Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/1998, n. 4045
CASS
Sentenza 6 luglio 1998

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Anche l'annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, quando sia accompagnato dalla trasmissione degli atti al giudice di merito, rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento e, conseguentemente, una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare. (Fattispecie nella quale la S.C. aveva annullato senza rinvio un atto abnorme, ordinando la trasmissione degli atti al giudice di merito costituendo siffatta ipotesi una "altra causa" prevista dall'art. 303, secondo comma, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/1998, n. 4045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4045
    Data del deposito : 6 luglio 1998

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