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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr.ssa Elena GIUPPI, all'udienza del 27.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente R.G.L. n. 109/2025, discusso alla medesima udienza, promosso da:
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato
CO MA (c.f. ), presso quest'ultimo elettivamente domiciliata, in C.F._2
Ariano Irpino, via Conservatorio n. 34; ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
, in persona del Direttore in Controparte_2
carica;
(c.f. ) in persona del Dirigente in carica;
Controparte_3 P.IVA_1
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal dott. Emanuele Melilli (c.f.
), funzionario in servizio presso lo stesso , legalmente C.F._3 Controparte_4
domiciliato presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, in Lodi, Piazzale Forni, 1;
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 10.02.2025, la sig.ra , Parte_1
docente precaria in servizio presso la Scuola di primo grado di Lodi nell'anno scolastico 2024/2025, premesso di aver lavorato con contratti a tempo determinato in diversi istituti scolastici per ciascuno degli anni scolastici dall'anno 2017/2018, ha domandato la condanna del
[...]
a corrisponderle il c.d. bonus carta del docente per la sola annualità Controparte_1 2024/2025 nonché la condanna del al pagamento di € 9.155,88 euro, oltre interessi legali, CP_1
somma pari al compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per gli anni scolastici dal
2018/19 a 2023/24.
Il si è costituito chiedendo nel merito il rigetto delle domande perché infondate in diritto, CP_1
nonché, rispetto alla domanda di monetizzazione delle ferie maturate e non godute, eccependo la parziale prescrizione delle somme richieste dalla ricorrente.
Il Giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 27.05.2025, dopo la discussione, ha pronunciato dispositivo del quale ha dato lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla corresponsione della carta del docente
In fatto è pacifico che nell'anno scolastico 2024/2025 la ricorrente è titolare di incarico a tempo determinato dal 1/09/2024 al 30/06/2025 presso Scuola Primo Grado - Secondaria Ada Negri, orario 18 ore e che non ha beneficiato del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015.
La ricorrente ha chiarito all'udienza del 27 maggio che il beneficio carta docenti è domandato per il solo a.s. 2024/2025.
La decisione della controversia sul punto comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono contestati dall'amministrazione resistente.
La domanda della ricorrente deve, pertanto, trovare accoglimento.
A sostegno della pretesa stesse, parte ricorrente deduce:
- che l'art.1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- che in attuazione di quanto disposto dal comma 122, della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
- che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa euro-unitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022), che il giudicante conosce e che deve ritenersi richiamato.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art. 363 bis c.p.c., da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n.107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per “ciascun anno scolastico”, è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica “percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno scolastico 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 deve essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche alla ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità CP_1 delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica, né ha eccepito la prescrizione del diritto.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alla parte ricorrente se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
La ricorrente, che nella fattispecie ha richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica del beneficio, risulta attualmente interna al sistema delle docenze.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per l'anno scolastico 2024/2025 all'attribuzione alla ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Sulla monetizzazione delle ferie maturate e non godute
In punto di fatto è da ritenersi pacifico, in quanto non contestato, che la ricorrente abbia svolto incarichi di docenza dall' anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2024/2025 in forza di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno di ciascun anno scolastico. La stessa agisce in giudizio al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per i predetti anni scolastici, secondo la puntuale indicazione indicata in ricorso(si veda pag.13 del ricorso). Il ha contestato la pretesa avversaria evidenziando: Controparte_1
- la capienza del periodo di sospensione delle lezioni rispetto ai giorni di ferie maturate, tenuto conto in particolare dei giorni di sospensione delle attività didattiche nel mese di giugno di ciascun anno scolastico;
- la maturata prescrizione quinquennale per parte dei crediti vantati;
- l'insussistenza dell'obbligo dell'Amministrazione di monetizzare le ferie non godute dal personale docente assunto a tempo determinato.
Il ricorso è fondato. Il periodo di ferie oggetto di domanda è stato maturato dalla docente dopo l'entrata in vigore della legge n. 228/2012. In particolare, la disciplina applicabile è costituita dall'art. 1 comma 54 L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e dall'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato "limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Interpretando la predetta normativa, la Corte di Cassazione con Ordinanza n.14268/2022 del 5.5.2022 ha chiarito che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. L'orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n.1671572025 e 13449/2024 In estrema sintesi, secondo la Cassazione la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Facendo applicazione di tali principi nel caso in esame deve accogliersi la domanda della ricorrente. Nel caso di specie, infatti, il non ha dato prova di aver informato la ricorrente della CP_1 possibilità di fruire dei giorni di ferie e festività sopresse - ulteriori rispetto alle giornate di sospensione dell'attività didattica di anno in anno previste durante il corso delle lezioni- maturati nel corso di ciascuno degli anni scolastici, come indicati nel prospetto inserito nel ricorso di primo grado. Quanto alla capienza del periodo di sospensione delle lezioni rispetto alle ferie maturate, occorre rilevare quanto segue. Dopo il 15 giugno non vi è sospensione delle lezioni ma semplicemente le lezioni sono terminate. Ciò, però, non coincide con la cessazione dell'attività didattica che, invece, è nozione ben più complessa, articolata e ricca di sfaccettate attività. Ne consegue, come, in definitiva al termine delle lezioni, il docente con contratto fino al 30 giugno non possa ritenersi implicitamente "in ferie" bensì ancora impegnato in tutte le altre attività di docenza (tra le quali ad esempio i collegi dei docenti o la preparazione degli esami) che concorrono assieme alle lezioni in classe a determinare l'attività didattica nel suo complesso" (in tal senso si v. Tribunale Modena Sez. lavoro, Sent., 24/01/2023). Pertanto, sono prive di fondamento le osservazioni del volte a decurtare dai giorni di CP_1 ferie maturati i giorni di sospensione delle lezioni in cui tuttavia i docenti sono impegnati in ulteriori attività. Infine, occorre rilevare che nessuna prescrizione è maturata. Il termine di prescrizione del credito relativo all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite deve essere individuato nel termine ordinario di prescrizione decennale, sia in termini generali in adesione all'orientamento giurisprudenziale che viene richiamato (cfr. Cass. civ. 10/2/2020 n. 3021; Cass. civ. 29/1/2016 n. 1756), sia per la particolarità del credito azionato, che sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. In conclusione la domanda di monetizzazione delle ferie non godute negli anni scolastici dal 2017/2018 deve essere accolta nella misura oggetto di domanda,come rideterminata all'udienza del 27 maggio 2025 e pari ad 8865,19 ; sulla somma liquidata andranno calcolati i soli interessi legali(non la rivalutazione monetaria -che trattandosi di credito relativo a rapporto di impiego pubblico-non è stata neppure oggetto di domanda). Spese di Lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario;
la serialità del contenzioso (ormai risalente per entrambe le questioni oggetto di causa e i cui principi sono stati oggetto di pronunce della CGE e anche della Corte di
Cassazione), l'assenza di questioni particolari nella fattispecie per cui è causa, consentono l'applicazione dei minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Non vi è stata istruttoria in quanto la causa è stata trattata nell'unica udienza del 27.05.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da contro Parte_1
: Controparte_1
2)Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500 annuali per l' annualità 2024/2025 lavorata in qualità di docente precario a tempo come indicato nel ricorso introduttiv0; accerta il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per i rapporti di lavori di cui al ricorso ON
Il ad assegnare alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei CP_1 docenti di cui alla legge 107/2015 per l'anno scolastico di cui al capo 2 che precede in ragione di € 500 nominali;
condanna il al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie liquidata in complessivi € CP_1
8865,19,oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ON il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2200,00,oltre spese generali,Iva CP_1 cpa e contributo unificato con distrazione in favore del procuratore antistatario
Lodi, così deciso il 27 maggio 2025
Il Giudice