Sentenza 22 novembre 2005
Massime • 1
Ai fini della pronunzia favorevole all'estradizione, è richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando soltanto se non esiste Convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente ovvero, pur tale Convenzione esistendo, che essa espressamente condizioni l'estradizione alla sussistenza dei gravi indizi: in regime convenzionale, invero, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi.
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- 1. Basta la parola per estradare verso stati che violano i diritti (Cass. 24475/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2018
Laddove non esista Convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente (ovvero, pur tale Convenzione esistendo, essa espressamente condizioni l'estradizione alla sussistenza dei gravi indizi), ai fini della pronunzia favorevole all'estradizione processuale, è richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando. Incombe sull'estradando un preciso onere di allegazione degli elementi e delle circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sua sottoposizione nello Stato richiedente a trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona: peraltro, la verifica …
Leggi di più… - 2. Estradizione convenzionale e valutazione degli indizi (Cass. 43170/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Anche in presenza di una convenzione di estradizione il giudice italiano è tenuto a verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: se ne può presumere la sussistenza in virtù dell'accordo pattizio, non può nondimeno trattarsi non di un mero accertamento formale, ma deve esserci una delibazione diretta a verificare che la documentazione sia in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 17/07/2014) 15-10-2014, n. 43170 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. CITTERIO Carlo - …
Leggi di più… - 3. Estradizione e tutela dei diritti fondamentalihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il regime estradizionale convenzionale conparrticoalre riferimento alla convenzione europea sull'estradizione (1957). Avvertenza: Si tratta di una memoria difensiva (opportunamente modificata per necessità di rispetto delle regole deontologiche) depositata in relazione ad una richiesta di estradizione processuale passiva pervenuta nei termini previsti dagli strumenti pattizi e di recepimento nazionale alla cancelleria della competente Corte di Appello. Si veda anche la sentenza della Corte di Appello di Bolzano dd. 29 marzo 2010 (solo .pdf). Constano precedenti opposti da arte della giurisprudenza di merito e di legittimità. Il primato del diritto può comportare il rischio che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2005, n. 45253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45253 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 22/11/2005
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 2015
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 37524/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XH IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 13/09/2005 della Corte d'Appello di Campobasso;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza 13/09/2005, dichiarava sussistere le condizioni per l'estradizione verso l'Albania di HI IA, nei cui confronti il Tribunale di Tirana, con provvedimento n. 228 del 23/02/2005, aveva disposto la cattura, perché resosi responsabile, in quel Paese, di concorso nel delitto di rapina a mano armata, commesso il 09/02/2005.
Rilevava la Corte territoriale che l'HI, ricercato in ambito internazionale, era stato arrestato dai CC. di Termoli il 10/03/2005, l'arresto era stato convalidato il successivo giorno 14 dal Presidente di quella Corte e, in pari data, era stata applicata, a fini estradizionali, la misura coercitiva della custodia in carcere nei confronti del medesimo HI. Aggiungeva che, sulla base delle notizie fornite e della documentazione inviata dallo Stato richiedente, ricorrevano tutte le condizioni di legge per farsi luogo all'estradizione e che, operando tra i due Stati la Convenzione Europea di estradizione, doveva prescindersi da ogni valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando in ordine all'illecito addebitatogli, indizi che comunque, per quanto emergeva dagli atti, non erano contestabili, considerato che per l'esecuzione della rapina era stata utilizzata l'autovettura di proprietà dello stesso estradando, il quale, per altro, nella prospettiva di dimostrare la sua estraneità ai fatti, aveva esibito una documentazione, risultata falsa, proveniente apparentemente dall'Autorità giudiziaria di Tirana ed attestante l'assenza di qualunque pendenza penale a suo carico in quel Paese. Ha proposto ricorso per cassazione HI IA e ha lamentato: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 700 c.p.p., comma 2, lett. b), in quanto la normativa del codice penale albanese allegata alla domanda di estradizione (art. 140 c.p.), facendo riferimento all'uso di armi militari, non sembrava applicabile alla rapina commessa con armi comuni;
2) vizio di motivazione sulle esatte modalità della rapina, se commessa cioè con l'utilizzo di armi di tipo comune o di tipo militare, e quindi sull'operatività della previsione di cui all'art. 140 c.p. albanese;
3) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p., comma 1, non avendo il giudice a quo verificato e valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, compito al quale non poteva sottrarsi, in assenza di deroga alla richiamata norma da parte della Convenzione;
4) mancanza di motivazione circa la sussistenza a suo carico, in relazione ai fatti oggetto della domanda di estradizione, di un quadro di gravità indiziaria, puntualmente contestato con precisi e decisivi argomenti, dei quali non si era tenuto alcun conto (imprecisioni e contraddizioni nella descrizione del fatto emergente dalla documentazione inviata dallo Stato richiedente: quali le macchie di sangue e i bossoli che sarebbero stati rinvenuti all'interno dell'auto; data in cui il ricorrente aveva fatto ingresso in Albania, 28 o 29 dicembre 2004; dal passaporto si rilevava che egli era rientrato in Italia il 06/01/2005; aveva, dopo tale data, prestato regolarmente la sua attività lavorativa in Italia;
non provato un suo eventuale rientro in Albania in coincidenza temporale con la rapina;
la asserita falsità della documentazione esibita non era stata adeguatamente accertata). Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile.
Ed invero, la gravata sentenza da conto, in maniera puntuale e completa, della ricorrenza di tutti i presupposti di legge, per farsi luogo all'estradizione di HI IA verso l'Albania, dove il predetto è indagato in ordine al reato di rapina a mano armata, illecito punito anche dalla legge penale italiana, ed è destinatario di misura restrittiva della libertà personale. Tra l'Italia e l'Albania opera la Convenzione europea di estradizione del 13/12/1957 e a sostegno della richiesta di estradizione risulta essere stata prodotta la documentazione prescritta dall'art. 12 della detta Convenzione. Da tale documentazione si evincono i fatti illeciti ascritti all'estradando dall'Autorità giudiziaria richiedente, il luogo e il tempo della loro consumazione, la loro qualificazione giuridica, i riferimenti alla normativa applicabile, che non prevede - per l'illecito in questione - la pena capitale e che non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Non sono emersi altri dati di fatto ostativi alla pronuncia favorevole all'estradizione.
A carico dell'estradando si procede penalmente in Albania per il reato di rapina a mano armata, previsto - come si è detto - anche dal nostro ordinamento, e non può in questa sede stabilirsi se siano state utilizzate armi comuni o militari, accertamento che deve essere riservato alla cognizione dell'Autorità giudiziaria straniera, con la conseguenza che la corrispondente doglianza articolata al riguardo dal ricorrente non può trovare spazio di verifica da parte di questa Corte.
Con gli altri motivi di gravame, il ricorrente sostanzialmente mira a contestare la sussistenza a suo carico di un quadro di gravità indiziaria e lamenta che il giudice a quo non aveva preso in considerazione i rilievi già in quella sede formulati. Osserva la Corte che, ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, l'art. 705 c.p.p. richiede la sussistenza documentata e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando soltanto se non esiste convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e quello che ha richiesto l'estradizione ovvero, qualora esista convenzione, che questa espressamente condizioni l'estradizione medesima alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ciò trova la sua ratio nel fatto che in regime convenzionale l'esistenza di gravi indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica ed ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede, quando essi gli siano stati ufficialmente comunicati per il solo esame formale che ne deve compiere.
La Convenzione di Parigi del 1957, operante nel caso in esame, non richiede la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona estradanda.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di euro 1.000,00.
La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2005