Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
L'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano state proposte plurime doglianze e risultino non inammissibili soltanto quelle inerenti al trattamento sanzionatorio.
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: non sussiste la legittima difesa in caso di reciproca aggressioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima In tema di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione (Cassazione penale , sez. V , 04/10/2019 , n. 47589). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. II , 21/02/2019 , n. 17427 RITENUTO IN FATTO 1. Con La sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Rieti in data 11 marzo 2014, con la quale F.M. era stato condannato per il reato di lesioni personali volontarie aggravate e di minaccia (capi a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2014, n. 10515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10515 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IANNELLI Enzo - Presidente - del 12/12/2014
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 2853
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 25756/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI FI N. IL 17/05/1961;
avverso la sentenza n. 1305/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 26/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, da rideterminarsi in Euro 3667 di multa, con rigetto nel resto;
udito il difensore dell'imputato, avv. Colaiacono Vincenzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sulmona, con sentenza emessa in data 22 giugno 2010, ha dichiarato TI FI, in atti generalizzato colpevole dei delitti di cui ai capi E.F.H.I.L.M.N. (tutti riciclaggi di veicoli di provenienza furtiva), unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente confermato la predetta sentenza, dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui al capo F), rideterminando conseguentemente la pena e le statuizioni accessorie, e dichiarando parzialmente condonata la pena.
Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - nullità della sentenza per violazione degli artt. 521 e 130 c.p.p., per incompetenza del Presidente dell'organo di primo grado a correggere l'errore materiale e l'impossibilità per la Corte di appello di correggerlo;
2 - mancanza di motivazione o motivazione apparente quanto all'affermazione di responsabilità;
3 - manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato ed al diniego dell'accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
4 - violazione dell'art. 81 c.p. e art. 648-ter c.p., comma 3 (rectius, art. 648-bis c.p., comma 3);
5 - manifesta illogicità della motivazione nella determinazione della pena.
All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i reati ascritti all'imputato sono estinti per prescrizione.
1. La censura oggetto del primo motivo è all'evidenza manifestamente infondata, essendosi la Corte di appello limitata a prendere atto, con la disposta e contestata correzione operata all'esito dell'udienza pubblica cui il ricorrente aveva ritualmente partecipato, di un evidente errore materiale (pacifico essendo che si procedesse per il reato di cui all'art. 648-bis c.p., non per quello di cui all'art. 648-ter c.p.); non è agevole comprendere quale pregiudizio sia stato all'uopo patito dal ricorrente, la cui doglianza appare anche meramente formalistica, in quanto priva di rilievo sostanziale.
2. Il quinto motivo non è inammissibile, sussistendo all'evidenza il lamentato errore di calcolo.
L'imputato è stato ritenuto responsabile di 6 reati di riciclaggio. La Corte di appello, nel rideterminare la pena, ha dichiarato di partire per il reato più grave dalla pena base di anni 4 di reclusione ed Euro 4.000 di multa, ridotta di un terzo per la concessa attenuante di cui all'art. 648-bis c.p., comma 3, ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 3.000 di multa. Qui va registrato il primo errore, poiché la pena pecuniaria non è stata in effetti ridotta di un terzo come enunciato.
La Corte di appello ha, inoltre, dichiarato di ritenere equo un aumento per ciascuno dei reati satellite di mesi due di reclusione ed Euro 200 di multa. Andavano operati 5 aumenti, pervenendo alla pena detentiva finale di anni tre e mesi sei di reclusione (oltre pena pecuniaria), ma la Corte ha determinato la pena detentiva finale nella misura di anni tre e mesi dieci di reclusione.
2.1. In virtù di ciò, i reati ascritti all'imputato vanno dichiarati estinti per prescrizione, essendo decorso il relativo termine (15 anni secondo la nuova disciplina, più favorevole, oltre 6 mesi e 13 giorni di sospensione), a partire dal 14 dicembre 2013 (per il reato di cui al capo E) commesso nel giugno 1998, data più risalente) e dal 3 maggio 2014 (per quello di cui al capo L), commesso il 21 ottobre 1998, data più recente).
2.2. Questa Corte ha, invero, già affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre
2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400). Si è anche chiarito che l'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 5, sentenza n. 43051 del 30 settembre 2010, CED Cass. n. 249338; sez. 3, sentenza n. 2448 del 18 gennaio 2000, CED Cass. n. 215419); il principio, che va condiviso e ribadito, opera naturalmente anche nel caso in cui con il ricorso siano state dedotte plurime doglianze, ma risultino non inammissibili soltanto quelle inerenti al trattamento sanzionatorio.
Invero, in considerazione della differenza che sussiste tra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui costituisce principale espressione l'art. 597 c.p.p., comma 1):
- da un lato, deve riconoscersi il fenomeno della cd. "formazione progressiva del giudicato" nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell'imputato: in siffatta ipotesi, nel corso del giudizio di rinvio, sarebbe preclusa la sopravvenuta operatività delle cause di estinzione del reato (ad esempio, della prescrizione);
- dall'altro, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che l'impugnazione fosse limitata unicamente a punti diversi da quelli inerenti al giudizio di responsabilità, o comunque sia stata ritenuta non affetta da una causa originaria di inammissibilità soltanto con riguardo a punti diversi da quelli inerenti al giudizio di responsabilità. Ne consegue che, verificandosi tali ultime ipotesi, operano ordinariamente le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell'impugnazione.
3. Le risultanze già poste dai giudici di merito a fondamento delle affermazioni di responsabilità non consentono una più favorevole declaratoria di non punibilità per ragioni di merito ex art. 129 c.p.p.. 3.1. Gli ulteriori vizi di motivazione dedotti dal ricorrente risultano assorbiti, in difetto di una formale dichiarazione di rinunzia alla prescrizione, potendo al più comportare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, statuizione che sarebbe comunque preclusa dalla necessità dell'immediata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ex art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 12 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015