Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2007, n. 3602
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Sentenza 20 dicembre 2007

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Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa dell'incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2007, n. 3602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3602
    Data del deposito : 20 dicembre 2007

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