Sentenza 15 gennaio 2007
Massime • 1
Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. ove la sentenza per la cui esecuzione é domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non sussiste quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali dello Stato richiedente. (La S.C., nel rigettare il ricorso della difesa avverso la decisione della Corte d'appello favorevole all'accoglimento della domanda di estradizione formulata dalle Autorità rumene nei confronti di un loro cittadino, condannato con sentenza irrevocabile per furto aggravato, ha osservato che, a fronte delle doglianze concernenti l'irregolare citazione nel giudizio d'appello, non é stata dimostrata l'inesistenza, nell'ordinamento dello Stato richiedente, di mezzi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata "in absentia" dell'imputato non regolarmente citato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2007, n. 6856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6856 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 15/01/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 75
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 39815/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR IT;
avverso la sentenza in data 13.6.2006 della Corte di Appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. TR IT ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 13.6.2006 della Corte di Appello di Messina che ha accolto la richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti dal Governo della Repubblica di Romania in relazione al reato di furto aggravato.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inutilizzabilità o di decadenza) e la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) in relazione all'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), sul rilievo che la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare il rispetto del diritto di difesa del TR nel procedimento penale e segnatamente l'avvenuta regolare citazione dello stesso nel giudizio di appello, citazione che non risulta ne' dagli atti processuali tradotti ne' dalla sentenza d'appello, ponendo la decisione del Tribunale rumeno in palese contrasto con l'art. 24 Cost.. 3. Nel secondo motivo di ricorso si sostiene che la Corte di Appello non avrebbe dovuto concedere l'estradizione del TR in quanto la pena inflittagli dal Tribunale di AC (quattro anni di reclusione per un furto la cui refurtiva ha il valore di poco più di tremila Euro) è sproporzionata ed eccessiva ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena e con l'art.27 Cost., comma 2, anche in considerazione della giovane età e della incensuratezza del ricorrente.
Inoltre la sentenza di impugnata sarebbe carente di motivazione (non avendo esaminato le cause preclusive ex art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a), e contraddittoria.
Infine si lamenta l'inosservanza dell'art. 715 c.p.p., comma 6, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), non essendovi prova che la domanda di estradizione ed i documenti allegati siano pervenuti al Ministero della Giustizia nel termine di 40 giorni.
4. Con memoria del 28.12.2006 la difesa del TR ha presentato "motivi nuovi" per l'udienza del 15.1.2007, insistendo sul dato che la pena comminata all'attuale ricorrente è contenuta in una decisione pronunciata in absentia dell'imputato in contrasto con quanto previsto dalla L. n. 69 del 2005, in tema di mandato di arresto europeo.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), sul rilievo che la Corte di Appello
avrebbe dovuto valutare il rispetto del diritto di difesa del TR nel procedimento penale e segnatamente l'avvenuta regolare citazione dello stesso nel giudizio di appello, citazione che non risulta ne' dagli atti processuali tradotti ne' dalla sentenza d'appello, ponendo la decisione del Tribunale rumeno in palese contrasto con l'art. 24 Cost.. Il collegio ricorda che questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 1^, n. 21370 del 19.4.2005) che il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, ricorre quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo (nella specie, la nullità' della notifica della citazione a giudizio). In altra pronuncia si è poi affermato che - alla luce del novellato art. 111 Cost. e dell'art. 175 c.p.p., comma 2, nel testo modificato, in ossequio ai principi stabiliti dall'art. 3 del secondo protocollo addizionale della Convenzione europea di estradizione, dal D.L. 21 febbraio 2005, 17, art. 1, comma 1, lett. b), conv. con modif. in L.22 aprile 2005, n. 60 - deve ritenersi contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento - ai fini della verifica delle condizioni richieste dall'art. 705 cod. proc. pen., per la decisione favorevole all'estradizione - lo svolgimento di un processo contumaciale in ordine al quale all'imputato che non sia stato messo nelle condizioni di conoscerne l'esistenza non sia più consentito di impugnare la sentenza definitiva (Cass., 6^, n. 33703 del 24.6.2005). Nel caso in esame la difesa del TR - nell'affermare che in atti non vi è prova della citazione del TR nel giudizio di appello - non sostiene e non dimostra l'inesistenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di mezzi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata in absentia dell'imputato non regolarmente citato. Con l'effetto di non provare l'effettiva esistenza di un contrasto dell'ordinamento dello Stato richiedente con principi fondamentali del nostro ordinamento.
2. In ordine al secondo motivo di ricorso , nel quale si sostiene che la Corte di Appello non avrebbe dovuto concedere l'estradizione del TR in quanto la pena inflittagli dal Tribunale di AC (quattro anni di reclusione per un furto la cui refurtiva ha il valore di poco più di tremila Euro) è sproporzionata ed eccessiva, ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena e con l'art. 27 Cost., comma 2) va ricordato che ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia favorevole alla estradizione solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene (Cass., 6^, n. 121 del 21.9.2004 e prec. conf.). Nel caso in esame il raffronto tra la pena applicata al ricorrente e le pene previste nel nostro ordinamento per il reato di furto non consente di affermare l'irragionevolezza ed il contrasto con il principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio adottato nello Stato richiedente.
3. Manifestamente infondata anche perché formulata in termini generici è infine la censura di carenza di motivazione della sentenza impugnata dal momento che la Corte Territoriale ha rappresentato, sia pure in termini estremamente sintetici e senza vizi logici o interne contraddizioni, le ragioni poste a base della sua decisione.
4. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007