Ordinanza collegiale 27 novembre 2024
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00286/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2024, proposto da
AL IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 280/2023 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 1-6-2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, docente precario, escluso dall’assegnazione della “ Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ” di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolto al Tribunale di Vicenza al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il giudice ordinario ha condannato il predetto Ministero “ l Ministero a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, comma 121 legge n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi 4.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa ”.
3. In data 9-6-2023, parte ricorrente ha notificato la sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l’esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessato ha proposto il presente giudizio per l’ottemperanza della stessa, chiedendo l’attivazione della Carta elettronica del docente con l’accredito della somma indicata, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. In esito alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso dev’essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. del 18-7-2024) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) , cod. proc. amm., l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che l’Amministrazione intimata non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e che quindi essa sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, l’Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precario.
Di conseguenza, va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare, a favore della parte ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00).
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo di € 800,00 (ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa – un importo che la decisione del Cons. Stato, Sez. VII, 9 dicembre 2024, n. 9832 (richiamata dalla parte ricorrente), resa in una causa sovrapponibile alla presente, ha ritenuto proporzionato all’attività difensiva svolta e rispettoso del decoro professionale –, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, disponendone la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO