per quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e comunque pari alle ritenute in garanzia. 2)
In via preliminare, si eccepisce la prescrizione del diritto e dell'azione per mancata denuncia dei vizi entro il termine di 60 giorni ex art. 1667 cc;
3) In via preliminare, accertare e dichiarare anche ai sensi dell'art. 1665 cc che l'attrice sig.ra Parte_1
ha accettato i lavori eseguiti dalla on conseguente rinuncia alla
[...] CP_10 garanzia per vizi ex art. 1667 cc;
4) In via principale rigettare le domande della sig.ra in quanto destituite di fondamento e non provate;
5) In Parte_1 via riconvenzionale, condannare la sig.ra al pagamento della Parte_1 somma di € 19.835,95 o quell'atra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi moratori ex art. 1224 cc oppure ex DLgs 231/00 a decorrere dal mese di aprile 2021 6) In via subordinata, ridurre ad equità l'importo della penale e compensare le eventuali somme dovute alla sig.ra con quelle dovute alla Pt_1 CP_10
Con vittoria di spese competenze di lite.”
[...]
Con ordinanza del 26.05.2023, adottata all'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2023 questo giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. e rinviava per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 05.10.2023.
Con provvedimento adottata in detta udienza “esaminate le istanze istruttorie ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ammette la ctu tecnica e nomina, quale
Pag. 6 a 15 ctu, l'Ing. (vedi elenco). Si riserva all'esito sulle ulteriori istanze Persona_1 istruttorie. Rinvia per giuramento del ctu e formulazione dei quesiti all'udienza del
24.11.2023, ore 14.30.”
All'udienza del 24.02.2023, a seguito di giuramento del ctu nominato, venivano posti al ctu i seguenti quesiti:
“1. Proceda il ctu, previo esame della documentazione versati in atti e quella che ritenesse acquisire presso gli Uffici tecnici competenti, alla descrizione delle opere oggetto e previste nel contratto di appalto inter partes ed extra contratto;
2. Verifichi il ctu che dette opere siano state o meno tutte eseguite ed accerti se quelle poste in essere siano state realizzate nei termini pattuiti e secondo la regola dell'arte;
3. Nel caso di mancata esecuzione delle opere suddette ne dia descrizione e ne quantifichi il relativo valore;
4. Nel caso di accertamento di esecuzione delle opere oltre i tempi pattuiti ne dia descrizione e quantifichi la penale, secondo quanto previsto contrattualmente;
5. Nel caso di riscontro di riscontro di vizi sulle opere eseguite dica il ctu le opere necessarie per il loro ripristino a regola d'arte e ne quantifichi i costi;
6. Verifichi e tenti, altresì, il ctu la possibilità di un bonario componimento della controversia.”
L'ausiliare del giudice depositava in atti l'elaborato peritale definitivo in data
10.06.2024.
All'udienza del 04.07.2024 il giudice su istanza del procuratore di parte attrice, questo giudice chiamava il ctu, ing. a rendere chiarimenti all'udienza Persona_1 del 27.09.2024 ed all'esito per tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c.
Alla successiva udienza del 27.09.2024 alla presenza, del ctu, ing. il Persona_1 quale in ragione dell'incarico assunto, si dichiarava disponibile a rendere i chiarimenti alle parti. E, sentite le parti, “l'avv. Elvira Pagano chiede al ctu di chiarire come sia giunto alle determinazioni sul calcolo delle penali;
A.d.r. il ctu risponde: “Il metodo adottato per la determinazione dei giorni di ritardo è scaturito
Pag. 7 a 15 dall'applicazione di un calcolo parametrico basato sulle interferenze di esecuzione delle opere e dei necessari tempi tecnici dettati dalla regola dell'arte”. L'avv. Elvira
Pagano chiede al ctu di riferire in merito alla compensazione operata in sui materiali sostituiti ed acquistati direttamente dalla signora . A.d.r. il ctu risponde: “Ho Pt_1 provveduto a valutare una compensazione rispetto al riconoscimento dei costi sostenuti dall'odierna attrice ed i completamenti delle opere”. L.C. A questo punto Il
Giudice
Dato atto, concede alle parti in termine per note in cui ricostruire la partite di dare ed avere tra le parti, in particolare riportare le somme già corrisposte dalla committenza, comprovate da documentazione versata in atti, fino al 30. 10.2024; rinvia per il tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del
07.11.2024, ore 12.00.”
All'udienza del 07/11/2024 compariva in udienza per la parte attrice, il procuratore ai fini della conciliazione assistito dall'avv. DAVID FABIO;
per la Parte_3 parte convenuta è comparso l'avv. VIGNOLA SIMONE, il quale rappresenta che la rappresentante legale, signora non potrà presenziare all'udienza per CP_2 motivi di salute ed egli stesso non è munito di delega per la conciliazione. Questo giudice “sentite le parti;
le parti contestano le risultanze della ctu ed i chiarimenti rei del consulente all'udienza del 27.09.2024, ed insistono per l'ammissione delle prove orali già articolate;
esaminate le prove orali articolate dalla parte attrice, le stesse vertono su circostanze da provarsi documentalmente e/o valutative, oltre che essere superate dalla ctu svolta, per cui ne dispone il rigetto;
rinvia per il medesimo incombente odierno ed in difetto per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
06.06.2025, ore 11.00.
All'udienza del 17/07/2025 il difensore di parte attrice reiterava l'istanza di ammissione delle prove articolate nella memoria istruttoria e in subordine precisa le conclusioni come svolte nella prima memoria ex art. 183, vi co. c.p.c., mentre il difensore di parte convenuta si riportava alle conclusioni rassegnate in atti e chiedeva che la causa fosse decisa con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c… questo giudice, tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 8 a 15 La causa era istruita con produzione documentale, mediante espletamento delle prove orali e mediante espletamento della ctu.
***********
Passando ad esaminare le domande avanzate dalle parti.
In ordine alla domanda preliminare di parte convenuta di emissione di ordinanza ingiuntiva ex art.186 ter cpc per l'importo € 19.853,95 (€ 12.708,75 per saldo lavori eseguiti + € 7.127,20 per ritenute a garanzia) oltre interessi moratori ex art. 1224 cc oppure ex Dlgs. 231/00 a decorrere dal mese di marzo 2021 data di ultimazione dei lavori o per quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e comunque pari alle ritenute in garanzia, la stessa non è stata accolta in corso di causa mancando i presupposti per la sua emissione per cui va dichiarata inammissibile.
Si osserva che i presupposti per l'emissione di ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter c.p.c., oltre che possa essere proposto nel corso del giudizio di primo grado, come nel giudizio che ci occupa, l'istante deve fornire la prova scritta del preteso diritto e della liquidità e esigibilità del credito vantato.
Nella specie non ricorrono tali presupposti in ragione delle contestazioni effettivamente mosse da parte attrice, riguardo alla mancata esecuzione di parte delle opere appaltate e dei vizi delle opere eseguite, che necessitavano, pertanto, un accertamento istruttorio ed in mancanza di prova certa a supporto.
La domanda preliminare di parte convenuta di concessione ordinanza ingiuntiva ex art.186 ter cpc va dichiarata inammissibile e per l'effetto ne dispone il rigetto.
In ordine alla ulteriore domanda preliminare di parte convenuta di dichiarazione di prescrizione del diritto e dell'azione per mancata denuncia dei vizi entro il termine di
60 giorni ex art. 1667 c.c..
A mente dell'art. 1667 c.c. che “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera [1665] e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.
Pag. 9 a 15 Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se
l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati [1670].
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna [181 disp. att.;
240, 855 c. nav.].”
Va precisato in primo luogo che la mancata denunzia dei vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta comporta la decadenza del committente delle opere ad esperire, mentre la prescrizione si riferisce all'azione che lo stesso può proporre contro l'appaltatore entro i due anni dal giorno della consegna dell'opera.
L'eccezione avanzata da parte convenuta, anche in ragione della dedotta manca denunzia entro i sessanta giorni ex art. 1667 c.c. va ricondotta alla dichiarazione di decadenza.
Ciò posto, si rileva che dall'esame della documentazione versata in atti emerge che il la società appaltatrice dichiarava e comunicava di aver terminato le opere appaltate in data 08.04.2021, e la committente replicava alle comunicazioni inviate dalla appaltatrice con raccomandata del 16.04.2021, anticipata via pec in pari data, contestando i danni riscontrati nell'immobile, le lavorazioni non ultimate, l'arbitrario ed ingiustificato abbandono del cantiere e, richiamando l'art. 14 del contratto di appalto, invocava la risoluzione del contratto sottoscritto allegando due perizie a firma, di propri consulenti e successivamente con pec del 20.05.2021 e del
01.06.2021 con cui veniva integrata la denunzia dei vizi delle opere realizzate (cfr. docc.ti g) ed f) di parte convenuta e nn. da 17 a 21 di parte attrice).
La denuncia dei vizi da parte del committente appare tempestiva essendo stata svolta nel temine di 60 giorni di cui all'art. 1667 c.c., pertanto, l'eccezione preliminare di decadenza, erroneamente definita di prescrizione, non è fondata e deve essere respinta.
Pag. 10 a 15 Per quanto concerne l'asserita accettazione dei lavori appaltati da parte della committente, come dedotta da parte convenuta, si osserva che in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima, anche “per facta concludentia”, il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Ebbene nel caso di specie non vi è stato, o quanto meno non vi è prova in atti, accettazione dell'opere da parte della committente, o comportamento deresponsabilizzante dell'appaltatore da parte della parte attrice.
Dunque, l'ulteriore eccezione preliminare di parte convenuta di accertare e dichiarare anche ai sensi dell'art. 1665 cc che l'attrice avesse accettato i lavori eseguiti dalla con conseguente rinuncia alla garanzia per vizi ex art. 1667 cc, non è CP_10 fondata e va per tanto respinta.
Passando ad esaminare le domande di parte attrice di accertamento dell'inadempimento contrattuale della società appaltatrice con conseguente risoluzione dei contratti e risarcimento del danno, la stessa è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui appresso.
Si ricorda che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Orbene, risulta dimostrato per tabulas l'an del rapporto obbligatorio, posto che entrambe le parti in causa allegano l'esistenza i due contratti di appalto, come dalle stesse dedotti, e rispettivamente sottoscritti in data 21.02.2020 e in data 19.07.2020,
Pag. 11 a 15 con i quali l'attrice ha commissionato alla società convenuta l'esecuzione di lavori edili di ristrutturazione (muratura e pittura) nell'appartamento di sua proprietà, ubicato in Roma alla via Aurelia Antica, n. 200, ( scala A, interno 7) a fronte di un corrispettivo di euro 60.507,90, oltre i.v.a., di cui euro 1.800,00, per oneri per la sicurezza, quanto al primo, ed i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico e antintrusione a fronte di un corrispettivo di euro 14.645,00, oltre i.v.a., di cui euro
439,35, per oneri per la sicurezza, quanto al secondo (Cfr. doc. 3 e 4 allegati da parte attrice).
Altresì, incontestata è la realizzazione di opere extra contratto commissionate da parte attrice alla società appaltatrice.
Allo stesso onere probatorio soggiace la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta con cui viene domandata la condanna della sig.ra al Parte_1 pagamento della somma di € 19.835,95 o quell'atra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi moratori ex art. 1224 c.c. oppure ex DLgs 231/00 a decorrere dal mese di aprile 2021, a saldo delle opere dalla stessa commissionate e realizzate a suo favore a fronte dei contratti di appalto tra di loro intercorsi.
Dunque, posto che risulta per tabulas l'an debeatur, ovvero la fonte delle reciproche obbligazioni contrattuali di esecuzione di opere a fronte del pagamento di un corrispettivo, scaturenti dai contratti di appalto dalle parti dedotti e depositati in atti, oltre la corrispondenza per le opere extra contratto, e la tempestiva e specifica denunzia dei motivi di inadempimento, devono essere verificata l'entità dei dedotti inadempimenti e le partite di dare e avere tra le parti.
Ebbene, sul quantum debeatur, si è ritenuto di disporre una ctu tesa all'accertamento della completa esecuzione delle opere, del rispetto della regola dell'arte ed in conseguenza, l'accertamento di vizi sulle opere eseguite ed il valore economico delle opere necessari per il ripristino.
Dalle risultanze della ctu, da ritenersi esaustiva ed esente da vizi eziologici, al cui elaborato finale ci si riporta e da considerarsi parte integrante della presente sentenza,
l'ausiliare del giudice ha analiticamente descritto: le opere realizzate dalla società appaltatrice;
le opere edili ed impiantistiche commissionate e non eseguite;
le opere edili ed impiantistiche eseguite con vizi;
le opere necessarie per il ripristino dei vizi
Pag. 12 a 15 accertati. Per ciascuna categoria di opere esaminate il ctu ha determinato il valore economico dei lavori.
Più precisamente il ctu ha accertato che la società appaltatrice ha realizzato opere per un valore complessivo di euro 81.526,78, oltre iva, di cui euro 59.757,90, oltre iva, per le opere edili, euro 7.123,89, oltre iva, per le opere extra contratto ed euro
14.645,00, oltre iva, per le opere impiantistiche. Inoltre, ha determinato il valore economico delle opere necessarie al ripristino dei vizi accertati pari ad euro
16.094,34, oltre iva, di cui euro 10.744,34, oltre iva, per i lavori edili, ed euro
5.350,00, oltre iva, per i ripristini impiantistici.
Altresì, il ctu ha accertato i giorni di ritardo nell'esecuzione delle opere appaltate, determinando che per le opre edili i giorni di ritardo sono riconducibili a 16 con la conseguente penale di euro 810,00, oltre iva, mentre per le opere impiantistiche il ritardo attribuibile all'Impresa assommerebbe a 83 giorni con la conseguente penale di euro 4.160,00, oltre iva. E, dunque, verificando una penale complessiva a carico dell'appaltatore per i due contratti posti in esecuzione di euro 4.970,00, oltre iva.
Per cui il totale dovuto alla società convenuta ammonta ad euro 60.462,44, oltre iva.
Dunque, è accertato il grave inadempimento della società appaltatrice che ha non compiutamente realizzato le opere ad essa commissionate, non rispettando la regola dell'arte ed i termini previsti contrattualmente nella loro esecuzione, per l'effetto deve dichiararsi a norma dell'art. 1453 c.c. la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti del 21.02.2020 e del 19.07.2020 e la parte convenuta deve essere condannata al risarcimento a favore della parte attrice.
Al riguardo dall'esame della documentazione versata in atti emerge che la committente ha già corrisposto alla società appaltatrice nel corso dell'esecuzione delle opere, oggetto di appalto, la somma di euro 83.988,31, oltre i.v.a. .) (Cfr. docc
37 e 42 allegato da parte attrice).
Ciò rilevato e, posto che la somma dovuta alla appaltatrice è pari ad euro 60.462,44, quest'ultima dovrà restituire alla parte attrice la somma di euro 23.525,87 oltre i.v.a.
(euro 83.916,31, oltre i.v.a.- euro 60.462,44, oltre i.v.a)
Pag. 13 a 15 In ragione delle valutazioni e considerazioni appena svolte, la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta di condanna dell'attrice al pagamento di euro 19.835,95, non è fondata e deve essere, pertanto, rigetta. Dalle risultanze istruttorie emerge l'infondatezza della dedotta pretesa creditoria, invero, non altrimenti provata dalla società appaltatrice.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni altra questione posta.
Si rigettano le altre domande quanto al resto.
Le spese di ctu, come liquidate in separato decreto, devono essere interamente poste a carico della parte convenuta, in ragione delle risultanze processuali;
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA inammissibile della domanda preliminare di parte convenuta di concessione ordinanza ingiuntiva ex art.186 ter cpc e per l'effetto ne dispone il rigetto;
- RESPINGE l'eccezione preliminare di decadenza sollevata da parte convenuta, erroneamente definita di prescrizione;
- RESPINGE l'eccezione preliminare di parte convenuta di accertamento e dichiarazione ai sensi dell'art. 1665 cc di accettazione della parte attrice dei lavori eseguiti dalla con conseguente rinuncia alla garanzia per vizi ex art. CP_10
1667 c.c.;
- ACCERTATO il grave inadempimento della società appaltatrice che ha non compiutamente realizzato le opere ad essa commissionate, non rispettando la regola dell'arte ed i termini previsti contrattualmente nella loro esecuzione, per l'effetto DICHIARA a norma dell'art. 1453 c.c. la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti del 21.02.2020 e del 19.07.2020 e CONDANNA la parte convenuta al pagamento a favore della parte attrice di euro 23.525,87 , oltre i.v.a, ed oltre gli interessi di legge dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Pag. 14 a 15 - RESPINGE la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- RESPINGE le altre domande quanto al resto;
- CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese di ctu, come liquidate con separato decreto;
- CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che quantifica in euro 7.052.00, oltre oneri accessori, come per legge
Così deciso in Roma, 20.11.2025
Il Giudice
IA LL MP
Pag. 15 a 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. IA LL MP, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10784, Ruolo Generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione con provvedimento del 17.07.2025, vertente
TRA
(C.RF. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Fabio David (C.F. ed elettivamente domi- C.F._2 ciliata presso il suo studio in Roma, Via Ulpiano n. 29, giusta delega rilasciata su foglio separato posto in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
(C.F. e P.Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Simone CP_2
NO (C.F. ) con studio in Roma al Viale Giuseppe C.F._3
Mazzini, n.140.
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di appalto;
CONCLUSIONI: Come in atti.
Pag. 1 a 15 MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo dell'atto di citazione e quello contrario della comparsa di risposta e dei rispettivi atti depositati in atti.
La signora conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_3 deducendo: di aver affidato alla la realizzazione di lavori di Controparte_3 ristrutturazione edili (muratura e pittura) dell'impianto elettrico e antintrusione nell'appartamento di sua proprietà, sito in Ro-ma, Via Aurelia Antica n.200, scala A interno 7, alla odierna convenuta mediante sottoscrizione dei contratti di appalto del
21.02.2020 e del 19.07.2020 nei quali venivano indicate analiticamente le opere da eseguire, i corrispettivi e modalità di pagamento, le penali per ritardata esecuzione dei
Pag. 2 a 15 lavori, oltre la nomina del Direttore dei lavori per il Committente, indicato nella persona dell'Arch. e la nomina del responsabile del cantiere per CP_4
l'Appaltatore nella persona del Sig. (docc. 3 e 4); che venivano Parte_2 richiesta l'esecuzione di lavori extra contratto;
che nell'esecuzione dell'appalto la società appaltatrice è stata inadempiente non avendo eseguito tutte le opere commissionate, avendo realizzato opere viziate, avendo arrecato alcuni danni all'immobile e non avendo rispettato i tempi di esecuzione dei lavori appaltati;
che di tali inadempienze venivano denunce all'appaltatore; che con lettera raccomandata a.r. del 16.04.2021 veniva comunicata all'appaltatrice la risoluzione dei due contratti, ai sensi dell'art. 13, per grave inadempimento con riserva di ogni azione per ottenere il risarcimento dei danni;
che con e-mails del 20/5/2021 e 1/6/2021, con cui venivano denunciati ulteriori vizi e difetti nelle lavorazioni riscontrati successivamente;
che l'abbandono del cantiere senza il completamento delle opere e lo sgombero del cantiere da parte del dell'appaltatore ha comportato l'impossibilità per il Direttore dei lavori di predisporre il verbale di fine lavori e per la Committente di effettuare la verifica delle lavorazioni;
che con lettera raccomandata a.r del 16/4/2021 comunicava alla società convenuta, ai sensi dell'art. 14 del contratto, la risoluzione del contratto per suo grave inadempimento, specificandone i motivi;
che aveva dovuto incaricare altre ditte, ovvero: la Ri.Ma. Edil di , per effettuare i lavori di Controparte_5 rasatura, stuccatura e verniciatura di soffitti e pareti, sostenendo un costo di €.
2.200,00; la , per il completamento e la Controparte_6 modifica dell'impianto elettrico e antintrusione, con verifica dell'intero impianto per il rilascio della certificazione di conformità, al costo di €. 5.885,00; la CP_7 per completare l'intonaco del bagno degli ospiti, che la aveva Controparte_3 demolito e parzialmente rifatto, ma non completato, al costo di €. 1.100,00; che ha dovuto acquistare altri materiali sostenendo la spesa di €. 1.754,44; che il ritardo nella consegna dei lavori ha comportato l'applicazione della penale contrattualmente prevista di complessivi €. 22.150,00 (€. 10.450,00 + 11.700,00), oltre a maggiori spese e mancati incassi. La parte attrice nella prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato che la convenuta: - non ha completato i lavori appaltati, sia contrattuali che extracontrattuali, avendo abbandonato il cantiere in data 7/4/2021; - ha utilizzato personale non dipendente ed in subappalto vietato dal contratto;
- ha
Pag. 3 a 15 realizzato lavorazioni con gravi difetti e vizi sia di muratura e pittura che nell'impianto elettrico e antintrusione, che hanno comportato il rifacimento integrale di molte opere ed il completamento di altre, come indicato in narrativa;
- ha abbandonato il cantiere accumulando comunque 209 giorni di ritardo per le opere di muratura e di pittura e 234 giorni di ritardo per l'impianto elettrico e antintrusione,
o nella misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in sede di giudizio;
- ha portato a discarica materiale idraulico che l'attrice è stata costretta a ricomprare;
- ha rovinato e rotto due soglie di travertino di circa 3,00 ml, una applique in gesso del corridoio, il videocitofono, una maniglia di una finestra Shuco del salone;
- non ha consegnato due dei quattro formulari dei materiali di risulta dei cantieri;
1) per
l'effetto, dichiarare risolti i contratti di appalto sottoscritti tra le parti in data
21/2/2020 ed in data 19/7/2020 a causa del grave inadempimento della convenuta e per suo fatto e colpa ai sensi dell'art. 1668 c.c.; 2) in via principale, condannare la convenuta a pagare all'attrice: (2.1) la somma di €. 2.200,00 per i lavori di rifacimento di rasatura, scartavetratura e pittura;
(2.2) la somma di €. 5.885,00 per i lavori di completamento e modifica dell'impianto elettrico ed antintrusione e per il rilascio della certificazione di conformità degli impianti stessi;
(2.3) la somma di €.
1.100,00 per il completamento dell'intonaco del bagno degli ospiti;
(2.4) la somma di
€. 1.754,44 per tutti i materiali acquistati nuovamente a causa del comportamento negligente della convenuta;
(2.5) a titolo di penali la somma di €. 10.450,00 per il contratto dei lavori di muratura e pittura e la somma di €.11.700,00 per il contratto dell'impianto elettrico ed antrintrusione, o di quelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia;
(2.6) la somma di €. 5.298,00 per n. 6 mesi di rate di mutuo;
(2.7) la somma di €. 10.500,00 per il mancato incasso dei canoni di locazione dell'appartamento di Via S. Agatone Papa n. 50, scala B, int. 16; (2.8) la somma di €.
3.907,95 a titolo di differenza di IMU che l'attrice ha versato come 2° casa al
per cui in totale € 52.794,95, o di quella maggiore o minore CP_8 somma che sarà ritenuta di giustizia. 3) In via subordinata, condannare la convenuta
a pagare all'attrice: (3.1) la somma di €. 2.200,00 per i lavori di rifacimento di rasatura, scartavetratura e pittura;
(3.2) la somma di €. 5.885,00 per i lavori di completamento e modifica dell'impianto elettrico ed antintrusione e per il rilascio della certificazione di conformità degli impianti stessi;
(3.3) la somma di €. 1.100,00 per il completamento dell'intonaco del bagno degli ospiti;
(3.4) la somma di €.
Pag. 4 a 15 1.754,44 per tutti i materiali acquistati nuovamente a causa del comportamento negligente della convenuta;
(3.5) a titolo di penali la somma di €. 10.450,00 per il contratto dei lavori di muratura e pittura e la somma di €.11.700,00 per il contratto dell'impianto elettrico ed antintrusione, per cui in totale €. 33.089,44, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ovvero, in alternativa al punto (3.5) le seguenti somme: (3.6) €. 5.298,00 per n. 6 mesi di rate di mutuo;
(3.7) €. 10.500,00 per il mancato incasso dei canoni di locazione dell'appartamento di Via S. Agatone
Papa n. 50, scala B, int. 16; (3.8) di €. 3.907,95 a titolo di differenza di IMU che
l'attrice ha versato come 2° casa al per cui in totale €. 30.645,39, CP_8
o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. 4) in via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda riconvenzionale avversaria, disporre la compensazione delle somme riconosciute in favore della convenuta con quelle che saranno riconosciute in favore dell'attrice.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Si costituiva in giudizio la , contestando tutte le eccezioni svolte Controparte_9 da controparte ritenute infondate e pretestuose, chiedendone il rigetto. In particolare allegava: la sottoscrizione dei contratti dedotti da parte attrice;
di aver realizzato tutti i lavori appaltati;
che il cantiere era stato affidato come Direttore dei Lavori, arch.
, che dirigeva i lavori;
che nel corso di svolgimento dei lavori erano stati CP_4 emessi SAL in accordo tra la committente, DL e la società e mai contestati;
che nel corso di esecuzione dei lavori è incorsa la pandemia da Covid 19 con conseguente rallentamento dei lavori;
che nel corso dei lavori sono stati modificati i progetti e commissionati lavori extra contratto che hanno dilungato l'esecuzione dei lavori;
di aver richiesto più volte il pagamento dovuto sia a titolo di saldo del prezzo che di svincolo delle ritenute in garanzia, rispettivamente per euro19.853,95 oltre IVA
(saldo lavori eseguiti pari ad € 12.708,75 + €7.127,20 di ritenute a garanzia), per cui richiedeva l'emissione di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter cpc, per il pagamento delle opere eseguite e lo svincolo delle somme in garanzia, per euro 19.853,95 (€
12.708,75 per saldo lavori eseguiti + € 7.127,20 per ritenute a garanzia) oltre interessi moratori ex art. 1224 cc oppure ex Dlgs. 231/00 a decorrere dal mese di marzo 2021 data di ultimazione dei lavori o di quell'altra somma minore ritenuta di giustizia con eventuale diversa decorrenza di interessi allo stato provata e che sia pari almeno alle
Pag. 5 a 15 ritenute in garanzia di €7.127,20 oltre iva;
che i dedotti inadempimenti non sono mai stati analiticamente contestate durante l'esecuzione delle lavorazioni, seguite dal D.L. né successivamente nei termini di cui all'art. 1667 c.c..; che la committente è stata invitata in data 8/4/2021 alla verifica dei lavori ed a tale verifica non ha inteso partecipare determinando, quindi, ex art.1665 cc l'accettazione dei lavori stessi;
che la committente ha estromesso e spossessato la convenuta dal cantiere ed alterato lo stato dei luoghi e fatto redigere due relazione non in contraddittorio tra le parti e prive di valore probatorio ed anche in contrasto tra loro;
che le somme richieste a risarcimento del danno non fossero dovute. Concludeva chiedendo: “Piaccia al
Tribunale di Roma, contrariis reiectis, cosi provvedere: 1) In via preliminare, si chiede l'emissione di ordinanza ingiuntiva ex art.186 ter cpc per l'importo €
19.853,95 (€ 12.708,75 per saldo lavori eseguiti + € 7.127,20 per ritenute a garanzia) oltre interessi moratori ex art. 1224 cc oppure ex Dlgs. 231/00 a decorrere dal mese di marzo 2021 data di ultimazione dei lavori o per quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e comunque pari alle ritenute in garanzia. 2)
In via preliminare, si eccepisce la prescrizione del diritto e dell'azione per mancata denuncia dei vizi entro il termine di 60 giorni ex art. 1667 cc;
3) In via preliminare, accertare e dichiarare anche ai sensi dell'art. 1665 cc che l'attrice sig.ra Parte_1
ha accettato i lavori eseguiti dalla on conseguente rinuncia alla
[...] CP_10 garanzia per vizi ex art. 1667 cc;
4) In via principale rigettare le domande della sig.ra in quanto destituite di fondamento e non provate;
5) In Parte_1 via riconvenzionale, condannare la sig.ra al pagamento della Parte_1 somma di € 19.835,95 o quell'atra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi moratori ex art. 1224 cc oppure ex DLgs 231/00 a decorrere dal mese di aprile 2021 6) In via subordinata, ridurre ad equità l'importo della penale e compensare le eventuali somme dovute alla sig.ra con quelle dovute alla Pt_1 CP_10
Con vittoria di spese competenze di lite.”
[...]
Con ordinanza del 26.05.2023, adottata all'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2023 questo giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. e rinviava per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 05.10.2023.
Con provvedimento adottata in detta udienza “esaminate le istanze istruttorie ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ammette la ctu tecnica e nomina, quale
Pag. 6 a 15 ctu, l'Ing. (vedi elenco). Si riserva all'esito sulle ulteriori istanze Persona_1 istruttorie. Rinvia per giuramento del ctu e formulazione dei quesiti all'udienza del
24.11.2023, ore 14.30.”
All'udienza del 24.02.2023, a seguito di giuramento del ctu nominato, venivano posti al ctu i seguenti quesiti:
“1. Proceda il ctu, previo esame della documentazione versati in atti e quella che ritenesse acquisire presso gli Uffici tecnici competenti, alla descrizione delle opere oggetto e previste nel contratto di appalto inter partes ed extra contratto;
2. Verifichi il ctu che dette opere siano state o meno tutte eseguite ed accerti se quelle poste in essere siano state realizzate nei termini pattuiti e secondo la regola dell'arte;
3. Nel caso di mancata esecuzione delle opere suddette ne dia descrizione e ne quantifichi il relativo valore;
4. Nel caso di accertamento di esecuzione delle opere oltre i tempi pattuiti ne dia descrizione e quantifichi la penale, secondo quanto previsto contrattualmente;
5. Nel caso di riscontro di riscontro di vizi sulle opere eseguite dica il ctu le opere necessarie per il loro ripristino a regola d'arte e ne quantifichi i costi;
6. Verifichi e tenti, altresì, il ctu la possibilità di un bonario componimento della controversia.”
L'ausiliare del giudice depositava in atti l'elaborato peritale definitivo in data
10.06.2024.
All'udienza del 04.07.2024 il giudice su istanza del procuratore di parte attrice, questo giudice chiamava il ctu, ing. a rendere chiarimenti all'udienza Persona_1 del 27.09.2024 ed all'esito per tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c.
Alla successiva udienza del 27.09.2024 alla presenza, del ctu, ing. il Persona_1 quale in ragione dell'incarico assunto, si dichiarava disponibile a rendere i chiarimenti alle parti. E, sentite le parti, “l'avv. Elvira Pagano chiede al ctu di chiarire come sia giunto alle determinazioni sul calcolo delle penali;
A.d.r. il ctu risponde: “Il metodo adottato per la determinazione dei giorni di ritardo è scaturito
Pag. 7 a 15 dall'applicazione di un calcolo parametrico basato sulle interferenze di esecuzione delle opere e dei necessari tempi tecnici dettati dalla regola dell'arte”. L'avv. Elvira
Pagano chiede al ctu di riferire in merito alla compensazione operata in sui materiali sostituiti ed acquistati direttamente dalla signora . A.d.r. il ctu risponde: “Ho Pt_1 provveduto a valutare una compensazione rispetto al riconoscimento dei costi sostenuti dall'odierna attrice ed i completamenti delle opere”. L.C. A questo punto Il
Giudice
Dato atto, concede alle parti in termine per note in cui ricostruire la partite di dare ed avere tra le parti, in particolare riportare le somme già corrisposte dalla committenza, comprovate da documentazione versata in atti, fino al 30. 10.2024; rinvia per il tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del
07.11.2024, ore 12.00.”
All'udienza del 07/11/2024 compariva in udienza per la parte attrice, il procuratore ai fini della conciliazione assistito dall'avv. DAVID FABIO;
per la Parte_3 parte convenuta è comparso l'avv. VIGNOLA SIMONE, il quale rappresenta che la rappresentante legale, signora non potrà presenziare all'udienza per CP_2 motivi di salute ed egli stesso non è munito di delega per la conciliazione. Questo giudice “sentite le parti;
le parti contestano le risultanze della ctu ed i chiarimenti rei del consulente all'udienza del 27.09.2024, ed insistono per l'ammissione delle prove orali già articolate;
esaminate le prove orali articolate dalla parte attrice, le stesse vertono su circostanze da provarsi documentalmente e/o valutative, oltre che essere superate dalla ctu svolta, per cui ne dispone il rigetto;
rinvia per il medesimo incombente odierno ed in difetto per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
06.06.2025, ore 11.00.
All'udienza del 17/07/2025 il difensore di parte attrice reiterava l'istanza di ammissione delle prove articolate nella memoria istruttoria e in subordine precisa le conclusioni come svolte nella prima memoria ex art. 183, vi co. c.p.c., mentre il difensore di parte convenuta si riportava alle conclusioni rassegnate in atti e chiedeva che la causa fosse decisa con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c… questo giudice, tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 8 a 15 La causa era istruita con produzione documentale, mediante espletamento delle prove orali e mediante espletamento della ctu.
***********
Passando ad esaminare le domande avanzate dalle parti.
In ordine alla domanda preliminare di parte convenuta di emissione di ordinanza ingiuntiva ex art.186 ter cpc per l'importo € 19.853,95 (€ 12.708,75 per saldo lavori eseguiti + € 7.127,20 per ritenute a garanzia) oltre interessi moratori ex art. 1224 cc oppure ex Dlgs. 231/00 a decorrere dal mese di marzo 2021 data di ultimazione dei lavori o per quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e comunque pari alle ritenute in garanzia, la stessa non è stata accolta in corso di causa mancando i presupposti per la sua emissione per cui va dichiarata inammissibile.
Si osserva che i presupposti per l'emissione di ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter c.p.c., oltre che possa essere proposto nel corso del giudizio di primo grado, come nel giudizio che ci occupa, l'istante deve fornire la prova scritta del preteso diritto e della liquidità e esigibilità del credito vantato.
Nella specie non ricorrono tali presupposti in ragione delle contestazioni effettivamente mosse da parte attrice, riguardo alla mancata esecuzione di parte delle opere appaltate e dei vizi delle opere eseguite, che necessitavano, pertanto, un accertamento istruttorio ed in mancanza di prova certa a supporto.
La domanda preliminare di parte convenuta di concessione ordinanza ingiuntiva ex art.186 ter cpc va dichiarata inammissibile e per l'effetto ne dispone il rigetto.
In ordine alla ulteriore domanda preliminare di parte convenuta di dichiarazione di prescrizione del diritto e dell'azione per mancata denuncia dei vizi entro il termine di
60 giorni ex art. 1667 c.c..
A mente dell'art. 1667 c.c. che “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera [1665] e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.
Pag. 9 a 15 Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se
l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati [1670].
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna [181 disp. att.;
240, 855 c. nav.].”
Va precisato in primo luogo che la mancata denunzia dei vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta comporta la decadenza del committente delle opere ad esperire, mentre la prescrizione si riferisce all'azione che lo stesso può proporre contro l'appaltatore entro i due anni dal giorno della consegna dell'opera.
L'eccezione avanzata da parte convenuta, anche in ragione della dedotta manca denunzia entro i sessanta giorni ex art. 1667 c.c. va ricondotta alla dichiarazione di decadenza.
Ciò posto, si rileva che dall'esame della documentazione versata in atti emerge che il la società appaltatrice dichiarava e comunicava di aver terminato le opere appaltate in data 08.04.2021, e la committente replicava alle comunicazioni inviate dalla appaltatrice con raccomandata del 16.04.2021, anticipata via pec in pari data, contestando i danni riscontrati nell'immobile, le lavorazioni non ultimate, l'arbitrario ed ingiustificato abbandono del cantiere e, richiamando l'art. 14 del contratto di appalto, invocava la risoluzione del contratto sottoscritto allegando due perizie a firma, di propri consulenti e successivamente con pec del 20.05.2021 e del
01.06.2021 con cui veniva integrata la denunzia dei vizi delle opere realizzate (cfr. docc.ti g) ed f) di parte convenuta e nn. da 17 a 21 di parte attrice).
La denuncia dei vizi da parte del committente appare tempestiva essendo stata svolta nel temine di 60 giorni di cui all'art. 1667 c.c., pertanto, l'eccezione preliminare di decadenza, erroneamente definita di prescrizione, non è fondata e deve essere respinta.
Pag. 10 a 15 Per quanto concerne l'asserita accettazione dei lavori appaltati da parte della committente, come dedotta da parte convenuta, si osserva che in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima, anche “per facta concludentia”, il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Ebbene nel caso di specie non vi è stato, o quanto meno non vi è prova in atti, accettazione dell'opere da parte della committente, o comportamento deresponsabilizzante dell'appaltatore da parte della parte attrice.
Dunque, l'ulteriore eccezione preliminare di parte convenuta di accertare e dichiarare anche ai sensi dell'art. 1665 cc che l'attrice avesse accettato i lavori eseguiti dalla con conseguente rinuncia alla garanzia per vizi ex art. 1667 cc, non è CP_10 fondata e va per tanto respinta.
Passando ad esaminare le domande di parte attrice di accertamento dell'inadempimento contrattuale della società appaltatrice con conseguente risoluzione dei contratti e risarcimento del danno, la stessa è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui appresso.
Si ricorda che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Orbene, risulta dimostrato per tabulas l'an del rapporto obbligatorio, posto che entrambe le parti in causa allegano l'esistenza i due contratti di appalto, come dalle stesse dedotti, e rispettivamente sottoscritti in data 21.02.2020 e in data 19.07.2020,
Pag. 11 a 15 con i quali l'attrice ha commissionato alla società convenuta l'esecuzione di lavori edili di ristrutturazione (muratura e pittura) nell'appartamento di sua proprietà, ubicato in Roma alla via Aurelia Antica, n. 200, ( scala A, interno 7) a fronte di un corrispettivo di euro 60.507,90, oltre i.v.a., di cui euro 1.800,00, per oneri per la sicurezza, quanto al primo, ed i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico e antintrusione a fronte di un corrispettivo di euro 14.645,00, oltre i.v.a., di cui euro
439,35, per oneri per la sicurezza, quanto al secondo (Cfr. doc. 3 e 4 allegati da parte attrice).
Altresì, incontestata è la realizzazione di opere extra contratto commissionate da parte attrice alla società appaltatrice.
Allo stesso onere probatorio soggiace la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta con cui viene domandata la condanna della sig.ra al Parte_1 pagamento della somma di € 19.835,95 o quell'atra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi moratori ex art. 1224 c.c. oppure ex DLgs 231/00 a decorrere dal mese di aprile 2021, a saldo delle opere dalla stessa commissionate e realizzate a suo favore a fronte dei contratti di appalto tra di loro intercorsi.
Dunque, posto che risulta per tabulas l'an debeatur, ovvero la fonte delle reciproche obbligazioni contrattuali di esecuzione di opere a fronte del pagamento di un corrispettivo, scaturenti dai contratti di appalto dalle parti dedotti e depositati in atti, oltre la corrispondenza per le opere extra contratto, e la tempestiva e specifica denunzia dei motivi di inadempimento, devono essere verificata l'entità dei dedotti inadempimenti e le partite di dare e avere tra le parti.
Ebbene, sul quantum debeatur, si è ritenuto di disporre una ctu tesa all'accertamento della completa esecuzione delle opere, del rispetto della regola dell'arte ed in conseguenza, l'accertamento di vizi sulle opere eseguite ed il valore economico delle opere necessari per il ripristino.
Dalle risultanze della ctu, da ritenersi esaustiva ed esente da vizi eziologici, al cui elaborato finale ci si riporta e da considerarsi parte integrante della presente sentenza,
l'ausiliare del giudice ha analiticamente descritto: le opere realizzate dalla società appaltatrice;
le opere edili ed impiantistiche commissionate e non eseguite;
le opere edili ed impiantistiche eseguite con vizi;
le opere necessarie per il ripristino dei vizi
Pag. 12 a 15 accertati. Per ciascuna categoria di opere esaminate il ctu ha determinato il valore economico dei lavori.
Più precisamente il ctu ha accertato che la società appaltatrice ha realizzato opere per un valore complessivo di euro 81.526,78, oltre iva, di cui euro 59.757,90, oltre iva, per le opere edili, euro 7.123,89, oltre iva, per le opere extra contratto ed euro
14.645,00, oltre iva, per le opere impiantistiche. Inoltre, ha determinato il valore economico delle opere necessarie al ripristino dei vizi accertati pari ad euro
16.094,34, oltre iva, di cui euro 10.744,34, oltre iva, per i lavori edili, ed euro
5.350,00, oltre iva, per i ripristini impiantistici.
Altresì, il ctu ha accertato i giorni di ritardo nell'esecuzione delle opere appaltate, determinando che per le opre edili i giorni di ritardo sono riconducibili a 16 con la conseguente penale di euro 810,00, oltre iva, mentre per le opere impiantistiche il ritardo attribuibile all'Impresa assommerebbe a 83 giorni con la conseguente penale di euro 4.160,00, oltre iva. E, dunque, verificando una penale complessiva a carico dell'appaltatore per i due contratti posti in esecuzione di euro 4.970,00, oltre iva.
Per cui il totale dovuto alla società convenuta ammonta ad euro 60.462,44, oltre iva.
Dunque, è accertato il grave inadempimento della società appaltatrice che ha non compiutamente realizzato le opere ad essa commissionate, non rispettando la regola dell'arte ed i termini previsti contrattualmente nella loro esecuzione, per l'effetto deve dichiararsi a norma dell'art. 1453 c.c. la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti del 21.02.2020 e del 19.07.2020 e la parte convenuta deve essere condannata al risarcimento a favore della parte attrice.
Al riguardo dall'esame della documentazione versata in atti emerge che la committente ha già corrisposto alla società appaltatrice nel corso dell'esecuzione delle opere, oggetto di appalto, la somma di euro 83.988,31, oltre i.v.a. .) (Cfr. docc
37 e 42 allegato da parte attrice).
Ciò rilevato e, posto che la somma dovuta alla appaltatrice è pari ad euro 60.462,44, quest'ultima dovrà restituire alla parte attrice la somma di euro 23.525,87 oltre i.v.a.
(euro 83.916,31, oltre i.v.a.- euro 60.462,44, oltre i.v.a)
Pag. 13 a 15 In ragione delle valutazioni e considerazioni appena svolte, la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta di condanna dell'attrice al pagamento di euro 19.835,95, non è fondata e deve essere, pertanto, rigetta. Dalle risultanze istruttorie emerge l'infondatezza della dedotta pretesa creditoria, invero, non altrimenti provata dalla società appaltatrice.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni altra questione posta.
Si rigettano le altre domande quanto al resto.
Le spese di ctu, come liquidate in separato decreto, devono essere interamente poste a carico della parte convenuta, in ragione delle risultanze processuali;
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA inammissibile della domanda preliminare di parte convenuta di concessione ordinanza ingiuntiva ex art.186 ter cpc e per l'effetto ne dispone il rigetto;
- RESPINGE l'eccezione preliminare di decadenza sollevata da parte convenuta, erroneamente definita di prescrizione;
- RESPINGE l'eccezione preliminare di parte convenuta di accertamento e dichiarazione ai sensi dell'art. 1665 cc di accettazione della parte attrice dei lavori eseguiti dalla con conseguente rinuncia alla garanzia per vizi ex art. CP_10
1667 c.c.;
- ACCERTATO il grave inadempimento della società appaltatrice che ha non compiutamente realizzato le opere ad essa commissionate, non rispettando la regola dell'arte ed i termini previsti contrattualmente nella loro esecuzione, per l'effetto DICHIARA a norma dell'art. 1453 c.c. la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti del 21.02.2020 e del 19.07.2020 e CONDANNA la parte convenuta al pagamento a favore della parte attrice di euro 23.525,87 , oltre i.v.a, ed oltre gli interessi di legge dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Pag. 14 a 15 - RESPINGE la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- RESPINGE le altre domande quanto al resto;
- CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese di ctu, come liquidate con separato decreto;
- CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che quantifica in euro 7.052.00, oltre oneri accessori, come per legge
Così deciso in Roma, 20.11.2025
Il Giudice
IA LL MP
Pag. 15 a 15