CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19906 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE EL, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2026 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ER PA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 9 marzo 2023, ha dichiarato la ricorrente colpevole del reato di invasione e successiva occupazione di un immobile popolare di proprietà pubblica. Il primo giudice, ritenendo tale reato di natura istantanea, aveva rilevato l’intervenuta prescrizione e la sentenza era stata appellata dal Pubblico ministero. 2. Ricorre per cassazione CA LA, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata conferma della declaratoria di prescrizione, trattandosi di reato istantaneo decorrente dal gennaio del 2011. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19906 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2026 2 La Corte non avrebbe valorizzato la differenza esistente tra invasione di edificio ed occupazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. In punto di diritto, è principio oramai pacifico quello secondo cui, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione;
nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, [...], Rv. 277019- 01; Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025, [...], Rv. 288849-01). Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha segnalato alcun allontanamento della ricorrente dall’immobile occupato attraverso invasione nel lontano 2011 e nel quale essa stabilmente dimorava, cosicché, stante la natura permanente del reato, contestato in forma aperta attraverso la locuzione “in atto”, la condotta deve ritenersi cessata alla data della sentenza di primo grado, emessa il 9 marzo 2023, con la conseguenza che il termine di prescrizione non è ancora decorso alla data odierna. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente US AR AN TO
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ER PA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 9 marzo 2023, ha dichiarato la ricorrente colpevole del reato di invasione e successiva occupazione di un immobile popolare di proprietà pubblica. Il primo giudice, ritenendo tale reato di natura istantanea, aveva rilevato l’intervenuta prescrizione e la sentenza era stata appellata dal Pubblico ministero. 2. Ricorre per cassazione CA LA, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata conferma della declaratoria di prescrizione, trattandosi di reato istantaneo decorrente dal gennaio del 2011. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19906 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2026 2 La Corte non avrebbe valorizzato la differenza esistente tra invasione di edificio ed occupazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. In punto di diritto, è principio oramai pacifico quello secondo cui, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione;
nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, [...], Rv. 277019- 01; Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025, [...], Rv. 288849-01). Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha segnalato alcun allontanamento della ricorrente dall’immobile occupato attraverso invasione nel lontano 2011 e nel quale essa stabilmente dimorava, cosicché, stante la natura permanente del reato, contestato in forma aperta attraverso la locuzione “in atto”, la condotta deve ritenersi cessata alla data della sentenza di primo grado, emessa il 9 marzo 2023, con la conseguenza che il termine di prescrizione non è ancora decorso alla data odierna. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente US AR AN TO