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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Cosentino e Oriana Di Parte_1
Girolamo elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Patanè e Roberta Patanè CP_1
elett.te dom.to in VIALE MONZA 73 MILANO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto appello avverso la sentenza n. 248/2024 del 6 giugno 2024 con cui il Parte_1
Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da aveva rilevato il contrasto con l'art. 10 d.lgs.66/2003 delle ivi meglio indicate CP_1
clausole della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale di settore applicata al rapporto di lavoro dedotto in causa, dichiarandone la nullità nelle parti in cui le stesse escludevano determinate indennità dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
per l'effetto, aveva condannato a Parte_1
pagina 1 di 3 pagare al ricorrente le somme spettanti ai titoli in questione, oltre accessori di legge, quindi aveva condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite, nella misura liquidata in Parte_1
dispositivo.
ha censurato la sentenza impugnata, denunciandone l'erroneità, nella parte in Parte_1 cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla legge n.92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, di fatto reintroducenti la prevalente operatività della tutela reintegratoria, in relazione all'assenza della condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto;
ha, quindi, criticato la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 D.
Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché per erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante le ferie;
ha, inoltre, evidenziato l'errore del Tribunale per aver incluso, nella retribuzione spettante per il periodo feriale, le singole indennità oggetto di giudizio in violazione delle previsioni di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto esse non presentavano le peculiari caratteristiche scrutinate dalla per essere prese in considerazione nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie;
CP_2 infine l'appellante ha censurato la decisione adottata in merito al quantum della pretesa azionata, senza tenere in adeguata considerazione le specifiche contestazioni sollevate da essa Società convenuta ai criteri di elaborazione dei conteggi prodotti dai ricorrenti. ha quindi concluso Parte_1 chiedendo l'integrale rigetto del ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, la riduzione delle somme oggetto di condanna, mediante esclusione delle voci indennitarie;
il tutto, tenendo conto, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche avanzate da controparte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Nelle more del giudizio ha formulato rinuncia agli atti e all'azione proposta con Parte_1
l'appello, quindi ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione integrale o quantomeno parziale delle spese di lite.
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Opera nel caso di specie il consolidato principio di formazione giurisprudenziale secondo cui Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione
e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato;
pagina 2 di 3 anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art.306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. (per tutte, Cass.,Ord.n. 5250/2018).
Ne discende una pronuncia in termini sostanziali di rigetto dell'appello, in quanto, alla stregua di altro condivisibile principio di formazione giurisprudenziale (cfr. sul punto Cass.Ord.n. 19845/2019), la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali e deve prendersene atto da parte dell'organo giudicante ogniqualvolta, come nella specie, la parte, utilizzando formule di univoco e chiaro significato, manifesti la volontà di non proseguire nella domanda proposta ovvero tenga un comportamento assolutamente incompatibile con siffatta volontà.
Il sopra descritto contegno processuale implica il sostanziale riconoscimento dell'infondatezza dell'impugnazione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
a queste condizioni la rinuncia all'impugnazione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione del giudizio di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando i minimi tariffari previsti dalla normativa vigente ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) preso atto della rinuncia all'appello, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di CP_1
in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Ancona, 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Cosentino e Oriana Di Parte_1
Girolamo elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Patanè e Roberta Patanè CP_1
elett.te dom.to in VIALE MONZA 73 MILANO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto appello avverso la sentenza n. 248/2024 del 6 giugno 2024 con cui il Parte_1
Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da aveva rilevato il contrasto con l'art. 10 d.lgs.66/2003 delle ivi meglio indicate CP_1
clausole della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale di settore applicata al rapporto di lavoro dedotto in causa, dichiarandone la nullità nelle parti in cui le stesse escludevano determinate indennità dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
per l'effetto, aveva condannato a Parte_1
pagina 1 di 3 pagare al ricorrente le somme spettanti ai titoli in questione, oltre accessori di legge, quindi aveva condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite, nella misura liquidata in Parte_1
dispositivo.
ha censurato la sentenza impugnata, denunciandone l'erroneità, nella parte in Parte_1 cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla legge n.92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, di fatto reintroducenti la prevalente operatività della tutela reintegratoria, in relazione all'assenza della condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto;
ha, quindi, criticato la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 D.
Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché per erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante le ferie;
ha, inoltre, evidenziato l'errore del Tribunale per aver incluso, nella retribuzione spettante per il periodo feriale, le singole indennità oggetto di giudizio in violazione delle previsioni di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto esse non presentavano le peculiari caratteristiche scrutinate dalla per essere prese in considerazione nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie;
CP_2 infine l'appellante ha censurato la decisione adottata in merito al quantum della pretesa azionata, senza tenere in adeguata considerazione le specifiche contestazioni sollevate da essa Società convenuta ai criteri di elaborazione dei conteggi prodotti dai ricorrenti. ha quindi concluso Parte_1 chiedendo l'integrale rigetto del ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, la riduzione delle somme oggetto di condanna, mediante esclusione delle voci indennitarie;
il tutto, tenendo conto, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche avanzate da controparte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Nelle more del giudizio ha formulato rinuncia agli atti e all'azione proposta con Parte_1
l'appello, quindi ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione integrale o quantomeno parziale delle spese di lite.
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Opera nel caso di specie il consolidato principio di formazione giurisprudenziale secondo cui Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione
e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato;
pagina 2 di 3 anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art.306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. (per tutte, Cass.,Ord.n. 5250/2018).
Ne discende una pronuncia in termini sostanziali di rigetto dell'appello, in quanto, alla stregua di altro condivisibile principio di formazione giurisprudenziale (cfr. sul punto Cass.Ord.n. 19845/2019), la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali e deve prendersene atto da parte dell'organo giudicante ogniqualvolta, come nella specie, la parte, utilizzando formule di univoco e chiaro significato, manifesti la volontà di non proseguire nella domanda proposta ovvero tenga un comportamento assolutamente incompatibile con siffatta volontà.
Il sopra descritto contegno processuale implica il sostanziale riconoscimento dell'infondatezza dell'impugnazione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
a queste condizioni la rinuncia all'impugnazione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione del giudizio di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando i minimi tariffari previsti dalla normativa vigente ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) preso atto della rinuncia all'appello, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di CP_1
in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Ancona, 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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