CASS
Sentenza 29 marzo 2022
Sentenza 29 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2022, n. 11575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11575 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AY EN, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno emessa in data 10/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del rinvio - a seguito dell'annullamento, da parte della Sez. 1 della Cassazione, con sentenza n. 44558 del 10/12/2019, dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 03/10/2018 - ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., rideterminava la pena nei confronti di EN AY in mesi cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11575 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 25/01/2022 2. EN AY ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Vincenzo Vegliante, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e); cod. proc. pen., essendo stata omessa la notifica del decreto introduttivo del giudizio ed, inoltre, avendo il giudice dell'esecuzione applicato la pena a titolo di continuazione individuandola in mesi uno di reclusione, laddove il giudice di merito aveva già operato, in riferimento alla condanna, la conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria ai sensi della legge 689/1981; pertanto, il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto operare l'aumento in termini di pena detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di EN AY è fondato. Il primo motivo di ricorso risulta del tutto generico, posto che, in maniera confusa, la difesa dapprima deduce l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale alla AY, non rinvenuta al domicilio eletto, quindi afferma che successivamente risultava inoltrato l'avviso di differimento dell'udienza, di cui, quindi, la ricorrente aveva ricevuto regolare notifica. In tal senso, quindi, la conoscenza del procedimento di esecuzione risulta regolarmente comunicato alla ricorrente al domicilio eletto, dove, peraltro, risulta anche comunicata l'ordinanza impugnata. Fondato risulta, invece, il secondo motivo di ricorso. Il Giudice dell'esecuzione, infatti, in sede di rinvio, ha riconosciuto la continuazione tra la sentenza n. 885/2011, irrevocabile in data 20/11/2015 - con cui la AY era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, e, quindi, a seguito di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, in complessivi euro 7.440,00 di multa - e la sentenza n. 820/2014, irrevocabile il 26/09/2016 - con cui la ricorrente era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa -, individuando il fatto più grave in quello di cui all'art. 648 cod. pen., di cui alla sentenza n. 820/2014. Pertanto ha così calcolato la pena: pena base, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, aumentata per i fatti di cui alla sentenza n. 885/2011 di giorni quindici di reclusione ed euro 300,00 di multa, pervenendo ad una pena complessiva di mesi cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa. Operando in tal modo il Giudice dell'esecuzione ha del tutto omesso di considerare che per i fatti di cui alla sentenza n. 885/2011 la pena detentiva era stata oggetto di conversione ai sensi della legge 698/1981, sicché la pena, all'esito della predetta operazione, era stata determinata, per i fatti di reato di cui alla sentenza n. 885/2011, esclusivamente nella pena pecuniaria della multa, nella misura di euro 7.440,00. Ne discende che, sebbene all'esito di conversione ai sensi della legge 689/1991, la pena del reato satellite nell'ambito del procedimento di applicazione dell'istituto della continuazione, risulta essere una pena pecuniaria. L'operazione del Giudice dell'esecuzione - che ha operato l'aumento per la continuazione in relazione ai fatti di reato considerati come reati satellite in termini di pena detentiva - si è tramutata, quindi, in una evidente violazione del divieto di reformatio in peius, posto che il ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, una volta effettuato, vale in riferimento a qualsiasi effetto giuridico. Ciò si evince chiaramente dal'art. 57 della legge 25 novembre 181, n. 689, secondo cui "La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva", fatti salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 71 e 72 della legge citata, non rilevanti nel caso in esame. La violazione di legge in cui è incorso il Giudice dell'esecuzione si evince anche, sotto altro profilo, da quanto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione. Il massimo consesso nomofilattico, infatti (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia ed altro, Rv. 273751), ha stabilito che l'aumento di pena per il reato satellite vada effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. In motivazione la pronuncia citata ha evidenziato come l'aumento della pena che, in sede di continuazione, deve infliggersi per il reato più grave risente di un doppio limite: un limite interno, che prevede il rispetto del triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, ed un limite esterno, di cui al terzo comma del'arto. 81 cod. pen., per il quale la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti, e cioè al cumulo materiale. Secondo le Sezioni Unite "Tale ultimo limite sarebbe inevitabilmente violato, ad avviso del Collegio, nel caso in cui, per effetto del cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., si aumentasse sub specie di pena detentiva la pena detentiva prevista per il reato più grave a fronte di un reato satellite punito con la sola pena pecuniaria. In tal caso, infatti, il risultato sarebbe superiore al cumulo materiale in quanto il cumulo giuridico comprenderebbe una frazione di pena detentiva estranea al cumulo materiale, 3 con conseguente illegalità della pena stessa." Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, quindi, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del rinvio - a seguito dell'annullamento, da parte della Sez. 1 della Cassazione, con sentenza n. 44558 del 10/12/2019, dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 03/10/2018 - ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., rideterminava la pena nei confronti di EN AY in mesi cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11575 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 25/01/2022 2. EN AY ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Vincenzo Vegliante, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e); cod. proc. pen., essendo stata omessa la notifica del decreto introduttivo del giudizio ed, inoltre, avendo il giudice dell'esecuzione applicato la pena a titolo di continuazione individuandola in mesi uno di reclusione, laddove il giudice di merito aveva già operato, in riferimento alla condanna, la conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria ai sensi della legge 689/1981; pertanto, il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto operare l'aumento in termini di pena detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di EN AY è fondato. Il primo motivo di ricorso risulta del tutto generico, posto che, in maniera confusa, la difesa dapprima deduce l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale alla AY, non rinvenuta al domicilio eletto, quindi afferma che successivamente risultava inoltrato l'avviso di differimento dell'udienza, di cui, quindi, la ricorrente aveva ricevuto regolare notifica. In tal senso, quindi, la conoscenza del procedimento di esecuzione risulta regolarmente comunicato alla ricorrente al domicilio eletto, dove, peraltro, risulta anche comunicata l'ordinanza impugnata. Fondato risulta, invece, il secondo motivo di ricorso. Il Giudice dell'esecuzione, infatti, in sede di rinvio, ha riconosciuto la continuazione tra la sentenza n. 885/2011, irrevocabile in data 20/11/2015 - con cui la AY era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, e, quindi, a seguito di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, in complessivi euro 7.440,00 di multa - e la sentenza n. 820/2014, irrevocabile il 26/09/2016 - con cui la ricorrente era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa -, individuando il fatto più grave in quello di cui all'art. 648 cod. pen., di cui alla sentenza n. 820/2014. Pertanto ha così calcolato la pena: pena base, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, aumentata per i fatti di cui alla sentenza n. 885/2011 di giorni quindici di reclusione ed euro 300,00 di multa, pervenendo ad una pena complessiva di mesi cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa. Operando in tal modo il Giudice dell'esecuzione ha del tutto omesso di considerare che per i fatti di cui alla sentenza n. 885/2011 la pena detentiva era stata oggetto di conversione ai sensi della legge 698/1981, sicché la pena, all'esito della predetta operazione, era stata determinata, per i fatti di reato di cui alla sentenza n. 885/2011, esclusivamente nella pena pecuniaria della multa, nella misura di euro 7.440,00. Ne discende che, sebbene all'esito di conversione ai sensi della legge 689/1991, la pena del reato satellite nell'ambito del procedimento di applicazione dell'istituto della continuazione, risulta essere una pena pecuniaria. L'operazione del Giudice dell'esecuzione - che ha operato l'aumento per la continuazione in relazione ai fatti di reato considerati come reati satellite in termini di pena detentiva - si è tramutata, quindi, in una evidente violazione del divieto di reformatio in peius, posto che il ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, una volta effettuato, vale in riferimento a qualsiasi effetto giuridico. Ciò si evince chiaramente dal'art. 57 della legge 25 novembre 181, n. 689, secondo cui "La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva", fatti salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 71 e 72 della legge citata, non rilevanti nel caso in esame. La violazione di legge in cui è incorso il Giudice dell'esecuzione si evince anche, sotto altro profilo, da quanto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione. Il massimo consesso nomofilattico, infatti (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia ed altro, Rv. 273751), ha stabilito che l'aumento di pena per il reato satellite vada effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. In motivazione la pronuncia citata ha evidenziato come l'aumento della pena che, in sede di continuazione, deve infliggersi per il reato più grave risente di un doppio limite: un limite interno, che prevede il rispetto del triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, ed un limite esterno, di cui al terzo comma del'arto. 81 cod. pen., per il quale la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti, e cioè al cumulo materiale. Secondo le Sezioni Unite "Tale ultimo limite sarebbe inevitabilmente violato, ad avviso del Collegio, nel caso in cui, per effetto del cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., si aumentasse sub specie di pena detentiva la pena detentiva prevista per il reato più grave a fronte di un reato satellite punito con la sola pena pecuniaria. In tal caso, infatti, il risultato sarebbe superiore al cumulo materiale in quanto il cumulo giuridico comprenderebbe una frazione di pena detentiva estranea al cumulo materiale, 3 con conseguente illegalità della pena stessa." Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, quindi, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente