Sentenza 20 dicembre 2007
Massime • 1
Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa dell'incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2007, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2007 |
Testo completo
36 02/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/12/2007
SENTENZA
N. $642107 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CHIEFFI SEVERO PRESIDENTE
1. Dott.SANTACROCE GIORGIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 037386/2007 2. Dott. GIORDANO UMBERTO
3. Dott. CORRADINI GRAZIA "
" 4. Dott. CAVALLO ALDO
ha pronunciato la seguente Sc
SENTENZA / ORDINANZĄ
sul ricorso proposto da :
N. IL 01/01/1968 1) AD AFZAIL
avverso SENTENZA del 26/02/2007
CORTE ASSISE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
CORRADINI GRAZIA
De
l' wiputato che he duesto RD LI per ри Udito il difensore Avv. del ricorso;
ccogluviento
е SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26.2.2007 la Corte di Assise di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Macerata in data 14.11.2005, che, a seguito di rito abbreviato, aveva dichiarato UH AF, AN JA LÌ e LI JD colpevoli, tutti, dei reati di omicidio volontario e di porto di coltello ( capi A e C) commessi il 22 giugno
2003 ed il UH inoltre del reato di tentata violenza privata commesso il 18 maggio
2004 al fine di conseguire la impunità per l'omicidio ( capo D ), condannando - per quanto ancora interessa in relazione alla posizione dell'unico ricorrente - il UH alla pena di sedici anni e due mesi di reclusione per i reati di cui ai capi A C e di due mesi di reclusione per il reato di cui al capo D.
Durante la notte fra il 21 ed il 22 giugno 2003 il cittadino pakistano UH LI, residente in Italia da circa un anno, subiva una violenta aggressione da parte di un gruppo di connazionali a seguito della quale riportava ferite da punta e taglio che ne determinavano il decesso intervenuto alcune ore dopo presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Civitanova Marche. La consulenza medico legale consentiva di verificare la presenza di numerose lesioni in varie parti del corpo della vittima ed in particolare di quattro ferite corporali provocate da arma da punta e taglio la cui dislocazione rendeva presumibile la presenza di più aggressori e di più armi. La causa finale della morte era riconducibile alla emorragia protratta e profusa per lesione dell'arteria succlavia destra.
I Carabinieri, intervenuti prontamente all'una della notte del 22 giugno 2003, rinvenivano la vittima ancora sul posto, sulla soglia della abitazione di via Santa Croce n. 129. Nel corso delle indagini emergeva che al fatto avevano assistito tre testimoni oculari: HM KH ( che, trovato dai carabinieri sul posto offriva immediata collaborazione indicando gli aggressori ed accompagnando i carabinieri presso le abitazioni di alcuni di questi ), HA HM AR (che si presentava spontaneamente a rendere dichiarazioni il 24.6.2003 ) e AL AM ( il quale si presentava ugualmente in via spontanea in data 30.8.2003). I tre soggetti, inizialmente esaminati in sede di indagini preliminari, venivano poi sentiti in sede di incidente probatorio espletato in data 24.11.2003. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito la aggressione era stata generata dal fatto che la vittima si era lamentata perché certo JA, in occasione di un viaggio in Pakistan, aveva riferito ai genitori della vittima che quest'ultima teneva comportamenti negativi ed aveva quindi telefonato a certo MI ( amico di JA) chiedendogli di parlare con JA con cui aveva poi avuto una conversazione telefonica molto accesa, tanto che il gestore del locale al cui interno era avvenuta la telefonata aveva staccato il telefono. La vittima era rientrata a casa ma poi era uscita nuovamente insieme a certi MO SA e MO AS che avevano bussato alla sua porta e si era quindi avviata con costoro verso un vicino parcheggio dove erano in attesa circa dieci persone che la avevano aggredita ed uccisa, alla presenza dei tre testi sentiti nell'incidente probatorio che avevano deposto in tal senso ed avevano quindi identificato, sia pure ciascuno con riguardo al settore del fatto cui aveva assistito, sette persone di cui almeno tre munite di coltello, fra cui l'attuale ricorrente, che avevano tutte insieme partecipato alla aggressione stando addosso alla vittima, strattonandola e colpendola. Al UH ZA venivano quindi contestati i reati di omicidio e di porto illegale di coltello in concorso con altri ma anche il reato di tentata violenza privata ai danni di UH AZ, fratello della vittima, che aveva minacciato in data 18 maggio 2004 al fine di costringerlo a lasciare l'Italia ed anche per tale reato veniva richiesto il rinvio a giudizio.
La Corte di merito, nel rispondere ai motivi di appello riguardanti UH AF, speculari rispetto all'attuale ricorso, ha ritenuto che la prova della responsabilità dell'imputato fosse evidente alla stregua delle dichiarazioni di ben tre testi oculari confermate dalla circostanza che sulla maglia del suddetto imputato era stato rinvenuto sangue uguale a quello trovato sulla camicia della vittima. Ha escluso poi che si potesse trattare di concorso anomalo poiché era altamente prevedibile che la aggressione in gruppo da parte di più persone armate di coltello ai danni di una sola persona sarebbe sfociata nell'omicidio della vittima, cui era stato teso un vero e proprio agguato mortale. La Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'indagato sul luogo e nella immediatezza del fatto, trattandosi di rito abbreviato ed ha escluso pure che fossero inutilizzabili le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali da due delle persone che avevano assistito il fatto per essere stato loro interprete altra persona informata sui fatti, non trattandosi di incompatibilità prevista dall'art. 197 C.P.P. Quanto alla misura della pena, la Corte ha rilevato che la pena base era stata applicata in misura prossima al minimo edittale e che le attenuanti generiche, ritenute equivalenti in primo grado alla aggravante del numero delle persone, non potevano essere ritenute prevalenti, essendosi trattato di un agguato mortale che non aveva lasciato scampo alla vittima, alla luce anche della successiva telefonata dell'imputato al 112 che aveva cercato di sviare le indagini. Infine, con riguardo alla richiesta di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in ordine al reato di cui al capo D, per il quale si sarebbe dovuto procedere con citazione diretta, già proposta in sede di udienza preliminare, la Corte di merito ha rilevato che si trattava di reato posto in essere dallo stesso imputato per cui sussisteva connessione. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del UH lamentando con quattro separati motivi: violazione degli artt. 191 e 350 comma 6 C.P.P. con conseguente nullità delle dichiarazioni rese dall'imputato sul luogo e nella immediatezza dei fatti e nullità delle dichiarazioni rese a verbale di sommarie informazioni il 24.6.2003 da UA
HM AR ed il 30.8.2003 da AL JA: le dichiarazioni rese dall'imputato sul luogo e nella immediatezza del fatto senza la assistenza di difensore erano affette da inutilizzabilità patologica e non potevano quindi essere acquisite in nessun caso;
le dichiarazioni dei due testi sopra indicate erano nulle perché assunte con l'ausilio di un interprete identificato in KH HM che era già stato sentito come persona informata dei fatti e che quindi era incompatibile con l'ufficio ai sensi dell'art. 144 comma 1 lett. d C.P.P., indipendentemente dalla circostanza che non avesse ancora rivestito la qualità di testimone, ben potendo anche nelle indagini influire negativamente sulle dichiarazioni rese da altri;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione poiché non era stata data risposta ai motivi di appello che avevano rilevato le contraddizioni, le imprecisioni e le false verità dei tre testi oculari di cui non era neppure certa la presenza al momento dell'aggressione; la Corte di merito inoltre, con violazione degli artt. 110 e 116 del C.P., aveva dato per scontato che tra gli aggressori vi fosse la consapevolezza di partecipare ad una spedizione punitiva e che tutti fossero a conoscenza che alcuni erano armati di coltello senza indicare da quali elementi fattuali e fatti significativi era stata tratta tale convinzione;
erroneamente le attenuanti generiche non erano state applicare con giudizio di prevalenza benché la mancanza di precedenti penali dell'imputato e la condotta tenuta prima, durante e dopo il fatto consentissero di modificare il giudizio del primo giudice;
violazione degli artt. 33 sexies e 12 C.P.P., così come modificato dall'art. 1 della legge n. 63 del 2001, limitatamente al reato di cui al capo d) per il quale non sussisteva alcuna ipotesi di connessione con gli altri reati, essendo stato contestato soltanto che fosse stato eseguito per conseguire la impunità per l'omicidio, e per cui si doveva pertanto procedere con citazione diretta;
era comunque prospettabile il meno grave reato di cui all'art. 612 C.P.P e sul punto la Corte non aveva dato risposta.
e 2 le All'odierna udienza il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo D ) e rigetto nel resto. Il difensore della parte civile ha ugualmente chiesto la conferma della sentenza impugnata, rimettendosi alla Corte per quanto attinente al capo D. Il difensore dell'imputato ha invece concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto ai reati di cui ai capi A) e C), investiti dai motivi 1, 2 e 3, il ricorso è infondato. Con riguardo al primo motivo, che riguarda la questione di utilizzabilità di alcuni elementi probatori, va subito rilevato che la eventuale inutilizzabilità e / o nullità che dir si voglia delle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato e delle dichiarazioni rese in un primo momento da due dei sommari informatori utilizzando come interprete il terzo non servirebbe a scardinare l'impianto accusatorio basato sulle dichiarazioni rese dai tre testi oculari nel corso dell'incidente probatorio, con tutte le garanzie difensive, confermate dal riscontro obiettivo del sangue della vittima sulla camicia dell'imputato, che dimostrano, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, come l'imputato, armato di coltello, avesse partecipato alla spedizione punitiva di gruppo organizzata con il chiaro fine di uccidere la vittima che era stata attirata in un tranello e quindi ferita da più armi in parti vitali del corpo. La prova illegittimamente acquisita può infatti determinare l'annullamento della sentenza soltanto qualora abbia avuto una efficacia dimostrativa determinante nel ragionamento processuale e cioè un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza la utilizzazione di quella prova, ma non anche nel caso in cui la presenza di altri elementi sia sufficiente a giustificare l'identico convincimento ( v. Cass. Sez. Un. n. 16 del 2000, rv. 216249 ).
Comunque non è neppure vero che gli elementi probatori sopra indicati siano nulli ovvero non utilizzabili a norma dell'art. 191 C.P.P.
Premesso che il giudizio abbreviato costituisce un procedimento “a prova contratta“, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore di cui sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del dibattimento, ne consegue che in esso non rileva la cd. inutilizzabilità fisiologica della prova e cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, né le ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, bensì soltanto la inutilizzabilità cd. patologica inerente, cioè, agli atti probatori assunti “ contra legem " la cui utilizzazione è vietata non solo nel dibattimento ma in tutte le fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito ( v. Cass. Sez. Un. n. 16 del 2000, sopra citata).
Orbene, a tale stregua, le dichiarazioni spontanee autoindizianti rese dall'indagato, senza l'assistenza del difensore, nel luogo e nella immediatezze del fatto, a norma dell'art. 350, comma 7, C.P.P., come riformulato ad opera dell'art. 4, comma 3, del d.l. 8 giugno 1992 n.
306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, quali quelle che sono state rese dal UH AF, sono sicuramente utilizzabili nel rito abbreviato, così come lo sono nella fase delle indagini preliminari ed anche nel dibattimento se di esse ci si è serviti per le contestazioni, non ricorrendo né la inutilizzabilità generale di cui all'art. 191, né alcuna ipotesi di inutilizzabilità specifica ( v. Cass. 21.9.1993, HR Dachid e numerose altre conformi ).
Д 3 le Quanto poi alle sommarie informazioni testimoniali rese da due delle persone che avevano assistito al fatto, attraverso la utilizzazione, come interprete, di altro soggetto che aveva ugualmente assistito al fatto, in realtà l'art. 144 C.P.P. si riferisce alla incapacità e incompatibilità dell'interprete che è stato chiamato a prestare ufficio di testimone e non di sommario informatore e comunque non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità ricompresa fra quelle previste dall'art. 197 C.P.P. e non potendosi applicare per analogia ( essendo questa da escludere in considerazione del carattere eccezionale delle norme che limitano la generale capacità a testimoniare prevista dalla legge ) il disposto di cui all'art. 144, comma 1, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto la ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare l'ufficio di interprete (v. Cass. sez. 1 n. 43236 del 2001, rv. 220180).
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la sentenza impugnata, con argomentazione logica ineccepibile, del tutto conforme al parametro normativo, ha individuato la prova a carico dell'imputato sulla base di una serie di elementi fattuali decisivi e convergenti che non sono più discutibili in questa sede. Anche il dolo omicidiario "secondo la intenzione" è stato desunto da elementi sintomatici decisivi e dotati di carattere di certezza, quali il movente dell'azione, la preparazione della spedizione punitiva, l'agguato teso alla vittima che si era trovata circondata da almeno dieci persone di cui diverse armate di coltelli che la avevano accerchiata e colpita simultaneamente nell'ambito di una attività in cui ciascuno aveva consapevolezza di quanto andavano facendo gli altri, con sintonia di intenti.
La tesi dell'imputato per cui egli dovrebbe eventualmente rispondere soltanto a titolo di concorso anomalo, a norma dell'art. 116 C.P., è smentita dalle risultanze obiettive riportate nelle sentenze di merito, per cui la aggressione simultanea di una sola persona da parte di un gruppo armato e che aveva usato più armi poteva essere diretta soltanto alla morte in conformità ad un progetto criminale che era stato realizzato nel più totale disprezzo della vita umana e per un motivo oltretutto modesto, quale la protesta che aveva osato prospettare la vittima verso chi lo diffamava, a suo avviso, in patria.
I presupposti del concorso anomalo consistono comunque, sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, nella adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto, la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave e l'esistenza di un nesso causale e psicologico fra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il reato poi commesso dal concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto sviluppo logico di quello concordato, senza peraltro che l'agente lo abbia voluto o ne abbia accettato il rischio, poiché in tal caso vi sarebbe concorso ordinario ex art. 110 C.P. a titolo di dolo diretto e / o eventuale (v. per tutte Cass. n. 8837 del 2006, Rv. 233580; Cass. n.
744 del 2005, Rv. 232928 ). La disposizione di cui all'art. 116 C.P. si applica quindi allorché l'imputato, pur non avendo previsto la commissione del diverso fatto illecito da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene la eventualità, se, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avesse usato la ordinaria diligenza. Orbene, nel caso in esame è rimasto accertato, sulla base della stessa confessione dell'imputato, che egli ha inferto più coltellate alla vittima, anche se, secondo la sua versione, in parti non vitali, ma da ciò non si può certo desumere che egli non conoscesse e non partecipasse al più generale progetto che riguardava più soggetti che erano convenuti nello stesso luogo armati in attesa che giungesse la vittima predestinata e quindi la avevano accoltellata contemporaneamente, ben consci, quindi, che da quell'accoltellamento simultaneo non sarebbe uscita viva.
Si tratta di corretto uso dei principi normativi e giurisprudenziali in punto di concorso nel reato che la Corte di merito ha ritenuto sussistente sulla base dell'accertamento della specifica componente psichica propria dell'istituto previsto dall'art. 110 C.P. Ed a fronte di tale
4
се e motivazione appare pretestuoso il ricorso basato sostanzialmente sulla mancanza di motivazione in ordine alla previsione della morte della vittima, che invece la sentenza impugnata ha giustificato, mentre, per converso, il ricorrente si è limitato a riproporre pedissequamente le doglianze già proposte in sede di appello, senza tenere conto delle risposte offerte dai giudici dell'appello e delle risultanze del giudizio di appello, con ciò incorrendo altresì nel vizio di genericità stante la mancanza di correlazione fra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (v. per tutte Cass. 18.9.1997, Ahmetovic)
E' infondato anche il terzo motivo di ricorso che attiene al giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti. Il giudizio di comparazione appartiene infatti al potere discrezionale del giudice di merito il quale ha giustificato il giudizio di equivalenza non solo alla stregua della gravità del fatto e del dolo ma anche del comportamento successivo dell'imputato che aveva cercato di sviare le indagini, addirittura minacciando i testimoni, mentre, per converso, il ricorso sul punto non coglie nel segno poiché si limita a richiamare la condotta tenuta dall'imputato che non certo a lui favorevole.
E' invece fondato il quarto motivo di ricorso. Poiché il reato di cui all'art. 610 C.P. rientra fra quelli per cui è prevista la citazione diretta, dovendosi escludere la sussistenza di una ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 del C.P.P., come modificato dall'art. 1 della legge 1 marzo
2001 n. 63, il giudice dell'udienza preliminare - davanti al quale era stato prospettata la specifica questione - avrebbe infatti dovuto disporre la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 33 sexies del C.P.P. La risposta offerta sul punto dalla Corte di Appello appare inaccettabile poiché sostiene che si trattava di reati commessi dallo stesso imputato e cioè di connessione soggettiva che però non rileva ai fini della connessione prevista dall'art. 12 C.P.P..
Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo al reato di cui al capo d) con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per quanto di competenza. Nel resto il ricorso deve essere invece respinto con la conseguente condanna dell'imputato alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese processuali anche del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D ) ed elimina la pena di due mesi di reclusione;
Rigetta il ricorso nel resto;
Dispone la trasmissione degli atti relativi al capo D ) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per quanto di competenza;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile che liquida in complessivi euro 2.490, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, addì 20 dicembre 2007.
Il Presidente Il consigliere estensore Dott. Grazia Corradini Dott. Severo Chieffi
1 Chopi flovadini
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
23 GEN 2008
IL CANCELLIERE Rosanna Prani