Sentenza 27 agosto 2015
Massime • 1
Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione della istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 cod. proc. pen., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra le disposizioni previste dagli artt. 175, comma secondo, e 603, comma quarto, del codice di rito.
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Il condannato in contumacia, una volta che sia stato restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 c.p.p., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra le disposizioni previste dall'art. 175, comma 2 e art. 603, comma 4: la reintegrazione non può essere effettiva se non integrale e svincolata da oneri o restrizioni di sorta, soprattutto ove l'imputato rimesso in termini abbia richiesto la riassunzione delle prove dichiarative assunte in primo grado, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/08/2015, n. 35984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35984 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2015 |
Testo completo
35 9 84/1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Udienza pubblica del 27.8.2015 Sentenza n. 88 Reg. gen. n. 31435/2015 composta dai signori dott.ssa Luisa Bianchi Presidente dott.ssa Guicla Mulliri Consigliere dott.ssa Grazia Miccoli Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. dott. Raffaello Magi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di NC OR, n. a Vercelli il 19.12.1959, rappresentato e assistito dall'avv. Fabrizio Rocchi, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, quarta sezione penale, n. 429/2012, in data 30.03.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Paola Filippi che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso in relazione al proposto primo motivo di gravame con rigetto nel resto;
sentita la discussione della difesa avv. Fabrizio Rocchi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 N 1. Con sentenza in data 30.03.2015, la Corte d'appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado emessa dal locale Tribunale che aveva condannato NC OR, per il delitto di tentata truffa, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale e condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile, con assegnazione a quest'ultima di una provvisionale di euro 3.000,00. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di NC OR, viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -violazione degli artt. 603, comma 4 cod. proc. pen., 493, comma 3 cod. proc. pen. e 176, comma 1 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 606 lett. c) e d) cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione o falsa applicazione dell'art. 640 cod. pen. e conseguente contraddittorietà della motivazione con riferimento all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. (secondo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si invoca la mancata applicazione del disposto dell'art. 603, comma 4 cod. proc. pen., evidenziandosi come l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta a seguito di mancata partecipazione ad atti processuali a cui la parte avrebbe avuto il diritto di assistervi, ha necessariamente comportato come conseguenza l'inutilizzabilità ai fini della decisione degli atti istruttori esperiti in primo grado. Ci si lamenta inoltre del fatto che le dichiarazioni rese dal direttore di banca, Vitetta Francesco, acquisite in primo grado ex art. 493, comma 3 cod. proc. pen. con il consenso non dell'imputato contumace bensì del suo difensore d'ufficio, a seguito della formulata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, erano divenute inutilizzabili quanto meno per il giudice d'appello.
2.2. In relazione al secondo motivo, ci si duole del fatto che il giudice di merito abbia ritenuto sussistenti solo due degli eventi naturalistici previsti dall'art. 640 cod. pen., e cioè i raggiri e l'ingiusto profitto mentre nulla riferisce in merito alla presunta induzione in errore da parte della vittima. CONSIDERATO IN DIRITTO N 1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente profilo e, come tale, va accolto.
2. Risulta dagli atti come il processo di appello a carico di NC OR si sia svolto a seguito di remissione in termini disposta dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza ex art. 175, comma 2 cod. proc. pen., in data 29.06.2011 che aveva accolto l'istanza difensiva presentata in data 06.06.2011 riconoscendo come nella fattispecie difetti la prova che l'istante abbia mami avuto conoscenza della sentenza di primo grado emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data 01.10.2008, prima di richiedere ed ottenere in data 16.05.2011 il certificato generale del casellario giudiziale per uso amministrativo rilasciato dalla Procura della Repubblica di Milano. Riconosciuta l'incolpevole assenza del NC al giudizio di primo grado, appare evidente il diritto dello stesso a richiedere - come avvenuto l'integrale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello.
3. Invero, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 3, sent. n. 1805 del 02/12/2010, Rv. 249134; Sez. 1, sent. n. 27160 del 16/04/2013), il mancato coordinamento fra la nuova formulazione dell'art. 175 cod. proc. pen. (introdotto dal D.L. n. 17 del 2005, convertito dalla L. n. 60 del 2005) e la formulazione dell'art. 603 cod. proc. pen., comma 4 deve essere risolto in via interpretativa nel senso che, nel caso di restituzione nel termine, la mera possibilità di appellare è insufficiente, se non accompagnata da rimedi volti a reintegrare il soggetto nei diritti e nelle facoltà non esercitate in primo grado.
3.1. Ne consegue che se il soggetto è stato restituito nel termine non avendo avuto conoscenza del giudizio di primo grado a suo carico per mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione a giudizio - come è avvenuto nel caso qui in esame egli ha diritto alla rinnovazione del dibattimento, perché ciò che conta è la specifica vocatio in jus per il giudizio di primo grado e, dunque, l'effettiva conoscenza di tale giudizio. Tale interpretazione è, del resto -come precisato da questa Corte con le pronunce richiamate l'unica - conforme con gli artt. 24 e 111 Cost., nonché con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte di Strasburgo (25 novembre 2008, Cat Berro).
3.2. La Corte territoriale, nel respingere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ha richiamato l'arresto giurisprudenziale che pretende, a tali fini, l'indicazione specifica da parte dell'imputato delle prove che si vogliono assumere (Sez. 7, ord. n. 14052 del 10/01/2003, dep. 27/03/2003, Rv. 223821).
3.3. Il richiamo non è pertinente anche perché invocabile nelle diverse ipotesi - qui non ricorrente di presenza nel giudizio di primo grado ovvero di assenza del tutto volontaria.
3.4. Come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 1, sent. n. 844 del 25/02/2014, dep. 12/01/2015, Leone Etchart, Rv. 261975; Sez. 3, sent. n. 39898 del 24/06/2014, dep. 26/09/2014, G., Rv. 260416), il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la "integrale" rinnovazione della istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 cod. proc. pen., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra la disposizione dell'art. 175, comma secondo, e art. 603, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 27160 del 16/04/2013, dep. 20/06/2013, Voli, Rv. 256703). Tale principio si è posto in continuità con un precedente giurisprudenziale in termini che, richiamato il nuovo testo dell'art. 175 cod. proc. pen., novellato, in linea al dictum della Corte EDU, dal D.L. n. 17 del 2005, convertito in L. n. 60 del 2005, con la previsione del diritto dell'imputato di essere rimesso nel termine per impugnare in tutti i casi in cui non fosse edotto del procedimento o del provvedimento emesso in sua contumacia e non avesse volontariamente rinunciato a comparire o a impugnare, ne ha evidenziato il mancato coordinamento con la formulazione dell'art. 603, comma 4, che "collega ancora la rinnovazione della istruzione dibattimentale alle condizioni che la contumacia derivi da caso fortuito o da forza maggiore e che la mancata conoscenza del decreto di citazione non dipenda da un atteggiamento colposo o volontario") ha sottolineato che la restituzione nel termine per appellare, concessa all'imputato perché non notiziato del procedimento, implica logicamente e necessariamente che il medesimo non abbia avuto 4 contezza dell'accusa con provvedimento formale di vocatio in ius, e ha rilevato l'irrilevanza della questione di costituzionalità consentendo una corretta interpretazione dei rapporti tra le indicate norme la sollecitata rinnovazione del dibattimento (Sez. 3, n. 1805 del 01/12/2010, dep. 20/01/2011, Demiraj, Rv. 249134, in motivazione). L'indicato indirizzo interpretativo deve essere riconfermato.
3.5. Invero, l'opposto indirizzo, (invero, rappresentando che il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non vincola o condiziona giudice di secondo grado in ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., comma 4, che richiede un provvedimento distinto e un'autonoma valutazione della sussistenza di ipotesi che la rendano necessaria (Sez. 5, n. 11507 del 03/10/2000, dep. 10/11/2000, Gabrielli, Rv. 217279), pur ripreso dopo l'indicata novella del 2005 (Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, dep. 19/04/2010, Brustenghi e altro, Rv. 246666), è astratto da ogni riferimento a una lettura coordinata delle indicate norme e calibrata sulla osservanza delle norme costituzionali (art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1) e convenzionali (art. 6, comma 3, lett. d, Convenzione EDU). L'art. 603 cod. proc. pen., comma 4, prevede, in particolare, la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, tra l'altro, anche nell'ipotesi in cui l'imputato contumace "non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento", che corrisponde all'ipotesi presupposta, al fine della restituzione nel termine, dall'art. 175 cod. proc. pen., comma 2, alla cui stregua "se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione". Il riferimento in entrambe le norme alla incolpevole ignoranza del procedimento e dei relativi atti (in essa compresa la sentenza di condanna), rende conto del necessario coordinamento tra esse, in linea con l'art. 6 Convenzione EDU e con il giudizio di conformità convenzionale del regime del nuovo art. 175 cod. proc. pen. espresso 5 dalla Corte EDU (sentenza 25/11/2008 in proc. Cat Berrò Italia, cit.), e della conseguente necessaria concessione della rinnovazione della istruttoria dibattimentale all'imputato che ne faccia richiesta, senza le restrizioni previste dall'art. 603 cod. proc. pen., comma 4. Tale interpretazione trova conforto, sul piano sistematico, nella previsione normativa dell'art. 176 cod. proc. pen., secondo cui "il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere".
4. Di tali condivisi principi non si è fatta nella specie esatta interpretazione e corretta applicazione. Consegue agli svolti rilievi che la sentenza deve essere annullata e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che dovrà procedere a nuovo giudizio, tenendo presenti i principi di diritto sopra enunciati
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 27.8.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Bianchi Dott. Andrea Pellegrino \ P isal Sienc buſelly- DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 ŞET 2015 REMA DICA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 9