Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2011, n. 16609
CASS
Sentenza 8 aprile 2011

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Massime1

Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l'ultimo atto integrante la fattispecie tentata.

Commentario1

  • 1Art. 158 - Decorrenza del termine della prescrizione
    https://www.filodiritto.com/

    1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (1). 2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato] (2), dal giorno in cui è cessata la permanenza [o la continuazione] (2). 3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2011, n. 16609
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16609
Data del deposito : 8 aprile 2011

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