Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/1975, n. 873
CASS
Sentenza 8 marzo 1975

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L'obbligazione del direttore dei lavori costituisce un'obbligazione di mezzi, in quanto ha per oggetto la prestazione di una determinata attivita intellettuale e non un risultato materiale concreto; onde alla stessa non e applicabile la norma di cui all'art 2226 cod civ, sui vizi e difformita dell'opera intesa come entita materiale. Ne consegue che alla domanda di risarcimento fondata sull'inadempimento delle obbligazioni assunte dal direttore dei lavori e applicabile l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art 2946 cod civ, e non anche quella annuale prevista dal predetto art 2226.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/1975, n. 873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 873
    Data del deposito : 8 marzo 1975

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