Sentenza 5 aprile 2007
Massime • 1
Ai fini del divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705, comma secondo cod.proc.pen., la Corte di appello non è tenuta a valutare la legittimità dell'ordine di arresto emesso dallo Stato richiedente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'estradando che aveva dedotto l'assenza delle esigenze cautelari poste a fondamento del titolo estradizionale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2007, n. 42766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42766 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 814
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 3602/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SZ ZE AN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 15 dicembre 2006 n. 3422, nel procedimento n. 29/2006 R.G.Estrad.. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. Antonio MURA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 15 dicembre 2006 n. 3422, nel procedimento n. 29/2006 R.G.Estrad., con la quale si è ritenuta la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione promossa nei suoi confronti dalla Repubblica di Polonia, ZE AN ZC ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. nullità del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e della sentenza impugnata (art. 606 c.p.p., lett. c)) per inosservanza del termine di dieci giorni stabilito dall'art. 703 c.p.p., comma 5;
2. violazione dell'art. 700 c.p.p., comma 2, lett. b). e art. 12, comma 2 Conv. Europea di estradizione e dell'art. 125 c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla mancata allegazione a sostegno della domanda di estradizione del testo delle disposizioni di legge applicabili in relazione alla misura cautelare dell'arresto provvisorio per il periodo di tre mesi, applicata al ricorrente in base all'art. 258 c.p.p., p. 1, punto 1 in relazione all'art. 249 c.p.p., p. 1;
3. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 698 c.p.p., comma 1 e art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a) per violazione dei diritti fondamentali della persona nonché art. 700 c.p.p., comma 2, lett. b) e art. 12, comma 2 C.E. di estradizione e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art.125 c.p.p.) per assenza di esigenze cautelari in quanto il provvedimento restrittivo del Tribunale di Poitrkov Tryb è intervenuto quando il YI era già in Italia ed egli era rintracciabile qui e in Polonia, presso i suoi genitori, per cui si è avuta una privazione arbitraria della libertà personale ad opera della pubblica accusa, senza la valutazione di un giudice terzo;
4. violazione dell'art. 705 c.p.p., comma 1 e art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) in relazione ai gravi indizi di colpevolezza;
5. violazione dell'art. 5, commi 3 e 4 CEDU e artt. 3, 13, 24 e 111 Cost. e art. 125 c.p.p. per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.,
lett. c) ed e)) perché il ZC è detenuto per fini estradizionali dal 17 agosto 2006 e questo periodo di detenzione non può non computarsi a fini espiatori in Polonia, imponendo all'estradando un ulteriore periodo di restrizione per fini cautelari;
6. Il ZC dal 12 dicembre 2006, data in cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna 15 settembre 2006, che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, è detenuto senza titolo e dev'essere pertanto immediatamente scarcerato, in subordine, per essere venute meno le esigenze cautelari individuate, che attualmente la sostengono;
e, in estremo subordine, richiede la sostituzione della misura cautelare in atto con misure meno afflittive, considerando peraltro la resipiscenza da lui dimostrata rispetto al fatto commesso in Italia, per il quale ha chiesto il patteggiamento e ha ottenuto la revoca della misura cautelare disposta;
mentre nella valutazione del pericolo di fuga deve rientrare il permesso di lavoro subordinato, ottenuto come cittadino neo-comunitario, e la prospettiva di riprendere il lavoro presso l'impresa dov'era stato in precedenza assunto. L'impugnazione è infondata.
In ordine al primo motivo si osserva che il decreto del presidente della corte d'appello di fissazione dell'udienza per la decisione in merito alla sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione è atto meramente ordinatorio e non decisionale, in quanto la decisione sul punto è di competenza della corte d'appello, che la emette dopo lo svolgimento dell'udienza predetta (art. 704 c.p.p., comma 2). Pertanto l'emissione del decreto prima della scadenza del termine di dieci giorni stabilito dall'art. 703 c.p.p., comma 5, in contrasto con la disposizione dell'art. 704 c.p.p., comma 1, non incide di per sè sulla decorrenza di quel termine e sulla facoltà dell'estradando e del suo difensore di prendere visione ed estrarre copia degli atti, di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie, e non determina pertanto alcuna lesione dei diritti della difesa, sempre che solo dopo la scadenza del termine predetto decorra quello minimo di dieci giorni dalla notifica del decreto stesso, previsto dal citato art. 704 c.p.p., comma 1 per la fissazione della data dell'udienza (Cass., Sez. 6, 16 ottobre 1992 n. 3675, ric. Meerbrey;
Sez. 6, 30 gennaio 2004 n. 6864, ric. Halimi;
Sez. 6, 10 marzo 2006 n. 18975, ric. Lo Porto). Nella specie, benché il decreto di fissazione dell'udienza di decisione sia stato fissati il 31 ottobre 2006, prima della scadenza del termine previsto dall'art. 703 c.p.p., comma 5, sono stati rispettati sia questo termine, perché l'estradando ha presentato memoria il 3 novembre 2006; sia il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 704 c.p.p., comma 1, perché l'udienza è stata fissata per il 15 dicembre 2006. Pertanto la decisione impugnata appare giuridicamente corretta e l'eccezione proposta, già disattesa dal Giudice d'appello, si rivela priva di fondamento. Del pari infondato è il secondo motivo.
Infatti nella sentenza impugnata si è dato atto dell'avvenuta trasmissione da parte dello Stato richiedente della documentazione necessaria, nella quale non dovevano evidentemente essere compresi i documenti relativi al procedimento trattato o in corso di trattazione a carico di colui per il quale viene chiesta l'estradizione, in quanto l'attività processuale di competenza dello Stato richiedente non è oggetto di sindacato da parte dello Stato richiesto e non da luogo al divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b) (Cass., Sez. 6, 15 gennaio 2007 n. 6856, ric. Trifu). Per la stessa ragione la reperibilità dell'estradando nel territorio dell'uno e dell'altro dei due Stati non può essere eccepita nella procedura di estradizione con riguardo al provvedimento cautelare emesso nello Stato richiedente. Non può essere, pertanto, valutata - come nella specie - da parte dello Stato richiesto la legittimità dell'ordine di arresto provvisorio emesso dallo Stato richiedente nei confronti dell'estradando.
Sotto questo profilo anche il terzo motivo di ricorso appare privo di fondamento. Analogamente, la decisione impugnata appare corretta sul punto concernente i gravi indizi di colpevolezza, rispetto al quale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo la quale ai fini della pronunzia favorevole all'estradizione, è richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando soltanto se non esiste Convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente ovvero, pur tale Convenzione esistendo, che essa espressamente condizioni l'estradizione alla sussistenza dei gravi indizi: in regime convenzionale, invero, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi (Cass., Sez. 6, 22 novembre 2005 n. 45253, ric. Haxhiu;
Sez. 6, 2 dicembre 2004 n. 49988, ric. Von Pinoli;
Sez. 6, 1 luglio 2003 n. 36550, ric. lumino). Anche il quarto motivo è pertanto infondato.
Lo stesso deve dirsi per il quinto, in ordine al quale il principio della separazione dei due ordinamenti implica che in tema di estradizione per l'estero non è di ostacolo all'estradizione, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, la circostanza che il periodo di custodia cautelare a cui sia stato sottoposto l'estradando in Italia sia superiore al limite massimo previsto dall'ordinamento dello Stato richiedente (v. da ult., Cass., Sez. 6, 15 febbraio 2007 n. 20428, ric. Gaze). Il principio enunciato vale in premessa nella valutazione del sesto motivo.
Per quanto riguarda l'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna il 12 dicembre 2006, si osserva che lo stesso ricorrente riferisce che è stato disposto con rinvio, per cui è priva di fondamento l'asserzione che la custodia cautelare è rimasta di conseguenza senza titolo, dal momento che nell'ipotesi considerata i termini di custodia cautelare riprendono a decorrere dalla data della sentenza di annullamento (Cass., Sez. U, 19 gennaio 2000 n. 4. ric. Musitano;
Sez. 1, 11 marzo 1999 n. 2091, ric. Calascibetta;
Sez. 1, 14 maggio 1999 n. 3629, ric. P.M. in proc. Esposito;
cfr. anche, Sez. 1, 6 luglio 1998 n. 4045, ric. Todesco). Pertanto la censura mossa nella prima parte del motivo suddetto si rivela manifestamente infondata. Del pari manifestamente infondate sono le censure successive.
Infatti, la custodia cautelare ai fini dell'estradizione tende a garantire il successo della relativa procedura, per cui irrilevanti al riguardo appaiono gli elementi di fatto che concernono scopi di versi e offrono garanzie differenti.
Rispetto a quell'obiettivo dev'essere valutato il pericolo di foga, rispetto al quale le vicende di un processo contemporaneamente in corso a carico dell'estradando in Italia ed anche la circostanza che questi vi abbia ottenuto il permesso di soggiorno e la promessa di un lavoro, risultano di per sè irrilevanti.
Il ricorso dev'essere perciò rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007