Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7035
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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Il conducente di veicolo a motore, se in possesso di patente di guida scaduta, deve essere considerato "inidoneo" alla guida, al pari di chi si ponga alla guida di un veicolo senza avere mai conseguito la patente, a nulla rilevando che la prima condotta sia punita con sanzione amministrativa, e la seconda con sanzione penale. Ne consegue che, in tema di assicurazione privata contro gli infortuni, ed in presenza di una clausola contrattuale che esclude il diritto all'indennizzo per gli infortuni subiti dall'assicurato mentre si trovava alla guida di un veicolo senza esserne abilitato, l'assicuratore non è obbligato al pagamento dell'indennizzo sia nel caso in cui l'assicurato fosse privo di patente per non averla mai conseguito; sia nel caso in cui ne fosse privo per non averla rinnovata dopo la scadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7035
    Data del deposito : 7 luglio 1999

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