Sentenza 6 luglio 1998
Massime • 1
Anche l'annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, quando sia accompagnato dalla trasmissione degli atti al giudice di merito, rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento e, conseguentemente, una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare. (Fattispecie nella quale la S.C. aveva annullato senza rinvio un atto abnorme, ordinando la trasmissione degli atti al giudice di merito costituendo siffatta ipotesi una "altra causa" prevista dall'art. 303, secondo comma, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/1998, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 06/07/1998
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 4045
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 16380/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE LA n. il 27.08.1965
avverso ordinanza del 16.01.1998 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Iadecola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Con ordinanza del 16 gennaio 1998 il Tribunale di Venezia confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Verona in data 2 dicembre 1997, con la quale era stata rigettata l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare proposta da DE OL.
Si osservava, a motivo della decisione, che a seguito della sentenza di annullamento, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 25-9-1997, da questa data decorre il termine di un anno connesso al primo grado di giudizio, mentre è di sei anni il termine massimo complessivo per il reato di omicidio, che è il più grave tra quelli contestati al DE.
Non è ravvisabile, secondo il Tribunale, situazione di incompatibilità per il giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata avendo già pronunciato la sentenza con rito abbreviato poi annullata, poiché mentre il giudice del cautelare non può esser giudice del merito, non vale il principio opposto.
È infondata anche l'eccezione di incompetenza proposta dall'appellante, in quanto in sede di rinvio disposto dalla cassazione il giudizio non poteva essere affidato allo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza annullata, il quale, tuttavia, ben poteva emettere l'ordinanza che era stata da ultimo impugnata, essendo diversi i piani di operatività del procedimento cautelare e di quello di merito.
Ricorre il difensore del DE, denunciando inosservanza dell'art. 303 c.p.p., in quanto non sussiste nel caso in esame l'ipotesi prevista dal secondo comma di detta norma, riferibile soltanto all'annullamento con rinvio, mentre l'annullamento senza rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazione non rientra nel concetto di "altra causa" enunciato dalla stessa disposizione. La fattispecie, secondo il ricorrente, è riconducibile alla previsione dell'art. 620 lett. d) c.p.p. (annullamento di decisione abnorme) ed è, quindi, decorso il termine massimo di custodia cautelare.
Si deduce, inoltre, con altro motivo di ricorso, che a seguito dell'annullamento intervenuto il giudice che ha pronunciato la sentenza annullata è incompatibile e carente di competenza non soltanto per il nuovo giudizio ma anche per decidere sulla istanza di scarcerazione.
In ordine al primo motivo di gravame, osserva la Corte che l'art. 303 secondo comma cod. proc. pen. dispone che i termini di custodia cautelare previsti dal primo comma decorrono nuovamente nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi, ovvero sia rinviato ad altro giudice.
È principio univoco e consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la locuzione "altra causa" comprende anche la dichiarazione di nullità e, in generale, ogni situazione che determini il regresso del procedimento.
La disposizione anzidetta deve trovare applicazione, dunque, nella fattispecie, essendo del tutto improprio il riferimento del ricorrente agli atti giurisdizionali abnormi, i quali si collocano, per insanabile anomalia, al di fuori dell'ordinamento. Ugualmente infondato è il secondo motivo di impugnazione, poiché il G.I.P., al quale gli atti sono stati rimessi a seguito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, non incorreva in alcuna situazione di incompatibilità limitatamente all'esame dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, ponendosi invece la incompatibilità in relazione al nuovo giudizio nei confronti dello stesso imputato, che dovrà svolgersi dinanzi ad altro giudice.
Deve concludersi, quindi, che le argomentazioni esposte dal Tribunale sono giuridicamente corrette e non suscettibili di censura sotto il profilo della legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente DE OL al pagamento delle spese processuali
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 n. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 6 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998