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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5007/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 5007/2021 promossa da:
Parte_1 con l'avv. I. Bonù;
ATTRICE contro
Controparte_1 con l'avv. M. Soardi;
CONVENUTA
e quale procuratrice di , a sua volta procuratrice di Controparte_2 CP_3
Controparte_4 con l'avv. M. Orizio;
INTERVENUTA
Oggetto: fideiussione;
Conclusioni: come da verbale del 15.4.2025 e del 25.3.2025
Per l'attrice: in via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a come Controparte_4 eccepito all'udienza del 19 ottobre 2023;
In via principale e nel merito:
pagina 1 di 5 - revocare e/o annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 498/2021 e n.
1313/2021 r.g. nei confronti dell'opponente, essendo l'ingiunzione di pagamento illegittima ed infondata per i motivi in atti, sia in ragione del parziale pagamento della somma ingiunta, sia in ragione dell'intervenuta decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per nullità parziale della fideiussione ex art. 36 D.lgs. n. 206/2005 (qui rilevata in via di eccezione), relativamente alla clausola derogatoria del predetto art. 1957 cod. civ, poiché vessatoria ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005, attesa la pacifica qualifica di consumatore dell'opponente. Per l'effetto, accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1 nulla deve a Controparte_1
In via istruttoria:
- ammettere le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. del 28 settembre
2022, e segnatamente:
a) ordinare ex art 210 c.p.c. a tutte le banche operanti nella Provincia di Brescia e nelle Province limitrofe di fornire copia dei moduli di fideiussione omnibus dalle stesse utilizzate dal 2005 ad oggi.
b) nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio con l'incarico di richiedere alle banche operanti negli ambiti territoriali sopra indicati copia dei moduli di fideiussione omnibus dalle stesse utilizzati dal 2005 ad oggi;
- non ammettere il capitolo di prova n. 1 dedotto da nella memoria ex art. Controparte_1
183, VI co. n. 3, c.p.c., per le ragioni già esposte nella memoria ex art. 183, VI co. n. 3, c.p.c. del 18 ottobre
2022.
In ogni caso:
- beneficio di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfetario del 15%, accessori, CPA ed
IVA come per legge.
Per la convenuta e l'intervenuta:
1. In via pregiudiziale e/o preliminare:
considerato che
l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, visto l'art. 648 c.p.c., concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
2. In via principale e nel merito:
- Respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare le domande tutte proposte dall'opponente perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la sig.ra in qualità di fideiussore della Parte_2
a pagare alla la somma di € Parte_3 Controparte_1
150.000,00 in forza della fideiussione dalla stessa sottoscritta.
Sempre nel merito ma in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Giudice accertasse la nullità parziale della fideiussione rilasciata dall'odierna opponente, dichiarare comunque valida per il resto la pagina 2 di 5 fideiussione rilasciata dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare quest'ultima in qualità di Parte_2 fideiussore della a pagare alla la Parte_3 Controparte_1 somma di € 150.000,00 per i titoli e le causali di cui in narrativa, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre interessi dal dovuto al saldo. in ogni caso: spese del giudizio rifuse
3. In via istruttoria, previa acquisizione del fascicolo telematico monitorio nel presente giudizio di cui si depositano comunque tutti i documenti già prodotti in tale sede, con ogni più ampia riserva in sede di memorie ex articolo 183 VI comma c.p.c.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 498/2021 del 10.2.2021 con Parte_1 cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto a lei – in qualità di garante – e a quale Parte_3 imprenditore individuale che svolge attività con ditta – debitore Parte_3 principale – di pagare la somma di € 198.121,62 a favore di somma Controparte_1 dovuta in forza di rapporti bancari intrattenuti dall'imprenditore individuale.
A fondamento della propria opposizione, ha eccepito: a) la nullità integrale della Parte_1 fideiussione da lei sottoscritta in data 24.9.2014 perché riproduttiva delle clausole ABI censurate da Banca
d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione dell'art. 2, c. 2 lett. a) L.287/1990; b) la nullità parziale della fideiussione con riferimento alla clausola di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957
c.c.; c) la conseguente applicabilità del termine ex art. 1957 c.c. e la liberazione del fideiussione, non avendo la banca agito nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
d) la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. per avere la Banca concesso credito alla debitrice principale senza l'autorizzazione del fideiussore;
e) la mancata prova del credito, con la conseguente impossibilità per l'opponente di verificare la corretta applicazione degli interessi nonché la corretta quantificazione della somma richiesta. Cont ( o ) ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie. Controparte_1 CP_1
È intervenuta ex art. 111 c.p.c. – in qualità di cessionaria del credito di Controparte_6 per il tramite della procuratrice e, in nome e per conto di quest'ultima, CP_3 Controparte_2 facendo proprie tutte le domande e deduzioni di parte convenuta.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione ad intervenire della terza, non avendo la stessa fornito documentazione idonea a dimostrare la qualità di cessionaria.
***
L'opposizione è fondata. pagina 3 di 5 Sulla legittimazione della terza intervenuta
L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione ad intervenire della terza, poiché la documentazione prodotta non sarebbe idonea a dimostrare la sua qualità di cessionaria.
L'eccezione è infondata.
Sussiste la legittimazione attiva di per il solo fatto di essersi essa affermata titolare del Controparte_2 credito vantato. Attiene invece al piano del merito la prova dell'effettiva sussistenza del credito in capo alla parte che si è affermata creditrice.
In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari, la cessionaria è tenuta a fornire adeguata prova dell'esistenza della cessione – ed in particolare del fatto che il credito oggetto del giudizio faceva parte dell'operazione di cartolarizzazione realizzata – non essendo sufficiente a tal fine la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta ufficiale (cfr. Cassazione civile sez. III,
07/10/2024, n.26127; Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
Nel caso in esame, ha dato piena prova di essere succeduta a titolo particolare nei rapporti CP_4 oggetto del presente giudizio. Più nello specifico, oltre all'avviso sulla GU dell'avvenuta stipulazione di dodici contratti di cessione da parte di (compreso quello con ), è CP_4 Controparte_1 stato prodotto l'elenco dei crediti ceduti (peraltro reperibile al link indicato nell'avviso sulla GU), tra i quali figura espressamente il credito oggetto di contestazione in questa sede (n. 3932640).
Sull'eccezione di nullità della fideiussione
L'opponente ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, in quanto riproduttiva delle clausole contenute nello schema ABI censurato dalla banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia in quanto in contrasto con la normativa antritrust.
L'opposta ha dedotto che l'opponente non può valersi della violazione della normativa antitrust in quanto consumatore e non impresa, unico soggetto legittimato a far valere l'illiceità di intese anticoncorrenziali.
L'obiezione dell'opposta è infondata, dal momento che l'eccezione di nullità sollevata dal fideiussore non è volta a censurare direttamente la validità di un'intesa antitrust, bensì il contratto stipulato a valle di un'intesa anticoncorrenziale di cui per l'appunto è stata accertata l'illiceità.
Nel caso in esame, le clausole dedotte da riproducono esattamente il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 Parte_1 dello schema ABI censurato da Banca d'Italia.
Da ciò deriva che la nullità parziale del contratto di fideiussione.
In conseguenza di tale nullità parziale, non trova applicazione la clausola del regolamento negoziale derogatoria rispetto all'art. 1957, comma 1 c.c.
Da ciò discende che il creditore, al fine di far valere la garanzia, è tenuto a proporre le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi. pagina 4 di 5 Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emerge che la banca in data 26.8.2019 ha comunicato al debitore principale la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai vari rapporti bancari in essere
(linee di credito concesse all'imprenditore individuale sul rapporto di conto corrente n. 6757/67, con esposizione debitoria per € 165.898,22), al mutuo chirografario n. 1174827, con esposizione debitoria per
16.145,07 in linea capitale).
Per giurisprudenza ormai consolidata, ex multis Cass. civ., Sez. III, 12/11/2004, n. 21524, “Il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l'onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall'art. 1957 c.c., una iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione o esecutiva che consenta l'accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria, e qualora durante il decorso del termine, sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, il termine stesso continua a decorrere, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare”.
Nel caso in esame la creditrice non ha intrapreso alcuna iniziativa giudiziale nel termine semestrale di cui all'art. 1957, comma 1 c.c., essendo irrilevante, ai fini del rispetto della norma, l'invio di eventuali diffide in via stragiudiziale o l'esistenza di trattative per la definizione transattiva della vicenda.
In definitiva, essendo la banca decaduta dalla facoltà di far valere la garanzia, deve ritenersi che la pretesa creditoria è infondata.
In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo impugnato deve essere revocato. E' assorbito l'esame delle ulteriori questioni.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'attrice, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dei compensi medi previsti per l'attività espletata. La sostanziale identità delle difese di convenuta e intervenuta giustifica la solidarietà.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato, condanna la convenuta e l'intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 4.6.2025
Il giudice
Davide Scaffidi pagina 5 di 5