Sentenza 19 gennaio 2000
Massime • 1
Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, i termini di durata della custodia cautelare decorrono dalla data della decisione che dispone il regresso e, ai fini del calcolo della durata massima di fase, vanno computati esclusivamente i periodi di custodia cautelare trascorsi nella stessa fase, rilevando, ai fini dell'osservanza di detto limite, tutti i periodi di sospensione di pertinenza della fase, ad eccezione di quelli indicati nell'art. 304, comma settimo, cod. proc. pen., ed operando tali regole anche in caso di pluralità di annullamenti o di regressioni. (Nella specie, relativa ad ipotesi di annullamento con rinvio di una sentenza di secondo grado, si è ritenuto che, per il calcolo del limite massimo del termine di fase, il periodo di custodia cautelare relativo al giudizio di appello dovesse cumularsi con quello del giudizio di rinvio, ma non anche con la durata del giudizio di cassazione). (V. Corte cost., 18 luglio 1998 n. 292).
Commentario • 1
- 1. Condanna definitivahttps://www.brocardi.it/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/01/2000, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2000 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
1. Dott. Giuseppe VIOLA Presidente Udienza
2. Dott. Brunello DELLA PENNA Componente cam. cons.
3. Dott. Luciano DI NOTO " " del 19.1.2000
4. Dott. Mariano BATTISTI " " Reg. Gen.
5. Dott. Carlo COGNETTI " " 39502/99
6. Dott. Giuseppe COSENTINO " "
7. Dott. Giovanni SILVESTRI " " relatore
8. Dott. Pierluigi ONORATO " "
9. Dott. Adalberto ALBAMONTE " "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN RO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 19.8.1999. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni SILVESTRI;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Toscani, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentiti i difensori dell'imputato, avv.ti Alfredo Biondi e Pasquale Misciagna;
O S S E R V A 1. - In data 24.7.1999 il difensore di MU RO presentava richiesta di scarcerazione deducendo che costui era stato condannato alla pena di diciotto anni e sei mesi di reclusione e lire 150.000.000 di multa con sentenza del 25.7.1996 del Tribunale di Milano e che la sentenza in data 23.10.1997 della Corte di Appello di Milano, con cui la pena inflitta all'imputato era stata ridotta ad undici anni e sei mesi di reclusione e lire 81.000.000 di multa, era stata annullata con rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione con pronuncia del 13.1.1999. L'istante assumeva che, in relazione ai delitti per i quali il MU aveva riportato condanna, era trascorso il limite massimo di fase della custodia cautelare, che, a norma dell'art. 304, comma 6 c.p.p., non poteva essere superiore a tre anni e doveva necessariamente decorrere dal 25.7.1996, data della sentenza di primo grado. In data 28.7.1999 la Corte di Appello di Milano, quale giudice dinanzi al quale pendeva il giudizio di rinvio, respingeva la predetta richiesta.
Con ordinanza del 19.8.1999 veniva rigettato l'appello proposto, a norma dell'art. 310 c.p.p., nell'interesse del MU. Il tribunale escludeva che fossero scaduti i termini di custodia cautelare relativi alla fase del giudizio di appello, negando la fondatezza della tesi difensiva con cui era stato sostenuto che dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 292 del 18.7.1998 deriva che nel computo del limite massimo del doppio del termine di fase deve essere incluso anche il periodo di carcerazione subita durante il giudizio di legittimità: al contrario, il tribunale riteneva che, stante il precetto di cui all'art. 303, comma 2 c.p.p., ai fini del calcolo del limite ex art. 304, comma 6, rileva, oltre alla custodia cautelare in carcere subita nel pregresso giudizio di appello, soltanto il periodo detentivo successivo alla sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione e non anche quello attinente al giudizio di legittimità.
Il difensore del MU proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, comma, 1 lett. b) ed e) c.p.p. sul rilievo che la decisione gravata è in palese contrasto con la sentenza interpretativa n. 292/98 della Corte costituzionale per il fatto che il tribunale aveva disatteso il principio di diritto enunciato in tale pronuncia, dal quale inequivocamente consegue che in caso di regresso del processo, ai fini del calcolo del limite finale di fase previsto dall'art. 304, comma 6 c.p.p., deve farsi esclusivo riferimento alla data di inizio della fase alla quale il processo è regredito, sicché nel computo di detto limite devono essere inclusi i periodi di carcerazione relativi a tutte le fasi e i gradi successivi, compreso quello relativo al giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza di annullamento.
2. - La Quarta Sezione Penale di questa Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., rilevando che nella giurisprudenza di legittimità sono intervenute pronunce di segno opposto con le quali è stata intesa in modo differente la portata della sentenza interpretativa di rigetto n. 292/98. In particolare, nell'ordinanza di rimessione è stato segnalato che un primo indirizzo esclude che l'interpretazione della disposizione di cui al sesto comma dell'art. 304, fatta propria dalla Corte costituzionale, abbia fatto venire meno il dettato dell'art. 303, comma 2, c.p.p., sicchè, in caso di regresso del processo, i termini di custodia cautelare non possono essere computati sommando tra loro tutti indistintamente i periodi riguardanti fasi o gradi diversi:
l'indirizzo contrario, invece, ha tratto dalla sentenza interpretativa n. 292/98 la conseguenza che, nell'ipotesi di regresso, nel calcolo del limite finale del doppio del termine di fase deve tenersi conto tanto del periodo di custodia cautelare sofferto nella fase presa in considerazione quanto dei periodi relativi a tutte le altre fasi, precedenti e successive alla pronuncia che ha causato il trasferimento del processo ad altro giudice.
Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il procedimento alle Sezioni Unite, fissando la trattazione del ricorso all'udienza in camera di consiglio del 19.1.2000.
3. - Per dirimere il contrasto giurisprudenziale devoluto all'esame delle Sezioni Unite è indispensabile individuare l'esatto ambito applicativo della sentenza n. 292/98, da cui il contrasto stesso ha avuto origine, ponendo in luce le linee argomentative attraverso le quali la Corte costituzionale ha inteso coordinare le disposizioni di cui agli artt. 304, comma 6, e 303, comma 2, c.p.p., in modo da adeguarne l'interpretazione ai principi della Carta fondamentale:
con la precisazione che una piena comprensione della reale portata della sentenza e della novità dei risultati, ai quali essa conduce, richiede preliminarmente una ricognizione delle posizioni sulle quali era attestata la giurisprudenza di legittimità precedentemente a detto intervento interpretativo. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente attribuito alla disposizione ex art. 303, comma 2, l'effetto di far decorrere un nuovo termine di fase del tutto svincolato da quello già trascorso nella fase o nel grado in cui il processo è regredito, nel senso che non è stato mai posto in dubbio che la predetta norma ha la specifica funzione di far derivare dal provvedimento di annullamento o di regresso il decorso ex novo di un distinto termine, privo di qualsiasi connessione con quello della fase o del grado corrispondente, e, dunque, a questo non cumulabile (Cass., Sez. VI, 21.10.1998, Pacini Battaglia, rv. 212689; Cass. Sez. I, 20.10.1998, Accardo ed altri, rv. 212027; Cass., Sez. I, 14.07.1998, Accardo, rv. 211413; Cass., Sez. I, 6.07.1998, Todesco, rv. 211273; Cass., Sez. I, 5.06.1997, Esen e altri, rv. 208584; Cass., Sez. V, 25.10.1996, Trubia, rv. 206551; Cass.,Sez. III, 30.07.1993, Soracco, rv. 195976). Inoltre, più volte sono state dichiarate manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 303 c.p.p. - formulate con riferimento ai parametri degli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost.- per la ragione che la disciplina degli effetti della regressione del processo sulla durata della custodia cautelare corrisponde ad una precisa scelta del legislatore, il quale, conformemente a criteri di ragionevolezza e ai principi costituzionali, ha inteso realizzare un equilibrato bilanciamento tra esigenze di tutela della collettività e favor libertatis, da un lato assegnando prevalente rilevanza alle prime con riguardo ai termini di fase e dall'altro riconoscendo la priorità della libertà individuale per ciò che concerne il termine massimo complessivo di cui al quarto comma dell'art. 303 c.p.p. (Cass., Sez. V, 26 maggio 1998, Giacalone, rv. 211613; Cass., Sez. I, 19 giugno 1998, Todesco, rv. 211157; Cass., Sez. VI, 30 marzo 1993, Esposito, rv. 195641).
L'interpretazione giurisprudenziale consolidata, strettamente aderente alla lettera dell'art. 303, comma 2, è stata considerata, anche in dottrina, come diretta e lineare applicazione del principio di autonomia dei singoli termini di fase, in puntuale correlazione con la direttiva di cui all'art. 2 n. 61 della legge-delega, in cui è contenuta la <<previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione>>, ed in sintonia con le precise indicazioni della Relazione al progetto preliminare, nella quale è specificato che <<in coerenza con questa scelta di "segmentazione" dei termini massimi di custodia, è stato altresì previsto (sempre in armonia con la legislazione vigente) che, nel caso di regresso del procedimento ad una diversa fase o di rinvio ad un diverso giudice, dalla data del relativo provvedimento, ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, decorrano nuovamente i termini stabiliti dal comma 1, in relazione a ciascun stato e grado del procedimento>> (p. 76).
Pertanto, il meccanismo della nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare in tutti i casi di regressione o di rinvio del procedimento ad altro giudice ha determinato -nella logica della regola della segmentazione- lo sbarramento e il totale isolamento di ciascuna singola fase, ditalché per la fase aperta dal provvedimento di annullamento o di regressione ricomincia a decorrere un distinto ed autonomo termine, sulla cui ampiezza non rilevano ne' la durata della custodia cautelare nelle precedenti fasi ne' le sospensioni in esse eventualmente intervenute, restando questi periodi cumulabili unicamente ai fini della durata massima complessiva stabilita dagli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6. L'uniforme panorama giurisprudenziale non ha subito alcuna incrinatura neppure dopo l'introduzione del sesto comma dell'art. 304 ad opera dell'art. 15 della l. 8.8.1995, n. 332, che ha sancito termini massimi invalicabili, riferiti sia alle singole fasi che alla durata complessiva. È stato ritenuto, infatti, che l'innovazione legislativa non ha intaccato il principio della decorrenza ex novo dei termini di fase nelle situazioni previste dall'art. 303, comma 2, c.p.p. e che tale disposizione, anche dopo la l. 332/95, ha mantenuto intatto il proprio autonomo ambito normativo, con l'effetto di impedire che, per la determinazione del termine finale di fase, possano sommarsi tra loro periodi di custodia cautelare riguardanti fasi e gradi diversi, dovendosi escludere, di riflesso, anche le precedenti sospensioni, la cui rilevanza resta circoscritta all'interno del limite massimo complessivo (Cass., Sez. I, 16 febbraio 1996, Sarno, rv. 203891). Identico principio è stato affermato per l'ipotesi di regresso derivante da dichiarazione di incompetenza, in riferimento alla quale è stato chiarito che, decorrendo di nuovo i termini di fase, quello finale di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p. deve calcolarsi senza tenere conto della custodia già sofferta in forza del provvedimento del giudice incompetente (Cass., Sez. V, 20 novembre 1996, Cavallo, rv. 206573). 4. - Completamente diverse risultano le linee argomentative della motivazione della sentenza n. 292/98, la cui nuova prospettiva interpretativa ha avuto l'effetto di porre parzialmente in crisi - nei limiti appresso specificati- la regola dell'assoluta autonomia delle singole fasi e dei periodi di custodia cautelare a ciascuna di esse corrispondenti, che rappresentava il cardine delle posizioni della giurisprudenza di legittimità.
L'analisi ricostruttiva della normativa sui limiti finali, di fase e complessivo, compiuta dalla Corte costituzionale muove dall'inquadramento storico e sistematico della evoluzione della disciplina dei termini di custodia cautelare, a partire dall'art. 272 del codice abrogato fino alla l. 8.8.1995, n. 332, per approdare alla conclusione che <<l'unica soluzione ermeneutica enucleabile dal sistema e che si appalesa in linea con i valori della Carta fondamentale>> corrisponde a quella che attribuisce alla previsione dei predetti limiti finali una <<portata autonoma>>, indipendente dalle sospensioni intervenute nelle singole fasi o gradi, in attuazione del canone di proporzionalità, nel senso che gli stessi limiti hanno la funzione di meccanismo di chiusura della disciplina dei termini e valgono ad individuare il confine estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere <<sproporzionato>> in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema. A base della soluzione ritenuta <<l'unica conforme a Costituzione>> la Corte ha indicato ulteriori argomenti ermeneutici testuali e logico-sistematici: principalmente, ha sottolineato che il richiamo fatto dall'art. 304, comma 6, all'art. 303, comma 2, che regola non la durata ma la decorrenza ex novo dei termini di fase, implica che <<il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o -per stare al caso che qui interessa- sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo>>.
Di fronte alle resistenze della giurisprudenza di merito ad accogliere la soluzione interpretativa indicata nella sentenza n. 292/98, la Corte costituzionale ha ribadito la propria linea di pensiero con l'ordinanza n. 429 del 19.11.1999, con cui sono state dichiarate manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art.303, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 dello stesso art. 303.
5. - Non è dubbia la natura di sentenza interpretativa di rigetto della pronuncia n. 292/98, con cui è stata dichiarata non fondata <<nei sensi di cui in motivazione>> la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, c.p.p.- In alcune recenti decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte sono stati messi a punto i risultati della elaborazione della giurisprudenza costituzionale e della dottrina sul tema delle sentenze interpretative e sul valore delle stesse sia nel medesimo giudizio nel quale fu sollevata la questione di legittimità dichiarata non fondata sia negli altri giudizi, nonché sul vincolo che ne deriva per i giudici chiamati ad applicare la stessa disposizione nell'ipotesi in cui la Corte abbia ritenuto la propria interpretazione come <<l'unica compatibile>> con le norme e con i principi della Costituzione (Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1998, Alagni;
Cass., Sez. Un., 13 giugno 1998, Gallieri;
Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, Clarke). Va precisato, tuttavia, che nel caso in esame il contrasto giurisprudenziale, che ha giustificato la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, non è determinato dal rifiuto della soluzione ermeneutica indicata dalla Corte costituzionale come l'unica conforme a Costituzione, essendo accomunati entrambi gli orientamenti dalla dichiarata adesione all'interpretazione degli artt. 304, comma 6, e 303, comma 2, c.p.p. accolta nella sentenza n. 292/98: interpretazione che è pienamente condivisa da questo Supremo Collegio per la ragione che soltanto la lettura e il coordinamento delle predette disposizioni nei termini prospettati dal Giudice delle leggi permette di assegnare alla previsione del termine massimo di fase la funzione di rigido meccanismo di chiusura e, quindi, di insostituibile presidio dell'effettività del canone di proporzionalità, così assicurando - nell'ottica del favor libertatis - <<uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata e, infine, alla stessa logica dell'art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di individuare, fra più interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio della libertà personale>>.
Il dissenso insorto nella giurisprudenza di legittimità attiene, invece, alle conseguenze derivanti dall'adozione della linea ermeneutica su cui poggia la struttura logico-giuridica della predetta sentenza, nel senso che il contrasto investe il modo in cui opera la disposizione ex art. 303, comma 2, c.p.p. rispetto al termine finale di fase e la scelta dei criteri di computo di tale termine in caso di regressione del procedimento.
Con un primo indirizzo è stato ritenuto che il correttivo apportato dalla Corte Costituzionale abbia lasciato inalterato, in quanto compatibile con le norme costituzionali, il dettato dell'art. 303, comma 2, sulla nuova decorrenza dei termini dalla data del provvedimento dell'annullamento o del regresso, con la conseguenza che il termine deve essere calcolato per ciascuna fase alla quale si riferisce, sommando tra loro i vari periodi di custodia cautelare sofferti nella stessa fase o nello stesso grado del giudizio, con esclusione dei periodi relativi alle altre fasi o agli altri gradi (Cass., Sez. I, c.c. 11 marzo 1999, Calascibetta;
Cass., Sez. I, c.c. 23 marzo 1999, Todesco;
Cass., Sez. I, c.c. 11 maggio 1999,
Romano ed altri;
Cass., Sez. I, c.c. 12 luglio 1999, Scotto;
Cass., Sez. I, c.c. 23 settembre 1999, Muollo). In una delle pronunce che, con maggiore chiarezza, hanno posto in luce i risultati di una simile impostazione interpretativa è stato sostenuto che, ai fini del computo del termine finale ex art. 304, comma 6, <<vanno sommati i periodi di custodia cautelare sofferti dall'inizio della determinata fase al momento del provvedimento che ha disposto il passaggio alla fase successiva con quelli successivi al provvedimento che ha disposto il regresso alla medesima fase, fino al termine della stessa>>, con la precisazione che l'intervento della Corte costituzionale rende possibile la somma di un <<segmento di fase>> con il <<segmento>> della medesima fase alla quale il procedimento è regredito e non autorizza, invece, il cumulo dei periodi di carcerazione riferiti a differenti fasi o gradi, intermedi tra un segmento e l'altro (Cass., Sez. I, c.c. 2 giugno 1999, P.M. in proc. Ambrosino ed altri).
Su basi totalmente divergenti poggia l'indirizzo contrario, ad avviso del quale la soluzione ermeneutica costituzionalmente vincolata, imposta dalla sentenza n. 292/98, implica necessariamente che, in base al combinato disposto degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, c.p.p., il termine finale previsto da quest'ultima disposizione decorre dal primo termine iniziale della fase in cui il procedimento è regredito, computati anche i periodi di custodia cautelare decorsi in tutte le fasi e gradi successivi, dato che la tesi opposta finisce per vanificare il principio di garanzia sancito dal sesto comma dell'art. 304 e per porre a carico dell'imputato la protrazione della custodia cautelare, conseguente all'annullamento con rinvio o alla regressione del procedimento, le cui cause non sono dovute ad un fatto a lui addebitabile, ma ad un <<errore>> dell'autorità giudiziaria (Cass., Sez. VI, c.c. 4 maggio 1999, Pirozzolo;
Cass., Sez. VI, c.c. 26 maggio 1999, Spada;
Cass., Sez.VI, c.c. 27 maggio 1999, Villani;
Cass., Sez. VI, c.c. 21 giugno
1999, Latella;
Cass., Sez. VI, c.c. 6 ottobre 1999, Bucri). 6. - Il contrasto verte, dunque, sulla diversa operatività della normativa risultante dall'opzione interpretativa compiuta con la sentenza n. 292/98 e sulle specifiche implicazioni che ne discendono in ordine alle modalità di calcolo del termine finale di fase in caso di annullamento con rinvio e, più in generale, di regresso del procedimento.
Le Sezioni Unite ritengono di dovere condividere il primo dei due contrapposti indirizzi dianzi indicati, anche se taluni passaggi argomentativi (principalmente quelli riguardanti la nuova dimensione dell'art. 303, comma 2, c.p.p.) non mancano di ambiguità e necessitano, quindi, dei chiarimenti e degli approfondimenti indispensabili per assicurarne la piena rispondenza alla decisione della Corte costituzionale.
In primo luogo, deve sottolinearsi che qualsiasi indagine tendente ad individuare l'impatto della pronuncia n. 292/98 sulla normativa dei termini di custodia cautelare non può non prendere le mosse da due precisi dati ermeneutici incontestabilmente emergenti dalle esplicite proposizioni che rappresentano la ratio decidendi di detta sentenza: quello per cui la disposizione di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p. ha una dimensione normativa autonoma, che trascende la disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare, e quello per cui l'effettività della garanzia inerente al termine finale di fase postula un affievolimento del rigore del meccanismo della decorrenza ex novo, stabilito dall'art. 303, comma 2, c.p.p., nel senso che, limitatamente al calcolo del termine finale di fase, il provvedimento di annullamento con rinvio o di regresso non può più avere l'effetto di assoluta sterilizzazione di tutti i periodi di carcerazione e di tutte le sospensioni intervenute nelle precedenti fasi.
In presenza di queste due precise coordinate interpretative, che sarebbe del tutto ingiustificato rimettere in discussione e rispetto alle quali un eventuale dissenso non potrebbe che tradursi nell'attivazione di un nuovo incidente di legittimità costituzionale, il reale problema consiste nello stabilire se - con il venire meno dell'assolutezza della regola stabilita dall'art.303, comma 2, c.p.p. e della conseguente neutralizzazione dei precedenti periodi di custodia cautelare ai soli fini del limite finale di fase- debbano cumularsi indiscriminatamente alla durata della custodia nella fase o nel grado aperto dal provvedimento di annullamento o di regressione quella relativa a tutte le fasi o gradi pregressi oppure soltanto la durata della custodia sofferta nella fase o grado al quale il processo è tornato. Riferito all'ipotesi più ricorrente di annullamento con rinvio di una sentenza di secondo grado - che corrisponde, del resto, al caso che qui interessa- il dilemma si traduce nella necessità di decidere se, alla luce dei principi dettati dalla Corte costituzionale, il termine finale di fase fissato dall'art. 304, comma 6, c.p.p. debba essere calcolato sommando al periodo di carcerazione subita nel giudizio di appello soltanto quello relativo al giudizio di rinvio, da considerare quale prosecuzione del primo, ovvero se debba comprendersi anche la durata della custodia durante il giudizio di cassazione.
L'effettivo tessuto argomentativo della sentenza n. 292/98 non offre alcun appiglio per sostenere la tesi favorevole al cumulo dei periodi di custodia relativi a tutte le fasi e gradi precedenti, inclusi quelli intermedi, ditalchè, nell'assoluto silenzio della motivazione, il criterio di indagine più corretto è quello di individuare il differente grado di compatibilità delle diverse soluzioni con i principi fondamentali del sistema processuale, scegliendo quella ad essi maggiormente aderente. In proposito, deve porsi in risalto la determinante rilevanza della motivazione per cogliere l'effettiva portata delle sentenze interpretative rispetto alle quali la prima <<non rappresenta semplicemente il motivo della decisione, ma svolge un ruolo più importante e decisivo in quanto diviene elemento costitutivo della decisione stessa, che, con diversa motivazione, avrebbe avuto esito diverso>> (Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1998, Alagni, cit.):
sicché gli effetti della sentenza interpretativa devono essere identificati sulla base della obiettiva ed intrinseca forza argomentativa delle ragioni che compendiano la motivazione, sia quelle esplicite che quelle corrispondenti ai postulati ineliminabili della soluzione prescelta, in mancanza delle quali risulta arbitraria una qualsiasi ulteriore interpretazione "mediata" che porti ad ampliare l'ambito applicativo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale.
7. - Ebbene, da nessuno degli argomenti sviluppati nella motivazione della sentenza n. 292/98 per dimostrare che il termine finale di fase è insensibile all'operatività dell'art. 303, comma 2, c.p.p. può farsi derivare il corollario che, al fine di verificare il rispetto di quel termine, deve procedersi alla indiscriminata sommatoria di tutte le fasi e di tutti i gradi, antecedenti e successivi all'annullamento o alla regressione del procedimento. L'argomento risolutivo, di lineare concludenza ed univocità, è offerto dal fatto che la sentenza n. 292/98 ha come esclusivo oggetto il limite finale prescritto per ogni singola fase o grado del processo, onde non si vede come possa ritenersi riferibile al dictum della Corte l'introduzione di un limite massimo, distinto da quello complessivo, risultante, al pari di quest'ultimo, dal cumulo di una pluralità di fasi e gradi. È innegabile, infatti, che sostenere la necessità del computo indiscriminato di tutte le fasi intermedie significa, nella sostanza, far perdere a quel limite il carattere rigorosamente endofasico o monofasico, che normativamente lo tipicizza, e creare un nuovo termine finale plurifasico, estraneo alle previsioni degli artt. 303 e 304, comma 6, c.p.p., alterando, per tale via, le linee essenziali della disciplina dettata dal codice, che non conosce altra distinzione che quella tra termini di fase e termine complessivo. Resta con ciò confermato che l'eliminazione della frattura e della separatezza della fase successiva all'annullamento - realizzata mediante la riconosciuta inoperatività dell'art. 303, comma 2, c.p.p. rispetto al calcolo del limite finale di fase- non può avere altro effetto che quello di permettere il collegamento della predetta fase con quella precedente nella quale è stato pronunciato il provvedimento annullato e, così, di rendere possibile l'unificazione della durata della custodia cautelare sofferta nei due segmenti processuali, avvinti da una relazione di corrispondenza e di omogeneità per la ragione che il primo può considerarsi come ripristino del secondo. Al di fuori di tale specifica situazione, rimane intatta l'autonomia della fase intermedia, conclusasi con la pronuncia di annullamento, ne' può essere coinvolta nell'operazione di riunificazione la durata della custodia subita in questa fase, perché distinta ed indipendente da quella che la precede e da quella che la segue. Deve inferirsene che - nella "ratio" garantistica del termine finale di fase - se può avere una plausibile base logico-sistematica affermare l'unitarietà dei due segmenti omogenei e considerare il secondo come continuazione del primo, al quale il processo è regredito, è contrario, invece, alle linee fondanti del sistema processuale includere nel computo anche le altre fasi intermedie, dato che queste sono dotate di una propria peculiare autonomia funzionale, ciascuna corrispondente ad una diversa tappa e ad un differente segmento dello sviluppo del processo. L'esclusione di una possibile unificazione generalizzata delle fasi trova, dunque, irrefutabile conferma tanto nell'autonomia della fase in cui è stato pronunciato l'annullamento o è stato disposto il regresso quanto nella mancanza di una norma alla quale possano ricondursi le basi della fictio iuris giustificativa dell'indifferenziato conglobamento. In assenza di qualsiasi significativo argomento contrario enucleabile dalla motivazione della sentenza n. 292/98, le precedenti conclusioni, da un lato, sono aderenti alla nuova dimensione normativa degli artt. 304, comma 6, e 303, coma 2, c.p.p., risultante dall'interpretazione adeguatrice operata dalla Corte costituzionale, e, dall'altro, appaiono le uniche compatibili con i principi fondamentali della normativa sulla custodia cautelare, modulata in armonia con la struttura del processo, che, per sua essenziale natura, consiste in una successione di fasi e gradi distinti attraverso i quali l'attività giurisdizionale si articola fino alla formazione del giudicato.
8. - La soluzione accolta resiste ai rilievi critici prospettati nelle decisioni che hanno dato origine all'opposto indirizzo. In primo luogo, non ha pregio l'obiezione con cui è stato dedotto che la linea giurisprudenziale condivisa dalle Sezioni Unite <<ha come risultato la vanificazione del principio di garanzia dettato dall'art. 304, comma 6, riferito indiscriminatamente a tutte le situazioni di cui ai primi tre commi dell'art. 303, fra le quali è innegabilmente compreso il caso della regressione>> (cfr. Cass., Sez. VI, c.c. 4 maggio 1999, Pirozzolo, cit.). La critica è del tutto ingiustificata, atteso che - in coerenza con quello che rappresenta il punto saliente della motivazione della sentenza n. 292/98- è stata ridimensionata la portata della disposizione di cui all'art. 303, comma 2, ed è stata eseguita una operazione correttiva delle precedenti posizioni giurisprudenziali consolidate, riconoscendo che - ai limitati fini della garanzia stabilita con la previsione del termine finale di fase - restano inoperanti gli effetti rigorosamente interruttivi ricollegabili a quella disposizione e che la fase successiva al provvedimento di annullamento o di regresso deve considerarsi come prosecuzione della fase alla quale il processo è regredito, pur con la soluzione di continuità costituita dalla fase intermedia nella quale quel provvedimento è stato adottato: ond'è che - contrariamente a quanto precedentemente costituiva ius receptum - le due predette fasi devono essere sommate e nel computo devono essere compresi i rispettivi periodi di sospensione e, in caso di regresso alla fase delle indagini preliminari, i periodi di proroga ex art. 305, comma 2, c.p.p.- Non è producente neppure il rilievo che, stante la pronuncia di annullamento, il processo non può considerarsi mai approdato naturalmente alle fasi successive, durante le quali l'imputato ha continuato a rimanere in carcere. L'obiezione risulta palesemente inconsistente quando si considera che nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte precisato che la nullità di una fase non si comunica necessariamente alla successiva e che il passaggio dall'una all'altra prescinde dalla validità degli atti di mutamento di fase processuale (Cass., Sez. I, c.c. 14 luglio 1998, rv. 211413, Accardo, cit.), onde anche agli atti invalidi va riconosciuta l'idoneità ad interrompere i termini della custodia cautelare (Cass., Sez. V, 26 maggio 1998, Giacalone, riv. 211613, cit.).
Infine, deve escludersi la rilevanza dell'argomento dell'imputabilità della causa del regresso non all'imputato ma ad un errore dell'autorità giudiziaria, per l'ovvia ragione che i riflessi dei provvedimenti invalidi sulla durata della custodia cautelare sono quelli, e soltanto quelli, indicati dalla legge processuale nella disciplina dei termini di fase e del termine complessivo. D'altro canto, la non conferenza del richiamo alla "incolpevolezza" dell'imputato è avvalorata dalla circostanza che la sentenza n. 292/98 ha investito anche il meccanismo della decorrenza ex novo dei termini di fase per il caso di evasione, previsto dall'art. 303, comma 3, c.p.p., sebbene - come giustamente segnalato in dottrina- la regola del ricalcolo dei termini sia fondata, in questa ipotesi, su un comportamento dell'imputato non solo certamente non incolpevole, ma corrispondente, addirittura, all'ipotesi di reato di cui all'art. 385 c.p.. 9. - In conclusione, nella prospettiva garantistica dischiusa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 292/98, dalla connessione esistente tra l'art. 304, comma 6, e l'art. 303, comma 2, c.p.p. devono trarsi le seguenti conseguenze: a) nell'ipotesi di annullamento con rinvio di una sentenza di secondo grado, per il calcolo del limite massimo del termine di fase il periodo di custodia cautelare relativo al giudizio di appello deve cumularsi con quello del giudizio di rinvio e non anche con la durata della custodia durante il giudizio di cassazione;
b) ai fini dell'osservanza dell'anzidetto limite rilevano tutti i periodi di sospensione verificatisi nelle due fasi tra loro collegate, ad eccezione di quelli indicati nel settimo comma dell'art. 304; c) tali regole valgono anche in caso di pluralità di annullamenti con rinvio o di regressioni.
Con l'ordinanza impugnata, il tribunale ha dato corretta applicazione a tali principi, ritenendo che il limite finale di fase non debba calcolarsi in riferimento all'intero periodo di custodia cautelare ma solo alla durata del termine della fase oggetto del regresso, inferendone che il periodo di carcerazione preventiva sofferta dall'imputato nel giudizio di appello deve sommarsi soltanto a quello del giudizio di rinvio aperto dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, con la necessaria esclusione del periodo di custodia attinente al giudizio di legittimità. Poiché non è controverso che il risultato della somma dei due segmenti processuali anzidetti non superava il limite massimo del doppio del termine indicato dall'art. 303, comma 1, lett. c) n. 3 c.p.p. per il giudizio di secondo grado, deve considerarsi pienamente legittima la pronuncia con cui è stato disatteso l'appello proposto avverso l'ordinanza che ha negato la scarcerazione dell'imputato per la mancata scadenza del limite di tre anni corrispondente, appunto, al doppio del termine di fase ex art. 304, comma 6, c.p.p.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma il 19 gennaio 2000.
Depositata in cancelleria il 29 febbraio 2000 .