Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 2
In tema di abuso di ufficio, l'elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale e nella volontà di agire per procurarlo e può essere desunta dalla macroscopica illiceità dell'atto e dai tempi di emanazione. (Fattispecie relativa al rilascio di una concessione edilizia illegittima perché in violazione della legge urbanistica, emessa prima ancora dell'avvenuta presentazione del progetto da parte del privato e in presenza di un negativo parere dell'Ufficio tecnico comunale).
In tema di abuso di ufficio, il vantaggio patrimoniale considerato tra gli elementi essenziali della fattispecie di cui all'art. 323 cod. proc. pen., va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e quindi non solo quando l'abuso sia volto a procurare beni materiali o altro, ma anche quando sia volto a creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva. ( Fattispecie relativa al rilascio di una concessione edilizia a costruire un manufatto industriale in zona agricola con realizzazione di un vantaggio patrimoniale a prescindere dall'effettiva costruzione del bene).
Commentari • 3
- 1. Cass. Pen., Sez. VI, 1 ottobre 2018, n. 43287https://www.iusinitinere.it/
«Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'extraneus per concorso nel reato proprio (nel caso di specie, nel reato di abuso di ufficio), è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'intraneus esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità.» Pres. Petruzzellis Est. Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce in data 9 febbraio 2015 che condannava …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: non è richiesto l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona da favorireAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Nel reato di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell'atto. Fonte: CED Cassazione Penale 2018 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 19/04/2017 , n. 31594 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, applicate le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, ha …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 25 gennaio 2019
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce in data 9 febbraio 2015 che condannava O. Giovanna, O. Roberta (quali concorrenti morali estranei determinatori dell'altrui condotta criminosa) e S. Antonio Michele (quale incaricato di pubblico servizio esecutore materiale della condotta criminosa), alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di concorso in abuso d'ufficio. 1.1. In particolare: - O. Giovanna richiedeva il permesso a costruire per un progetto per l'ampliamento di volumi esistenti e realizzazione di due nuove strutture da destinarsi a turismo rurale in agro di Presicce, essendo priva dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2003, n. 49554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49554 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
1342 49 554/03 Sentenza n.
Registro generale n. 42086 del 2002
Udienza pubblica del 22 ottobre 2003 (n. 5 del ruolo)
CORTE SUPREMA OF CASSAZIONE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UPFICIO COPIE RE PUBBL ICA I TALIANA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. PREVOSTO Richiesta Copia studio In nome del Popolo Italiano dal Six CERRA 2.66 per dir2 UTC. 2010 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti
-0-4-WAY. 2005. Sezione sesta penale IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Composta dai Signori:
Presidente Dott. AN Romano
1. Dott. Nicola Milo Consigliere
2. Dott. AN P. Gramendola Consigliere
Consigliere 3. Dott. Arturo Cortese
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MELANVARI sui ricorsi proposti da
1 FEB. 2010 LO AN, n. a Serrastretta il 5.5.1955 1)
TO AN, n. a CA il 21.8.1964 2)
3) LO CE SE, n. ad Amato il 28.1.1931
avverso la sentenza in data 4 giugno 2002 della Corte di appello di CA
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
personaUdito il Pubblico ministero, in del Sostituto
Procuratore generale dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Roberto Manfredi per il Lo BO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 17 maggio 2001, il Tribunale di CA assolveva, tra gli altri, LO AN, TO AN e
LO CE SE dai reati di abuso di ufficio e di costruzione
A seguito di impugnazione del pubblico ministero, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di CA dichiarava i predetti imputati responsabili dei medesimi reati, unificati dalla continuazione, e riconosciute le attenuanti generiche, li condannava alla pena di mesi cinque di reclusione ciascuno, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per anni uno, con entrambi i benefici di legge.
Riteneva la Corte di appello provata la responsabilità degli imputati, il Lo BO quale Sindaco di Amato, per avere, in concorso con il FL e il TO, rispettivamente quali amministratore unico e direttore tecnico della OV s.n.c., abusato delle sue funzioni autorizzando la predetta società a eseguire i lavori di costruzione di un impianto industriale per la lavorazione del calcestruzzo senza previo rilascio di concessione edilizia, comunque non rilasciabile, trattandosi di costruzione
(non precaria) in area destinata dal Programma di fabbricazione a destinazione agricola;
nonché rilasciando una autorizzazione edilizia in sanatoria delle opere realizzate.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
Il difensore del Lo BO deduce:
1. Erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in punto di necessità della concessione edilizia, trattandosi in realtà di una costruzione precaria, strumentale alla realizzazione per la di opere appaltate alla OV dal Comune di Amato, quale non era quindi necessaria la concessione edilizia. 2. Erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'elemento psicologico del reato, tenuto conto che era stato proprio il Lo BO a imporre alla ditta la immediata sospensione dei lavori stante le difformità riscontrate rispetto al progetto;
e che egli aveva poi rilasciato autorizzazione in sanatoria solo dopo avere acquisito il parere favorevole della commissione edilizia.
3. Vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'elemento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, considerato che i lavori vennero sospesi a seguito di ordine del sindaco.
Con successiva memoria il ricorrente osserva che, in ordine alla nozione di precarietà dell'opera, la Corte di appello si è rifatta alla giurisprudenza più risalente, mentre il Tribunale ha privilegiato l'orientamento più recente che prescinde, a tal fine, dalla natura dei materiali impiegati, prendendo in considerazione la funzione dell'opera.
Inoltre, in punto di elemento psicologico del reato, si rileva che la nuova fattispecie di abuso richiede il dolo intenzionale, che nella fattispecie doveva escludersi, se non altro perché la interpretazione della questione "giuridico-fattuale" aveva visto una contrapposizione radicale fra giudici di primo e di secondo grado.
FL e TO deducono:
323 c.p. e 20 comma 1, 1. Erronea applicazione degli artt. lett. b), 1. n. 47 del 1985, per mancanza dell'elemento della violazione di legge di regolamento, posto che trattandosi di opera precaria, come rivelato dalla sua funzione, questa non era subordinata al rilascio di concessione edilizia. Inoltre, non essendovi prova della collusione tra il pubblico ufficiale e i privati, non si era integrato neppure l'estremo del conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale.
2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 comma 1
c.p.p., essendosi la sentenza di appello basata su mere congetture, con riferimento a tutti gli addebiti.
3. Erronea applicazione degli artt. 1 1. n. 10 del 1977, 2 comma 60 1. n. 662 del 1996 e 6 del Regolamento edilizio del
Comune di Amato, posto che la ritenuta violazione di tali disposizioni si basa sull'erronea assunto per cui il manufatto in questione fosse un'opera permanente e inamovibile.
Diritto
I ricorsi sono infondati.
Ineccepibilmente l'impianto per la lavorazione del stato ritenutocalcestruzzo realizzato dalla ditta OV è opera non precaria.
Esso, secondo la valutazione per nulla illogica della Corte di appello, date le sue caratteristiche strutturali, era destinato a un uso permanente, trattandosi di manufatto in cemento armato, di imponenti dimensioni, che aveva comportato un costo di circa 700 milioni di lire.
E' vero che la precarietà dell'opera dipende non tanto dalla natura dei materiali adottati quanto dalle esigenze che il manufatto destinato a soddisfare;
ma a tal fine deve farsi è riferimento alla stabilità dell'insediamento, risultante dai più svariati elementi. Cosicché mentre l'uso di materiali non coerenti con il suolo e agevolmente smontabili non esclude il carattere definitivo dell'opera, in relazione all'utilizzazione alla quale essa è destinata (v. per tutte Cons. Stato, sez. V, sent. 97 del
23 gennaio 1995, Comune di Lecce
contro
Guidato Marcello;
Id., sent. 732 del 6 maggio 1991, Giannetti Aldo contro Comune di Jesolo; Cass. pen., sez. III, u.p. 18 febbraio 1999, Bortolotti); al contrario, se un manufatto presenta caratteristiche strutturali proprie di una costruzione idonea a durare indefinitamente nel tempo, esso non può certo definirsi "precario", a prescindere da quale che sia la destinazione soggettiva dell'opera (Cons. Stato, sent. 409 del 23 ottobre 1991, AS Santo
contro
Comune di
Giardini Naxos;
Cass. pen., sez. III, u.p. 2 luglio 1996, De
Marco; Id., u.p. 12 luglio 1999, Piparo). Per esemplificare, una palazzina in cemento armato non può considerarsi opera precaria, anche se in ipotesi il costruttore si riservi "soggettivamente" di abbatterla in un tempo breve;
e nemmeno può essere in tal modo considerato, per venire al caso di specie, un impianto industriale per la lavorazione del calcestruzzo, realizzato con la costruzione di opere murarie di imponenti dimensioni e con l'ancoraggio degli impianti su pali di cemento armato, anche se, in ipotesi, pensato per soddisfare esigenze contingenti.
Ne discende che (capi A e B) la realizzazione di un simile impianto produttivo doveva essere subordinata alla concessione edilizia;
la quale peraltro non poteva comunque essere rilasciata, atteso che l'area sul quale il manufatto doveva essere costruito era destinata dal Programma di fabbricazione del Comune di Amato a uso agricolo.
Da tali considerazioni discende anche la configurabilità della contravvenzione di cui al capo B.
Una simile opera non poteva neppure essere autorizzata "in precario (саро C), posto che un simile provvedimento, non contemplato dalle leggi vigenti, non ha altra funzione che quella di coprire una abuso edilizio (Cons. Stato, sez. V, sent. 363 dell'11 marzo 1995, Elettrodiesel Meridionale s.p.a.
contro
Arrivo
Matteo; in termini analoghi, Cons. Stato, sez. V, sent. 131 del 4 febbraio 1998, Comune di Vibo Valentia
contro
Assumma Tobia).
A torto il Lo BO contesta, con riferimento agli addebiti abuso (capi A e C), la sussistenza dell'elemento della di produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale, in relazione al fatto che i lavori vennero sospesi a seguito di un suo ordine. La condotta realizzata era di per sé produttiva di un vantaggio patrimoniale, poiché tale nozione va tratta dal concetto giuridico di patrimonio, inteso come complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e si riscontra non solo quando l'abuso sia volto a procurare a sé 0 ad altri beni materiali 0 denaro, ma anche quando 1'intento sia quello di creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva, come appunto verifica nel caso di specie, posto che l'assentimento a si costruire rappresentava in capo al soggetto privato un vantaggio patrimoniale a prescindere dall'effettiva costruzione cui si riferisce (v. tra le altre, u.p. 7 gennaio 1999, Cass., sez. VI,
Fusco). Quanto all'elemento del dolo, non appare l'affermazione di giudici di merito secondo cui la macroscopic illiceità dell'assentimento alla realizzazione dell'impianto, palesemente sproporzionato, quanto al valore economico, alla realizzazione delle opere appaltate dalla ditta OV, costituiva un decisivo indice sintomatico della intenzione di arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla medesima ditta,
avvalorato dai tempi singolarmente ristretti dei tempi del rilascio delle autorizzazioni, per di più avvenuto prima ancora che la ditta avesse presentato i progetti o disegni illustrativi in Comune o al Genio Civile (v. sentenza, p. 10), il tutto, quanto al capo C, in presenza di un motivato parere negativo espresso dall'Ufficio tecnico comunale.
I ricorsi vanno pertanto rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, а norma dell'art. 616 c. p. p., al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali
Così deciso addì 22 ottobre 2003.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Denuti Полномо
IL CANCELLIERE C Весё Depositato In Cancelleria Lidia Soma
oggi, 31 DIC.2003
BIL CANCELLIERE C1
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