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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 448/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19 marzo 2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Morte FASSIO PAOLOEMANUELE elettivamente domiciliata in VIA AURELIO
SAFFI N. 5 25121 BRESCIA presso il difensore avv. FASSIO
PAOLOEMANUELE, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 17 e , rappresentati e Parte_2 Controparte_1
difesi dall'avv. SANTINI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in VIA
ALDO MORO N. 13 25124 BRESCIA presso il difensore avv. SANTINI
GIOVANNI, come da procura allegata
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
contro
CP_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Prima Sezione Civile) n.
2648/22).
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale
“In via principale: in accoglimento dei motivi di impugnazione e in parziale
riforma della sentenza 28-31.10.2022 Trib. Brescia n. 2648/22 ord., tenuto
conto delle somme percepite dagli attori ante iudicium, ridurre la liquidazione
dei danni patrimoniali e non patrimoniali da perdita del rapporto parentale
subiti da in conseguenza dell'incidente stradale del Parte_2
26.2.2012, ridurre la liquidazione dei danni non patrimoniali da perdita del
rapporto parentale e di quelli biologici fisici e psichici subiti nel sinistro da
; e per l'effetto condannare gli attori appellati a retrocedere Controparte_1
a quanto percepito in esubero rispetto l'effettiva Parte_1 pagina 2 di 17 entità dei pregiudizi. Con la rifusione delle spese di lite”.
Per gli appellanti incidentali
“Nel merito e in via principale: rigettare integralmente le pretese attoree in
quanto manifestamente infondate e, per gli effetti, confermare i capi della
sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia n. 2648/2022 del 28/10/2022, in
quanto correttamente formulati. d) in via di appello incidentale: riformare
parzialmente i capi della sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia n.
2648/2022 del 28/10/2022 in questa sede impugnati e, per gli effetti,
condannare ed il Sig. Parte_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento della somma del complessivo importo capitale di euro
[...]
40.009,41 a titolo di danno patrimoniale per diminuzione retributiva in
relazione gli anni di imposta dal 2012 al 2018, oltre ad interessi e
rivalutazione monetaria, ed in subordine, per il denegato caso in cui non si
ritenga provata la diminuzione reddituale relativa agli anni dal 2015 al 2018,
al pagamento della somma del complessivo importo capitale di euro
16.886,52, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di danno
patrimoniale per diminuzione retributiva in relazione agli anni di imposta dal
2012 al 2014 come provata dal doc. 4 prodotto nel giudizio di primo grado,
nonché della somma di euro 2.322,00 a titolo di spese per CTU, in favore del
Sig. e) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi Parte_2
professionali di questo grado di giudizio, maggiorati per rimborso spese
generali, C.P.A. ed I.V.A. ex lege”.
pagina 3 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2648/22 il Tribunale di Brescia accertava l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro del 16 febbraio Controparte_3
2012 in cui aveva perso la vita e sua figlia Persona_1 Controparte_1
trasportata sul sedile posteriore sinistro, aveva riportato gravi postumi permanenti, sui quali non aveva inciso il mancato uso delle cinture di sicurezza.
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, in favore di
[...]
e – marito e figlia della vittima – veniva Parte_2 Controparte_1
liquidata la somma di euro 400.000, ciascuno, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, a in ragione dei postumi permanenti Controparte_1
residuati, quantificati nella misura complessiva del 28%, la somma di euro
190.000, a titolo di danno biologico ( fisico e psichico), e a Parte_2
a titolo di danno patrimoniale, per la contrazione reddituale subita nel
[...]
periodo compreso tra l'1 maggio 2012 e il 31 dicembre 2012, la somma,
all'attualità, di euro 5.265 e per spese stragiudiziali, euro 23.760. CP_3
e , rispettivamente conducente del veicolo
[...] Parte_1
investitore ed impresa assicuratrice per la responsabilità civile del predetto veicolo, nonché , compagnia assicuratrice del veicolo condotto CP_2
dalla vittima e sul quale era trasportata la figlia, venivano condannati, in solido, a rifondere in favore di e le spese Parte_2 Controparte_1
pagina 4 di 17 di lite.
La sentenza è stata gravata da . Parte_1
e hanno impugnato la sentenza, in via Parte_2 Controparte_1
incidentale.
e sono rimasti contumaci. CP_2 Controparte_3
All'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo l'appellante censura il vizio di ultrapetizione di cui la sentenza gravata sarebbe affetta nella parte in cui, in favore degli attori, era stata liquidata a titolo di danno da perdita del rapporto parentale una somma superiore ( euro 400.000 per ciascuno di essi) rispetto a quella richiesta ( euro
320.000).
Censura, altresì, l'esorbitanza delle somme liquidate a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, in conseguenza della personalizzazione di tale voce di danno, che assume essere stata riconosciuta per le medesime circostanze già valorizzate nei parametri della tabella applicata e, in particolare, per il marito della vittima, in ragione della giovane età della moglie e, per la figlia, della perdita della madre in età adolescenziale.
pagina 5 di 17 Con il secondo motivo censura l'accertamento relativo alla non incidenza del mancato uso delle cinture di sicurezza nella causazione dei postumi permanenti riportati da Controparte_1
Assume che le lesioni riportate dalla giovane ( “ esiti anatomici della frattura
composta del condilo occipitale sinistro e delle fratture all'omero e
all'Olecrano di sinistra in soggetto destrimane con secondari deficit articolari
nei relativi distretti …”) erano da porsi in relazione causale con il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza in quanto i distretti corporei interessati corrispondevano a quelli che la cintura di sicurezza è deputata a proteggere.
Con il terzo motivo censura la quantificazione nella misura del 28% dei postumi permanenti residuati in capo a e la Controparte_1
personalizzazione del danno biologico sulla base di circostanze non allegate.
Rileva che nella relazione peritale medico legale si era dato atto di postumi permanenti di natura fisica quantificati nella misura del 10% e di postumi permanenti di natura psichica, nella misura del 18%, ma, erroneamente, il danno biologico complessivo era stato liquidato sommando le due invalidità e non stimandole separatamente.
Con il terzo motivo censura la sua condanna alla rifusione di spese che in tanto potevano essere poste a carico del responsabile civile in quanto fosse stato dimostrato il nesso causale rispetto all'evento dannoso nonché la loro non superfluità.
pagina 6 di 17 Appello incidentale
Con il primo motivo censura la sentenza gravata nella Parte_2
parte in cui si accertava che la sua contrazione reddituale aveva interessato il solo periodo compreso tra maggio e dicembre 2012 e non anche gli anni successivi, nonostante la documentazione prodotta.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui non aveva posto a carico di anche la rifusione delle Parte_1
spese di Ctu.
-----------------------------
Appello principale
La prima delle censure formulate nel primo motivo di gravame è infondata.
Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c. p.c. il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere meramente indicative
(cfr. Cass. n. 12159/2021).
Nel caso di specie, la precisazione dell'ammontare della somma domandata aveva valore meramente indicativo in quanto, pur dopo averla formulata, gli originari attori chiedevano che il danno venisse comunque liquidato secondo pagina 7 di 17 giustizia ed equità, in una somma “ che indicano in misura di euro 2.507.728
ovvero nella somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di danno
patrimoniale e/o non patrimoniale o come il Giudicante vorrà definirli”.
In relazione alla seconda censura, il primo giudice riteneva che nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale si dovesse tenere conto, per , del fatto che aveva perso la giovane moglie ed Parte_2
il supporto che essa dava nella conduzione della vita domestica,
verosimilmente non reperibile aliunde, in considerazione delle sue condizioni economiche, e, quanto alla figlia, che la perdita della madre era avvenuta quando la giovane era in età adolescenziale.
Tenuto conto che in base al valore punto ( euro 9.806,70) stabilito dalle tabelle romane, vigenti all'epoca della sentenza gravata, e dei punti complessivamente attribuiti al marito ( 31) e alla figlia della vittima ( 33) –
corrispondenti ad un danno di euro 304.007 e di euro 323.621 - si tratta di accertare se le ulteriori somme liquidate, a titolo di personalizzazione, di euro
100.000 per il coniuge e di euro 76.000 per la figlia, trovino giustificazione in circostanze ulteriori, allegate dagli attori, rispetto a quelle già considerate dai parametri della tabella.
E', infatti, orientamento unanime della Suprema Corte che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque
pagina 8 di 17 accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
Nel caso concreto, la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita della moglie e della madre era stata percepita nel vissuto interiore dal marito e dalla figlia della vittima nonchè quella riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della loro vita quotidiana veniva,
correttamente, desunta dal primo giudice in via presuntiva e/o facendo ricorso al notorio ( perdita della giovane moglie;
morte della madre durante la fase adolescenziale della figlia che, notoriamente, porta a cambiamenti, nella mente e nel corpo, e a dover strutturare una propria identità).
Ai fini della personalizzazione di tale voce di danno, era tuttavia necessario apprezzare circostanze ulteriori che era onere degli attori allegare e provare, in modo circostanziato, non essendo a tal fine sufficiente mere enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche ( cfr. Cass. 26140/23); onere che, nella specie,
non risulta essere stato assolto, in difetto assoluto di allegazioni e di prova.
Né potevano essere apprezzate, per la seconda volta, circostanze che ineriscono all'età della vittima ( la giovane età della moglie) e all'età del familiare superstite ( l'età adolescenziale della figlia) perché già considerate nei parametri tabellari;
quanto, invece, al mancato sostegno nella conduzione della vita familiare, dal primo giudice valorizzato al fine di personalizzare il danno da perdita del rapporto parentale, la circostanza avrebbe potuto, in pagina 9 di 17 astratto e se allegata, rilevare ai fini del riconoscimento di una diversa voce di danno ossia di quello patrimoniale subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente.
In riforma della sentenza gravata, e Parte_1 CP_3
in solido, vanno condannati, in solido, a pagare in favore di
[...] [...]
a titolo di danno non patrimoniale, per perdita del rapporto Parte_2
parentale, la somma di euro 304.007.
Dall'ammontare del danno va detratto l'acconto di euro 170.000, corrisposto da in data 26.11.2014 attraverso la devalutazione Parte_1
del credito risarcitorio alla data del sinistro ( euro 245.563), il calcolo di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data dell'acconto
( Totale Rivalutazione: € 5.156; Totale Interessi: € 13.833), la detrazione dal capitale rivalutato dell'acconto ( euro 250.719- 170.000=80.719) e aggiungendo sul nuovo capitale gli interessi e la rivalutazione monetaria sino alla data della pronuncia ( Totale Rivalutazione: € 17.112;Totale Interessi: €
10.425) e gli interessi maturati sino all'acconto ( Totale Interessi: € 13.833)
così ottenendo euro 121.549 oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c.
dalla data della sentenza al saldo.
, e vanno condannati a Parte_1 Controparte_3 CP_2
pagare, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, in favore di Pt_2
pagina 10 di 17 la somma di euro 323.621, detratti gli acconti corrisposti, come CP_1
indicato in seguito.
Il secondo motivo è infondato.
Assume l'appellante che le lesioni riportate da sono Controparte_1
compatibili con il mancato uso delle cinture di sicurezza in quanto i distretti anatomici interessati dalle lesioni coincidono con quelli che l'uso delle cinture intende preservare.
La censura, genericamente formulata, non tiene conto delle modalità del sinistro (urto frontale), dei danni riportati dal veicolo ( “grave deformazione e
arretramento di tutta la struttura anteriore, la deformazione e l'arretramento
di tutta la parte laterale sinistra e di tutto l'abitacolo dell'autovettura
investita”) oltre che delle dichiarazioni rese dal verbalizzante escusso come teste ( riferiva “ vi è il verbale in cui do atto che le cinture Testimone_1
di sicurezza del conducente e del trasportato del veicolo A erano state
rinvenute estese;
da ciò ho desunto che fossero in uso al momento del
sinistro”.
Il terzo motivo è solo in parte fondato.
I postumi permanenti residuati in capo a venivano Controparte_1
quantificati, nella misura del 10%, quelli di natura fisica, e nella misura del
18%, quelli di natura psichica.
I postumi permanenti, complessivamente, riportati a seguito del sinistro sono pagina 11 di 17 stati correttamente quantificati nella somma delle due percentuali di invalidità,
fisica e psichica, perché corrispondente all'effettivo danno, complessivamente,
riportato in seguito al sinistro.
Sulla base delle Tabelle Milanesi, utilizzate dal tribunale per la liquidazione dei postumi permanenti, il danno da invalidità permanente doveva essere liquidato nella somma ( comprensiva di danno biologico e danno morale) di euro 155.470.
L'ulteriore somma riconosciuta dal primo giudice, “ tenuto conto di tutti gli
elementi … e delle risultanze della CTU”, non risulta giustificata in quanto la personalizzazione del danno non può costituire un automatismo, ma deve trovare giustificazione “nel positivo accertamento di specifiche condizioni
eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla
menomazione” ( Cass. n. 25164/2020).
In riforma della sentenza gravata , in solido con Parte_1
e va condannata a pagare in favore di Controparte_3 CP_2 CP_1
a titolo di danno non patrimoniale ( euro 323.631 + euro 155.470) la
[...]
somma di euro 479.101, previa detrazione dell'acconto di euro 215.000
corrisposto in data 26.11.2014 da e di quello Parte_1
corrisposto da , prima dell'instaurazione del giudizio, ma in data CP_2
imprecisata che si farà coincidere con la data di notifica dell'atto di citazione (
pagina 12 di 17 La detrazione degli acconti va effettuata mediante devalutazione del credito risarcitorio ( euro 479.101) alla data del sinistro ( 16.2.2012): euro 386.996;
rivalutazione del capitale sino alla data del primo acconto ( 26.11.2014): euro
395.123; detrazione del primo acconto ( euro 215.000): euro 180.123; calcolo della rivalutazione maturata dal primo al secondo acconto ( euro 180): euro
180.303; detrazione del secondo acconto ( euro 37.123): 143.180; calcolo di rivalutazione e interessi maturati sino ad oggi dal secondo acconto ( euro
30.211 rivalutazione euro 17.394 interessi): euro 190.785; addizione degli interessi maturati dal fatto al primo acconto: euro 22.072 e degli interessi e della rivalutazione maturati tra il primo ed il secondo acconto ( euro 1.377):
euro 214.234 oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Nel terzo motivo l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe liquidato,
acriticamente, per spese legali stragiudiziali importi errati ed eccessivi per aver messo in carico ai convenuti somme in realtà non erogate (quali quelle portate da semplici preventivi), ovvero derivanti da condotte elettive e pure inadempienti delle controparti (quali quelle conseguenti al mutamento di più
procuratori o a ingiunzioni di pagamento), ovvero attinenti a prestazioni professionali che nulla hanno a che vedere con il sinistro di causa (quali quelle relative a patrocinio avanti al Tribunale dei Minorenni.
Il motivo è fondato.
pagina 13 di 17 Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova.
Nel caso di specie, gli originari attori neppure allegavano di aver subito un danno patrimoniale in conseguenza degli esborsi sostenuti in fase stragiudiziale;
circostanza che, già di per sé, esclude la risarcibilità di tale voce di danno che, in ogni caso, deve essere esclusa in quanto la prova offerta dei pretesi esborsi è costituita da un prospetto riepilogativo, di formazione unilaterale, da consulenze mediche di parte, senza che sia stata fornita la prova del pagamento e da due fatture emesse dall'avv. Mina per l'attività prestata avanti al tribunale per i minorenni.
In riforma della sentenza gravata, la domanda risarcitoria del danno patrimoniale per spese stragiudiziali va respinta.
APPELLO INCIDENTALE.
Con il primo motivo censura la sentenza gravata nella Parte_2
parte in cui si accertava che la contrazione reddituale subita aveva interessato il solo periodo compreso tra maggio 2012 e dicembre 2012 e non anche gli anni successivi, nonostante la documentazione prodotta.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui non si era posto a carico di la rifusione delle spese di Ctu. Parte_1
pagina 14 di 17 In relazione al primo motivo, va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità
della produzione documentale ( CUD relativi agli anni di imposta 2015, 2016,
2017 e 2018) effettuata, per la prima volta, tardivamente, in questo grado di giudizio.
Nel merito, la censura non è fondata
L'appellante incidentale produceva in giudizio la dichiarazione della sua datrice di lavoro ( Iveco spa), relativa al suo contratto a tempo determinato da maggio 2012 a dicembre 2012 e sulla base di tale documentazione il primo giudice riteneva provata la contrazione reddituale in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro. Rispetto agli anni successivi l'appellante incidentale non dimostrava alcunchè e, in particolare, di aver concluso un altro contratto con previsione di orario ridotto né il nesso causale tra la diminuzione di reddito e la necessità di prendersi cura della figlia.
Il secondo motivo è fondato.
In riforma della sentenza gravata le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti soccombenti.
La parziale riforma della sentenza gravata comporta il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite pagina 15 di 17 , e vanno condannati Parte_1 Controparte_3 CP_2
in solido a rifondere in favore di e le Parte_2 Controparte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado (
valore della causa in base alla domanda di valore maggiore: euro 214.234) in euro 14.103 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva e euro 5.670 per la fase istruttoria e euro 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, oltre aumento del 30% del compenso ex art. 4, co 2 del d.m. 55/2014; per questo grado di giudizio in complessivi euro 9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio,
euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, oltre aumento del 30% del compenso ex art. 4 cit.
Pone le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado a carico di
, e Parte_1 CP_2 Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata,
condanna e in solido, a pagare, a Parte_1 Controparte_3
titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in favore di pagina 16 di 17 la somma di euro 127.245, oltre interessi legali ex art. Parte_2
1284, primo comma, c.c., dalla data della sentenza al saldo;
respinge la domanda di di rimborso delle spese Parte_2
stragiudiziali sostenute;
condanna e a pagare in Parte_1 Controparte_3 CP_2
favore di a titolo di danno non patrimoniale (danno Controparte_1
biologico e danno da perdita del rapporto parentale), la somma di euro
214.234 oltre interessi, ex art. 1284 primo comma, c.c. dalla data della sentenza al saldo;
conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna , e , in solido, a Parte_1 Controparte_3 CP_2
rifondere in favore di e le spese di Parte_2 Controparte_1
entrambi i gradi, liquidate come in parte motiva;
condanna , e , in Parte_1 CP_2 Controparte_3
solido, a pagare le spese di CTU espletata nel primo grado di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 novembre 2016)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 448/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19 marzo 2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Morte FASSIO PAOLOEMANUELE elettivamente domiciliata in VIA AURELIO
SAFFI N. 5 25121 BRESCIA presso il difensore avv. FASSIO
PAOLOEMANUELE, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 17 e , rappresentati e Parte_2 Controparte_1
difesi dall'avv. SANTINI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in VIA
ALDO MORO N. 13 25124 BRESCIA presso il difensore avv. SANTINI
GIOVANNI, come da procura allegata
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
contro
CP_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Prima Sezione Civile) n.
2648/22).
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale
“In via principale: in accoglimento dei motivi di impugnazione e in parziale
riforma della sentenza 28-31.10.2022 Trib. Brescia n. 2648/22 ord., tenuto
conto delle somme percepite dagli attori ante iudicium, ridurre la liquidazione
dei danni patrimoniali e non patrimoniali da perdita del rapporto parentale
subiti da in conseguenza dell'incidente stradale del Parte_2
26.2.2012, ridurre la liquidazione dei danni non patrimoniali da perdita del
rapporto parentale e di quelli biologici fisici e psichici subiti nel sinistro da
; e per l'effetto condannare gli attori appellati a retrocedere Controparte_1
a quanto percepito in esubero rispetto l'effettiva Parte_1 pagina 2 di 17 entità dei pregiudizi. Con la rifusione delle spese di lite”.
Per gli appellanti incidentali
“Nel merito e in via principale: rigettare integralmente le pretese attoree in
quanto manifestamente infondate e, per gli effetti, confermare i capi della
sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia n. 2648/2022 del 28/10/2022, in
quanto correttamente formulati. d) in via di appello incidentale: riformare
parzialmente i capi della sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia n.
2648/2022 del 28/10/2022 in questa sede impugnati e, per gli effetti,
condannare ed il Sig. Parte_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento della somma del complessivo importo capitale di euro
[...]
40.009,41 a titolo di danno patrimoniale per diminuzione retributiva in
relazione gli anni di imposta dal 2012 al 2018, oltre ad interessi e
rivalutazione monetaria, ed in subordine, per il denegato caso in cui non si
ritenga provata la diminuzione reddituale relativa agli anni dal 2015 al 2018,
al pagamento della somma del complessivo importo capitale di euro
16.886,52, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di danno
patrimoniale per diminuzione retributiva in relazione agli anni di imposta dal
2012 al 2014 come provata dal doc. 4 prodotto nel giudizio di primo grado,
nonché della somma di euro 2.322,00 a titolo di spese per CTU, in favore del
Sig. e) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi Parte_2
professionali di questo grado di giudizio, maggiorati per rimborso spese
generali, C.P.A. ed I.V.A. ex lege”.
pagina 3 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2648/22 il Tribunale di Brescia accertava l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro del 16 febbraio Controparte_3
2012 in cui aveva perso la vita e sua figlia Persona_1 Controparte_1
trasportata sul sedile posteriore sinistro, aveva riportato gravi postumi permanenti, sui quali non aveva inciso il mancato uso delle cinture di sicurezza.
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, in favore di
[...]
e – marito e figlia della vittima – veniva Parte_2 Controparte_1
liquidata la somma di euro 400.000, ciascuno, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, a in ragione dei postumi permanenti Controparte_1
residuati, quantificati nella misura complessiva del 28%, la somma di euro
190.000, a titolo di danno biologico ( fisico e psichico), e a Parte_2
a titolo di danno patrimoniale, per la contrazione reddituale subita nel
[...]
periodo compreso tra l'1 maggio 2012 e il 31 dicembre 2012, la somma,
all'attualità, di euro 5.265 e per spese stragiudiziali, euro 23.760. CP_3
e , rispettivamente conducente del veicolo
[...] Parte_1
investitore ed impresa assicuratrice per la responsabilità civile del predetto veicolo, nonché , compagnia assicuratrice del veicolo condotto CP_2
dalla vittima e sul quale era trasportata la figlia, venivano condannati, in solido, a rifondere in favore di e le spese Parte_2 Controparte_1
pagina 4 di 17 di lite.
La sentenza è stata gravata da . Parte_1
e hanno impugnato la sentenza, in via Parte_2 Controparte_1
incidentale.
e sono rimasti contumaci. CP_2 Controparte_3
All'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo l'appellante censura il vizio di ultrapetizione di cui la sentenza gravata sarebbe affetta nella parte in cui, in favore degli attori, era stata liquidata a titolo di danno da perdita del rapporto parentale una somma superiore ( euro 400.000 per ciascuno di essi) rispetto a quella richiesta ( euro
320.000).
Censura, altresì, l'esorbitanza delle somme liquidate a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, in conseguenza della personalizzazione di tale voce di danno, che assume essere stata riconosciuta per le medesime circostanze già valorizzate nei parametri della tabella applicata e, in particolare, per il marito della vittima, in ragione della giovane età della moglie e, per la figlia, della perdita della madre in età adolescenziale.
pagina 5 di 17 Con il secondo motivo censura l'accertamento relativo alla non incidenza del mancato uso delle cinture di sicurezza nella causazione dei postumi permanenti riportati da Controparte_1
Assume che le lesioni riportate dalla giovane ( “ esiti anatomici della frattura
composta del condilo occipitale sinistro e delle fratture all'omero e
all'Olecrano di sinistra in soggetto destrimane con secondari deficit articolari
nei relativi distretti …”) erano da porsi in relazione causale con il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza in quanto i distretti corporei interessati corrispondevano a quelli che la cintura di sicurezza è deputata a proteggere.
Con il terzo motivo censura la quantificazione nella misura del 28% dei postumi permanenti residuati in capo a e la Controparte_1
personalizzazione del danno biologico sulla base di circostanze non allegate.
Rileva che nella relazione peritale medico legale si era dato atto di postumi permanenti di natura fisica quantificati nella misura del 10% e di postumi permanenti di natura psichica, nella misura del 18%, ma, erroneamente, il danno biologico complessivo era stato liquidato sommando le due invalidità e non stimandole separatamente.
Con il terzo motivo censura la sua condanna alla rifusione di spese che in tanto potevano essere poste a carico del responsabile civile in quanto fosse stato dimostrato il nesso causale rispetto all'evento dannoso nonché la loro non superfluità.
pagina 6 di 17 Appello incidentale
Con il primo motivo censura la sentenza gravata nella Parte_2
parte in cui si accertava che la sua contrazione reddituale aveva interessato il solo periodo compreso tra maggio e dicembre 2012 e non anche gli anni successivi, nonostante la documentazione prodotta.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui non aveva posto a carico di anche la rifusione delle Parte_1
spese di Ctu.
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Appello principale
La prima delle censure formulate nel primo motivo di gravame è infondata.
Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c. p.c. il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere meramente indicative
(cfr. Cass. n. 12159/2021).
Nel caso di specie, la precisazione dell'ammontare della somma domandata aveva valore meramente indicativo in quanto, pur dopo averla formulata, gli originari attori chiedevano che il danno venisse comunque liquidato secondo pagina 7 di 17 giustizia ed equità, in una somma “ che indicano in misura di euro 2.507.728
ovvero nella somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di danno
patrimoniale e/o non patrimoniale o come il Giudicante vorrà definirli”.
In relazione alla seconda censura, il primo giudice riteneva che nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale si dovesse tenere conto, per , del fatto che aveva perso la giovane moglie ed Parte_2
il supporto che essa dava nella conduzione della vita domestica,
verosimilmente non reperibile aliunde, in considerazione delle sue condizioni economiche, e, quanto alla figlia, che la perdita della madre era avvenuta quando la giovane era in età adolescenziale.
Tenuto conto che in base al valore punto ( euro 9.806,70) stabilito dalle tabelle romane, vigenti all'epoca della sentenza gravata, e dei punti complessivamente attribuiti al marito ( 31) e alla figlia della vittima ( 33) –
corrispondenti ad un danno di euro 304.007 e di euro 323.621 - si tratta di accertare se le ulteriori somme liquidate, a titolo di personalizzazione, di euro
100.000 per il coniuge e di euro 76.000 per la figlia, trovino giustificazione in circostanze ulteriori, allegate dagli attori, rispetto a quelle già considerate dai parametri della tabella.
E', infatti, orientamento unanime della Suprema Corte che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque
pagina 8 di 17 accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
Nel caso concreto, la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita della moglie e della madre era stata percepita nel vissuto interiore dal marito e dalla figlia della vittima nonchè quella riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della loro vita quotidiana veniva,
correttamente, desunta dal primo giudice in via presuntiva e/o facendo ricorso al notorio ( perdita della giovane moglie;
morte della madre durante la fase adolescenziale della figlia che, notoriamente, porta a cambiamenti, nella mente e nel corpo, e a dover strutturare una propria identità).
Ai fini della personalizzazione di tale voce di danno, era tuttavia necessario apprezzare circostanze ulteriori che era onere degli attori allegare e provare, in modo circostanziato, non essendo a tal fine sufficiente mere enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche ( cfr. Cass. 26140/23); onere che, nella specie,
non risulta essere stato assolto, in difetto assoluto di allegazioni e di prova.
Né potevano essere apprezzate, per la seconda volta, circostanze che ineriscono all'età della vittima ( la giovane età della moglie) e all'età del familiare superstite ( l'età adolescenziale della figlia) perché già considerate nei parametri tabellari;
quanto, invece, al mancato sostegno nella conduzione della vita familiare, dal primo giudice valorizzato al fine di personalizzare il danno da perdita del rapporto parentale, la circostanza avrebbe potuto, in pagina 9 di 17 astratto e se allegata, rilevare ai fini del riconoscimento di una diversa voce di danno ossia di quello patrimoniale subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente.
In riforma della sentenza gravata, e Parte_1 CP_3
in solido, vanno condannati, in solido, a pagare in favore di
[...] [...]
a titolo di danno non patrimoniale, per perdita del rapporto Parte_2
parentale, la somma di euro 304.007.
Dall'ammontare del danno va detratto l'acconto di euro 170.000, corrisposto da in data 26.11.2014 attraverso la devalutazione Parte_1
del credito risarcitorio alla data del sinistro ( euro 245.563), il calcolo di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data dell'acconto
( Totale Rivalutazione: € 5.156; Totale Interessi: € 13.833), la detrazione dal capitale rivalutato dell'acconto ( euro 250.719- 170.000=80.719) e aggiungendo sul nuovo capitale gli interessi e la rivalutazione monetaria sino alla data della pronuncia ( Totale Rivalutazione: € 17.112;Totale Interessi: €
10.425) e gli interessi maturati sino all'acconto ( Totale Interessi: € 13.833)
così ottenendo euro 121.549 oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c.
dalla data della sentenza al saldo.
, e vanno condannati a Parte_1 Controparte_3 CP_2
pagare, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, in favore di Pt_2
pagina 10 di 17 la somma di euro 323.621, detratti gli acconti corrisposti, come CP_1
indicato in seguito.
Il secondo motivo è infondato.
Assume l'appellante che le lesioni riportate da sono Controparte_1
compatibili con il mancato uso delle cinture di sicurezza in quanto i distretti anatomici interessati dalle lesioni coincidono con quelli che l'uso delle cinture intende preservare.
La censura, genericamente formulata, non tiene conto delle modalità del sinistro (urto frontale), dei danni riportati dal veicolo ( “grave deformazione e
arretramento di tutta la struttura anteriore, la deformazione e l'arretramento
di tutta la parte laterale sinistra e di tutto l'abitacolo dell'autovettura
investita”) oltre che delle dichiarazioni rese dal verbalizzante escusso come teste ( riferiva “ vi è il verbale in cui do atto che le cinture Testimone_1
di sicurezza del conducente e del trasportato del veicolo A erano state
rinvenute estese;
da ciò ho desunto che fossero in uso al momento del
sinistro”.
Il terzo motivo è solo in parte fondato.
I postumi permanenti residuati in capo a venivano Controparte_1
quantificati, nella misura del 10%, quelli di natura fisica, e nella misura del
18%, quelli di natura psichica.
I postumi permanenti, complessivamente, riportati a seguito del sinistro sono pagina 11 di 17 stati correttamente quantificati nella somma delle due percentuali di invalidità,
fisica e psichica, perché corrispondente all'effettivo danno, complessivamente,
riportato in seguito al sinistro.
Sulla base delle Tabelle Milanesi, utilizzate dal tribunale per la liquidazione dei postumi permanenti, il danno da invalidità permanente doveva essere liquidato nella somma ( comprensiva di danno biologico e danno morale) di euro 155.470.
L'ulteriore somma riconosciuta dal primo giudice, “ tenuto conto di tutti gli
elementi … e delle risultanze della CTU”, non risulta giustificata in quanto la personalizzazione del danno non può costituire un automatismo, ma deve trovare giustificazione “nel positivo accertamento di specifiche condizioni
eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla
menomazione” ( Cass. n. 25164/2020).
In riforma della sentenza gravata , in solido con Parte_1
e va condannata a pagare in favore di Controparte_3 CP_2 CP_1
a titolo di danno non patrimoniale ( euro 323.631 + euro 155.470) la
[...]
somma di euro 479.101, previa detrazione dell'acconto di euro 215.000
corrisposto in data 26.11.2014 da e di quello Parte_1
corrisposto da , prima dell'instaurazione del giudizio, ma in data CP_2
imprecisata che si farà coincidere con la data di notifica dell'atto di citazione (
pagina 12 di 17 La detrazione degli acconti va effettuata mediante devalutazione del credito risarcitorio ( euro 479.101) alla data del sinistro ( 16.2.2012): euro 386.996;
rivalutazione del capitale sino alla data del primo acconto ( 26.11.2014): euro
395.123; detrazione del primo acconto ( euro 215.000): euro 180.123; calcolo della rivalutazione maturata dal primo al secondo acconto ( euro 180): euro
180.303; detrazione del secondo acconto ( euro 37.123): 143.180; calcolo di rivalutazione e interessi maturati sino ad oggi dal secondo acconto ( euro
30.211 rivalutazione euro 17.394 interessi): euro 190.785; addizione degli interessi maturati dal fatto al primo acconto: euro 22.072 e degli interessi e della rivalutazione maturati tra il primo ed il secondo acconto ( euro 1.377):
euro 214.234 oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Nel terzo motivo l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe liquidato,
acriticamente, per spese legali stragiudiziali importi errati ed eccessivi per aver messo in carico ai convenuti somme in realtà non erogate (quali quelle portate da semplici preventivi), ovvero derivanti da condotte elettive e pure inadempienti delle controparti (quali quelle conseguenti al mutamento di più
procuratori o a ingiunzioni di pagamento), ovvero attinenti a prestazioni professionali che nulla hanno a che vedere con il sinistro di causa (quali quelle relative a patrocinio avanti al Tribunale dei Minorenni.
Il motivo è fondato.
pagina 13 di 17 Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova.
Nel caso di specie, gli originari attori neppure allegavano di aver subito un danno patrimoniale in conseguenza degli esborsi sostenuti in fase stragiudiziale;
circostanza che, già di per sé, esclude la risarcibilità di tale voce di danno che, in ogni caso, deve essere esclusa in quanto la prova offerta dei pretesi esborsi è costituita da un prospetto riepilogativo, di formazione unilaterale, da consulenze mediche di parte, senza che sia stata fornita la prova del pagamento e da due fatture emesse dall'avv. Mina per l'attività prestata avanti al tribunale per i minorenni.
In riforma della sentenza gravata, la domanda risarcitoria del danno patrimoniale per spese stragiudiziali va respinta.
APPELLO INCIDENTALE.
Con il primo motivo censura la sentenza gravata nella Parte_2
parte in cui si accertava che la contrazione reddituale subita aveva interessato il solo periodo compreso tra maggio 2012 e dicembre 2012 e non anche gli anni successivi, nonostante la documentazione prodotta.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui non si era posto a carico di la rifusione delle spese di Ctu. Parte_1
pagina 14 di 17 In relazione al primo motivo, va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità
della produzione documentale ( CUD relativi agli anni di imposta 2015, 2016,
2017 e 2018) effettuata, per la prima volta, tardivamente, in questo grado di giudizio.
Nel merito, la censura non è fondata
L'appellante incidentale produceva in giudizio la dichiarazione della sua datrice di lavoro ( Iveco spa), relativa al suo contratto a tempo determinato da maggio 2012 a dicembre 2012 e sulla base di tale documentazione il primo giudice riteneva provata la contrazione reddituale in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro. Rispetto agli anni successivi l'appellante incidentale non dimostrava alcunchè e, in particolare, di aver concluso un altro contratto con previsione di orario ridotto né il nesso causale tra la diminuzione di reddito e la necessità di prendersi cura della figlia.
Il secondo motivo è fondato.
In riforma della sentenza gravata le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti soccombenti.
La parziale riforma della sentenza gravata comporta il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite pagina 15 di 17 , e vanno condannati Parte_1 Controparte_3 CP_2
in solido a rifondere in favore di e le Parte_2 Controparte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado (
valore della causa in base alla domanda di valore maggiore: euro 214.234) in euro 14.103 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva e euro 5.670 per la fase istruttoria e euro 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, oltre aumento del 30% del compenso ex art. 4, co 2 del d.m. 55/2014; per questo grado di giudizio in complessivi euro 9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio,
euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, oltre aumento del 30% del compenso ex art. 4 cit.
Pone le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado a carico di
, e Parte_1 CP_2 Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata,
condanna e in solido, a pagare, a Parte_1 Controparte_3
titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in favore di pagina 16 di 17 la somma di euro 127.245, oltre interessi legali ex art. Parte_2
1284, primo comma, c.c., dalla data della sentenza al saldo;
respinge la domanda di di rimborso delle spese Parte_2
stragiudiziali sostenute;
condanna e a pagare in Parte_1 Controparte_3 CP_2
favore di a titolo di danno non patrimoniale (danno Controparte_1
biologico e danno da perdita del rapporto parentale), la somma di euro
214.234 oltre interessi, ex art. 1284 primo comma, c.c. dalla data della sentenza al saldo;
conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna , e , in solido, a Parte_1 Controparte_3 CP_2
rifondere in favore di e le spese di Parte_2 Controparte_1
entrambi i gradi, liquidate come in parte motiva;
condanna , e , in Parte_1 CP_2 Controparte_3
solido, a pagare le spese di CTU espletata nel primo grado di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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2 novembre 2016)