Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
Il conducente di veicolo a motore, se in possesso di patente di guida scaduta, deve essere considerato "inidoneo" alla guida, al pari di chi si ponga alla guida di un veicolo senza avere mai conseguito la patente, a nulla rilevando che la prima condotta sia punita con sanzione amministrativa, e la seconda con sanzione penale. Ne consegue che, in tema di assicurazione privata contro gli infortuni, ed in presenza di una clausola contrattuale che esclude il diritto all'indennizzo per gli infortuni subiti dall'assicurato mentre si trovava alla guida di un veicolo senza esserne abilitato, l'assicuratore non è obbligato al pagamento dell'indennizzo sia nel caso in cui l'assicurato fosse privo di patente per non averla mai conseguito; sia nel caso in cui ne fosse privo per non averla rinnovata dopo la scadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7035 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BO RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BITOSSI 22, presso lo studio dell'avvocato PLACIDO DE SALVO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GAN ITALIA SPA GIÀ PHENIX SOLEIL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CSO V EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato PLANTADE FRANCOISE MARIE, che la difende, giusta procura speciale per Notar AR ED AR di Roma del 25/06/1996 n. 43970 di rep.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 660/95 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 03/03/95 e depositata il 31/05/951 (R.G. 934/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Placido DE SALVO;
udito l'Avvocato Maria Pia POSI (per delega Avv. F.M. PLANTADE);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 7 maggio 1990 IZ TI conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Forlì la IX LE s.p.a. per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di L.145.200.000, oltre accessori, in forza di polizza infortuni con la medesima stipulata, avendo riportato lesioni in un incidente stradale verificatosi il 25 luglio 1988 mentre era alla guida della propria autovettura.
La società convenuta, costituendosi, eccepiva l'inoperatività della polizza per essersi il TI posto alla guida della autovettura benché la patente fosse scaduta.
Il Tribunale adito, con la sentenza del 9 aprile 1992, rigettava la domanda, ritenendo fondata la eccezione della società assicuratrice, e condannava il TI al pagamento delle spese processuali.
Proposto appello dal TI e costituitasi la AN LI s.p.a. (già IX LE s.p.a.), la Corte di appello di Bologna, con la sentenza depositata il 31 maggio 1995, confermava la esclusione della garanzia assicurativa, osservando che, secondo l'art.18 delle condizioni generali del contratto, l'assicurazione copriva le lesioni riportate in occasione di sinistri stradali, purché il conducente del veicolo coinvolto fosse abilitato alla guida secondo le disposizioni della legge italiana;
il che comporta il possesso di una valida patente che abiliti alla guida, mentre la persona con patente scaduta non può guidare, indipendentemente dal tipo di sanzione previsto per la inosservanza di tale obbligo. La Corte ha, poi, ritenuto irrilevante che, in epoca successiva al sinistro, sia intervenuto il rinnovo della patente, poiché tale atto non ha efficacia retroattiva. Essa ha anche giudicato priva di rilevanza la prova chiesta dal TI in ordine alla interpretazione che della clausola contenuta nel detto art.18 aveva data il funzionano addetto all'agenzia della società assicuratrice presso cui era stata sottoscritta la polizza. La Corte di appello ha accolto, invece, il motivo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso tale decisione il TI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, La AN LI s.p.a. ha resistito con controricorso. Ambedue le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione.
I.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1363, 1364, 1366 e 1370 c.c. e degli artt.80 e 88 cod. strad. 1959 (art.360 n.3 c.p.c.), nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). Il ricorrente censura l'interpretazione data dalla Corte di appello all'art.18 delle condizioni generali di assicurazione, osservando che occorre distinguere l'ipotesi del conducente del tutto privo di abilitazione e, perciò, inidoneo alla guida (alla quale si riferisce la previsione della polizza) dalla ipotesi del conducente che è temporaneamente impedito per scadenza della patente, ma che è considerato idoneo alla guida per essere munito dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica. Tale distinzione si desume dal diverso trattamento che ricevono nel codice stradale (sia vecchio che nuovo) le violazioni di guida senza patente (che è un reato perseguibile di ufficio) e di guida con patente scaduta (che è una violazione amministrativa soggetta ad oblazione), le quali quindi non sono considerate equipollenti dal legislatore. La situazione di patente scaduta, pertanto, non costituisce un caso di "inabilitazione" alla guida, poiché è già intervenuto un giudizio di idoneità, onde l'autorizzazione alla guida esiste, ma è in uno stato di quiescenza, rivivendo al momento del rinnovo della patente. Il ricorrente osserva, ancora, che, anche qualora non si condivida la prospettata distinzione, la clausola è, quanto meno, di dubbio significato, onde la sua interpretazione avrebbe dovuto rispettare gli artt. 1370 (senso a favore del l'assicurato), 1363 (utilizzo di un metro non restrittivo), 1364 e 1366 c.c.. Il motivo di ricorso è infondato.
Sulla clausola di polizza assicurativa che subordina l'efficacia del contratto alla circostanza che il veicolo coinvolto nel sinistro stradale sia condotto da persona abilitata alla guida, questa Corte ha avuto modo di intervenire più volte (nel giudicare su azioni di rivalsa promosse da assicuratori della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, a norma dell'art.18, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969 n.990) affermando, con giurisprudenza costante, che la garanzia assicurativa non è operante nel caso in cui il conducente sia in possesso di patente scaduta, per il decorso del termine di validità fissato dall'art.88 cod. strad. 1959 (applicabile nel caso di specie, essendosi il sinistro verificato il 25 luglio 1988), atteso che, nel periodo compreso fra la data di scadenza della validità della patente e quella della sua eventuale conferma, deve negarsi che il titolare abbia i requisiti richiesti per l'idoneità alla guida (Cass. 15 gennaio 1979 n. 295;
nello stesso senso Cass.11 agosto 1995 n. 8824; 5 aprile 1995 n. 4006;
15 giugno 1979 n.3374; 9 luglio 1974 n.2019). Ed infatti il citato art.88 prevede che, per la conferma della patente, occorre presentare un certificato medico "dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti". Deve, quindi, affermarsi - contrariamente all'assunto del ricorrente - che la scadenza di validità dell'abilitazione a guidare rende il titolare non più abile alla guida fino al rinnovo, sempre subordinato all'accertamento della sussistenza delle condizioni psico fisiche necessarie. Sicché di nessun rilievo è la circostanza che, successivamente al sinistro, all'interessato sia stata rinnovata l'abilitazione alla guida.
Queste affermazioni non sono contraddette dal fatto che la guida con patente scaduta costituisce un illecito amministrativo, mentre la guida senza patente concretizza un reato. La previsione di una sanzione amministrativa (anziché penale) non fa venire meno, ma al contrario conferma la illiceità della condotta di colui che guida con una patente scaduta, non essendo egli più abilitato a guidare fino a quando la patente non venga confermata.
Deve, quindi, concludersi che la interpretazione data dalla Corte di appello all'art.18 delle condizioni generali di assicurazione non ha violato alcuna delle norme sull'ermeneutica contrattuale, essendo essa conforme alle precedenti pronunzie di questa Corte sulle clausole contrattuali di uguale contenuto. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso la prova testimoniale e la consulenza tecnica, perché le ha ritenute irrilevanti. Il ricorrente osserva che la deposizione dei testi "era necessaria al fine di poter comprendere l'affidamento ingenerato nel TI all'atto di stipula del contratto assicurativo".
Il motivo di ricorso è inammissibile perché contiene censure formulate in modo del tutto generico.
Non si riportano nel ricorso le circostanze di fatto che hanno formato oggetto della richiesta di prova testimoniale (in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: v., di recente, Cass. 2 agosto 1997 n. 7177; 21 marzo 1995 n. 3233); non si indicano la posizione ed i poteri del funzionario della società assicuratrice che avrebbe dato origine all'affidamento del ricorrente;
non si esplicitano le ragioni per cui nella motivazione della sentenza impugnata si ravvisano le violazioni di legge dedotte;
nessuna censura, infine, viene formulata in ordine alla mancata ammissione della consulenza tecnica.
3. In conclusione il ricorso del TI va rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999