Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di esecuzione di un mandato di arresto europeo per fatti commessi prima del 7 agosto 2002, ai quali non è applicabile, in virtù dell'art. 40, la disciplina dettata dalla legge n. 69 del 2005, può essere qualificata come domanda di estradizione, qualora in essa siano presenti tutti i relativi requisiti. (Fattispecie relativa a richiesta di consegna trasmessa dalla Procura generale lettone, organo statale competente anche ad inoltrare le domande estradizionali).
In tema di estradizione per l'estero, non è di ostacolo all'estradizione richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, la circostanza che il periodo di custodia cautelare a cui sia stato sottoposto l'estradando in Italia sia superiore al limite massimo previsto dall'ordinamento dello Stato richiedente. (Fattispecie relativa a domanda di estradizione presentata dalle autorità lettoni).
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- 1. Consegna al Regno Unito: MAE, accordo Brexit, Convenzione di estradizione? (Cass. 31862/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 febbraio 2022
In tema di MAE, le richieste di consegna da parte del Regno Unito verso uno Stato dell'Unione Europea per reati commessi prima del 7 agosto 2002 presentate successivamente alla fine del periodo di transizione dell'applicabilità della decisione quadro devono essere trattate secondo la disciplina dell'Accordo conseguente al recesso del primo dall'Unione (c.d. Brexit) e non secondo la disciplina della Convenzione Europea di estradizione del 1957. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE (ud. 19/08/2021) 20-08-2021, n. 31862 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente - Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - …
Leggi di più… - 2. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2007, n. 20428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20428 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 15/02/2007
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 384
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 44954/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAZE Eriks, n. a Riga (Lettonia) il 10.7.1955;
avverso la sentenza in data 26 settembre 2006 della Corte di appello di Venezia;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martusciello Vittorio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Di Giulio Giancarlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione proposta dalla Repubblica di Lettonia nei confronti di GAZE Eriks, in relazione all'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Jelgava in data 3 febbraio 2003 in relazione ai reati di truffa e falso, consumati fino al maggio 2002.
Osservava la Corte di appello che la Procura Generale di Riga aveva trasmesso un atto corrispondente a un mandato di arresto europeo che però, riferendosi a fatti consumati fino al maggio 2002, non consentivano l'applicazione in Italia della disciplina di cui alla L. n. 69 del 2005, a norma dell'art. 40, comma 2 della citata legge.
Peraltro, la richiesta di consegna della Procura di Riga, valeva come domanda di estradizione, della quale nella specie sussistevano i presupposti considerati dalla Convenzione europea, dato che in base agli artt. 480 e 480 quater c.p.p., lettone, è comunque la Procura generale l'organo statale competente a istruire e inoltrare le domande estradizionali, rappresentando dunque lo Stato lettone anche nella sua dimensione politica.
Aggiungeva la Corte di appello, in risposta a una deduzione difensiva, che era irrilevante che secondo l'ordinamento lettone un provvedimento restrittivo della libertà personale (come quello emesso) non poteva superare la durata di un mese, dato che tale previsione si riferisce evidentemente alla decorrenza della custodia cautelare a partire dal momento in cui l'imputato sia consegnato all'autorità lettone, restando non computabile, a tale fine, il periodo trascorso in stato di limitazione personale nel paese estero richiesto.
Ricorre per Cassazione il Gaze, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo:
1. La Procura generale lettone ha ammesso di non essere in grado di inviare la richiesta di estradizione, a termini della Convenzione europea, e conseguentemente la procedura estradizionale diventa improcedibile.
2. il periodo di detenzione in carcere, pari a sette mesi, ha abbondantemente superato quello previsto dall'ordinamento lettone come limite massimo di custodia cautelare.
DIRITTO
Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, appare infondato. Quanto al primo motivo, va osservato che la domanda di estradizione è stata correttamente individuata nella richiesta di mandato di arresto europeo (MAE), dato che tale atto proviene dall'organo individuato dalla legge lettone come competente per proporre domanda di estradizione, sicché appare irrilevante che formalmente la domanda si riferisca alla consegna sulla base di un MAE, una volta che essa presenti, come nella specie deve ritenersi, tutti i requisiti che devono accompagnare una domanda di estradizione (v., nello stesso senso, per la qualificazione come domanda di estradizione di una domanda di consegna sulla base di un mandato di arresto europeo, non rientrante come tale nei limiti temporali della L. n. 69 del 2005, art. 40, Cass., sez. 6^, 31 maggio 2006, Hadjloum).
Relativamente alla seconda doglianza, va osservato che ferma la deducibilità dalla durata della pena che sarà eventualmente irrogata dall'autorità lettone del periodo di custodia cautelare sofferta dal Gaze a fini estradizionali (v. Cass., sez. 6^, 24 novembre 2006, Baia Ionel;
Id., 14 dicembre 2006, Domnu), spetta all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente stabilire i limiti temporali della custodia cautelare, tenuto conto anche del periodo di custodia sofferto in Italia.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2007