Sentenza 11 marzo 1999
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, i termini di durata della custodia cautelare decorrono nuovamente dalla data della sentenza di annullamento, e non da quella originaria di inizio della fase alla quale il processo è regredito. (Conf. Corte cost. 18 luglio 1998 n. 292).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 11.03.1999
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N.2091
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N.48924/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CA SE n. il 29.01.1951
avverso ordinanza del 17.11.1998 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere dott.ssa MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli, che chiede il rigetto del ricorso.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 17.11.1998 il Tribunale di Palermo in sede di appello ex art. 3 10 c.p.p. confermava l'ordinanza 22.10.1998 con la quale la Corte di Assise d'Appello di Palermo aveva respinto la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare proposta da TA PP, sottoposto alla misura dal 25.4.1994, condannato in primo grado all'ergastolo più isolamento diurno per omicidio premeditato ed altro con sentenza 3.5.95 della Corte di Assise di Palermo, confermata con sentenza di secondo grado in data 19.11.96 annullata con rinvio da questa Corte in data 2.7.1997, e riformata, limitatamente all'isolamento diurno già disposto, con seconda sentenza d'appello di data 9.7.98, non definitiva.
Il Tribunale osservava che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 292 del 18.7.1998, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 c. 4 c.p.p., che detta i termini massimi di custodia cautelare complessiva, dichiarando applicabile alla ipotesi considerata, di regressione del processo ad una fase precedente, il limite dettato dall'art. 304 c. 6 per le ipotesi di sospensione o proroga dei termini. Poiché il momento iniziale di decorrenza del limite massimo di durata della misura cautelare previsto da tale norma, pari a tre annì, era iniziato a decorrere dal 2.7.97 (data dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte), il limite predetto non era ancora scaduto. II- Nel ricorso proposto nell'interesse dell'imputato il difensore denunzia violazione degli artt. 125, 303 c. 2 e 304 c. 6 c.p.p. Sostiene che dalla sentenza della Corte Costituzionale citata deriva che il termine di fase debba essere calcolato dall'inizio della fase medesima, e non dalla data della pronuncia di annullamento con rinvio: altrimenti sussiterebbe la disparità di trattamento tra chi si trova nelle condizioni indicate dal secondo comma dell'art.303 c.p.p, e chi invece versi nelle situazioni descritte nell'art. 304, regolate dal disposto di cui al comma 6 dello stesso articolo, applicabile secondo la Corte Costituzionale anche al caso in esame. III- Il ricorso è infondato.
Giova richiamare la motivazione con la quale la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 292 del 1998 sopra richiamata, ha dichiarato infondata, nel caso di regresso di un procedimento ad una fase precedente, la questione di legittimità dell'art. 303 c.4 c.p.p., che detta la durata massima complessiva della custodia cautelare indipendentemente dalle fasi su cui essa incide, in conseguenza dell'applicabilità alla norma denunziata dell'art. 304 c. 6 c.p.p., che dispone: "La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303 comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza".
Secondo la Corte l'art. 304 c. 6 c.p.p introduce un limite massimo per i termini di fase stabiliti dall'art. 303 con un richiamo la cui portata "è di essenziale rilievo ai fini di una corretta interpretazione della norma.". Prosegue la Corte: "Occorre osservare, infatti, che, mentre il comma 1 dell'art. 303 disciplina effettivamente la durata della custodia nelle varie fasi e gradi sino alla sentenza irrevocabile, i commi 2 e 3 non attengono alla durata in sè, ma alla decorrenza ex novo dei termini nella ipotesi di regressione del processo o di evasione .Argomenti testuali e logico sistematici impongono pertanto di assegnare a quel richiamo l'unico senso che ad esso può essere attribuito: vale a dire che il superamento di un termine di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o, per stare al caso che qui interessa, sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo."
In definitiva la Corte di legittimità ha ritenuto non violati i principi di uguaglianza e di tutela della libertà personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 3 e 13 della Costituzione, dalla regola della nuova decorrenza dei termini in caso di regresso del procedimento ad una fase anteriore, ampliando sotto il profilo interpretativo l'ambito di applicazione dell'art. 304 c. 6, dettato per l'ipotesi di sospensione del giudizio, sino a comprendervi l'ipotesi del regresso processuale considerata. Il correttivo apportato, per il quale la decorrenza ex novo dei termini di custodia cautelare non può comunque comportare all'imputato una custodia di durata superiore ai limiti indicati dall'art. 304 c. 6 c.p.p., lascia inalterato, in quanto compatibile con le norme costituzionali, il dettato dell'art. 303 c. 2 c.p.p. sulla nuova decorrenza dei termini dalla data del provvedimento che dispone il regresso. La tesi difensiva, secondo la quale la data iniziale della decorrenza dei termini che nuovamente decorrono dovrebbe essere quella originaria, è in netto contrasto con la sentenza costituzionale citata, perché pone nel nulla il dettato dell'art. 303 c. 2, che la Corte di legittimità ha inteso salvare con l'interpretazione estensiva dell'art. 304 c. 6 in tema di invalicabilità comunque dei limiti massimi ivi indicati. Nel caso in esame, individuato nel 2.7.1997, data della sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte, il momento iniziale di decorrenza del limite massimo di fase di un anno e sei mesi indicato dall'art. 303 c. 1 lett. c n. 3, raddoppiato ad anni tre ai sensi dell'art. 304 c. 6, applicabile alla specie secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale, correttamente il Tribunale ha ritenuto non decorso il termine medesimo al 9.7.1998, data in cui è stata emessa la seconda sentenza d'appello a seguito del giudizio di rinvio.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del provvedimento venga trasmessa a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 1999