Articolo 88 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 87Articolo 89
Versione
1 gennaio 1993
>
Versione
19 dicembre 1996
Art. 88.
(Segnali di attraversamento tranviario,
attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile)
1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere usato per presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente o riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli.
2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve essere usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.
3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un passaggio di ((velocipedi)) contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.
4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 puo' essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente